Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I – Ordinanza 10 novembre 2004, n. 5210
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Registro Ordinanze: 5210/2004
Registro Generale: 11499/2004
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI PRIMA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
LUIGI DOMENICO NAPPL Presidente f.f.
PAOLO CARPENTIERI Consigliere
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 10
Novembre 2004
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n, 1034;
Visto il ricorso 1 1499/2004 proposto da: H3G S.P.A.
rappresentato e difeso da: SAR TORIO GIUSEPPE con domicilio eletto in
NAPOLI VIA DEI MILLE, 16 presso SAR TORIO GIUSEPPE
contro
COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI rappresentato e difeso da: BERGAMO FEDERICO con
domicilio eletto in NAPOLI VICO SAN NICOLA ALLA DOGANA, 9 presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota n.
3539 del 14.6,2004 con la quale il Comune di Casalnuovo di Napoli, relativamente
alla d.i.a. protocollata il 30.4.2004 dalla ricorrente per l'installazione di un
impianto di telefonia mobile, da ubicarsi in via dei Tigli, ha ordinato di "non
dare corso all'esecuzione delle opere oggetto della comunicazione di inizio
attività";
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
CONSIDERATO che ad un sommario esame il ricorso appare prima facie infondato,
atteso che, come si evince dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, il
comune è comunque titolare di un potere di localizzazione e pertanto, anche se
la destinazione di zona non può di per sé precludere l'installazione
dell'impianto, deve ritenersi consentito al sindaco il divieto di realizzazione
dell'impianto stesso in un'area destinata a parco pubblico;
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L.
6.12.1971, 1034;
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata domanda cautelare,
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso
la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI, lì 10 novembre 2004
IL PRESIDENTE f.f. LUIGI DOMENICO NAPPI
IL REFERENDARIO EST. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI
1) Inquinamento elettromagnetico - Impianti di telefonia mobile - Comune - Potere di localizzazione - Sussistenza - Divieto di realizzazione dell’impianto in area destinata a parco pubblico - Legittimità. In materia di installazione di impianti di telefonia mobile, come si evince dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, il comune è comunque titolare di un potere di localizzazione e pertanto, anche se la destinazione di zona non può di per sé precludere l’installazione dell’impianto, deve ritenersi consentito al sindaco il divieto di realizzazione dell’impianto stesso in un’area destinata a parco pubblico. Pres. f.f. Nappi, Est. Passarelli di Napoli – H. s.p.a. (Avv. Sartorio) c. Comune di Casalnuovo di Napoli (Avv. Bergamo) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I – ordinanza 10 novembre 2004, n. 5210
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