Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in ottemperanza proposto da ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS
S.P.A. (già Enterprise Ericsson ) rappresentata e difesa dall’avv. Francesco
Cardarelli ed elettivamente domiciliata in Roma vicolo Orbitelli n. 31;
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma via
dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti di
AUSELDA AED GROUP SPA, EDS ELECTRONIC DATA SYSTEM ITALIA SPA rappresentate e
difese dagli avvocati A. Clarizia, B.G. Carbone e M. Zoppolato con domicilio
eletto in Roma via Principessa Clotilde n. 2, presso lo studio Clarizia;
nonché
I.B.M. ITALIA SPA in proprio e quale capogruppo RTI, RTI FINSIEL CONSULENZA
ED APPLICAZIONI INFORMATICHE SPA, RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA,
RTI METROPOLIS, RTI SOCIETÀ PER LE VALORIZZAZIONI E DIVERSIFICAZIONI
PATRIMONIALI, PIRELLI & C. REAL ESTATE FACILITY MANAGEMENT SPA, rappresentate e
difese dagli avv.ti F. Lattanzi, F. Satta, G.F. Ferrari, M. Sanino, M. Annesi ed
elettivamente domiciliati in Roma alla via P.L. Da Palestrina n. 47, presso lo
studio dell’avv. F. Satta;
COMMISSIONE DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO MIUR, ENEL IT.
SPA, EDS ELECTRONIC DATA SYSTEM SPA, ACCENTURE SPA, non costituite;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato VI Sezione - n. 1458 del 2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AUSELDA AED GROUP SPA, EDS
ELECTRONIC DATA SYSTEM ITALIA SPA, I.B.M. ITALIA SPA in proprio e quale
capogruppo RTI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,
PIRELLI & C. REAL ESTATE FACILITY MANAGEMENT SPA, RTI ENGINEERING INGEGNERIA
INFORMATICA SPA, RTI FINSIEL CONSULENZA ED APPLICAZIONI INFORMATICHE SPA, RTI
METROPOLIS, RTI SOCIETÀ PER LE VALORIZZAZIONI E DIVERSIFICAZIONI PATRIMONIALI;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 30 luglio 2004 relatore il Consigliere Giancarlo
Montedoro.
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Cardarelli, l’avv. Carbone, l’avv. Clarizia,
l’avv. Zoppolato, l’avv. Satta, l’avv. Ferrari, l’avv. Lattanzi, l’avv. Sanino e
l’avv. dello Stato Nunziata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza della Sezione VI n. 1458 del 2004 del 27 gennaio 2004, depositata
in data 22 marzo 2004, notificata in data 25 marzo 2004, non impugnata, il
Consiglio di Stato , respingendo l’appello incidentale proposto da IBM, ha
accolto l’appello principale r.g. n. 9948/2003 della Enterprise Digital
Architects, riformando l’impugnata sentenza del Tar del Lazio, Sez. III bis, n.
7684/2003.
La sentenza indicata è passata in giudicato ed è comunque esecutiva.
In via pregiudiziale va affermata la competenza del Consiglio di Stato, ai sensi
dell’art. 37 ult. comma della legge sui Tar in quanto si tratta di dare
esecuzione ad un sentenza del Consiglio di Stato di riforma del decisum di primo
grado.
Occorre per lumeggiare la fattispecie premettere alcuni brevi cenni in fatto.
L’impresa che attualmente ricorre per l’esecuzione del giudicato ha partecipato
alla procedura ristretta indetta con bando pubblicato sul supplemento alla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 19 marzo 2002, n. S55 e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25/3/2002 n. 71, dal MIUR –
Servizio Automazione Informatica Innovazione Tecnologica, per la fornitura dei
servizi afferenti alla gestione e sviluppo del sistema informativo del
Dipartimento dell’Istruzione del Ministero, ivi compreso il servizio di
organizzazione e gestione del comprensorio di Villa Lucidi, di importo
complessivo pari ad euro 339.789.715,00 da aggiudicarsi a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.
157/1995.
A seguito della fase di prequalificazione EDA (allora ancora Enterprise Ericsonn)
è stata invitata a presentare offerta con lettera di invito del 23 maggio 2002.
Detta lettera di invito prevedeva, al punto 3.7 che sarebbero state ammesse alla
valutazione economica solo le offerte che avessero riportato una valutazione
tecnica di almeno 35 punti su cinquanta.
Inoltre la medesima lettera di invito conteneva l’indicazione dei parametri per
la valutazione delle offerte, secondo la ripartizione generale di 50 punti per
il prezzo complessivo (attribuiti in base a specifico algoritmo) e di 50 punti
da attribuire al progetto tecnico.
La commissione di gara, nominata con decreto del 7/8/2002, con l’incarico di
procedere all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa tra
quelle pervenute nei termini fissati dall’amministrazione, tenuto conto dei
criteri e dei parametri indicati al punto 3.7. della dell’invito di
partecipazione alla gara, ha svolto l’attività valutativa nel periodo intercorso
tra il 9 settembre 2002 e l’8 febbraio 2003.
A seguito delle operazioni di valutazione la commissione attribuiva ad
Enterprise Ericsonn il punteggio tecnico complessivo di 33,00 inferiore alla
soglia di ammissibilità prevista dal punto 3,7 della lettera di invito.
Il risultato di tale operazione valutativa, veniva comunicato nella seduta
pubblica dell’8 febbraio 2003; nonostante l’affermata insufficienza del
punteggio tecnico conseguito la busta contenente l’offerta economica presentata
da Enterprise Ericsonn veniva comunque aperta.
Il provvedimento definitivo della procedura di gara del 13 /2/2003 (oggetto
dell’impugnazione in primo grado) ha provveduto all’aggiudicazione a favore del
RTI con mandataria IBM.
A seguito dell’esercizio del diritto di accesso la ricorrente verificava il
contenuto e le modalità delle operazioni svolte dalla Commissione di Gara, che
hanno condotto alla non valutazione dell’offerta economica presentata.
Il riscontro di tali operazioni valutative, secondo l’impresa ricorrente,
evidenziava evidenti e gravi motivi di illegittimità.
Con il ricorso in primo grado, Enterprise ha impugnato:
1) il verbale n. 19, redatto in data 8 febbraio 2003, della Commissione
Giudicatrice, recante il provvedimento di non ammissione alla valutazione
dell’offerta economica;
2) il provvedimento prot. n. 655 del 13 febbraio 2003, con il quale il Direttore
Generale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, ha aggiudicato la
procedura ristretta per i servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo
del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e di organizzazione e
gestione del comprensorio di Villa Lucidi, al RTI tra I.B.M. Italia, Finsiel
s.p.a., Engineering ingegneria informatica s.p.a., Metropolis s.p.a., Pirelli
Real Estate (ex Cam Energia e Servizi s.r.l.); ogni altro atto presupposto,
preparatorio, connesso , incidentale e consequenziale a quelli impugnati sub 1)
e 2 ) con particolare riferimento alla lettera di invito del 23 maggio 2002 a
firma del Direttore Generale del MIUR ed ai verbali di gara redatti tra il 9
settembre 2001 e l’8 febbraio del 2003 dalla commissione giudicatrice.
Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione intimata ed il RTI IBM,
dispiegando motivi di ricorso incidentale; si è anche costituita in giudizio la
società EDS spa. membro di un altro raggruppamento partecipante alla medesima
procedura di gara.
Si deve infatti precisare che il provvedimento di aggiudicazione della procedura
di gara era stato altresì fatto oggetto di impugnazione da parte della EDS
s.p.a. e dalla Auselda s.p.a., quali membri di altro RTI partecipante, con
separato ricorso innanzi al Tar del Lazio.
Il ricorso di EDS ed Auselda veniva accolto dal Tar del Lazio con sentenza del 6
ottobre 2003 n. 9098, il ricorso di Enterprise veniva respinto con sentenza n.
7684/2003.
Enterprise riproponeva con l’appello nr. 9948/2003, tutti i motivi di censura
proposti in primo grado (illegittimità del metodo utilizzato dalla commissione
di gara che aveva attribuito i punteggi a maggioranza, senza indicare le
modalità concrete attraverso le quali essa era pervenuta alla definizione del
punteggio, illegittimità del modus procedendi della commissione nella
definizione della griglia di valutazione, nella richiesta di documentazione
integrativa dell’offerta, illegittimità della lettera d’invito per contrasto con
le disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici relative alla
necessità di separare i criteri di selezione da quelli di aggiudicazione,
illegittimità del provvedimento definitivo di aggiudicazione per incompetenza).
Enterprise precisa che il ricorso era chiaramente volto al recupero della
chanche di aggiudicazione mediante indizione di un nuovo procedimento di gara,
in quanto la rinnovazione delle operazioni era resa impossibile dalla piena
conoscibilità dell’offerta anche in ordine al suo contenuto economico.
Si sono costituite nel giudizio di appello IBM, che ha formulato con appello
incidentale i medesimi motivi di ricorso incidentale proposti in primo grado e
l’amministrazione appellata.
Il Consiglio di Stato con la sentenza di cui si chiede l’esecuzione, ha respinto
l’appello incidentale, proposto da RTI IBM , ed ha accolto l’appello principale
di Enterprise, con annullamento degli atti impugnati, salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’amministrazione.
L’accoglimento dell’appello proposto da Enterprise è basato unicamente sul
motivo di ricorso inerente le modalità di attribuzione del punteggio definite
dalla commissione di gara.
Parallelamente il Consiglio di Stato ha respinto con sentenza n. 1459/2004, resa
in pari data, (27 gennaio 2004 depositata il 22 marzo 2004) rispetto a quella
della quale si chiede l’esecuzione nel presente giudizio, il ricorso del RTI IBM
avverso la decisione del Tar dal Lazio che lo escludeva dalla procedura di gara.
Detta sentenza è stata peraltro impugnata da IBM presso la Suprema Corte di
Cassazione.
La sentenza n. 1458/2004 è stata notificata all’amministrazione in data 25 marzo
2004, ed è pertanto divenuta cosa giudicata.
Con comunicazione del 6 aprile 2004 prot. n. 1304, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ha reso noto di aver avviato l’istruttoria
relativa all’emanazione del provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione
della gara indicata e degli altri atti necessari all’esecuzione delle sentenze
sopra richiamate, autovincolandosi al termine di sessanta giorni per
l’emanazione del provvedimento finale, ed assegnando un termine a tutte le parti
dei pregressi giudizi per la presentazione di apposite memorie e deduzioni.
Con successivo atto Enterprise intimava all’amministrazione di provvedere a dare
esecuzione alla sentenza passata in giudicato in termini satisfattivi per
Enterprise, senza in particolare svolgere attività meramente confermative di
provvedimenti radicalmente annullati per effetto delle definitive statuizioni
giurisdizionali.
A seguito dell’accesso agli atti e provvedimenti adottati per dare esecuzione
alla sentenza n. 1458/2003 Enterprise dichiarava di essere venuta a conoscenza
di un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, dal quale emergeva in modo
chiaro che, all’esecuzione della sentenza potrà provvedersi, per il principio di
conservazione degli atti legittimamente emessi, con la riconvocazione della
commissione la quale “dovrà procedere alla nuova, compiuta verbalizzazione delle
operazioni a suo tempo svolte.”
Il Ministero convocava una prima volta la commissione con lettera del 16/4/2004,
e, in seguito, a causa delle perplessità sollevate dai membri circa le modalità
di convocazione della commissione (organo straordinario cessato nelle proprie
funzioni), circa la proposizione da parte del Ministero di un controricorso
adesivo a quello già inoltrato dal RTI IBM avverso la sentenza n. 1459/2004, e
circa le modalità attraverso le quali l’amministrazione intendesse tenere
indenni ed esonerati la commissione ed i suoi singoli componenti da qualsivoglia
pretesa risarcitoria, il Ministero si determinava alla ricostituzione della
commissione di gara con decreto del 14 maggio 2004 n. 1795 del Direttore
Generale per i sistemi informativi.
Detto decreto ha ordinato la ricostituzione della commissione con il compito di
provvedere “alla nuova e compiuta verbalizzazione delle operazioni a suo tempo
svolte, indicando per i casi in cui la votazione sia avvenuta a maggioranza la
proposta motivata di attribuzione dei punteggi messa ai voti, il soggetto che
avanza la proposta nonché eventualmente (non necessariamente) l’esistenza di
riserve o dichiarazioni di dissenso o proposte alternative dei commissari
rimasti in minoranza”.
Il ricorso sostiene che gli atti posti in essere siano palesemente elusivi della
sentenza n. 1458/2004 del Consiglio di Stato sicché si chiede che il giudizio di
ottemperanza assicuri l’obbligo di attenersi esattamente all’accertamento
contenuto nella sentenza da eseguire, senza pregiudizio di altri profili di
illegittimità derivanti dalle violazioni di disposizioni imperative.
Il ricorso sostiene che la sentenza da ottemperare non si è limitata a censurare
l’omessa o parziale verbalizzazione dei punteggi attribuiti a maggioranza dalla
commissione, ma ha ritenuto che la laconicità della verbalizzazione amputa
sostanzialmente la possibilità di controllo e sindacato giurisdizionale, oltre a
delineare un metodo in sostanza contrastante con l’esigenza di rispetto del
canone di piena partecipazione che comunque connota il collegio perfetto ed
illumina il modus operandi della commissione anche quando essa decide di
procedere a maggioranza.
In sostanza la laconicità della motivazione inciderebbe da una parte sulla
possibilità del controllo giurisdizionale, mentre dall’altra parte, genererebbe
un contrasto fra un siffatto metodo ed il canone della collegialità.
Il difetto di motivazione sarebbe un sintomo dell’eccesso di potere, il criterio
decisionale a maggioranza, legittimo in astratto non sarebbe stato applicato in
maniera corretta, e non avrebbe garantito la piena partecipazione al giudizio di
alcuni membri del collegio.
L’attività svolta dall’amministrazione si tradurrebbe in una mera convalida,
preclusa nel caso di annullamento giurisdizionale di provvedimento.
La rinnovazione, secondo il ricorrente in ottemperanza, non può che consistere
in una nuova valutazione, con un nuovo esercizio del medesimo potere
riconosciuto dall’amministrazione alla commissione di gara ricostituita, senza
l’obbligo di tener fermo un risultato precostituito.
Il ricorso conclude inoltre per l’inattuabilità della rinnovazione parziale ,
atteso che la piena conoscenza delle offerte economiche e tecniche di EDS ed EDA
imporrebbe la necessità di indizione di una nuova gara, a pena di violare il
principio di segretezza delle offerte.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
In primo luogo va rilevato che l’intervento, nelle more del giudizio, del
provvedimento di aggiudicazione ad EDS non esclude l’ammissibilità del ricorso
in ottemperanza, trattandosi di atto finale del procedimento di rinnovazione
della gara che è meramente consequenziale rispetto alle attività di rinnovazione
prospettate come elusive nel ricorso.
Ne consegue che l’aggiudicazione è atto valutabile anch’esso nell’ambito della
portata logica dei motivi di ricorso in ottemperanza quale contegno elusivo,
dovendosi poi lasciare al merito la questione dei limiti nei quali l’azione
dell’amministrazione non è risultata conforme al giudicato (non si verte, nella
specie, nell’ambito di questioni non riconducibili alla portata giuridica e
fattuale del giudicato, affidate allo scrutinio in giurisdizione di legittimità
CdS IV 23 novembre 2003 n. 7778).
Il Collegio osserva che la attuazione che l’amministrazione ha inteso dare al
giudicato appare senz’altro riduttiva ed elusiva.
Ferma la scelta discrezionale per l’amministrazione relativa all’indizione di
nuova gara o alla rinnovazione parziale delle attività pregresse, scelta che
l’amministrazione ha legittimamente operato nel senso di fare prevalere il
principio utile per inutile non vitiatur (CdS VI 4/12/1998 n. 1668), va rilevato
che limitare l’operato della commissione, in sede di rinnovazione degli atti di
gara, ad una verbalizzazione delle operazioni a suo tempo svolte, significa
ridurre l’effetto di annullamento degli atti di gara alla mera necessità di
fornire, per quanto possibile, una prova dello svolgimento dei fatti, prova che
tuttavia sarebbe legata alla evenienza fattuale di una esatta memoria dei
commissari di gara.
Tutto ciò appare incongruo e soprattutto, per quel che interessa, non in linea
con le affermazioni del giudicato che sottolinea che la laconicità della
verbalizzazione delinea “un metodo in sostanza contrastante con l’esigenza di
rispetto del canone di piena partecipazione che comunque connota il collegio
perfetto ed illumina il modus operandi della commissione anche quando essa
decide di procedere a maggioranza.”
In sostanza le lacune nella verbalizzazione e nella motivazione sono assunte, in
sentenza, a sintomo di eccesso di potere e di mancato rispetto del principio di
collegialità.
La rinnovazione delle operazioni di gara non può poi mai risolversi in una
inammissibile motivazione postuma (come sarebbe se fosse imposto alla
commissione di esprimersi ora per allora, per giunta basandosi solo sulla
circostanza della ricostruzione mnemonica dei fatti che può essere inficiata da
circostanze varie ed imponderabili) con il che risulta evidente che detta
rinnovazione deve risolversi in un nuovo esercizio del medesimo potere che, male
esercitato una prima volta, è esitato nell’annullamento.
La motivazione postuma (resa ora per allora) è inammissibile nel corso del
processo di impugnazione e quindi, a fortiori, non può essere un modo di
eseguire un giudicato di annullamento per difetto di motivazione che sia sintomo
di sviamento dell’azione amministrativa (sull’inammissibilità della motivazione
postuma nel giudizio di legittimità: C. Stato, sez. V, 01-10-2001, n. 5187
secondo cui l’atto amministrativo, oggetto di impugnazione, non può essere
integrato con motivazione postuma nel corso del giudizio, con la conseguenza che
va esaminato alla stregua delle sole ragioni poste a suo sostegno e in esso
esplicitate; sul concetto di motivazione postuma C. Stato, sez. VI, 06-05-2002,
n. 2400 secondo cui l’integrazione postuma della motivazione si ha quando il
provvedimento amministrativo viene prima adottato e poi motivato, non quando il
provvedimento adottato con una determinata motivazione viene comunicato al
destinatario in forma sintetica e poi conosciuto all’atto della produzione in
giudizio).
Quanto poi all’impossibilità di rinnovare parzialmente la gara a buste aperte va
rilevato che il principio di segretezza non assume, in vicende come questa in
esame, un valore di assoluta inderogabilità, in quanto è necessario che esso sia
coordinato con altri principi, di rilevanza costituzionale come la
giustiziabilità delle posizioni giuridiche e l’eseguibilità dei giudicati
amministrativi (art. 24 Cost.), ordinati a garanzia dell’effettività della
tutela giurisdizionale.
In particolare occorre rilevare che le offerte sono ormai cristallizzate, per
cui, non potendo mutare, ben è possibile apprezzarle nuovamente senza violare la
par condicio che è il valore protetto dalla segretezza delle offerte medesime.
I condizionamenti del giudizio della commissione sono evitabili mediante l’analiticità
della motivazione e la compiutezza della verbalizzazione alle quali essa è
chiamata nel rinnovare il giudizio (in senso analogo CdS IV, n. 4834/2004; CdS
VI 11/12/1998 n. 1668 C. Stato, sez. VI, 11-12-1998, n. 1668 secondo cui a
seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione di una gara
mediante appalto-concorso per mancata formulazione dei criteri di massima in
base ai quali procedere alla valutazione delle offerte, l’amministrazione non
sempre deve rinnovare la gara ab initio, giacché talora prevale il principio
della conservazione delle attività legittimamente espletate).
Inoltre ulteriore garanzia di imparzialità è desumibile dall’esistenza di
criteri di massima predeterminati che non sono stati travolti dal giudicato.
Ne consegue l’accoglimento parziale del ricorso in ottemperanza.
Le spese del giudizio possono essere compensate in presenza di giusti motivi,
attesa la novità e la complessità delle questioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il
ricorso in ottemperanza indicato in epigrafe e pertanto ordina
all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza n. 1458/2004 mediante la
rinnovazione del giudizio sulle offerte tecniche di EDS ed Enterprise, nei sensi
indicati in parte motiva.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 30 luglio 2004 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Mario Egidio SCHINAIA Presidente
Giuseppe ROMEO Consigliere
Francesco D’OTTAVI Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Giancarlo MONTEDORO Consigliere Est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 1° ottobre 2004
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
1) Appalti - Aggiudicazione di una gara - Ricorso in ottemperanza. L’aggiudicazione di una gara è un atto valutabile anche nell’ambito della portata logica dei motivi di ricorso in ottemperanza quale contegno elusivo, dovendosi poi lasciare al merito la questione dei limiti nei quali l’azione dell’amministrazione non è risultata conforme al giudicato (CdS IV 23 novembre 2003 n. 7778). ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.P.A. (già Enterprise Ericsson) (avv. Cardarelli) c. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 1.10.2004, (30 luglio 2004 ) Sentenza n. 6457
2) Appalti - Indizione di nuova gara o alla rinnovazione parziale delle attività pregresse - Operato della commissione di gara - Limitazione - Motivazione postuma - Esclusione - Effetto di annullamento degli atti di gara. Ferma la scelta discrezionale per l’amministrazione relativa all’indizione di nuova gara o alla rinnovazione parziale delle attività pregresse, (CdS VI 4/12/1998 n. 1668), va rilevato che limitare l’operato della commissione, in sede di rinnovazione degli atti di gara, ad una verbalizzazione delle operazioni a suo tempo svolte, significa ridurre l’effetto di annullamento degli atti di gara alla mera necessità di fornire, per quanto possibile, una prova dello svolgimento dei fatti, prova che tuttavia sarebbe legata alla evenienza fattuale di una esatta memoria dei commissari di gara. Pertanto, la rinnovazione delle operazioni di gara non può poi mai risolversi in una inammissibile motivazione postuma (come sarebbe se fosse imposto alla commissione di esprimersi ora per allora, per giunta basandosi solo sulla circostanza della ricostruzione mnemonica dei fatti che può essere inficiata da circostanze varie ed imponderabili) con il che risulta evidente che detta rinnovazione deve risolversi in un nuovo esercizio del medesimo potere che, male esercitato una prima volta, può esitare nell’annullamento. ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.P.A. (già Enterprise Ericsson) (avv. Cardarelli) c. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 1.10.2004, (30 luglio 2004 ) Sentenza n. 6457
3) Appalti - Operato della commissione di gara - Processo di impugnazione - Motivazione postuma - Inammisssibilità - Sviamento dell’azione amministrativa. In tema di appalti, la motivazione postuma (resa ora per allora) è inammissibile nel corso del processo di impugnazione e quindi, a fortiori, non può essere un modo di eseguire un giudicato di annullamento per difetto di motivazione che sia sintomo di sviamento dell’azione amministrativa (sull’inammissibilità della motivazione postuma nel giudizio di legittimità: C. Stato, sez. V, 01-10-2001, n. 5187 secondo cui l’atto amministrativo, oggetto di impugnazione, non può essere integrato con motivazione postuma nel corso del giudizio, con la conseguenza che va esaminato alla stregua delle sole ragioni poste a suo sostegno e in esso esplicitate; sul concetto di motivazione postuma C. Stato, sez. VI, 06-05-2002, n. 2400 secondo cui l’integrazione postuma della motivazione si ha quando il provvedimento amministrativo viene prima adottato e poi motivato, non quando il provvedimento adottato con una determinata motivazione viene comunicato al destinatario in forma sintetica e poi conosciuto all’atto della produzione in giudizio). ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.P.A. (già Enterprise Ericsson) (avv. Cardarelli) c. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 1.10.2004, (30 luglio 2004 ) Sentenza n. 6457
4) Appalti - Condizionamenti del giudizio della commissione di gara - Analiticità della motivazione e la compiutezza della verbalizzazione - Aggiudicazione di gara mediante appalto-concorso - Valutazione delle offerte - Mancata formulazione dei criteri di massima - Rinnovazione della gara - Principio della conservazione delle attività legittimamente espletate. In tema di appalti, i condizionamenti del giudizio della commissione sono evitabili mediante l’analiticità della motivazione e la compiutezza della verbalizzazione alle quali essa è chiamata nel rinnovare il giudizio (in senso analogo CdS IV, n. 4834/2004; CdS VI 11/12/1998 n. 1668 C. Stato, sez. VI, 11-12-1998, n. 1668 secondo cui a seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione di una gara mediante appalto-concorso per mancata formulazione dei criteri di massima in base ai quali procedere alla valutazione delle offerte, l’amministrazione non sempre deve rinnovare la gara ab initio, giacché talora prevale il principio della conservazione delle attività legittimamente espletate). ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.P.A. (già Enterprise Ericsson) (avv. Cardarelli) c. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 1.10.2004, (30 luglio 2004 ) Sentenza n. 6457
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