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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. LAZIO Sez. II Bis, 24 Giugno 2004, ORDINANZA n. 3492

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Registro Ordinanze:3492/2004
Registro Generale: 5575/2004


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA SEZIONE SECONDA BIS


nelle persone dei Signori:
PATRIZIO GIULIA Presidente
FRANCESCO GIORDANO Cons. , relatore
SOLVEIG COGLIANI Primo Ref.


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


nella Camera di Consiglio del 24 Giugno 2004

Visto il ricorso 5575/2004 proposto da:
SOC H3G SPA
rappresentato e difeso da:
DE LORENZO AVV. FERRUCCIO
SARTORIO AVV GIUSEPPE
con domicilio eletto in ROMA
VIA LUCIANI, 1
presso
DE LORENZO AVV. FERRUCCIO
contro
COMUNE DI FORMELLO
rappresentato e difeso da:
ROSCIONI AVV. REMO
con domicilio eletto in ROMA
L.GO DELLA GANCIA, 1
presso la sua sede
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota del Comune di Formello n. 3273 del 9.3.2004;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Cons. FRANCESCO GIORDANO e uditi altresì per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;


Ritenuto che ad un primo e sommario esame, il ricorso appare sorretto da un sufficiente grado di fondamento giuridico, atteso che la realizzazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare, per il principio di specialità, deve ritenersi disciplinata dalle norme di cui al D.Lgs. n. 259/03 e non anche da quelle di cui al D.P.R. n. 380/01, alle quali ultime il provvedimento impugnato di riferisce;


Tenuto conto, altresì, del parere favorevole dell’ARPA LAZIO, trasmesso con nota prot. n. 1049 del 19-2-2004;


Avuto riguardo, infine, al paventato pregiudizio, in relazione alla necessità di realizzare il completamento della rete di telefonia cellulare;


P.Q.M.


ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 24 Giugno 2004

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Urbanistica e edilizia – Inquinamento Elettromagnetico – Principio di specialità - D.Lgs. n. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche) – Applicabilità - Fattispecie: realizzazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare. La realizzazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare, per il principio di specialità, deve ritenersi disciplinata dalle norme di cui al D.Lgs. n. 259/03 e non anche da quelle di cui al D.P.R. n. 380/01. Presidente GIULIA - relatore GIORDANO, SOC H3G SPA (Avv. DE LORENZO e SARTORIO) c. COMUNE DI FORMELLO (avv. ROSCIONI) T.A.R. LAZIO Sez. II Bis, 24 Giugno 2004, ORDINANZA n. 3492
 

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