Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla Wind Telecomunicazioni s.p.a., in
persona del suo procuratore avv. Francesca Pace, rappresentata e difesa
dall’avv. Giuseppe Sartorio con cui è elettivamente domiciliata in Roma, Via
della Consulta, n. 50, presso lo studio dell’avv. Luca Di Raimondo.
contro
- Di Pace Francesco, Del Gaudio Rosaria, Pinto Emanuela, Carratù Pasquale,
Longanella Francesco e Capuano Camillo, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio
Brancaccio presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, Via
Taranto, n. 18;
- Riccio Grazia, Lombardo Umberto, Rescigno Antonino e Alfano Francesco, non
costituitisi in giudizio.
e nei confronti
del Comune di Castel San Giorgio, della A.S.L. SA/1 e della Siemens Information
and Comunication Networks s.p.a, non costituitisi in giudizio.
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione
II di Salerno - n. 885 del 16 settembre 2003.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati sopra indicati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 28 maggio 2004 relatore il Consigliere Guido Salemi.
Uditi gli avv.ti Sartorio e Brancaccio.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso notificato il 24 aprile 2001, il sig. Francesco Di Pace adiva il
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno,
chiedendo l’annullamento della concessione edilizia per l’installazione di una
stazione di radiobase per la telefonia cellulare, rilasciata il 26 gennaio 2001
dal Comune di Castel San Giorgio alla Siemens Information and Communication
Networks.
La medesima concessione era impugnata, con ricorso notificato in pari data, dai
signori Rosaria Del Gaudio, Grazia Riccio, Emanuela Pinto, Umberto Lombardo,
Pasquale Carratù, Antonino Rescigno, Francesco Longanella, Camillo Capuano e
Francesco Alfano.
Con sentenza n. 885 del 16 settembre 2003, la Sezione II del T.A.R. adito,
previa riunione dei ricorsi li accoglieva.
Preliminarmente, il T.A.R. respingeva l’eccezione d’inammissibilità dei ricorsi
per carenza d’interesse a ricorrere, sollevata dalla controinteressata Wind
Telecomunicazioni s.p.a. sul rilievo che le opere edilizie non avrebbero
arrecato alcun pregiudizio ai ricorrenti.
Nella specie, come osservava il T.A.R., non era stata contraddetta
l’affermazione del ricorrente Di Pace di risiedere nelle immediate vicinanze del
luogo ove era stata assentita l’installazione della stazione di telefonia; e per
gli altri ricorrenti l’identica condizione, nonché quella di proprietari di
immobili nella zona, risultava anche dalla consulenza tecnica di parte e dalla
documentazione allegata alla stessa, depositate il 2 aprile 2002 e pure non
smentite ex adverso.
Nel merito, il T.A.R. respingeva il primo motivo di gravame con cui i ricorrenti
avevano sostenuto che l’installazione della stazione di radio base non poteva
essere assentita per la considerazione che l’art. 15 delle norme di attuazione
del P.R.G. del Comune di Castel San Giorgio, nella zona E agricola, consentiva
la sola edificazione destinata all’attività agricola.
Accoglieva, invece, il secondo motivo di gravame, col quale i ricorrenti avevano
dedotto la violazione dell’art. 2 bis della legge 1° luglio 1997 n. 189,
lamentando la mancata acquisizione al procedimento concessorio della valutazione
dell’impatto ambientale.
Pure fondata era ritenuta la censura, svolta col quarto motivo di gravame, con
la quale i ricorrenti avevano dedotto la carenza istruttoria con riguardo al
parere sanitario rilasciato dall’A.S.L.
Con ricorso notificato il 27 ottobre 2003, la Wind Telecomunicazioni s.p.a. ha
proposto appello contro la summenzionata sentenza.
Resistono al ricorso gli appellati indicati in epigrafe, i quali, dopo avere
contestato la fondatezza delle suesposte censure, hanno proposto appello
incidentale, riproponendo il primo motivo di gravame.
Alla pubblica udienza del 28 maggio 2004, il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
D I R I T T O
1. Forma oggetto del ricorso in appello la sentenza n. 885 del 16 settembre
2003, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione II,
di Salerno, in accoglimento dei ricorsi proposti dagli appellati indicati in
epigrafe, ha annullato la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Castel
San Giorgio in data 26 gennaio 2001 per l’installazione di una stazione di
radiobase per la telefonia cellulare.
2.- L’appellante Wind Telecomunicazioni s.p.a. ripropone, con il primo motivo di
appello, la questione di inammissibilità dei ricorsi di primo grado per difetto
di legittimazione passiva, soggiungendo che, in ogni caso, i ricorrenti sono
carenti di interesse, giacché la postazione di antenne realizzata in Castel San
Giorgio non è in grado di arrecare alcun pregiudizio agli stessi.
La censura è infondata.
L’art. 31, comma 9, L. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall’art. 10 L. 6
agosto 1967 n. 765, ha riconosciuto una posizione qualificata e differenziata in
capo al proprietario di un immobile sito nella zona in cui la costruzione è
permessa ed a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento
con la zona stessa (cfr., di recente, C.d.S., Sez. V, 30 gennaio 2003, n. 469).
Nella specie, non può porsi in dubbio, come già osservato dal giudice di prime
cure con riferimento alla perizia e alla documentazione versata agli atti del
giudizio, che gli appellati risiedono nella immediata vicinanze dell’installata
stazione radiobase e hanno, quindi, un interesse a qualificato a proporre
ricorso per la tutela della posizione giuridica da loro ritenuta lesa.
Il loro ricorso è, di conseguenza ammissibile, anche a prescindere dalla
concreta dimostrazione della sussistenza di un effettivo pregiudizio nei loro
confronti (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 18 settembre 1998, n. 1298 e Sez.
VI, 20 gennaio 2003, n. 200).
3.- Col secondo motivo di appello si sostiene che l’installazione di impianti
per telefonia mobile non era soggetta né a procedura di “screening” né,
tantomeno, a procedura di valutazione di impatto ambientale, bensì, all’epoca
dei fatti, esclusivamente ad autorizzazione/concessione edilizia ed alla
disciplina detta dal D.M. 10 settembre 1998 n. 381, in tema di valori/limite di
esposizione al campo elettromagnetico, stante anche la natura eminentemente
programmatica della prescrizione dettata dall’art. 2 bis, comma 2, del decreto
legge 1° maggio 1997 n. 115, convertito con modificazioni con legge 1° luglio
1997 n. 189.
La censura è infondata.
Il citato art. 2 bis del decreto legge n. 115 del 1997, come convertito nella
legge n. 189 del 1997, ha previsto, nei primi due commi, che “nell’installazione
e nell’uso delle infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilità
delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per
la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da essi
generati”, e che “la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad
opportune procedure di valutazione di impatto ambientale” .
La Sezione deve al riguardo rammentare il proprio consolidato orientamento alla
stregua del quale detta prescrizione non assume valore meramente programmatico,
ma impone, in via immediatamente precettiva, l’obbligo di espletamento della
V.I.A. anche in assenza di specifica normativa regionale (cfr. ordinanze 4
giugno 2002, n. 2329; 14 dicembre 2001, n. 6637; 6 novembre 2001, n. 5943;
sentenze 28 marzo 2003, n. 1619 e 26 settembre 2003, n. 5502).
Si è, in particolare, osservato che le opportune procedure di V.I.A. possono
essere svolte dalla amministrazioni competenti, pur in mancanza di un quadro
normativo regionale, secondo modalità semplificate rispetto alla procedura
rituale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 per la V.I.A. di derivazione
comunitaria. Si è, altresì, aggiunto che la semplificazione di carattere
procedurale non può naturalmente mutare, pena l’interpretazione abrogans del
richiamo legislativo alla V.I.A., il proprium contenutistico della V.I.A. che,
lungi dall’isterilirsi da una mera verifica sanitaria del rispetto dei limiti di
emissione, si concreta nella verifica complessiva e sinergica degli effetti
diretti ed indiretti di un determinato progetto sui profili ambientali,
paesaggistici, territoriali e sanitari.
Né può condividersi la tesi dell’appellante secondo cui il parere regionale
sulla compatibilità ambientale potrebbe legittimamente intervenire anche
successivamente al rilascio del titolo abilitativo all’edificazione.
In base all’art. 2 sopra richiamato, la funzione del parere regionale
sull’impatto ambientale non è quella di rendere efficace un titolo edilizio
emesso in precedenza (sia esso una concessione o una autorizzazione), bensì
quella di valutare ex ante le specifiche caratteristiche del progetto di
impianto e del sito individuato dal richiedente.
La valutazione regionale - senza possibilità di inversioni procedimentali non
previste dalla legge - deve essere effettuata prima del rilascio del titolo
edilizio, quale suo presupposto di legittimità, proprio perché essa deve avere
per oggetto l’incidenza del manufatto sul circostante contesto ambientale: nel
sistema previsto dal riportato art. 2 bis, risultano recessivi gli interessi di
cui sono portatori i gestori degli impianti, nel senso che l’autorità edilizia
neppure può incidere - con atti abilitativi di per sé tali da far sorgere
aspettative - sulle scelte regionali (così, questa Sezione, 26.9.2003, n. 5502,
cit.).
4.- L’appellante sostiene, infine, l’erroneità della sentenza laddove ha
ritenuto il provvedimento impugnato inficiato da carenza di istruttoria.
Il motivo di appello è infondato.
Il rilascio della concessione edilizia era subordinato al rispetto di alcune
condizioni speciali richiamate nella delibera di Giunta n. 376 del 23 dicembre
2000. In detta delibera si disponeva che il parere sanitario doveva contenere la
valutazione dell’esposizione della popolazione al campo elettromagnetico
generato dall’impianto; della conformità della tipologia degli impianti alla
normativa vigente; dell’idoneità del sito destinato ad ospitare l’impianto in
relazione all’eventuale presenza di altre fonti di emissione elettromagnetica e
del rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le immissioni del rumore
causato dall’impianto.
Nella specie, il parere sanitario era stato espresso in data 2 novembre 2000,
ossia in epoca antecedente alla summenzionata delibera di Giunta, e non
conteneva alcuna delle valutazioni richieste dalla medesima delibera, sicché non
v’è dubbio che l’Amministrazione non avrebbe potuto procedere al rilascio della
concessione senza acquisire un nuovo parere.
5.- In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello, stante la sua
infondatezza, deve essere respinto; ne consegue l’improcedibilità dell’appello
incidentale per carenza d’interesse.
Le spese e gli altri oneri del giudizio sono posti a carico dell’appellante e
sono liquidati a favore degli appellati nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in appello indicato in epigrafe e dichiara l’appello incidentale
improcedibile per carenza d’interesse.
Condanna l’appellante al pagamento a favore degli appellati delle spese,
competenze e onorari del giudizio che liquida complessivamente in euro 2.000
(duemila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2004 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Claudio Varrone Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Francesco D’Ottavi Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere
Guido Salemi Consigliere, relatore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 24 settembre 2004
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
1) Inquinamento elettromagnetico - Residente nell’immediata vicinanze stazione radiobase - Legittimazione a ricorrere - Sussiste - Presupposti. L’art. 31, comma 9, L. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall’art. 10 L. 6 agosto 1967 n. 765, ha riconosciuto una posizione qualificata e differenziata in capo al proprietario di un immobile sito nella zona in cui la costruzione è permessa ed a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa (C.d.S., Sez. V, 30 gennaio 2003, n. 469). Nella specie, il risiedere nella immediata vicinanze dell’installata stazione radiobase legittima un interesse qualificato a proporre ricorso per la tutela della posizione giuridica da loro ritenuta lesa. Sicché, il ricorso è ammissibile, anche a prescindere dalla concreta dimostrazione della sussistenza di un effettivo pregiudizio nei loro confronti (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 18 settembre 1998, n. 1298 e Sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 200). - Pres. Varrone, Est. Salemi - W. S.p.A. (Avv. Sartorio) c. D.P.F. e altri (Avv. Brancaccio) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R.. Campania, Salerno, Sez. II, n. 885/2003). CONSIGLIO DI STATO, Sez., VI - 24 settembre 2004 (c.c. 28.05.2004), n. 6255
2) Valutazione Impatto Ambientale - Inquinamento elettromagnetico - Installazione stazione radiobase - Obbligo di espletamento della V.I.A. anche in assenza di specifica normativa regionale - Sussiste. L’art. 2 bis del decreto legge n. 115 del 1997, come convertito nella legge n. 189 del 1997, ha previsto, nei primi due commi, che “nell’installazione e nell’uso delle infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilità delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da essi generati”, e che “la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale”. Detta prescrizione non assume valore meramente programmatico, ma impone, in via immediatamente precettiva, l’obbligo di espletamento della V.I.A. anche in assenza di specifica normativa regionale (cfr. ordinanze 4 giugno 2002, n. 2329; 14 dicembre 2001, n. 6637; 6 novembre 2001, n. 5943; sentenze 28 marzo 2003, n. 1619 e 26 settembre 2003, n. 5502). - Pres. Varrone, Est. Salemi - W. S.p.A. (Avv. Sartorio) c. D.P.F. e altri (Avv. Brancaccio) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R.. Campania, Salerno, Sez. II, n. 885/2003). CONSIGLIO DI STATO, Sez., VI - 24 settembre 2004 (c.c. 28.05.2004), n. 6255
3) Valutazione Impatto Ambientale - Procedure per la V.I.A. - Natura - Funzione - Derivazione comunitaria - Fattispecie: installazione di una stazione radiobase. In tema di valutazione d’impatto ambientale, le opportune procedure di V.I.A. possono essere svolte dalla amministrazioni competenti, pur in mancanza di un quadro normativo regionale, secondo modalità semplificate rispetto alla procedura rituale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 per la V.I.A. di derivazione comunitaria. Si è, altresì, aggiunto che la semplificazione di carattere procedurale non può naturalmente mutare, pena l’interpretazione abrogans del richiamo legislativo alla V.I.A., il proprium contenutistico della V.I.A. che, lungi dall’isterilirsi da una mera verifica sanitaria del rispetto dei limiti di emissione, si concreta nella verifica complessiva e sinergica degli effetti diretti ed indiretti di un determinato progetto sui profili ambientali, paesaggistici, territoriali e sanitari (Fattispecie: emissioni elettromagnetiche provocate dall’installazione di una stazione radiobase). - Pres. Varrone, Est. Salemi - Wind. S.p.A. (Avv. Sartorio) c. D.P.F. e altri (Avv. Brancaccio) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R.. Campania, Salerno, Sez. II, n. 885/2003). CONSIGLIO DI STATO, Sez., VI - 24 settembre 2004 (c.c. 28.05.2004), n. 6255
4) V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) - Inquinamento elettromagnetico - Intervento successivo al rilascio del titolo abilitativo all’edificazione - Illegittimità - Funzione del parere sull’impatto ambientale - Presupposto di legittimità - Interessi affievolito dei gestori degli impianti rispetto alle scelte regionali. Non può il parere regionale sulla compatibilità ambientale intervenire legittimamente anche successivamente al rilascio del titolo abilitativo all’edificazione. In quanto, la funzione del parere regionale sull’impatto ambientale (art. 2 bis d.l. n. 115 del 1997, conv. L. n. 189 del 1997), non è quella di rendere efficace un titolo edilizio emesso in precedenza (sia esso una concessione o una autorizzazione), bensì quella di valutare ex ante le specifiche caratteristiche del progetto di impianto e del sito individuato dal richiedente. Sicché, la valutazione regionale - senza possibilità di inversioni procedimentali non previste dalla legge - deve essere effettuata prima del rilascio del titolo edilizio, quale suo presupposto di legittimità, proprio perché essa deve avere per oggetto l’incidenza del manufatto sul circostante contesto ambientale: nel sistema previsto dal riportato art. 2 bis, risultano recessivi gli interessi di cui sono portatori i gestori degli impianti, nel senso che l’autorità edilizia neppure può incidere - con atti abilitativi di per sé tali da far sorgere aspettative - sulle scelte regionali (C.d.S., 2003, n. 5502). (Fattispecie: installazione di una stazione radiobase) - Pres. Varrone, Est. Salemi - Wind. S.p.A. (Avv. Sartorio) c. D.P.F. e altri (Avv. Brancaccio) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R.. Campania, Salerno, Sez. II, n. 885/2003). CONSIGLIO DI STATO, Sez., VI - 24 settembre 2004 (c.c. 28.05.2004), n. 6255
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