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 Massime della sentenza

  

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 26 marzo 2004), Sentenza n. 5867

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2003 ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 4446/2003, proposto dalla DRAGAF Piccola Società Cooperativa a.r.l.", con sede in Afragola alla via Grazia Deledda n. 8, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. 04088821212- C.F. 04088821212, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Di Palo Gaetano, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta mandato a margine, dagli avv .ti prof. Riccardo Soprano e Giovanni Sellitto, con i quali elett.te domicilia in Roma Lungotevere Flaminio, n. 46, presso il dott. GianMarco Grez per delega in margine;
CONTRO
il Comune di Afragola, in persona del Sindaco pro tempore costituitosi in giudizio con l’avvocato Adriano Vitucci e domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele 284 presso Domenico Gaudiello;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli Sez. IV 27 marzo 2003, n. 3067, che ha respinto il ricorso proposto dalla società avverso il provvedimento n. 247/02 del 30.10.2002 con cui è stata annullata la concessione edilizia n. 282/01 rilasciata il 26.10.2001 alla società ricorrente nonchè i relativi atti presupposti ed in particolare la relazione del responsabile del procedimento in data 18.2.2002 e la nota n. 99/02 del 13.8.2002 di sospensione lavori e comunicazione di avvio del procedimento.
Visto l' atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all 'udienza del giorno 26 marzo 2004 la relazione del consigliere Cesare Lamberti. Uditi, altresì, gli avvocati Sasso, su delega dell’avv. Soprano, e Li Castro su delega dell’avv. Vitucci, come da verbale di udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


La società appellante espone di essere proprietaria di un fabbricato sito in Afragola al Corso Vittorio Emanuele n. 42, riportato al Catasto fg. 10, part.lle 428, sub 5 per una parte e per la restante alle schede 3448, 3449, 3450, tutte del 10.10.1979, nonchè del giardino retrostante il fabbricato e distinto in Catasto Terreni al foglio 10, part.lla 594 e 2508. L'acquisto è avvenuto per atto per notar dott. Antonio Terracciano di Afragola rep. n. 14933 - racc. 7637 del 29.1.2002, reg. to a Napoli Atti Pubblici il 14.12/2002 al n. 1 V2995. In data 26 settembre 1991, la società chiedeva al Comune il rilascio di concessione edilizia per la ristrutturazione del fabbricato per civili abitazioni e servizi, con ampliamento e sopraelevazione.


Il Comune di Afragola, pertanto, acquisito il parere favorevole dell’U.T.C., rilasciava la concessione n. 282/01 in data 26.10.2001, per la ristrutturazione del fabbricato, nonchè per l'ampliamento e la sopraelevazione al quarto piano di un tetto termico: dal progetto a corredo della relativa pratica edilizia, emergeva che l'intervento consisteva essenzialmente nella demolizione ed il rifacimento del preesistente edificio.


Con comunicazione del 6.5.2002, l'appellante denunziava l'inizio dei lavori e, quindi, procedeva alla demolizione del fabbricato esistente. Il 2 settembre 2002 il Comune notificava l'ordinanza n. 99/02 del 13.8.2002, con cui si disponeva la sospensione dei lavori e contestualmente, si dava comunicazione dell'avvio del procedimento per l'annullamento della concessione n. 282/01, in quanto del tutto difforme dalle prescrizioni previste dal PRG (art. 99, punto 16) e dagli standards urbanistici che prevedono: -una pendenza costante del solaio di copertura del sottotetto non superiore al 35%; -abbaini di larghezza non superiore a ml. 1,10; - altezza impostazione quota solaio di copertura del sottotetto non superiore al 35%; -ml 3,30 al colmo. Il Comune non ha inoltre rinvenuto le condizioni previste dall'art. 31/d della legge n. 457/1978 e quelle previste dagli artt. 23, 28 e 29 del R.E. che si riferiscono esclusivamente a lavori di ampliamento di copri di fabbrica e sopraelevazione per i quali l'art. 2 delle N.T.A. prevede il rispetto della forma volumetrica delle superfici e del numero dei piani esistenti, mentre l' intervento concesso riguarda una evidente demolizione e ricostruzione il cui rilascio del titolo edificatorio si riferiva a nuova edificazione ed avrebbe dovuto rispettare: -la cubatura consentita in zona "84" pari all'indice di fabbricabilità corrispondente in 1,5 mc/1mq; - il numero dei piani fuori terra pari a tre e l'altezza massima dalla quota strada pari a ml 12,00. Seguiva il provvedimento del 30.10.2002 n. 247102, di annullamento della concessione edilizia n. 282/01 rilasciata il 26.10.2001 , in quanto rilasciata in violazione delle norme urbanistiche vigenti e degli standard relativi all 'indice di fabbricabilità, fissati dalle norme di attuazione del P .R.G. vigente per le zone classificate "84".


Nel ricorso proposto avverso il provvedimento la società ha denunciato la violazione dell'art. 31 della legge n. 457/1978 dell'art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nonchè violazione del P.R.G. nella parte in cui disciplina le zone "84" e dell'art. 2 delle N.T.A. oltre che, in particolare, degli arti. 23, 28 e 29 del R.E. e dell'art. 99, punto 16, che si riferiscono esclusivamente a lavori di ampliamento di corpi di fabbrica e sopraelevazione per i quali l' art. 2 delle N.T.A. prevede il rispetto della forma volumetrica delle superfici e del numero dei piani esistenti.


Con la sentenza in epigrafe il Tar della Campania ha respinto il ricorso ritenuto che l’intervento in questione non poteva considerarsi una ristrutturazione edilizia con ampliamento di un preesistente fabbricato e che la posizione della ricorrente Cooperativa non poteva dirsi consolidata nel tempo, stante l'adozione dei provvedimento solo tre mesi dall' inizio dei lavori.


Avverso la sentenza la società ha prodotto appello cui resistite il Comune di Afragola.


DIRITTO


Con la decisione impugnata il Tar della Campania ha respinto il ricorso avverso i provvedimenti di cui all' epigrafe con cui è stata disposto, previa sospensione dei lavori e comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, l'annullamento della concessione n. 282/01, in quanto del tutto difforme dalle prescrizioni previste dal PRG ( art. 99, punto 16) e dagli standards urbanistici in vigore.


Giusta la decisione impugnata il T. U . sull ' edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 limita il concetto di ristrutturazione edilizia alla sostanziale identità, per forma, volume e altezza, del complesso edilizio sul quale si operano gli interventi anche quando porti ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, mentre la ricostruzione ( dopo la demolizione) di un immobile diverso per volumi o anche solo per la sagoma (a parità di volumi) dall'immobile preesistente comporta la realizzazione di un immobile nuovo con applicazione della disciplina urbanistica prevista per le nuove edificazioni. Il manufatto realizzato dalla ricorrente si presentava sostanzialmente difforme in quanto le opere assentite con la concessione edilizia poi annullata avrebbero condotto alla costruzione di un immobile del tutto diverso per tipologia, volumi effettivi e sagoma dal precedente. Il Tar ha inoltre considerato che il periodo di effettuazione dei lavori non consentiva, data la sua brevità di ritenere il consolidamento di aspettative tali da indurre ad una valutazione diversa dell'interesse pubblico da quella inerente il ripristino della legittimità violata.


Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata sia da confermare, anche alla luce dell’interpretazione dell’art. 31, l. 457/78, dopo le innovazioni introdotte dal D.P.R. n. 380/2001.


La Sezione ha invero più volte ribadito il principio secondo cui la ristrutturazione edilizia ex art. 31, lett. D) l. 457/78 include anche la ricostruzione dell’edificio demolito purchè la diversità del nuovo organismo edilizio consista nel ripristino o nella sostituzione di alcuni elementi del fabbricato stesso, e non la realizzazione di nuovi volumi (Cons.Stato, V, 5.3.2001, n. 1246): in tale ultimo caso l’intervento va considerato come nuova costruzione, soggetto alle limitazioni imposte dalle norme urbanistiche in vigore al momento del rilascio del titolo autorizzativo. In linea con tale formulazione, l’art. 3, comma 1, let. D) D.P.R. 380/2001 precisa che gli interventi di ristrutturazione edilizia possono anche portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e nella maggior latitudine della modifica apportata dal D.Lgs. n. 301/2002 comprende fra gli interventi di ristrutturazione anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente. E, ancora, l’art. 10. comma 1, lett. C) del cit. D.P.R. 380/2001 precisa che sono subordinati al permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume della sagoma dei prospetti e delle superfici. Anche l’art. 2, comma 1 lett, b) della L.R. Campania n. 19/2001 include, tra quelli soggetti a D.I.A. gli interventi sui fabbricati comprensivi della demolizione e ricostruzione dell’edificio con lo stesso ingombro volumetrico.


Ciò che le disposizioni in esame non prevedono è il limite in cui possono essere effettuate le modifiche nel nuovo fabbricato affinchè questo sia compatibile con il criterio di ristrutturazione senza debordare nella nuova costruzione diversa dalla precedente e come tale soggetta a valutazione alla luce degli strumenti urbanistici in vigore al momento del rilascio del titolo. L’intero coacervo delle disposizioni esaminate focalizza l’attenzione sulla modifica del precedente manufatto tale da non alterare la sua compatibilità con lo strumento urbanistico in vigore al momento della demolizione. Laddove questi limite venga superato è infatti necessaria la nuova valutazione di compatibilità con lo strumento urbanistico in vigore.


Siffatto limite di compatibilità risulta travalicato, secondo quanto risulta dall’impugnato provvedimento, riguardo alla realizzazione del quarto piano di tetto termico assentito con la concessione edilizia n. 282/01, del cui annullamento d’ufficio, con gli impugnati provvedimenti, è oggetto di controversia nella presente sede. A fronte della sopraelevazione autorizzata in un primo momento con una parte del solaio di copertura a quota costante orizzontale e la previsione della quota di impostazione a ml. 0,89 a gronda e a ml. 3,00 al colmo, lo strumento urbanistico di Afragola (art. 99, punto 16 R.E.) prescrive la pendenza costante del solaio di copertura non superiore al 35%, gli abbaini di larghezza non superiore a ml. 1,10 e l’altezza della quota di copertura del sottotetto pari a ml. 0,80 alle gronde e pari a ml. 3,00 al colmo. Ciò che, pertanto, il Comune ritiene contrastante con la ristrutturazione, anche previa demolizione del fabbricato, è la realizzazione di un piano in più, considerato non già di ampliamento del volume preesistente, ma indice di un nuovo e diverso edificio, incompatibile con il vigente strumento urbanistico e, in particolare con i dettami della zona B4 di P.R.G.. La stessa ricorrente ammette al proposito (pag. 13 dell’appello) che la parte del piano quarto destinata a tetto termico e a impianti tecnologici autonomi e non centralizzati sarebbe stata divisa in sei aree uguali, da assegnare a un socio della cooperativa, alle quali si accederà da una scala tramite un corridoio di disimpegno. E ciò in contrasto con l’art. 99 del R.E che considera volumetrici quelli strettamente necessari a contenere e consentire l’ingresso agli impianti a servizi dell’edificio.


Tanto basta a legittimare il provvedimento impugnato, indipendentemente da ogni altra considerazione contenuta nell’appello: è in atti il preliminare di compravendita del bene da demolire come da relativo progetto, la cui illegittimità relativamente alla parte di ricostruzione rende superflua ogni constatazione sulla mancanza di parere sanitario, non potendo ravvisarsi allo stato i presupposti per il suo rilascio.


La circostanza che al momento di adozione dei provvedimenti l’edificio fosse stato già demolito ma non ricostruito è di supporto all’interesse pubblico alla legalità dell’attività edilizia: nulla impedisce invero agli appellanti di richiedere un nuovo permesso di costruire conforme agli strumenti urbanistici in atto.
L’appello va conclusivamente respinto e confermata la prima decisione.


Le spese del presente grado vanno compensate per giusti motivi.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello e compensa fra le parti le spese del presente grado.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2004 con l’intervento dei sigg.
Raffaele Iannotta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere, est.


L’ESTENSORE                    IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO                               IL DIRIGENTE
f.to Cesare Lamberti             f.to Raffaele Iannotta                     f.to Rosi Graziano                             f.to Antonio Natale

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
7 Settembre 2004
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso

 

1) Urbanistica e edilizia - Ristrutturazione edilizia - Nozione - Ricostruzione (dopo la demolizione) di un immobile diverso per volumi o anche solo per la sagoma (a parità di volumi) - Nuova edificazioni - D.P.R. n. 380/2001. Il T. U. sull'edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 limita il concetto di ristrutturazione edilizia alla sostanziale identità, per forma, volume e altezza, del complesso edilizio sul quale si operano gli interventi anche quando porti ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, mentre la ricostruzione (dopo la demolizione) di un immobile diverso per volumi o anche solo per la sagoma (a parità di volumi) dall'immobile preesistente comporta la realizzazione di un immobile nuovo con applicazione della disciplina urbanistica prevista per le nuove edificazioni. Pres. Iannotta - Est. Lamberti - DRAGAF Piccola Società Cooperativa a.r.l. ( avv.ti Soprano e Sellitto) c. Comune di Afragola (avv. Vitucci) (conferma, Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli Sez. IV 27 marzo 2003, n. 3067). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 26 marzo 2004), Sentenza n. 5867

2) Urbanistica e edilizia - Ristrutturazione edilizia - Nozione - Ricostruzione dell’edificio demolito - Realizzazione di nuovi volumi - Permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione che comportino aumento di unità immobiliari – Necessità - Art. 2, c. 1 lett, b) della L.R. Campania n. 19/2001 - Art. 3, c. 1, let. D) D.P.R. 380/2001. La ristrutturazione edilizia ex art. 31, lett. D) l. 457/78 include anche la ricostruzione dell’edificio demolito purchè la diversità del nuovo organismo edilizio consista nel ripristino o nella sostituzione di alcuni elementi del fabbricato stesso, e non la realizzazione di nuovi volumi (Cons.Stato, V, 5.3.2001, n. 1246): in tale ultimo caso l’intervento va considerato come nuova costruzione, soggetto alle limitazioni imposte dalle norme urbanistiche in vigore al momento del rilascio del titolo autorizzativo. In linea con tale formulazione, l’art. 3, comma 1, let. D) D.P.R. 380/2001 precisa che gli interventi di ristrutturazione edilizia possono anche portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e nella maggior latitudine della modifica apportata dal D.Lgs. n. 301/2002 comprende fra gli interventi di ristrutturazione anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente. E, ancora, l’art. 10. comma 1, lett. C) del cit. D.P.R. 380/2001 precisa che sono subordinati al permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume della sagoma dei prospetti e delle superfici. Anche l’art. 2, comma 1 lett, b) della L.R. Campania n. 19/2001 include, tra quelli soggetti a D.I.A. gli interventi sui fabbricati comprensivi della demolizione e ricostruzione dell’edificio con lo stesso ingombro volumetrico. Ciò che le disposizioni in esame non prevedono è il limite in cui possono essere effettuate le modifiche nel nuovo fabbricato affinchè questo sia compatibile con il criterio di ristrutturazione senza debordare nella nuova costruzione diversa dalla precedente e come tale soggetta a valutazione alla luce degli strumenti urbanistici in vigore al momento del rilascio del titolo. L’intero coacervo delle disposizioni esaminate focalizza l’attenzione sulla modifica del precedente manufatto tale da non alterare la sua compatibilità con lo strumento urbanistico in vigore al momento della demolizione. Laddove questi limite venga superato è infatti necessaria la nuova valutazione di compatibilità con lo strumento urbanistico in vigore. Pres. Iannotta - Est. Lamberti - DRAGAF Piccola Società Cooperativa a.r.l. ( avv.ti Soprano e Sellitto) c. Comune di Afragola (avv. Vitucci) (conferma, Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli Sez. IV 27 marzo 2003, n. 3067). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 26 marzo 2004), Sentenza n. 5867

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