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 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 11 novembre 2004 (c.c. 25/06/2004), sentenza n. 7279

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 

DECISIONE


sul ricorso in appello n. 3779/1999 proposto dall’ E.N.E.L. S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv.to Emilio De Santis, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to C. Iaccarino, in Roma, via G.D. Romagnosi, n. 1/b;
contro
la Regione Campania, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to Vincenzo Baroni, con domicilio eletto presso l’ufficio di rappresentanza in Roma, via Poli, n. 29;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione I^, n. 576/1998 del 16.02.1998;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 25 giugno 2004 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Udito l’avv.to Diego Vaiano, per delega dell’avv.to De Santis, per la Società ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Con delibera n. 2694 del 12.05.1995 la Giunta della Regione Campania stabiliva l’ammontare degli oneri finanziari da porre a carico dei soggetti titolari di autorizzazioni concernenti gli impianti elettrici di tensione pari o inferiore a 150.000= volt, a ristoro delle spese sopportate dalla Regione per la necessaria attività di istruttoria, verifica e vigilanza tecnica e collaudo. Con il medesimo provvedimento era inoltre stabilito che le sanzioni pecuniarie previste dal t.u. 11.04.1933, n. 1775, per le violazioni ivi contenute, dovessero essere rivalutate, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, in base alle variazioni degli indici I.S.T.A.T. relativI al periodo 1949/1994.


Con delibera n. 5171 del 12.09.1995 erano formulati chiarimenti relativi agli aspetti contabili della menzionata delibera n. 2694/1995.


Con provvedimento n. 11143 del 24.11.1995 il Presidente della Giunta Regionale, in attuazione della delibera n. 2694 del 12.05.1994, rideterminava l’ammontare delle sanzioni pecuniarie di cui al t.u. n. 1775/1933.


Con delibera n. 7637 del 4.12.1995 la Giunta Regionale introduceva un procedimento di sanatoria delle linee elettriche non autorizzate, previa irrogazione delle sanzioni pecuniarie. Prevedeva altresì, in caso di mancato rilascio del titolo di sanatoria, l’abbattimento degli elettrodotti. Modificava, inoltre, gli oneri finanziari a carico dei titolari dell’autorizzazione per le spese necessarie al suo rilascio.


Con provvedimento n. 1868 del 27.02.1996 l’Assessore Regionale della Campania per le Opere Pubbliche, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile dettava direttive attuative delle citate deliberazioni di Giunta nn. 2694 e 7637 del 1995.


Il Dirigente del Servizio Genio Civile, settore provinciale di Salerno, a sua volta con atto n. 6965 del 05.04.2996 individuava la documentazione da produrre a corredo dell’istanza di autorizzazione, anche in sanatoria.


Avverso detti provvedimenti insorgeva con ricorso avanti al T.A.R. Campania l’E.N.E.L. S.p.a. assumendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere in numerosi ed articolati profili.


Con delibera n. 5363 del 12.07.1996 la Giunta della Regione Campania apportava modifiche alle proprie precedenti delibere nn. 2694 e 7637 del 1995.


Anche detto provvedimento formava oggetto di impugnazione da parte dell’E.N.E.L. avanti al Tribunale Amministrativo Regionale.


Il con sentenza N. 576/1998 del 16.02.1998 il T.A.R. della Campania, pronunciandosi sui ricorsi riuniti, previa dichiarazione di parziale inammissibilità ed improcedibilità di taluni motivi di impugnativa, disponeva il loro parziale accoglimento.


Avverso la predetta decisione, nella parte in cui ha riconosciuto la parziale inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza di alcune censure formulate dall’E.N.E.L, detto Ente ha proposto atto di appello ed ha dedotto motivi di violazione degli artt. 7, 8, 10 e 23 della legge 07.08.1990, n. 241; del t.u. 11.12.1933, n. 1775, e del relativo regolamento di attuazione, nonché dell’art. 117 della Costituzione;


Con successiva memoria l’E.N.E.L. S.p.a. ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.


La Regione Campania si è costituita in resistenza ed ha contrastato i motivi di impugnazione concludendo per il rigetto dell’appello.


All’udienza del 25 giugno 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

DIRITTO


1). Non va condiviso il primo mezzo di impugnativa con il quale la Soc. E.N.E.L. lamenta l’omissione nei suoi confronti delle garanzie procedimentali previste dagli artt. 7 e segg. della legge 07.08.1990, n. 241, prima dell’adozione delle delibere della Giunta della Regione Campania di cui è contenzioso, recanti disposizioni in tema di oneri finanziari a carico dei soggetti abilitati alla realizzazione di impianti elettrici di tensione pari o inferiore a 150.000= volt, nonché in materia di rivalutazione delle sanzioni pecuniarie per le contravvenzioni alle disposizioni dettate dal r.d. 11.12.1933, n. 1775, e di sanatoria e demolizione degli impianti abusivamente realizzati.


Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure è agevole rilevare che gli atti gravati hanno un contenuto prescrittivo che si indirizza, per il periodo di applicazione, ad una cerchia indeterminata di soggetti, che si identifica in tutti coloro che intendano costruire ed esercitare in ambito regionale linee elettriche della tensione in precedenza indicata. Si versa, quindi, a fronte di deliberati cui va riconosciuta natura di “atti amministrativi generali, per i quali l’art. 13 della legge n. 241/1990 esonera l’Amministrazione dall’obbligo di preventiva informazione dell’avvio del procedimento, con ogni conseguenza quanto alla successiva fase di contraddittorio ed accesso ai relativi atti. Né la qualità dell’ E.N.E.L. S.p.a. di gestore prevalente degli elettrodotti nell’ambito della Regione Campania pone detta società in una posizione differenziata quanto all’ obbligo dell’Amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento, dovendo l’idoneità del provvedimento ad incidere su una pluralità indeterminata dei soggetti essere individuata muovendo dalla qualificazione in astratto del suo contenuto prescrittivo ed in relazione al periodo di applicazione, indipendentemente dalla situazione in atto al momento dell’adozione.


2). Con il secondo motivo di appello la Soc. E.N.E.L. ripropone avverso gli atti gravati le censure di violazione dell’art. 117 della Costituzione e di violazione e falsa applicazione del r.d. n. 1775/1933 e del relativo regolamento di attuazione.


Argomenta l’appellante che nella materia “de qua” (elettrodotti di rilevanza regionale) ogni previsione derogatoria alla normativa dettata dalle leggi dello Stato può essere introdotta solo con legge regionale ed in osservanza dei principi fondamentali in esse contenuti, mentre nella specie la regolamentazione che si contesta è state emanata con provvedimenti amministrativi della Giunta regionale.


La sentenza del T.A.R. Campania appellata ha già annullato le delibere della Giunta regionale n. 2694/1995 (in parte “de qua”) e n. 7637/1995, perché con esse è stato introdotto con atto amministrativo un regime sul “quantum” delle sanzioni pecuniarie per contravvenzioni alle disposizioni contenute nel r.d. n. 1775/1933, da ritenersi riservato, secondo il principio desumibile dall’art. 1 della legge 24.11.1981, n. 689, alle legge ordinaria e non a fonti normative secondarie.


Le censure mosse conservano, pertanto, vigore in ordine alle statuizioni contenute nella sequenza provvedimentale di cui è contenzioso che attengono:
a) agli obblighi di contribuzione in acconto e conguaglio per gli oneri dell’Amministrazione regionale per istruttoria. rilievi, sopralluoghi e collaudi per l’istallazione delle linee elettriche (delibera G.R. n. 2694/1995);
b) alla possibilità di sanatoria delle linee elettriche realizzate in assenza di autorizzazione regionale;
c) alla sanzione dell’abbattimento e ripristino dello stato dei luoghi con spese ed oneri a carico del costruttore abusivo delle opere elettriche non sanate.


Quanto alle previsioni “sub” a) è agevole rilevare che esse non incidono né in alcun modo modificano la normativa statale cui è fatto richiamo dall’appellante.


Si tratta, invero, di determinazioni che tendono a sollevare l’Amministrazione da ogni onere connesso all’istruttoria delle pratiche di rilascio dell’autorizzazione alla istallazione di elettrodotti Esse attengono alla diversa materia dell’ “ordinamento degli uffici”, per la quale la Regione, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione nel testo allora vigente, può svolgere le relative funzioni amministrative. Nella specie la scelta effettuata si armonizza, inoltre, con il principio comune alla legislazione statale di far concorrere il privato agli oneri indotti a carico dell’ente pubblico dal procedimento amministrativo attivato per sua iniziativa e nel suo interesse.


Quanto alla previsione “sub” b) (sanatoria postuma degli elettrodotti abusivi) correttamente il T.A.R. Campania ha riscontrato il difetto di interesse all’annullamento, trattandosi di disposizione di “favor” che in alcun modo si configura idonea a spiegare effetti lesivi nei confronti del gestore di linee elettriche che non intenda avvalersene. Deve aggiungersi che, anche sul piano sostanziale, la disposizione censurata in alcun modo deroga al r.d. n. 1775/1933, che all’art. 211 assoggetta a titolo autorizzatorio la realizzazione di linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, mentre la possibilità di sanatoria “ex post” trova stabile referente nell’art. 13 della legge 28.02.1985, n. 47.


In ordine, infine, alle modalità di demolizione degli elettrodotti abusivi con delibera n. 5363/1996 la Giunta Regionale ha integrato il proprio precedente deliberato n. 7637/1995 ed ha eliminato ogni criterio di stretto automatismo fra abuso e demolizione, stabilendo che “l’abbattimento degli elettrodotti costruiti senza autorizzazione e non sanati possa avvenire solo dopo la valutazione del prevalente interesse pubblico”, così che l’ “iter” valutativo che deve precedere la rimozione degli impianti abusivi si configura del tutto conforme all’art. 221 del r.d. n. 1775/1933, che appare assegnare una residua sfera di discrezionalità all’autorità competente ad adottare la sanzione ripristinatoria.


3). Con il terzo mezzo l’ E.N.E.L. rinnova la censura di irragionevolezza del termine di 540 giorni, quale da ultimo stabilito con la delibera di G.R. n. 5363/1996, per la presentazione della domanda di autorizzazione in sanatoria, in relazione alla complessità dei necessari e preventivi accertamenti da effettuare nei riguardi delle estesa ed articolata rete di distribuzione dell’energia elettrica da essa gestita.


Si tratta all’evidenza di un termine lungo (un anno e mezzo) che consente, osservando criteri di ordinaria diligenza e di buona amministrazione per i soggetti organizzati in forma societaria, di accedere al beneficio del rilascio dell’autorizzazione in sanatoria. La scelta dell’Amministrazione, espressione delle discrezionalità di stabilire le cadenze di ogni procedimento amministrativo, si configura quindi indenne dal dedotto sintomo di eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità.


4). Al punto 1) della presente motivazione è stata posta in rilievo la natura di atti generali delle delibere contestate. Segue che -diversamente da quanto eccepito con il quarto motivo di appello - in assenza di un contenuto precettivo astratto, diretto ad innovare l’ordinamento nei limiti delle norme gerarchicamente sopraordinate, non può attribuirsi alle disposizioni censurate natura regolamentare, con riconduzione della competenza alla loro adozione all’organo consiliare della Regione anziché alla Giunta.


Ed invero, come già in precedenza accennato, la previsione di un corrispettivo per l’espletamento delle pratiche autorizzatorie degli elettrodotti configura una misura strettamente amministrativa, che investe l’assetto organizzativo degli uffici, in attuazione del principio in base la quale il privato può essere chiamato a concorrere agli oneri indotti a carico dell’ente pubblico per l’attività di amministrazione da svolgersi su sua richiesta e nel suo esclusivo interesse. Le ulteriori prescrizioni sulla riconduzione in un ambito di legalità delle linee elettriche prive di titolo autorizzatorio operano “una tantum” sul piano dell’esercizio di poteri di amministrazione attiva, sollecitando agli organi della regione a garantire l’osservanza del quadro normativo prefigurato dal r.d. n. 1775/1933, che resta immutato nei suoi principi informatori (necessità del titolo autorizzatorio per la realizzazione ed esercizio di linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica; sanzione demolitoria per gli impianti abusivi non legata ad un criterio di stretto automatismo).


5). L’ E.N.E.L. censura, infine, gli atti impugnati per aver assunto, ai fini della quantificazione degli oneri per l’istruttoria delle domande di autorizzazione all’istallazione di linee elettriche, il parametro della lunghezza, anziché quello dell’importanza dell’elettrodotto, da stabilirsi in base alla tensione di esercizio, nonché l’omessa previsione di un termine certo per il versamento dei conguagli in dare o avere rispetto alle somme corrisposte in acconto al momento di presentazione della domanda di rilascio del titolo abilitativo.


Quanto al primo profilo di doglianza il contributo per l’istruttoria della domanda di autorizzazione, come posto in rilievo nella delibera di G.R. n. 2694/1995, va a ristoro degli adempimenti consistenti, oltre che nell’esame cartolare della pratica, in tutti i necessari “rilievi, accertamenti, sopralluoghi, collaudi”. Tali ultime verificazioni di carattere tecnico – indipendentemente dalla potenza dell’impianto - si configurano senza dubbio di maggior impegno in presenza di una più estesa porzione di territorio che sia interessata dal tracciato dell’elettrodotto e giustificano un onere di contribuzione ad essa proporzionale.


Va altresì disatteso il secondo profilo di doglianza.


La mancata previsione di un termine certo per il pagamento delle somme dovute a conguaglio degli acconti inizialmente corrisposti per il rilascio dell’autorizzazione non si traduce in vizio di legittimità della delibera n. 2694/1995. In base al principio “quod sine die debetur statim debetur”, le somme possono essere pretese a conguaglio dall’Amministrazione, o in rimborso dal privato, non appena conclusa la fase procedimentale di individuazione della lunghezza della linea elettrica, cui è raccordato il complessivo obbligo di contribuzione.


In ordine, infine, alla dedotta genericità della nozione di “opere connesse” alla linea elettrica - cui si estende il corrispettivo commisurato alla lunghezza dell’elettrodotto – è agevole rilevare che le stesse si identificano in manufatti legati da rapporto funzionale e di stretta pertinenzialità con la linea elettrica e che, secondo la nozione dei c.d. “volumi tecnici”, non recano un autonomo impatto sul territorio. Resta invece l’assoggettamento a separato controllo ed onere di contribuzione ogni altro intervento costruttivo che, per ubicazione e consistenza volumetrica, si configuri idoneo ad introdurre una modificazione del territorio del tutto autonoma ed ulteriore rispetto alla linea di conduzione di energia elettrica già autorizzata.


Per le considerazioni che precedono il ricorso in appello va respinto.


Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe.


Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2004, con l'intervento dei Signori:
- Claudio VARRONE Presidente
- Giuseppe ROMEO Consigliere
- Giuseppe MINICONE Consigliere
- Guido SALEMI Consigliere
- Bruno Rosario POLITO Consigliere Est.
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
11 novembre 2004
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso

 

1) Elettrodotti - Urbanistica e edilizia - Pratiche autorizzatorie degli elettrodotti – Oneri - Ambito di legalità - Linee elettriche prive di titolo autorizzatorio - Sanzione demolitoria per gli impianti abusivi – Fondamento - R.d. n. 1775/1933. La previsione di un corrispettivo per l’espletamento delle pratiche autorizzatorie degli elettrodotti configura una misura strettamente amministrativa, che investe l’assetto organizzativo degli uffici, in attuazione del principio in base la quale il privato può essere chiamato a concorrere agli oneri indotti a carico dell’ente pubblico per l’attività di amministrazione da svolgersi su sua richiesta e nel suo esclusivo interesse. Le ulteriori prescrizioni sulla riconduzione in un ambito di legalità delle linee elettriche prive di titolo autorizzatorio operano “una tantum” sul piano dell’esercizio di poteri di amministrazione attiva, sollecitando agli organi della regione a garantire l’osservanza del quadro normativo prefigurato dal r.d. n. 1775/1933, che resta immutato nei suoi principi informatori (necessità del titolo autorizzatorio per la realizzazione ed esercizio di linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica; sanzione demolitoria per gli impianti abusivi non legata ad un criterio di stretto automatismo). Pres. VARRONE - Est. POLITO - E.N.E.L. S.p.a. - (avv.to De Santis) c. Regione Campania (avv.to Baroni) (conferma TAR Campania, Sezione I^, n. 576/1998 del 16.02.1998). Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 novembre 2004 (c.c. 25 giugno 2004), sentenza n. 7279

 

2) Elettrodotti - Urbanistica e edilizia - Nozione di “opere connesse” alla linea elettrica - rapporto funzionale e di stretta pertinenzialità - c.d. “volumi tecnici” – Onere di contribuzione - Interventi idonei ad introdurre una modificazione del territorio. Le “opere connesse” alla linea elettrica - cui si estende il corrispettivo commisurato alla lunghezza dell’elettrodotto –  si identificano in manufatti legati da rapporto funzionale e di stretta pertinenzialità con la linea elettrica che, secondo la nozione dei c.d. “volumi tecnici”, non recano un autonomo impatto sul territorio. Resta invece assoggettato a separato controllo ed onere di contribuzione ogni altro intervento costruttivo che, per ubicazione e consistenza volumetrica, si configuri idoneo ad introdurre una modificazione del territorio del tutto autonoma ed ulteriore rispetto alla linea di conduzione di energia elettrica già autorizzata Pres. VARRONE - Est. POLITO - E.N.E.L. S.p.a. - (avv.to De Santis) c. Regione Campania (avv.to Baroni) (conferma TAR Campania, Sezione I^, n. 576/1998 del 16.02.1998). Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 novembre 2004 (c.c. 25 giugno 2004), sentenza n. 7279

 

3) Elettrodotti - Urbanistica e edilizia - Sanatoria postuma degli elettrodotti abusivi - Abbattimento degli elettrodotti costruiti senza autorizzazione e non sanati - Valutazione del prevalente interesse pubblico - Art. 211, r.d. n. 1775/1933 - L. n.47/1985. l r.d. n. 1775/1933, all’art. 211 assoggetta a titolo autorizzatorio la realizzazione di linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, mentre la possibilità di sanatoria “ex post” trova stabile referente nell’art. 13 della legge 28.02.1985, n. 47. Nella specie, l’eliminazione di ogni criterio di stretto automatismo fra abuso e demolizione, da parte della Giunta regionale Campana, con la previsione che “l’abbattimento degli elettrodotti costruiti senza autorizzazione e non sanati possa avvenire solo dopo la valutazione del prevalente interesse pubblico”, così che l’ “iter” valutativo che deve precedere la rimozione degli impianti abusivi si configura del tutto conforme all’art. 221 del r.d. n. 1775/1933, assegnando una residua sfera di discrezionalità all’autorità competente ad adottare la sanzione ripristinatoria. Pres. VARRONE - Est. POLITO - E.N.E.L. S.p.a. - (avv.to De Santis) c. Regione Campania (avv.to Baroni) (conferma TAR Campania, Sezione I^, n. 576/1998 del 16.02.1998). Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 novembre 2004 (c.c. 25 giugno 2004), sentenza n. 7279

 

4) Pubblica amministrazione - Atti amministrativi generali - Esonero dell’Amministrazione dall’obbligo di preventiva informazione dell’avvio del procedimento - L. n. 241/1990. E' legittima l’omissione delle garanzie procedimentali previste dagli artt. 7 e segg. della legge 07.08.1990, n. 241, a fronte di deliberati cui va riconosciuta natura di “atti amministrativi generali, per i quali l’art. 13 della legge n. 241/1990 esonera l’Amministrazione dall’obbligo di preventiva informazione dell’avvio del procedimento, con ogni conseguenza quanto alla successiva fase di contraddittorio ed accesso ai relativi atti. Pres. VARRONE - Est. POLITO - E.N.E.L. S.p.a. - (avv.to De Santis) c. Regione Campania (avv.to Baroni) (conferma TAR Campania, Sezione I^, n. 576/1998 del 16.02.1998).  Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 novembre 2004 (c.c. 25 giugno 2004), sentenza n. 7279

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