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 Massime della sentenza

  

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 27 settembre 2004 (C.c. 16 aprile 2004), sentenza n. 6292

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1999 ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello
n. 4693 del 1999, proposto dalla Regione Piemonte, in persona del Presidente in carica On. Enzo Ghigo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anita Ciavarra ed Enrico Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, Via Cosseria n. 5;
contro
i Comuni di Dusino S. Michele e di Valfenera, in persona dei rispettivi Sindaci in carica, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Valeri e Prof. Vittorio Barosio, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Via Baianmonti n. 10;
e nei confronti dei signori:
Pietro Berrino, residente in Dusino San Michele, Giuseppe Gambetta, residente in Dusino San Michele, Giovanni Boero, residente in Dusino San Michele, Angelo Aprato, residente in San Mauro Torinese, Gianpiero Aprato residente in Torino, rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dagli Avv.ti Carlo Cotto del Foro di Torino e Arturo Marzano del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma Via Sabotino, n. 45,
nonché
Bartolomeo Berrino, Giovanni Carlo Berrino, Virginio Caranzano, Carolina Cortese, Luigia Ellena, Giuseppe Lanfranco, Miria Toniolo, Giovanni Carlo Visconti, Consorzio Irriguo San Michele, Michele Pavesio, Felice Lanfranco, Silvano Botto, Silvana Viale, Maria Bianco, Associazione Tutela del Territorio di Pralormo, Circolo Culturale Maria Minnelli, Comitato Difesa del Territorio della Piana, Società Semplice Isolabella Agricola, Consorzio Irriguo Isolabellese, Associazione per la Difesa del Territorio Valfenerese, Associazione Arca Del Re Cit, Legambiente Piemonte, Consorzio smaltimento rifiuti Astigiano, Comune di Villanova D’Asti, Commissario Regionale Smaltimento Rifiuti;
per la riforma
della sentenza resa tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. II, n.194 del 31 marzo1999 n. 194, notificata il 15/4/1999, che ha annullato la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 103-7594 del 3 aprile 1996, con la quale era stato approvato il progetto di una discarica di rifiuti solidi urbani da realizzarsi nel territorio del Comune di Villanova d'Asti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati sopra specificati
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 16 aprile 2004, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’Avv. Ciavarra e l’Avv.to Pafundi, in dichiarata sostituzione dell’Avv.to Romanelli per la Regione appellante, e gli Avv.ti Clarizia per delega dell’Avv. Valeri, e Cotto per i resistenti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O


1. Con sentenza n. 194 del 1999, meglio indicata in epigrafe, la Sezione seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, riuniti i ricorsi n. 796/96, 1648/96, 1655/96, 1851/96 ed 1912/96 – proposti, il primo, per l’annullamento del provvedimento risultante dalla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 20 novembre 1995 n. 414-105, con cui il Commissario regionale ha individuato nel Comune di Villanova d’Asti il sito idoneo per la realizzazione di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e gli altri, nell’ordine, della deliberazione in data 3 aprile 1996, con la quale è stato approvato il progetto relativo dalla discarica di I categoria, nel territorio del Comune citato, nell’intersezione fra le strade comunali “Reali” e “Valfenera” (il secondo ed il terzo ricorso) e del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 luglio 1996 con il quale è stata disposta l’occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà dei ricorrenti necessari alla realizzazione della discarica (il quarto ed il quinto) – ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione attiva di taluni Enti e dei ricorrenti singoli, ad eccezione di Giuseppe Gambetta e Pietro Berrino, proprietari dei terreni su cui insiste l’insediamento di smaltimento dei rifiuti, e respinta, al contrario, l’eccezione preliminare relativa ai Comuni di Dusino S. Michele, ha accolto la censura comune ai ricorsi avverso la deliberazione di approvazione del progetto sulla base della dedotta violazione dell’art. 3 della legge 29 ottobre 1987 n. 441 e dell’art. 27, comma 1, della L. reg. Piemonte 13 aprile 1995 n. 59. In particolare l’accoglimento suindicato si fonda sulla considerazione che la proposta progettuale portata in conferenza dei servizi alla data del 29 febbraio 1996 era stata integrata dal commissario regionale- e successivamente portata con le conclusioni della conferenza - con nota in data 29 marzo 1996, in maniera sostanziale, sia per i profili quantitativi sia per quelli qualitativi, cosicché la mancata riconvocazione della conferenza dei servizi avrebbe frustato la stessa finalità perseguita dall’art. 3 della L. n. 441 del 1987, che esige il confronto paritetico, su tutti i profili, siano essi tecnici, amministrativi, legali, ambientali urbanistici, coinvolti nella progettazione della discarica.


Sono invece state respinte le censure rivolte avverso l’atto commissariale di individuazione del sito sotto il profilo della violazione dell’art. 6 della legge regionale n. 18 del 1986, e sono stati assorbiti tutti gli ulteriori profili di impugnazione, con compensazione delle spese di lite.


2. Avverso la sentenza in oggetto ha proposto appello la Regione, contestando sia la ritenuta legittimazione delle parti private sopra menzionate, sia anche la legittimazione attiva dei due Comuni, nel merito negando che le modifiche apportate al progetto dovessero comportare la riconvocazione della conferenza.
3. Si sono costituiti in giudizio i Comuni appellati, i quali difendono la rispettiva posizione in ordine al preteso difetto di legittimazione attiva (2° motivo del ricorso d’appello) e nel merito, la correttezza del procedimento logico seguito dal giudice di primo grado e delle conclusioni cui lo stesso è pervenuto.


A loro volta, le parti private appellate, adducono la propria posizione legittimante, con riferimento ai diritti dominicali sui terreni oggetto di occupazione, contestando nel merito il fondamento dell’appello.


4. Successivamente la causa, chiamata alla pubblica udienza del 16 aprile 2004 è stata trattenuta in decisione.


D I R I T T O


1. L’appello è infondato.


2. Devono essere disattese le censure meramente formali al contenuto della sentenza appellata.


La formula dispositiva, nella parte in cui enuncia “accoglie i ricorsi” non induce in equivoco sull’effettiva portata dell’effetto demolitore, chiaramente espresso nella definizione dell’effetto dell’accoglimento, riferito alla sola deliberazione 4 aprile 1996 della Giunta regionale del Piemonte.


Il dispositivo d’altra parte, deve essere letto e correlato alla motivazione, dalla quale anche appare chiaro che i ricorsi riuniti sono accolti per quanto di ragione, e cioè limitatamente all’atto conclusivo del procedimento di approvazione del progetto, per la parte in cui, tale approvazione è intervenuta senza previa sottoposizione delle sostanziali modificazioni progettuali alla conferenza dei servizi prevista dall’art. 3 bis del D.L. 31 agosto 1987 n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, L. 29 ottobre 1987, n. 441, al tempo in vigore ed applicabile alla fattispecie, con le necessarie correlazioni agli atti successivi, fra cui il decreto di occupazione di urgenza, nei soli limiti in cui sono destinati ad incidere sulle sfere giuridiche dei proprietari ricorrenti, i soli ritenuti legittimati all’impugnazione.


2.1. D’altra parte, in tema di occupazione d’urgenza per la realizzazione di una pubblica discarica, i proprietari dei terreni incisi, o in forza della localizzazione della discarica, o per effetto delle opere che devono essere poste in essere per la sua realizzazione, sono titolari di posizioni qualificate, per il fatto stesso di dover subire la compressione temporanea o definitiva del proprio diritto dominicale, cosicché del tutto correttamente il giudice di primo grado ha tenuto distinte le singole posizioni, riconoscendo soltanto ai proprietari occupati la legittimazione attiva.


2.2. Del pari, correttamente altrettanta legittimazione è stata riconosciuta ai Comuni invitati alla conferenze dei servizi indetta a norma dell’art. 3 bis del D.L. 31 agosto 1987 n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, L. 29 ottobre 1987, n. 441.


La legge regionale del Piemonte 13 aprile 1995 n. 59, completa e definisce, nell’ambito delle proprie attribuzioni normative, il quadro procedimentale in materia di discariche.


Sia l’art. 27, sia l’art. 28, che fissano i soggetti della cui consulenza, rispettivamente la regione e le province devono avvalersi in apposita conferenza, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, individuano, fra l’altro, i soggetti da coinvolgere nel Sindaco del Comune in cui avrà sede dell'impianto e nei Sindaci dei Comuni territorialmente confinanti.


Del tutto corretto è, pertanto il riconoscimento della legittimazione, in capo ad entrambi i Comuni ricorrenti in primo grado, per di più nel caso in esame in cui la censura risiede proprio nella omessa sottoposizione del progetto, con le modificazioni sostanziali apportate dal Commissario, alla Conferenza dei servizi, già promossa a norma dell’art. 3 bis del D.L. n. 361 del 1987.


3. La circostanza poi, che tali modificazioni siano state, nella sostanza, migliorative della precedente progettazione, e in gran parte dirette ad introdurre, nella progettazione le variazione rese necessarie per le osservazioni dei partecipanti, non invalida il giudizio espresso dal giudice di primo grado in ordine alla carenza istruttoria derivante dalla mancata sottoposizione del nuovo progetto all’esame della conferenza.


Nel caso in esame la Regione Piemonte ha assunto a proprio carico la progettazione degli impianti di smaltimento di rifiuti per il bacino astigiano (bacino n. 3), individuato nella zonizzazione del Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 832-7331 del 24 maggio 1988, operando tramite apposito Commissario, in via sostitutiva, a norma dell’art. 4 del D.L.n. 361 del 1987.


Il progetto della discarica è stato in prima battuta presentato all’esame della Giunta regionale a norma dell’art. 3 bis del D.L.n. 361 citato.


Successivamente, proprio in esito alle risultanze della conferenza dei servizi il Commissario ha completamente rielaborato il progetto, come analiticamente evidenziato dal giudice di primo grado la cui accurata istruttoria trova avallo nella acquisita relazione del Ministero dell’Ambiente.


Cosicché le conclusioni alle quali il giudice di primo grado è pervenuto devono essere interamente condivise, non essendo intervenuta, con riferimento al progetto definitivo, la necessaria consulenza della Conferenza dei servizi, sulla cui base la Regione avrebbe dovuto, successivamente, provvedere all’approvazione.


4. Sulla base delle ponderazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.


Le spese del giudizio d’appello, che si liquidano in dispositivo, devono essere poste a carico dell’appellante ed in favore dei resistenti.


P. Q. M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe;
Condanna la Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle spese del Giudizio che si liquidano in complessivi € 6.000,00 oltre IVA e CAP da suddividersi in favore dei resistenti in ragione di € 3.000,00 in favore dei Comuni appellati costituiti con i medesimi difensori e di € 3.000,00 in favore delle parti private resistenti, costituite con i medesimi difensori;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, addì 16 aprile 2004, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Raffaele Iannotta PRESIDENTE
Chiarenza Millemaggi Cogliani CONSIGLIERE Est.
Goffredo Zaccardi CONSIGLIERE
Aldo Fera CONSIGLIERE
Claudio Marchitiello CONSIGLIERE

 

L'ESTENSORE                                               IL PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO                             IL DIRIGENTE
F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani                   F.to Raffaele Iannotta                           F.to Rosi Graziano                           F.to Antonio Natale

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27 settembre 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso

 

1) Rifiuti - Realizzazione di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Conferenza dei servizi - Necessità - Modifiche progettuali - Mancata riconvocazione della conferenza dei servizi - Illegittimità - Assenza di partecipazione di un Comune - Riconoscimento della legittimazione - Sussiste - Art. 3 bis D.L. n. 361/1987 conv. in L. modif., art. 1, 1°c., L. n. 441/1987. In tema di rifiuti, il riconoscimento della legittimazione, in capo ai Comuni, è perfettamente legittimo quando, non è intervenuta, con riferimento al progetto definitivo, la necessaria consulenza della Conferenza dei servizi, sulla cui base la Regione avrebbe dovuto, successivamente, provvedere all’approvazione. La circostanza poi, che tali modificazioni siano state, nella sostanza, migliorative della precedente progettazione, e in gran parte dirette ad introdurre, nella progettazione le variazione rese necessarie per le osservazioni dei partecipanti, non invalida il giudizio espresso dal giudice di primo grado in ordine alla carenza istruttoria derivante dalla mancata sottoposizione del nuovo progetto all’esame della conferenza. Pres. Iannotta - Est. Millemaggi Cogliani - Regione Piemonte (Avv.ti Ciavarra e Romanelli) c.Comuni di Dusino S. Michele e di Valfenera (Avv.ti Valeri e Barosio) e altri (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, Sez. II, n.194 del 31 marzo1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 27 settembre 2004 (C.c. 16 aprile 2004), sentenza n. 6292

 

2) Rifiuti - Realizzazione di una discarica RSU - Coinvolgimento del Sindaco del Comune in cui avrà sede dell'impianto e dei Sindaci dei Comuni territorialmente confinanti - Conferenza dei servizi - Necessità - art. 3 bis del D.L. n. 361 del 1987 - Artt. 27 e 28 L.R. Piemonte n. 59/1995. La legge regionale del Piemonte 13 aprile 1995 n. 59, completa e definisce, nell’ambito delle proprie attribuzioni normative, il quadro procedimentale in materia di discariche. Sia l’art. 27, sia l’art. 28, che fissano i soggetti della cui consulenza, rispettivamente la regione e le province devono avvalersi in apposita conferenza, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, individuano, fra l’altro, i soggetti da coinvolgere nel Sindaco del Comune in cui avrà sede dell'impianto e nei Sindaci dei Comuni territorialmente confinanti. Del tutto corretto è, pertanto il riconoscimento della legittimazione, in capo ai Comuni, per di più nel caso in esame in cui la censura risiede proprio nella omessa sottoposizione del progetto, con le modificazioni sostanziali apportate dal Commissario, alla Conferenza dei servizi, già promossa a norma dell’art. 3 bis del D.L. n. 361 del 1987. Pres. Iannotta - Est. Millemaggi Cogliani - Regione Piemonte (Avv.ti Ciavarra e Romanelli) c.Comuni di Dusino S. Michele e di Valfenera (Avv.ti Valeri e Barosio) e altri (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, Sez. II, n.194 del 31 marzo1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 27 settembre 2004 (C.c. 16 aprile 2004), sentenza n. 6292

 

3) Rifiuti - Realizzazione di una pubblica discarica - Occupazione d’urgenza - Proprietari dei terreni - Posizioni qualificate - Proprietari occupati - legittimazione attiva - Sussiste. In tema di occupazione d’urgenza per la realizzazione di una pubblica discarica, i proprietari dei terreni incisi, o in forza della localizzazione della discarica, o per effetto delle opere che devono essere poste in essere per la sua realizzazione, sono titolari di posizioni qualificate, per il fatto stesso di dover subire la compressione temporanea o definitiva del proprio diritto dominicale, riconoscendo soltanto ai proprietari occupati la legittimazione attiva. Pres. Iannotta - Est. Millemaggi Cogliani - Regione Piemonte (Avv.ti Ciavarra e Romanelli) c.Comuni di Dusino S. Michele e di Valfenera (Avv.ti Valeri e Barosio) e altri (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, Sez. II, n.194 del 31 marzo1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 27 settembre 2004 (C.c. 16 aprile 2004), sentenza n. 6292

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