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CORTE DI GIUSTIZIA - Comunità Europee, Sentenza 29 gennaio 2004, C-209/02
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 29 gennaio 2004
«Direttiva 92/43/CEE - Inadempimento
di uno Stato - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche -
Spazio vitale del re di quaglie - Zona di protezione speciale del "Wörschacher
Moos"»
Nella causa C-209/02,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig.J.C.Schieferer, en
qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica d'Austria, rappresentata dal sig.raC.Pesendorfer, en qualità di
agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, autorizzando il
progetto di ampliamento del campo da golf del Comune di Wörschach nel Land della
Stiria, nonostante le conclusioni negative formulate nella valutazione
dell'incidenza sull'habitat del re di quaglie (crex crex) nella zona di
protezione speciale ai sensi dell'art.4 della direttiva del Consiglio 2 aprile
1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUL103,
pag.1), situata in tale Comune, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in virtù del combinato disposto degli artt.6, nn.3 e
4, e 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche (GUL206, pag.7),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig.C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg.C.Gulmann
(relatore), J.N.Cunha Rodrigues e J.-P.Puissochet, e dalla sig.raN.Colneric,
giudici,
avvocato generale: sig.P.Léger
cancelliere: sig.R.Grass
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6
novembre 2003, ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 4 giugno 2002, la
Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art.226CE, un
ricorso diretto a far dichiarare che, autorizzando il progetto di ampliamento
del campo da golf del comune di Wörschach nel Land della Stiria, nonostante le
conclusioni negative formulate nella valutazione dell'incidenza sull'habitat del
re di quaglie (crex crex) nella zona di protezione speciale ai sensi dell'art.4
della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (GUL103, pag.1; in prosieguo: la
«direttiva sugli uccelli»), situata in tale Comune, la Repubblica d'Austria è
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del combinato disposto
degli artt.6, nn.3 e 4, e 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992,
92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche (GUL206, pag.7; in prosieguo: la «direttiva
sugli habitat»).
Contesto normativo
La direttiva sugli uccelli
2
L'art.4, nn.1 e 2, della direttiva sugli uccelli, impone agli Stati membri di
classificare come zone di protezione speciale (in prosieguo: le «ZPS») i
territori più idonei rispetto ai criteri ornitologici fissati in tali
disposizioni.
3
L'art.4, n.4, della direttiva sugli uccelli così recita:
«Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione
di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat,
nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze
significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati
membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli
habitat al di fuori di tali zone di protezione».
La direttiva sugli habitat
4
L'art.6, nn.2, 3 e 4, della direttiva sugli habitat, così dispone:
«2.Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali
di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie
nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella
misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per
quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3.Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla
gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una
opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli
obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della
valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità
nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto
dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in
causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
4.Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul
sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere
realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi
di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa
necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura2000 sia tutelata. Lo
Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat
naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto
considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o
relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero,
previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico».
5
A termini dell'art.7 della direttiva sugli habitat, «gli obblighi derivanti
dall'articolo6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli
obblighi derivanti dall'articolo4, paragrafo4, prima frase, della direttiva
[sugli uccelli], per quanto riguarda le zone classificate a norma
dell'articolo4, paragrafo1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo4,
paragrafo2, di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte
di uno Stato membro a norma della direttiva [sugli uccelli] qualora essa sia
posteriore».
6
Il re di quaglie costituisce una specie compresa nell'allegatoI della direttiva
sugli uccelli, nel testo risultante dalla direttiva della Commissione 25 luglio
1985, 85/411/CEE (GUL233, pag.33).
Fatti
7
Con decisione 14 maggio 1999 (in prosieguo: la «decisione 14 maggio 1999») il
governo del Land della Stiria autorizzava l'ampliamento del campo da golf di
Weißenbach, sito sul territorio del Comune di Wörschach, con la realizzazione di
due nuovi percorsi su un sito classificato come ZPS e conosciuto con il nome di
ZPS del «Wörschacher Moos». In seguito a una denuncia, il 4 novembre 1999 la
Commissione inviava alla Repubblica d'Austria una lettera di diffida. In tale
lettera si faceva presente che sia dagli elementi informativi forniti nella
denuncia, sia dalle relazioni peritali sulla base delle quali era stata emanata
la decisione 14 maggio 1999 emergeva un'elevata probabilità che il progetto di
ampliamento di cui trattasi, ove realizzato, si ripercuotesse in modo negativo,
ai sensi dell'art.6, n.3, della direttiva sugli habitat, sulla popolazione
esistente di re di quaglie. Tale progetto avrebbe potuto essere dunque
autorizzato solamente qualora fossero risultate soddisfatte le condizioni
previste al n.4 del medesimo art.6, nessuna delle quali sarebbe stata tuttavia
rispettata dalle autorità competenti. La Repubblica d'Austria sarebbe quindi
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del combinato disposto
della direttiva sugli uccelli e degli artt.6, nn.3 e 4, e 7 della direttiva
sugli habitat.
8
Nella lettera di risposta della Repubblica d'Austria alla Commissione del 12
gennaio 2000, il governo del Land della Stiria faceva presente che, poiché le
conseguenze permanenti prodotte dal progetto di cui trattasi sulla natura e sul
sito avrebbero potuto essere direttamente evitate subordinando la decisione 14
maggio 1999 a idonee condizioni, non sarebbe stato ritenuto necessario procedere
all'esame della sussistenza di particolari interessi di ordine economico che
prevalessero sugli interessi della tutela dell'ambiente naturale. Grazie alle
condizioni fissate nella decisione 14 maggio 1999, sarebbe stata garantita la
prevenzione delle prevedibili conseguenze negative per la popolazione del re di
quaglie.
9
Con lettera 27 luglio 2000, la Commissione emanava un parere motivato in cui
affermava che dalla perizia affidata dalle autorità del Land della Stiria al
sig.Gepp dell'Istituto per la protezione della natura e dell'ecologia di Graz
(Austria) emergeva, per la popolazione del re di quaglie, un rischio potenziale
significativo connesso al progetto di ampliamento del terreno da golf. Orbene,
la Commissione non si dichiarava persuasa dell'efficacia delle condizioni
imposte dalla decisione 14 maggio 1999 al fine di eliminare tale rischio.
D'altronde, il perito avrebbe sconsigliato la prescrizione di condizioni
complesse idonee a ridurre solamente in parte le fonti di rischio, avrebbe
raccomandato siti sostitutivi precisi per l'ampliamento de quo ed avrebbe
ritenuto la realizzazione dei due nuovi percorsi incompatibili con la
conservazione della popolazione del re di quaglie.
10
Nel parere motivato, la Commissione faceva parimenti presente di disporre di un
nuovo studio denominato «Distribuzione, biologia ed ecologia del re di quaglie
nella valle dell'Enns nella Stiria», realizzato dal sig.Schäffer per conto
dell'Istituto per la protezione della natura e dell'ecologia di Graz, secondo
cui, alla luce dello stato delle conoscenze sul comportamento del re di quaglie,
si sarebbe dovuto tener conto del fatto che le superfici interessate dal
progetto di ampliamento del terreno da golf erano interamente comprese nel
settore prativo eventualmente frequentato da tale specie. La Commissione ne
traeva la conclusione che l'ampliamento de quo avrebbe distrutto talune
strutture dell'habitat di tale specie. Conseguentemente, la realizzazione del
progetto di cui trattasi nel territorio del Comune di Wörschach sarebbe stato
autorizzato in contrasto con i requisiti prescritti dall'art.6, n.3, della
direttiva sugli habitat, malgrado le conclusioni negative della valutazione
dell'incidenza dell'operazione sull'habitat interessato.
11
La Repubblica d'Austria veniva invitata a prendere le misure necessarie per
conformarsi a tale parere entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua
notifica.
12
Con lettera 6 dicembre 2000, il governo austriaco rispondeva che il competente
governo regionale persisteva nella convinzione che non sussistesse alcuna
violazione della normativa comunitaria, atteso che la realizzazione del progetto
di cui trattasi non sarebbe stata, nella specie, tale da incidere
significativamente sul sito interessato, ai sensi dell'art.6, n.3, della
direttiva sugli habitat.
13
Il 31 maggio 2002 la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.
Sulla ricevibilita
Argomenti delle parti
14
Il governo austriaco fa valere, in via principale, che in data 27 giugno 2002 il
Verwaltungsgerichtshof (Suprema Corte amministrativa) (Austria) ha annullato la
decisione 14 maggio 1999 per vizi procedurali. Atteso che la pronuncia di
annullamento possiede effetti retroattivi, la detta decisione sarebbe tamquam
non esset. Il presente ricorso per inadempimento, riguardando specificamente
tale decisione, sarebbe quindi privo di oggetto. Inoltre, in esecuzione della
sentenza del Verwaltungsgerichtshof, il gioco sui due nuovi percorsi contestati
sarebbe vietato. Quanto all'emananda decisione sulla domanda del gestore del
terreno da golf, il governo austriaco sottolinea che essa sarà conforme al
diritto comunitario e che il presente procedimento non potrebbe possedere
carattere preventivo nei confronti di una decisione non ancora emanata.
15
La Commissione sostiene che l'eccezione relativa al venir meno dell'oggetto del
ricorso dev'essere respinta per due motivi. Da un lato, se è pur vero che
l'annullamento della decisione 14 maggio 1999 implicherebbe il ripristino dello
status quo sussistente anteriormente all'emanazione di tale decisione,
resterebbe il fatto che l'autorità responsabile sarebbe tuttavia tenuta a
pronunciarsi nuovamente sulla domanda dell'interessato, vale a dire il gestore
del terreno da golf. Considerato che l'autorità competente non avrebbe ancora
deciso in merito, sarebbe impossibile stabilire con certezza se quanto meno
l'elemento formale dell'infrazione sia venuto meno. Dall'altro, l'inadempimento
di cui trattasi sarebbe sussistito ancora, sia sotto il profilo formale sia in
fatto, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato della Commissione.
Giudizio della Corte
16
A tal riguardo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante,
l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione
dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel
parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in
particolare, sentenze 18 marzo 1999, causa C-166/97, Commissione/Francia, Racc.
pag.I-1719, punto18, e 30 gennaio 2002, C-103/00, Commissione/Grecia, Racc.
pag.I-1147, point23).
17
Orbene, nella specie è pacifico che, alla scadenza del termine fissato dalla
Commissione per consentire alla Repubblica d'Austria di conformarsi al parere
motivato, la decisione 14 maggio 1999, considerata dalla Commissione quale fatto
generatore dell'inadempimento del detto Stato membro, era ancora in vigore. Del
resto, come riconosciuto dallo stesso governo austriaco, i due nuovi percorsi da
golf previsti nella detta decisione erano stati nel frattempo realizzati.
18
Conseguentemente, il presente ricorso per inadempimento non può essere
considerato, in ogni caso, privo di oggetto (v., in tal senso, sentenza 24 marzo
1988, causa 240/86, Commissione/Grecia, Racc. pag.1835, punti 12-15).
19
L'eccezione sollevata dalla Repubblica d'Austria dev'essere quindi respinta.
Nel merito
Argomenti delle parti
20
Secondo la Commissione, il progetto di ampliamento del terreno da golf di cui
trattasi su un sito classificato come ZPS, essendo tale da incidere in termini
significativi sul sito stesso nonché sulla popolazione di re di quaglie, in modo
da ridurre considerevolmente la funzione della ZPS con riguardo agli obiettivi
di conservazione fissati dalla normativa comunitaria, non avrebbe dovuto essere
autorizzato alla luce dell'art.6, n.3, della direttiva sugli habitat. Peraltro,
non sarebbero sussistiti i requisiti ai fini dell'autorizzazione del progetto ex
art.6, n.4, della direttiva medesima.
21
Il governo austriaco deduce che, tenuto conto della valutazione delle incidenze
sul sito regolarmente effettuate e in conseguenza delle misure successivamente
disposte con la decisione 14 maggio 1999, sarebbe stata esclusa una minaccia
significativa per la popolazione di re di quaglie nella ZPS del «Wörschacher
Moos». Parimenti, ai fini dell'autorizzazione dell'ampliamento del terreno da
golf di cui trattasi, non sarebbe stata necessaria la sussistenza dei requisiti
previsti dall'art.6, n.4, della direttiva sugli habitat.
Giudizio della Corte
22
Per quanto attiene alle ZPS classificate ai sensi dell'art.4 della direttiva
sugli uccelli, emerge dall'art.6, n.3, della direttiva sugli habitat, nel
combinato disposto con il successivo art.7, che qualsiasi piano o progetto non
direttamente connesso e necessario alla gestione della ZPS ma che possa avere
incidenze significative sulla medesima, singolarmente o congiuntamente ad altri
piani o progetti, deve formare oggetto di un'opportuna valutazione
dell'incidenza esercitata su tale zona, tenendo conto degli obiettivi di
conservazione della zona stessa. Alla luce delle conclusioni della valutazione
dell'incidenza sulla ZPS, le autorità nazionali competenti esprimono il loro
accordo su tale piano o progetto solamente dopo aver conseguito la certezza che
esso non pregiudicherà l'integrità della ZPS di cui trattasi e, se del caso,
previo parere dell'opinione pubblica.
23
E' pacifico che, nel 1998, nell'ambito del procedimento d'indagine precedente
l'emanazione della decisione 14 maggio 1999, il sig. Gepp dell'Istituto per la
protezione della natura e dell'ecologia di Graz abbia redatto una relazione
peritale su incarico delle autorità del Land della Stiria. Tale relazione
peritale è riportata nella decisione 14 maggio 1999.
24
Dalla detta relazione peritale risulta che nella ZPS in cui è previsto
l'ampliamento controverso esiste una popolazione di re di quaglie. Tale
ampliamento implicherebbe, in particolare, il venir meno di una parte delle aree
di alimentazione e di rifugio della specie in questione, la distruzione delle
relazioni funzionali per effetto dello spezzettamento delle varie zone
frequentate dal re di quaglie nonché l'eliminazione e la perturbazione di
strutture dell'habitat. Quanto ai provvedimenti che potrebbero eventualmente
porre rimedio alle perturbazioni che potrebbero scaturire dalla realizzazione
del progetto controverso, esse produrrebbero un effetto solamente parziale,
sarebbero difficili da porre in essere e la loro efficacia a lungo termine
sarebbe dubbia. In definitiva, la realizzazione dei due percorsi da golf di cui
trattasi rischierebbe di compromettere la perennità della popolazione di re di
quaglie presente nella ZPS del «Wörschacher Moos», l'unica popolazione capace di
riprodursi nelle Alpi centrali. Per tale motivo, nella relazione peritale
vengono indicati siti alternativi per la realizzazione dell'ampliamento del
terreno da golf.
25
Su incarico delle autorità del Land della Stiria, il sig.Lentner ha redatto, il
26 giugno 1999, una relazione peritale avente ad oggetto l'esame della
fondatezza della perizia svolta dal sig.Gepp, in considerazione delle
conclusioni che le autorità medesime ne hanno tratto. Secondo il sig.Lentner, la
tesi sostenuta nella decisione 14 maggio 1999, secondo cui le misure prescritte
consentirebbero di evitare gli effetti negativi sulla popolazione di re di
quaglie assicurando la perennità di tale popolazione, non troverebbe alcun
sostegno nella perizia del sig.Gepp né in altre perizie o pareri ornitologici a
disposizione delle autorità. In realtà, tali misure, previste quali misure
compensative, sarebbero da considerarsi inadeguate per evitare gli effetti
negativi con un certo margine di sicurezza.
26
Alla luce del tenore di tali relazioni peritali e in assenza di elementi
probatori contrari, si deve necessariamente rilevare che, al momento
dell'emanazione della decisione 14 maggio 1999, le autorità austriache non
potevano legittimamente ritenere che il progetto di ampliamento del terreno da
golf di cui trattasi nella specie, accompagnato dai provvedimenti previsti nella
detta decisione, non fosse tale da perturbare in maniera significativa la
popolazione di re di quaglie presente nella ZPS del «Wörschacher Moos» e non
pregiudicasse l'integrità della zona medesima.
27
La circostanza che la nota redatta il 15 luglio 2002 dal sig.Gepp su richiesta
del governo del Land della Stiria, in merito all'interpretazione delle
valutazioni e conclusioni contenute nella sua stessa perizia, sembri attenuare
in qualche modo la loro portata non può rimettere in discussione la
constatazione di cui al punto precedente della presente sentenza. Lo stesso
ragionamento vale per i censimenti della popolazione di re di quaglie presenti
nella ZPS del «Wörschacher Moos», effettuati nel 2000 e nel 2002, che hanno
accertato la presenza, rispettivamente, di tre e due esemplari maschi in parata,
censimenti ai quali il governo austriaco si richiama per dimostrare che la
realizzazione dell'ampliamento del terreno da golf non avrebbe determinato una
regressione significativa della detta popolazione.
28
Dalle suesposte considerazioni emerge che la decisione 14 maggio 1999 non è
stata emanata nel rispetto dei requisiti previsti dall'art.6, n.3, della
direttiva sugli habitat. E' parimenti pacifico che nella specie non sono stati
rispettati i requisiti previsti dal successivo n.4 del medesimo articolo.
29
Si deve pertanto dichiarare che, autorizzando il progetto di ampliamento del
terreno da golf del Comune di Wörschach nel Land della Stiria, malgrado le
conclusioni negative formulate in una valutazione dell'incidenza sull'habitat
del re di quaglie (crex crex) nella ZPS del «Wörschacher Moos», situata nel
detto Comune e classificata ai sensi dell'art.4 della direttiva sugli uccelli,
la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza
del combinato disposto degli artt.6, nn.3 e 4, e 7 della direttiva sugli
habitat.
Sulle spese
30
Ai sensi dell'art.69, n.2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha
fatto domanda, la Repubblica d'Austria, rimasta soccombente, va condannata alle
spese.
Per questi motivi
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce
1)
Autorizzando il progetto di ampliamento del terreno da golf del Comune di
Wörschach nel Land della Stiria, malgrado le conclusioni negative formulate in
una valutazione dell'incidenza sull'habitat del re di quaglie (crex crex) nella
zone di protezione speciale del «Wörschacher Moos», situata nel detto Comune e
classificata ai sensi dell'art.4 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979,
79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la Repubblica
d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato
disposto degli artt.6, nn.3 e 4, e 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio
1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
2)
La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.
Timmermans
Gulmann
Cunha Rodrigues
Puissochet
Colneric
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 gennaio 2004.
Il cancelliere R. Grass
Il presidente della Seconda Sezione C. W. A. Timmermans
1) Fauna e flora selvatiche - Zona di protezione speciale (Z.P.S.) - Progetto di ampliamento del campo da golf - Valutazione dell'incidenza – Necessità - «Direttiva 92/43/CEE - Inadempimento di uno Stato - Conservazione degli habitat naturali - Spazio vitale del re di quaglie - del "Wörschacher Moos"». Nelle aree ZPS (Zona di protezione speciale) classificate ai sensi dell'art.4 della direttiva sugli uccelli, emerge dall'art.6, n.3, della direttiva sugli habitat, nel combinato disposto con il successivo art.7, che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione della ZPS ma che possa avere incidenze significative sulla medesima, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve formare oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza esercitata su tale zona, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della zona stessa. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sulla ZPS, le autorità nazionali competenti esprimono il loro accordo su tale piano o progetto solamente dopo aver conseguito la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità della ZPS di cui trattasi e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. CORTE DI GIUSTIZIA - Comunità Europee, Sentenza 29 gennaio 2004, C-209/02
2) Corte di Giustizia – Valutazione dell’esistenza di un inadempimento - mutamenti successivi. L'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 18 marzo 1999, causa C-166/97, Commissione/Francia, Racc. pag.I-1719, punto18, e 30 gennaio 2002, C-103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag.I-1147, point23). CORTE DI GIUSTIZIA - Comunità Europee, Sentenza 29 gennaio 2004, C-209/02
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