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 Massime della sentenza

(Segnalata dall’Avv. Federico Bergamo)

 

 

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I – Ordinanza 10 novembre 2004, n. 5210

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Registro Ordinanze: 5210/2004
Registro Generale: 11499/2004

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI PRIMA SEZIONE


nelle persone dei Signori:

LUIGI DOMENICO NAPPL Presidente f.f.
PAOLO CARPENTIERI Consigliere
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 10 Novembre 2004
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n, 1034;

Visto il ricorso 1 1499/2004 proposto da: H3G S.P.A.
 rappresentato e difeso da: SAR TORIO GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI  VIA DEI MILLE, 16 presso SAR TORIO GIUSEPPE

contro
COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI rappresentato e difeso da: BERGAMO FEDERICO con domicilio eletto in NAPOLI VICO SAN NICOLA ALLA DOGANA, 9 presso la sua sede;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota n. 3539 del 14.6,2004 con la quale il Comune di Casalnuovo di Napoli, relativamente alla d.i.a. protocollata il 30.4.2004 dalla ricorrente per l'installazione di un impianto di telefonia mobile, da ubicarsi in via dei Tigli, ha ordinato di "non dare corso all'esecuzione delle opere oggetto della comunicazione di inizio attività";

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;

CONSIDERATO che ad un sommario esame il ricorso appare prima facie infondato, atteso che, come si evince dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, il comune è comunque titolare di un potere di localizzazione e pertanto, anche se la destinazione di zona non può di per sé precludere l'installazione dell'impianto, deve ritenersi consentito al sindaco il divieto di realizzazione dell'impianto stesso in un'area destinata a parco pubblico;

Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, 1034;


P.Q.M.


RESPINGE la suindicata domanda cautelare,

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI, lì 10 novembre 2004


IL PRESIDENTE f.f. LUIGI DOMENICO NAPPI
IL REFERENDARIO EST. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI
 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Comune - Potere di localizzazione - Sussistenza - Divieto di realizzazione dell’impianto in area destinata a parco pubblico - Legittimità. In materia di installazione di impianti di telefonia mobile, come si evince dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, il comune è comunque titolare di un potere di localizzazione e pertanto, anche se la destinazione di zona non può di per sé precludere l’installazione dell’impianto, deve ritenersi consentito al sindaco il divieto di realizzazione dell’impianto stesso in un’area destinata a parco pubblico. Pres. f.f. Nappi, Est. Passarelli di Napoli – H. s.p.a. (Avv. Sartorio) c. Comune di Casalnuovo di Napoli (Avv. Bergamo) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I – ordinanza 10 novembre 2004, n. 5210

 

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