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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA, Trieste – 26 gennaio 2004, n. 20

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ric. n. 446/03 R.G.R.
N.20/2004Reg. Sent.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE


Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati:


Vincenzo Sammarco – Presidente
Enzo Di Sciascio - Consigliere
Vincenzo Farina – Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A


sul ricorso n. 446/03 proposto dalla società Fingel s.r.l. , in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’ avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;
c o n t r o
la Provincia di Udine,in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Raffa, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;
per l’annullamento
della determinazione della Provincia di Udine n. 357/2003 del 26.8.2003, prot. n. 79100, modificativa della precedente determinazione della Provincia di Udine n. 319/2003 del 18.7.2003, prot. n. 68/2002, con la quale è stato autorizzato, con prescrizioni, l’esercizio dell’attività smaltitoria da parte della ricorrente ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22 del 1997, nella parte in cui sono state poste le prescrizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3;
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 17.12.2003 la relazione del consigliere Vincenzo Farina ed uditi i difensori delle parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


F A T T O


A sostegno del gravame la società ricorrente ha dedotto i seguenti mezzi:
1. Violazione di legge per violazione dell’art. 41 Cost., della Dir. Cee n. 91/156 nonché degli artt. 2, 5 e 28 del D.L.vo n. 22/97 ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta, carente motivazione ed irragionevolezza.


Le gravate prescrizioni colliderebbero con le disposizioni rubricate.


2. Violazione di legge per violazione della Dir. Cee n. 91/271, del D.L.vo n. 22/97, artt. 1,2 e 45, dell’art. 8 del D.L.vo n. 22/97, nonchè eccesso di potere per sviamento ed incompetenza.


Le gravate prescrizioni contrasterebbero, altresì, con le disposizioni rubricate.


3. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, carenza di istruttoria e di motivazione sotto più profili, illogicità nonché violazione di legge per violazione dell’art. 52 del D.Lvo n. 152/1999 e dell’art. 23 Costituzione.


Le gravate prescrizioni sarebbero, inoltre, affette dai vizi rubricati.


Si è costituita in giudizio l’intimata Provincia,chiedendo il rigetto del gravame.


D I R I T T O


1. Ragioni di ordine logico inducono il Collegio ad esaminare congiuntamente tutti i motivi del gravame.


Con la determinazione della Provincia di Udine n. 357/2003 del 26.8.2003, prot. n. 79100, modificativa della precedente determinazione della Provincia di Udine n. 319/2003 del 18.7.2003, prot. n. 68/2002, la società è stata autorizzata, con prescrizioni, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, all’esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti liquidi ai codici D8 e D9 dell’allegato B del medesimo D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, presso l’impianto di depurazione dei reflui sito in Comune di S. Giorgio di Nogaro.


La società ha impugnato le prescrizioni n. 6.2 e 6.3 della determinazione in parola, riguardanti, rispettivamente, l’obbligo di produrre una “relazione mensile, da tenere a disposizione degli organi di controllo, nella quale, sulla base delle caratteristiche dei reflui trattati, delle analisi interne di controllo del processo, delle quantità e qualità dei fanghi avviati allo smaltimento, si ricostruisca il bilancio di massa degli inquinanti trattati” (punto 6.2), e, "considerando anche quanto previsto dal D.Lgs. 36/03 e dal D.M. 13.3.03”, l’obbligo di “eseguire almeno una volta al mese, e comunque prima di effettuarne lo smaltimento, l’analisi dei fanghi derivanti dal processo di trattamento dei rifiuti, relativamente ai seguenti parametri:
-arsenico;
- zinco;
- nichel;[…….]
Tali analisi di controllo, dovranno essere firmate da un professionista abilitato ed iscritto all'albo e tenute a disposizione degli organi di controllo" (punto 6.3).
Ciò premesso, è d’uopo prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.


Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n, 22 (recante: “Attuazione delle direttive 91/156/ CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”), all’art. 28 stabilisce che: “Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero.


1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneità del soggetto richiedente .[……].


4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata. [……..]”.


Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ( concernente: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”), all’art. 10 (Contenuto dell'autorizzazione) così recita:” 1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto costituisce autorizzazione integrata all'impianto ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e successive modificazioni.


2. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno:

a) l'ubicazione della discarica, nonché la delimitazione dell'area interessata;
b) la categoria della discarica;
c) la capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti;
d) l'elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti e la descrizione della tipologia;
e) l'esplicita approvazione del progetto definitivo dell'impianto e dei piani di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h), i) e l);
f) le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi tecnici utilizzati;
g) le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti;
h) le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura;
i) la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa;
l) l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno, alla Regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa;
m) l'obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della discarica, con le modalità previste nell'allegato 2;
n) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m);
o) le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica. […….]”.


Il D.M. 13 marzo 2003 (ad oggetto: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”) stabilisce che: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.


1. Il presente decreto stabilisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica così come definite all'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.


2. Il produttore di rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna categoria di rifiuti regolarmente prodotti, che consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.


3. La caratterizzazione di base è a carico del produttore e deve essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti. [……]”.


Se questo è il quadro normativo di riferimento, le doglianze attoree non meritano ingresso.


Occorre prendere le mosse dalla considerazione generale che l’ampiezza del provvedimento autorizzatorio previsto dall’art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - decreto recante una normativa che espressamente è qualificata come di riforma economico sociale - va individuata alla luce delle direttive comunitarie 91/156/ CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio: le quali, per assicurare un alto livello di protezione alla salute umana ed all'ambiente contemplano un sistema di autorizzazioni e di controllo continuo della gestione dei rifiuti, siano essi solidi o liquidi, dalla produzione allo smaltimento definitivo.


La disposizione di cui all’art. 28, integrata con le previsioni contenute nel decreto legislativo n. 36 del 2003 e nel decreto 13 marzo 2003, sopra richiamati, ha l'evidente finalità di consentire ed agevolare un'efficace vigilanza ed il complessivo controllo dell'intero processo di smaltimento dei rifiuti.


In questo contesto, occorre sottolineare che la necessità di autorizzazione e di controllo per le singole attività della gestione dei rifiuti è posta dal Legislatore statale come principio fondamentale, al quale la legislazione regionale deve attenersi, proprio in considerazione dei valori della salute e dell'ambiente che si intendono tutelare in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale.


D’altronde, questo complesso normativo opera in stretta correlazione con l'esigenza di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia – segnatamente a quelle sopra richiamate – e mira, pertanto, a delineare gli obiettivi essenziali della regolamentazione dello smaltimento dei rifiuti.


E’ necessario altresì puntualizzare che dalla ripetuta normativa che governa la fattispecie, emerge un obbligo di collaborazione ai controlli amministrativi - mediante comunicazioni, denunce di attività, questionari et similia - purché, de plano, non direttamente legati a intenti vessatori o, tampoco, a pretese punitive, come onere in via generale posto dalla legge a carico di soggetti che abbiano liberamente scelto di intraprendere una attività di smaltimento dei rifiuti: attività soggetta – come si è visto - a poteri di controllo della Pubblica amministrazione, in base a legge e nel rispetto dei limiti costituzionali (Cfr. Corte cost., 31 maggio 1996 , n. 186).


La intimata Provincia di Udine, competente in base al disposto del D.P.G.R. 01/Pres. del 02.01.1998 si è mossa – ritiene il Collegio -nell’alveo della ripetuta normativa, rispettando, altresì, i principi fondamentali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché altri principi di assoluto rilievo discendenti dalla Costituzione, e, segnatamente, quelli discendenti dagli artt. 23 e 41 citati dalla ricorrente.


La Provincia, infatti, ha fatto uso dei poteri conferitile dalle disposizioni succitate per imporre determinate prescrizioni, necessarie per assicurare un corretto espletamento delle attività autorizzate, in vista del perseguimento degli obbiettivi presi di mira dal legislatore, fondamentalmente legati ai valori della salute e dell'ambiente di cui si è detto.


Va soggiunto che le opposte prescrizioni appaiono ictu oculi ragionevoli ed appropriate, e, comunque, rispettose delle norme costituzionali succitate: non sono, in realtà, né afflittive, o, tampoco, punitive, risolvendosi, invece, in obblighi necessari al fine di conseguire gli obbiettivi di cui si è detto.


Quanto al fatto che le prescrizioni in parola sarebbero sostanzialmente inerenti alla disciplina dello scarico, e come tali non sussumibili nella previsione dell'art 28 del D. Lgs. n. 22/97, e quindi esulerebbero dalla competenza della Provincia, il Collegio rileva che le prescrizioni non riguardano la disciplina dello scarico, bensì quella della composizione dei fanghi, come peraltro la Provincia diffusamente ha spiegato in entrambi gli atti autorizzativi rilasciati (la impugnata autorizzazione e la precedente determinazione n. 319/2003 del 18.7.2003).


In particolare, circa l’aspetto inerente alla composizione dei fanghi, occorre dire che – come sottolineato nella gravata determinazione - l’attività svolta dalla ricorrente è peculiarmente connotata da una variabilità estrema, con conseguente simmetrica variabilità estrema dei fanghi prodotti.


Di qui la congruità delle misure imposte dalla Provincia alla istante.


Sotto quest’ultimo profilo, è a dire che l’obbligo della motivazione appare soddisfatto, di talchè non può parlarsi di previsioni carenti dal punto di vista motivazionale.


D’altronde, atteso l’ampio spettro dei poteri provinciali nella materia de qua, non sembra che le gravate determinazioni dovessero essere sorrette da un diffuso apparato giustificativo: atteggiandosi, si ripete, a misure necessitate al fine di rendere concretamente operative le esigenze traguardate dal legislatore.
Trattasi di misure, poi, non confliggenti con il dettato costituzionale, come si è già cennato.


Inutile dire, poi, della inconsistenza della tesi attorea secondo cui le impugnate prescrizioni consisterebbero in una “delega” delle funzioni di controllo istituzionalmente riconducibili alla Provincia, disposta da quest’ultima nei confronti della ricorrente.


La Provincia, come si è detto, non ha fatto altro, mediante la apposizione delle contestate prescrizioni, che ottemperare al disposto della legge, esercitando poteri che rientrano in quelli – propri - di amministrazione attiva, non delegando nulla a chicchessia.


2. Alla tregua delle complessive considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.


3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.


il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.


Condanna la ricorrente al rimborso delle spese e competenze giudiziali nei confronti dell’Amministrazione resistente, che liquida in complessivi euro 2582 (duemilacinquecentottantadue).


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 17.12.2003.
f.to Vincenzo Sammarco - Presidente
f.to Vincenzo Farina - Estensore
f.to Eliana Nardon - Segretario


Depositata nella segreteria del Tribunale
il 26 gennaio 2004
f.to il Segretario Generale
 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Rifiuti – Autorizzazione all’esercizio di operazioni di smaltimento di rifiuti liquidi – Imposizione di prescrizioni dirette ad assicurare un corretto espletamento delle attività autorizzate – Art. 28 D. Lgs. 22/97 – Legittimità. Sono legittime le prescrizioni imposte dalla Provincia all’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti liquidi, dirette ad assicurare un corretto espletamento delle attività autorizzate (nella specie, obbligo di produrre una relazione mensile sul bilancio di massa degli inquinanti trattati e obbligo di procedere all’analisi dei fanghi derivanti dal processo di trattamento dei rifiuti relativamente ad arsenico, zinco e nichel). L’ampiezza del provvedimento autorizzatorio previsto dall’art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 va individuata alla luce delle direttive comunitarie 91/156/ CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio: le quali, per assicurare un alto livello di protezione alla salute umana ed all'ambiente contemplano un sistema di autorizzazioni e di controllo continuo della gestione dei rifiuti, siano essi solidi o liquidi, dalla produzione allo smaltimento definitivo. La disposizione di cui all’art. 28, integrata con le previsioni contenute nel decreto legislativo n. 36 del 2003 e nel decreto 13 marzo 2003, ha la finalità di consentire ed agevolare un'efficace vigilanza ed il complessivo controllo dell'intero processo di smaltimento dei rifiuti. Emerge inoltre un obbligo di collaborazione ai controlli amministrativi - mediante comunicazioni, denunce di attività, questionari et similia - come onere in via generale posto dalla legge a carico di soggetti che abbiano liberamente scelto di intraprendere una attività di smaltimento dei rifiuti. Pres. Sammarco, Est. Farina – Società Fingel s.r.l. (Avv. Longo) c. Provincia di Udine (Avv.Raffa) - T.A.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA, Trieste – 26 gennaio 2004, n. 20

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