Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in appello proposto dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e la Sovrintendenza per i Beni Ambientali, il Paesaggio ed il
Patronato Storico Artistico e Demoetnoantropologico delle Province di Sassari e
Nuoro, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro
Piragine dott.ssa Giovanna e Pansini dott. Luigi, rappresentati e difesi
dall’avv. Giovanni M. Lauro ed elettivamente domiciliati presso lo studio
dell’avv. Francesco Asciano in Roma, via G. Bazzoni, n. 1,
e nei confronti
del Comune di Aglientu, non costituito,
per l'annullamento
della sentenza n. 1387 del 31 ottobre 2003 del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati;
Vista la memoria prodotta dalla parte appellata a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2004, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo,
uditi l’avvocato dello Stato Giacobbe e l’avv. Luise per delega dell’avv. Lauro;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il TAR Sardegna, con la sentenza impugnata, ha accolto il gravame dei
ricorrenti avverso il decreto del Sovrintendente n. 151/02 del 12.12.2002, con
il quale è stato disposto l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica
comunale (rilasciata dal responsabile del servizio - ufficio tecnico del Comune
di Aglientu, in data 8.10.2002, n. 7292) per la realizzazione di una casa di
civile abitazione sul lotto A/94 della lottizzazione “Portobello di Gallura”
(foglio 8, mappali 150 e 152).
Il primo giudice ha confermato “orientamenti più volte espressi”, sottolineando
che l’intervento edilizio si trova all’interno di un piano di lottizzazione
convenzionato, a suo tempo autorizzato dalla stessa Sovrintendenza, per cui
“l’onere motivazionale a carico dell’amministrazione delegata all’espressione
del nulla – osta è attenuato, in quanto la compatibilità dell’intervento con i
valori paesistici è stata, quantomeno in linea di massima, già valutata in sede
di esame del piano attuativo”.
Su questa premessa (e sulla precisazione che il Sovrintendente deve limitarsi ad
una mera disamina della legittimità del nulla osta controllato), il TAR ha
statuito l’illegittimità dell’atto impugnato, in quanto il nulla osta del Comune
“esplicita le ragioni della determinazione positiva per il privato”, e il
Sovrintendente “genericamente (afferma) l’insufficienza di tale motivazione”,
evidenziando “una soluzione differente da quella adottata dal Comune”
(l’intervento non può essere attuato mediante sbancamenti, che, secondo il
Comune, servono a contenerlo nell’altezza massima ritenuta ammissibile).
2.- L’Amministrazione, con l’odierno appello, ha esaminato, contestandoli, i
seguenti motivi dell’originario ricorso (anche se alcuni non sono stati definiti
con la sentenza impugnata, e non sono stati riproposti in appello): il primo
(incompetenza del sovrintendente); il secondo (omessa comunicazione dell’avvio
di procedimento); il quarto (il piano di lottizzazione nel quale è inserita la
costruzione è fatto salvo dalle norme di attuazione del piano territoriale
paesistico); il quinto (il Sovrintendente contraddittoriamente non tiene conto
dell’inserimento dell’area in un piano di lottizzazione), e il sesto (il
Sovrintendente ha sovrapposto le proprie valutazioni di merito a quelle di
spettanza esclusiva del Comune).
All’”esame specifico della motivazione della sentenza” vengono riservate le
considerazioni finali dell’atto di appello (ultime tre pagine), con le quali si
sostiene che non è in discussione il “se” si possa costruire, ma il “come”, e in
relazione a questo “problema”, il provvedimento impugnato evidenzia “un vizio di
legittimità della autorizzazione paesaggistica de qua”, e la sentenza sarebbe
illogica, giacché “la morfologia del terreno deve essere rispettata e, quindi,
la edificazione può avvenire solo nelle zone pianeggianti” (“la lettura della
zona in relazione alle ragioni del vincolo, <rocce granitiche> e <essenze
arboree>, viene compromessa dalla <altezza> dei manufatti, dalla <intensità> dei
medesimi, <dal rispetto dell’alternanza di zone pianeggianti e zone con presenza
di rocce granitiche>).
3.- Si sono costituiti gli appellati, i quali contestano la fondatezza del
ricorso alla luce di un precedente giurisprudenziale analogo di questa Sezione (dec.
n. 1369 del 2002), e sottolineano che “la sentenza appellata è fondamentalmente
motivata in fatto”, e che la difesa erariale si è dilungata “notevolmente sui
motivi di ricorso di primo grado, anche quelli assorbiti (che peraltro non si
ripropongono)”, dedicando “pochissimo alla specifica sentenza appellata”.
4.- L’appello, trattenuto in decisione all’udienza del 9 luglio 2004, è
infondato.
Bisogna convenire con gli appellati che la questione sottoposta all’esame del
Collegio riguarda solamente “l’orientamento più volte espresso dal primo
giudice”, secondo il quale, in presenza di un piano di lottizzazione
convenzionato, a suo tempo autorizzato dalla stessa Sovrintendenza, “l’onere
motivazionale a carico dell’amministrazione delegata all’espressione del nulla
osta è attenuato”, e il Sovrintendente deve limitarsi ad un mero controllo di
legittimità del nulla osta, rilasciato dal Comune.
Bisogna anche convenire con gli appellanti che l’Amministrazione non contesta
che nell’area de qua si possa costruire, ritenendo che il vero problema sia
rappresentato dal “come” si possa costruire “senza compromettere i valori
naturalistici assunti a base del provvedimento di vincolo”.
Da questa impostazione, la difesa dell’Amministrazione trae la conseguenza che
il nulla osta annullato sia sprovvisto di adeguata motivazione (“la valutazione
dello sbancamento, che per sua natura costituisce distruzione della
conformazione naturalistica – paesaggistica dell’area edificatoria non è stata
compiuta”), e che comunque “la morfologia del terreno deve essere rispettata e,
quindi, la edificazione deve avvenire solo nelle zone pianeggianti”.
Per un verso, il nulla osta comunale annullato sarebbe “immotivato e
incoerente”, in quanto “è carente della motivazione che esso deve contenere,
cioè il giudizio di compatibilità con il globale contesto ambientale tutelato”,
e, per l’altro, il Comune avrebbe errato a consentire un intervento edilizio
(pur inserito in un p.d.l. già approvato dalla stessa Sovrintendenza), giacché
“limitare il rispetto del vincolo alla visibilità garantita dalla altezza dei
manufatti, è riduttivo”.
Ambedue le considerazioni confermano la correttezza della statuizione del primo
giudice, il quale – come detto – ha considerato assolto l’onere motivazionale
(peraltro, nella specie, attenuato) dell’autorizzazione paesaggistica annullata,
e rilevato che la Sovrintendenza (sesto “considerato”) più che riscontrare una
insufficienza della motivazione, ha espresso valutazioni alternative a quelle
comunali, dal momento che essa ritiene che gli sbancamenti previsti non valgono
a rendere compatibile la costruzione de qua con il contesto ambientale, essendo
insufficiente al rispetto del vincolo il fatto che “l’intervento non (incide) in
maniera negativa da punti di visuale pubblica di primaria importanza”.
Infatti, il Sovrintendente - sulla premessa che la località interessata
dall’intervento autorizzato ricade in area dichiarata di notevole interesse
pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 (per le ragioni espresse nel decreto
ministeriale 29.10.1964); che “l’area interessata dall’intervento per la sua
orografia e morfologia vegetazionale, nonché per la evidente presenza di
frastagliate scogliere in granito e della tipica vegetazione mediterranea,
rappresenta uno di quegli ambiti di particolare bellezza descritti dal decreto
di vincolo”; che il provvedimento comunale “evidenzia una chiara lacuna di
valutazione dell’impatto paesistico non sufficientemente valutato..”; che
“l’intervento in oggetto prevede la realizzazione, attraverso notevoli
sbancamenti di terra, di un fabbricato di civile abitazione che risulterebbe
interrato solo in virtù degli sbancamenti citati che altererebbero la morfologia
originaria dei luoghi…”; che “il provvedimento in esame è generico nella parte
motiva…e, quindi, si rileva in sostanza l’incongruenza dell’analisi paesistica
del luogo…”; - decreta l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica
rilasciata dal Comune di Aglientu.
Non pare, però, che il provvedimento comunale annullato sia privo di
motivazione, atteso che “ritiene l’intervento paesisticamente ammissibile, in
quanto coerente con la tipologia edilizia del P.D.L. approvato, risulta ben
mascherato dalla vegetazione esistente, non incidendo in maniera negativa da
punti di visuale pubblica di primaria importanza, e non modificando
negativamente il contesto paesistico interessato ed il contorno già edificato…”.
Piuttosto, è la Sovrintendenza che esprime una valutazione di segno opposto a
quella del Comune, richiamando peraltro alcune caratteristiche del luogo, la cui
sussistenza viene decisamente contestata dagli appellati, i quali affermano che
“il lotto è assai distante dal mare”, “non interferisce con zone scogliose”,
“non vi sono emergenze granitiche né macchia mediterranea che vengono
compromesse dalla edificazione”, e ancora che non vi è quella “conseguenza
certa”, paventata dalla Avvocatura dello Stato, “della distruzione delle rocce
granitiche e della macchia mediterranea”.
A fronte, quindi, della valutazione tecnico-discrezionale, espressa dal Comune,
secondo la quale “si ritiene ammissibile” l’intervento proposto in relazione
alla tipologia edilizia del piano di lottizzazione approvato, al contorno già
edificato, e all’inserimento dell’edificio, “per volumi ed ingombri visivi, nei
luoghi interessati dal vincolo”, la Sovrintendenza appare, invece, certa che la
costruzione de qua compromette il vincolo, e conclude sostanzialmente che il
particolare pregio della località interessata non consente tale costruzione, con
ciò impedendo “ogni tipo di intervento nella convinzione che qualunque
alterazione dello stato dei luoghi verrebbe a snaturarne le caratteristiche”.
Una valutazione, quindi, che esorbita dal controllo di legittimità, e che
finisce per sostituirsi interamente a quella comunale, sotto il pretesto del
difetto di motivazione di quest’ultima, senza tenere, peraltro, in alcun conto
che un giudizio sulla compatibilità dell’intervento con l’area interessata era
già stato espresso in sede di approvazione del piano di lottizzazione ad opera
dello stesso Ministero BB.CC.-
L’appello va, pertanto, respinto.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello
in epigrafe. Compensa le spese di questo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2004 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei
Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Luigi Maruotti Consigliere
Giuseppe Romeo est. Consigliere
Giuseppe Minicone Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
29 ottobre 2004
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
1) Beni culturali e ambientali - Nulla-osta della Sovrintendenza - Onere motivazionale “cd. Attenuato” - Piano di lottizzazione convenzionato già valutato in sede di piano attuativo - Esorbitanza del controllo - Illegittimità. E’ illegittima una valutazione della Sovrintendenza per i Beni Ambientali, che esorbita dal controllo di legittimità, e che finisce per sostituirsi interamente a quella comunale, sotto il pretesto del difetto di motivazione di quest’ultima, senza tenere, peraltro, in alcun conto che un giudizio sulla compatibilità dell’intervento con l’area interessata era già stato espresso in sede di approvazione del piano di lottizzazione ad opera dello stesso Ministero BB.CC. Nella specie, l’intervento edilizio de quo si trova all’interno di un piano di lottizzazione convenzionato, a suo tempo autorizzato dalla stessa Sovrintendenza, per cui “l’onere motivazionale a carico dell’amministrazione delegata all’espressione del nulla – osta è attenuato, in quanto la compatibilità dell’intervento con i valori paesistici è stata, quantomeno in linea di massima, già valutata in sede di esame del piano attuativo”. Pres. Giovannini - Est. Romeo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Sovrintendenza per i Beni Ambientali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di Aglientu (n.c.) e altri (conferma TAR SARDEGNA del 31 ottobre 2003, sentenza n. 1387). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 29 ottobre 2004 (Cc. 09.07.2004), Sentenza n. 7046
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