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Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
T.A.R. ABRUZZO, Pescara – 15 gennaio 2004, sentenza n. 35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’ABRUZZO SEZIONE STACCATA DI PESCARA
composto dai magistrati:
dott. Antonio Catoni Presidente
dott. Mario Di Giuseppe consigliere relatore
dott. Dino Nazzaro consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1082 del 1995, proposto da DI SALLE Bruno, rappresentato e
difeso dall’avv. Luigi Toppeta ed elettivamente domiciliato in Pescara, via
Fabrizi presso l’avv. Giulio Cerceo;
CONTRO
COMUNE di SAN VITO CHIETINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Vincenzo Santella ed elettivamente domiciliato in Pescara,
piazza Garibaldi n. 46 presso l’avv. Paola De Angelis;
per l’annullamento
del diniego di concessione edilizia per la costruzione di un villino in località
Murata, comunicato con nota 2.8.1995, nonché del relativo parere negativo n. 14
espresso dalla Commissione edilizia comunale e comunicato con la nota stessa.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vito Chietino e vista
la relativa memoria difensiva;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 4.12.2003, il cons. Di Giuseppe;
Uditi l’avv. Fabio De Massis, su delega dell’avv. Toppeta per la parte
ricorrente; nessuno comparso per la parte resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con il ricorso in epigrafe indicato il sig. Di Salle Bruno, proprietario di aree
in località Murata Alta del Comune di San Vito Chetino, aree destinate in parte
(maggiore) a zona di espansione C3 ed in parte (minore) a zona di espansione C2,
ha impugnato il diniego di concessione edilizia per la costruzione di un
villino, comunicato con nota 2.8.1995 unitamente al parere negativo 17.7.1995 n.
14 della Commissione edilizia comunale, diniego basato sulla rilevata necessità,
per la zona di espansione C3, della previa approvazione di un piano
particolareggiato ad iniziativa pubblica o di un piano di lottizzazione ad
iniziativa privata.
Premesso che la zonizzazione di piano regolatore non può essere frutto di libero
arbitrio, ma deve basarsi su ragioni di pubblico interesse, il ricorso sostiene,
in sintesi, che il diniego impugnato è illegittimo poiché l’area di intervento
risulta già urbanizzata, in quanto sono presenti in sito sia altri edifici che
le opere di urbanizzazione primaria, sicchè è illogico condizionare
l’edificazione alla previa approvazione di una convenzione di lottizzazione, in
quanto ciò che è oggetto di convenzione (urbanizzazione primaria) già esiste.
Infatti, dalla relazione tecnica e dalla relativa planimetria, depositate in
fascicolo di causa, emerge che l’area interessata si trova a confine con
l’esistente strada pubblica e che a poca distanza esistono sia la fognatura
pubblica che la rete idrica comunale e l’illuminazione pubblica.
D’altra parte, l’Amministrazione non ha esternato le ragioni per cui ritiene
necessaria la previa convenzione di lottizzazione pur in presenza delle opere di
urbanizzazione primaria.
Per resistere si è costituito in giudizio il predetto Comune la cui difesa, con
memoria del 20.5.1996, ha controdedotto nel merito del ricorso, chiedendone la
reiezione.
D I R I T T O
Il ricorso in esame non può trovare accoglimento.
Ed invero, il principio secondo il quale ai fini del rilascio della concessione
edilizia è consentito derogare all’obbligo dello strumento attuativo nelle zone
adeguatamente urbanizzate ha il suo necessario presupposto in uno stato di fatto
che da quello strumento consenta di prescindere, in quanto risulta non più
necessario essendo stato raggiunto il risultato (l’adeguata dotazione di
infrastrutture, primarie e secondarie) cui è finalizzato. Peraltro, se lo stato
delle urbanizzazioni deve essere tale da rendere ultronei gli strumenti
attuativi prescritti dal piano regolatore, la relativa verifica deve riguardare
l’intero contenuto di tali piani particolareggiato o di lottizzazione, e cioè
non soltanto le urbanizzazioni primarie, ma anche quelle secondarie, e l’ambito
territoriale di riferimento non può essere limitato alle sole aree di contorno
dell’edificio progettato, ma deve coincidere col perimetro del comprensorio che
dagli strumenti attuativi dovrebbe essere pianificato (Cons. St., Sez. VI, 3
novembre 2003 n.6833).
Nel caso di specie, è pacifico in causa che il piano regolatore generale vigente
nel predetto Comune prescrive per la zona di espansione C3, in cui ricade la
maggior parte dell’area d’intervento, che l’attuazione del piano avviene
attraverso intervento urbanistico preventivo, di iniziativa pubblica o privata,
esteso ai comparti indicati nello strumento urbanistico generale.
Peraltro, dalla relazione tecnica, e planimetria allegata, di parte ricorrente
emerge che le infrastrutture esistenti nel luogo dell’intervento costruttivo
progettato sono solo quelle primarie e che esse non coprono l’intero comparto
cui la norma attuativa del piano si riferisce.
Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale sopra ricordato, dal
quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, il ricorso deve essere respinto,
apparendo infondate le dedotte censure di illogicità e di difetto di
motivazione.
Ed infatti, in relazione allo stato di fatto dei luoghi sia la disposizione
dettata dallo strumento urbanistico che il diniego di concessione edilizia non
appaiono illogici, né è ravvisabile un difetto di motivazione circa le ragioni
del diniego; posto che le scelte di piano regolatore non abbisognano di
specifica motivazione oltre quella rinvenibile nella relativa relazione tecnica
(fra le tante, cfr.: Cons. St., Sez. IV, 29 agosto 2001 n. 4565), il diniego
impugnato non appare carente di motivazione in relazione allo stato di fatto dei
luoghi (come dedotto dal ricorso), essendo evidente allo stesso interessato (che
ha dimostrato l’esistenza delle sole infrastrutture primarie e peraltro
limitatamente alla propria area) che lo stato dei luoghi non consentiva di
prescindere dalla preventiva approvazione di un piano attuativo così come
prescritto dalla normativa di piano regolatore ricordata dal provvedimento
negativo impugnato.
Quanto alle spese del giudizio, tuttavia, sussistono giusti motivi per disporne
la compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo-Sezione Staccata di Pescara
respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 4 dicembre 2003.
Antonio Catoni presidente
Mario Di Giuseppe estensore
Il Segretario d’udienza
Pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 15.01.2004
1) Urbanistica ed edilizia – Zone adeguatamente urbanizzate – Rilascio della concessione edilizia – Deroga allo strumento attuativo – Verifica – Urbanizzazione primaria e secondaria – non può essere limitata alle sole aree di contorno dell’edificio progettato. Il principio secondo il quale ai fini del rilascio della concessione edilizia è consentito derogare all’obbligo dello strumento attuativo nelle zone adeguatamente urbanizzate ha il suo necessario presupposto in uno stato di fatto che da quello strumento consenta di prescindere, in quanto risulta non più necessario essendo stato raggiunto il risultato (l’adeguata dotazione di infrastrutture, primarie e secondarie) cui è finalizzato. Peraltro, se lo stato delle urbanizzazioni deve essere tale da rendere ultronei gli strumenti attuativi prescritti dal piano regolatore, la relativa verifica deve riguardare l’intero contenuto di tali piani particolareggiato o di lottizzazione, e cioè non soltanto le urbanizzazioni primarie, ma anche quelle secondarie, e l’ambito territoriale di riferimento non può essere limitato alle sole aree di contorno dell’edificio progettato, ma deve coincidere col perimetro del comprensorio che dagli strumenti attuativi dovrebbe essere pianificato. Pres. CATONI, Est. DI GIUSEPPE – Di Salle (Avv. Toppeta) c. Comune di San Vito Chietino (Avv.Santella) T.A.R. ABRUZZO, Pescara – 15 gennaio 2004, n. 35
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