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 Massime della sentenza

  

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 24 settembre 2004, (7 maggio 2004) n. 6253

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 

DECISIONE


sui ricorsi riuniti in appello:
1) n. 7392 del 1999, proposto dal Fallimento della s.r.l. Edil Market, in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Vannicelli e Claudio Benucci ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell’avvocato Francesco Vannicelli;
contro
- il Consorzio tra i lottisti Voltunna-Marina Vecla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Maria Montaldo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli Scipioni n. 232;
- la s.r.l. Major 75, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cassiano, Giuseppe Garofalo e Stefano Mosillo presso lo studio del primo è elettivamente domiciliato in Roma, al Piazzale Clodio n. 22;
e nei confronti
- del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (Ufficio p.i.c.a. di Viterbo), appellante incidentale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
- il Codacons, appellante incidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Rienzi, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Otranto n. 18, presso l’Ufficio legale nazionale di Roma;
- la s.r.l. Smartre, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Miele e Renato Miele, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, al Largo della Gancia n. 1;
- il Consorzio Pian di Spille, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Maria Montaldo, e domiciliato in Roma, alla via degli Scipioni n. 232;
per la riforma
delle sentenze del TAR per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III ter, 17 giugno 1999, n. 1846 e n. 1847, e per la reiezione dei ricorsi di primo grado n. 5463 e n. 5466 del 1996;
2) n. 9611 del 1999, proposto dal Fallimento della s.r.l. Edil Market, in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Vannicelli e Claudio Benucci ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell’avvocato Francesco Vannicelli;
contro
il Consorzio tra i lottisti Voltunna-Marina Vecla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Maria Montaldo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli Scipioni n. 232;
e nei confronti
- del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (Ufficio p.i.c.a. di Viterbo), in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- il Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del TAR per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III ter, 17 giugno 1999, n. 1846, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 5463 del 1996;
3) n. 9612 del 1999, proposto dal Fallimento della s.r.l. Edil Market, in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Vannicelli e Claudio Benucci ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell’avvocato Francesco Vannicelli;
contro
- la s.r.l. Major 75, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
e nei confronti
- del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (Ufficio p.i.c.a. di Viterbo), in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- il Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del TAR per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III ter, 17 giugno 1999, n. 1847, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 5466 del 1996;
Visti gli appelli, con i relativi allegati;
Visto l’atto di intervento della s.r.l. Smartre, depositato in data 15 settembre 1999 nel giudizio n. 7392 del 1999;
Visto l’atto di intervento del Consorzio Pian di Spille, depositato i data 28 settembre 1999 nel giudizio n. 7392 del 1999;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero nell’industria, depositato in data 28 settembre 1999 nel giudizio n. 7392 del 1999, e integrato con una memoria di costituzione, contenente un appello incidentale;
Vista la memoria di costituzione del Consorzio fra i lottisti Voltunna-Marina Velca, depositato in data 24 settembre 1999 nel giudizio n. 7392 del 1999, integrata da note depositate in data 27 settembre 1999;
Visto l’atto di costituzione della s.r.l. Major 75, depositato in data 23 settembre 1999 nel giudizio n. 7392 del 1999, integrato con memorie depositate in data 23 settembre 1999 e 5 dicembre 2003;
Visto l’atto di costituzione del Codacons, seguito da un ricorso incidentale e da una memoria depositata in data 25 settembre 1999, nel giudizio n. 7392 del 1999;
Vista la memoria depositata dall’appellante in data 9 dicembre 2003 nel giudizio n. 7392 del 1999;
Viste le memorie depositate nei giudizi in data 6 aprile 2004 dal Consorzio tra i lottisti di Voltunna e Pian di Spille;
Visto l’atto di costituzione e appello incidentale del Consorzio tra i lottisti Voltunna-Marina Vecla, depositato in data 21 dicembre 1999 nel giudizio n. 9611 del 1999;
Vista la memoria depositata in data 9 dicembre 1999 dall’appellante nel giudizio n. 9611 del 1999;
Viste le dichiarazioni con cui il fallimento della s.r.l. Edil Market ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione dei tre appelli in epigrafe;
Vista l’ordinanza della Sezione n. 1723 del 28 settembre 1999, con cui è stata respinta l’istanza incidentale formulata con l’appello n. 7392 del 1999;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla pubblica udienza del 7 maggio 2004;
Udito l’avvocato Paolo Maria Montaldo per il Consorzio Pian di Spille e l’avvocato dello Stato Di Palma;


Considerato in fatto e in diritto quanto segue:


1. Col provvedimento n. 358 del 5 febbraio 1996, l’Ufficio provinciale per l’industria, commercio e artigianato di Viterbo ha approvato il progetto di revisione delle tariffe idriche, predisposto per l’anno 1994 dalla s.r.l. Edil Market, quale gestore del servizio pubblico di derivazione e adduzione idrica nel territorio del Comune di Tarquinia, località Marina Vecla.
Tale provvedimento è stato impugnato al TAR per il Lazio:
- col ricorso n. 5463 del 1996, dal Consorzio per i lottisti Voltunna-Marina Vecla;
- col ricorso n. 5466 del 1996, dalla s.r.l. Major 75.
Con identiche sentenze nn. 1846 e 1847, il TAR per il Lazio ha respinto il primo motivo dei ricorsi, ha accolto il secondo ed ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati.


2. Le sentenze del TAR sono state impugnate dal Fallimento della s.r.l. Edil Market:
- con l’appello n. 7392 del 1999, proposto avverso le due sentenze n. 1846 e 1847 del 1999;
- con l’appello n. 9611 del 1999, proposto avverso la sentenza n. 1846 del 1999;
- con l’appello n. 9612 del 1999, proposto avverso la sentenza n. 1847 del 1999.


2.1. Nel giudizio n. 7392 del 1999, ha proposto appello incidentale il Ministero per l’industria, il commercio e l’artigianato, il quale ha aderito alle conclusioni dell’appellante ed ha chiesto che, in riforma delle sentenze impugnate, siano respinti i ricorsi di primo grado.
Nel medesimo giudizio:
- ha proposto appello incidentale il Codacons, il quale ha chiesto che, in riforma delle sentenze del TAR, siano accolti i ricorsi di primo grado anche per i motivi non accolti;
- hanno proposto intervento ad opponendum il Consorzio Pian di Spille e la s.r.l. Smartre.


2.2. Nel giudizio n. 9611 del 1999, ha proposto appello incidentale il Consorzio fra lottisti Voltunna-Marina Vacla, che ha resistito all’appello principale ed ha chiesto l’accoglimento di tutte le censure formulate in primo grado.


2.3. Nel giudizio n. 9612 del 1999, le altre parti non si sono costituite in giudizio.


2.4. Nei tre giudizi, il Fallimento della s.r.l. Edil Marker ha depositato distinti atti, con cui ha rappresentato che non ha alcun interesse alla decisione dei gravami.


3. Ritiene la Sezione che i tre appelli in epigrafe vadano riuniti per essere decisi congiuntamente, sussistendone con evidenza i relativi presupposti di ordine soggettivo ed oggettivo.


4. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale n. 7392 del 1999, formulata dalla s.r.l. Major per il fatto che con esso sono state impugnate due distinte sentenze del TAR (poi ritualmente impugnate con diversi gravami).
Ritiene la Sezione che l’eccezione sia fondata e vada accolta.
Per la giurisprudenza di questo Consiglio, che il collegio condivide e fa propria, è inammissibile l’appello proposto contro diverse sentenze, ancorché di analogo contenuto e pronunciate nei confronti della stessa Amministrazione resistente, le quali abbiano definito in primo grado ricorsi che avevano avuto trattazione distinta in separati processi, poiché altrimenti si consentirebbe alla parte di esercitare un potere che l’ordinamento processuale attribuisce unicamente al giudice (Sez. V, 14 luglio 1997 n. 806).
Ciò comporta che una parte, quando sia risultata soccombente in distinti giudizi, ha l’onere di proporre altrettanti gravami e non può, con un unico atto, contestare tutte le sentenze che si siano pronunciate sulle censure formulate da parti diverse.
Pertanto, l’appello n. 7392 del 1999 va dichiarato – oltre che improcedibile, così come chiesto dallo stesso appellante – anche inammissibile.
Va altresì dichiarato inammissibile l’appello incidentale formulato dal Ministero per l’industria, il commercio e l’artigianato, poiché anche con tale appello incidentale sono state impugnate le due sentenze del TAR, già impugnate con l’appello principale, alle cui censure – inoltre – ha dichiarato di aderire il Ministero.
Va anche dichiarato inammissibile l’appello incidentale formulato dal Codacons, poiché esso è stato proposto da una associazione che – senza proporre alcuna impugnativa in primo grado – è intervenuta nel corso dei relativi giudizi.
Vanno infatti richiamati i principi già espressi da questo Consiglio (Sez. VI, 6 giugno 2003, n. 3165), per il quale l’associazione – quando ha una legittimazione ex lege a ricorrere in primo grado, come avviene per quelle ambientalistiche o a tutela dei consumatori – non è legittimata ad appellare la sentenza che si sia pronunciata su un altrui ricorso di primo grado:
- alla associazione è stato conferito un rilievo pubblicistico, in quanto concorre alla concreta affermazione del principio di legalità;
- la legge non ha però attribuito anche la legittimazione ad impugnare ogni sentenza di primo grado pronunciata in materia, sicché l’associazione può impugnare la sentenza che abbia deciso il suo ricorso ed abbia determinato la sua soccombenza anche parziale;
- è inammissibile l’appello della associazione che, non avendo proposto un ricorso di legittimità pur essendovi legittimata, omissio medio impugni la sentenza che abbia deciso il ricorso proposto da un soggetto colegittimato;
- costituiscono pertanto ius singulare, non suscettibile di applicazione analogica, l’art. 83/12 del testo unico approvato per i giudizi elettorali col d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e l’art. 146, comma 11, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato col decreto legislativo n. 41 del 2004, che hanno ampliato la legittimazione ad appellare le sentenze di primo grado, ammettendovi anche chi – pur essendovi legittimato - non abbia proposto il ricorso originario.


5. Passando all’esame dell’appello n. 9611 del 1999, esso va dichiarato improcedibile, poiché l’appellante ha dichiarato di non avere più alcun interesse alla decisione del suo gravame.
Ciò comporta l’improcedibilità anche dell’appello incidentale formulato dal Consorzio fra i lottisti Voltunna-Marina Vecla, poiché resta ferma la statuizione con cui la sentenza del TAR n. 1846 del 1999 ha annullato il provvedimento impugnato in primo grado, per una ragione dirimente, concernente la mancata valutazione del tipo di acqua erogata e per il quale è stata approvata la tariffa idrica per l’anno 1994.


6. Va infine dichiarato improcedibile anche l’appello n. 9612 del 1999, in ragione della dichiarazione dell’appellante di non aver più alcun interesse alla sua decisione.


7. Per le ragioni che precedono:
- l’appello principale n. 7392 del 1999 va dichiarato inammissibile e improcedibile, mentre gli appelli incidentali (del Ministero e del Codacons) vanno dichiarati inammissibili;
- l’appello principale n. 9611 del 1999 e il relativo appello incidentale del Consorzio vanno dichiarati improcedibili;
- l’appello n. 9612 del 1999 va dichiarato improcedibile.
Quanto alla domanda formulata dal Codacons di trasmissione degli atti alla autorità giudiziaria, perché in sede amministrativa sarebbero stati commessi illeciti, ad avviso della Sezione non sussistono i relativi presupposti, sia in ragione delle precedenti statuizioni di carattere processuale, sia perché la stessa associazione – ove ne ritenga sussistenti i presupposti – può presentare una denuncia, senza poter chiedere in questa sede che sulla sua verosimiglianza si pronunci la Sezione.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

 

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):
- riunisce gli appelli numeri 7392, 9611 e 9612 del 1999;
- dichiara inammissibile e improcedibile l’appello principale n. 7392 del 1999 e inammissibili gli appelli incidentali del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato, nonché del Codacons:
- dichiara improcedibili l’appello principale n. 9611 del 1999 e il relativo appello incidentale del Consorzio fra lottisti Voltunna-Marina Vecla;
- compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 7 maggio 2004, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
Mario Egidio SCHINAIA Presidente
Luigi MARUOTTI Consigliere Est.
Giuseppe MINICONE Consigliere
Roberto GAROFOLI Consigliere
Giancarlo MONTEDORO Consigliere
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso

 

1) Associazioni – Associazioni di consumatori – Appello avverso sentenza che abbia deciso il ricorso non proposto dall’associazione – Inammissibilità – Art. 83 D.P.R. 570/1960 e art. 146 D. Lgs. 41/2004 – Ius singolare non suscettibile di applicazione analogica. E’ inammissibile l’appello di un associazione di consumatori che, non avendo proposto un ricorso di legittimità pur essendovi legittimata, omissio medio impugni la sentenza che abbia deciso il ricorso proposto da un soggetto colegittimato; costituiscono infatti ius singulare, non suscettibile di applicazione analogica, l’art. 83/12 del testo unico approvato per i giudizi elettorali col d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e l’art. 146, comma 11, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato col decreto legislativo n. 41 del 2004, che hanno ampliato la legittimazione ad appellare le sentenze di primo grado, ammettendovi anche chi – pur essendovi legittimato - non abbia proposto il ricorso originario. Pres. Schinaia, Est. Maruotti – Fallimento E.M. s.r.l. (Avv.ti Vannicelli e Benuccio) c. Consorzio tra i lottisti Volturno Marina Vecla (Avv. Montaldo) e s.r.l. M. (Avv.ti Cassiano, Garofalo e Mosillo) riunito ad altri – (Dichiara inammissibili e/o improcedibili i ricorsi) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 24 settembre 2004, n. 6253

 

2) Procedure e varie – Appello – Unico appello proposto contro diverse sentenze – Inammissibilità. E’ inammissibile l’appello proposto contro diverse sentenze, ancorché di analogo contenuto e pronunciate nei confronti della stessa Amministrazione resistente, le quali abbiano definito in primo grado ricorsi che avevano avuto trattazione distinta in separati processi. Pres. Schinaia, Est. Maruotti – Fallimento E.M. s.r.l. (Avv.ti Vannicelli e Benuccio) c. Consorzio tra i lottisti Volturno Marina Vecla (Avv. Montaldo) e s.r.l. M. (Avv.ti Cassiano, Garofalo e Mosillo) riunito ad altri – (Dichiara inammissibili e/o improcedibili i ricorsi) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 24 settembre 2004, n. 6253

 

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