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Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
TAR LIGURIA, Sez. II, 1° settembre 2004 (C.C. 1 luglio 2004), Sentenza n. 1340
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Sezione Seconda
nelle persone dei Signori:
Mario AROSIO Presidente
Floriana RIZZETTO Primo Referendario
Luca MORBELLI Referendario, relatore.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.368/04 proposto da Associazione Italiana per il World Wide
Fund for nature - WWF in persona del legale rappresentante, Lega per
l’Abolizione della Caccia – L.A.C. in persona del legale rappresentante, Lega
Anti Vivisezione - L.A.V. in persona del legale rappresentante, Ente Nazionale
Protezione Animali – E.N.P.A. in persona del legale rappresentante, tutte
rappresentate e difese dall’Avv. Daniele Granara ed elettivamente domiciliate in
Genova, via Porta degli Archi n. 10/27 - 28;
contro
la Provincia di Genova in persona del Presidente pro tempore rappresentata e
difesa dagli avv. ti Roberto Giovanetti, Carlo Scaglia e Valentina Manzone ed
elettivamente domiciliata presso gli stessi in Genova, Piazzale Mazzini n. 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione del Consiglio
Provinciale di Genova n. 62 del 18 dicembre 2003, pubblicata all’Albo pretorio
del 23.12.2003 al 7.01.2004, avente ad oggetto approvazione del Piano Faunistico
Venatorio Provinciale, nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto,
preparatorio, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito ed in
particolare della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 47 del 10.02.2004,
prot.n. 17537 avente ad oggetto “modalità per l’allenamento e l’addestramento
degli ausiliari da caccia e per le prove e gare cinofile 2004/2005”:
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 1 luglio 2004, relatore il Referendario Luca
Morbelli, l'avv. D. Granara per le associazioni ricorrenti e l'avv. V. Manzone
per l'amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso notificato il 6 marzo 2004 alla Provincia di Genova e depositato il
successivo 12 marzo presso la Segreteria del TAR Liguria le associazioni
ricorrenti, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, i provvedimenti in epigrafe recanti l’approvazione del Piano
faunistico venatorio provinciale.
Avverso i provvedimenti impugnati le ricorrenti deducono i seguenti motivi:
1) violazione e mancata applicazione dell’art. 10 della l. 11 febbraio 1992 n.
157 e dell’art. 3 l. r. 1 luglio 1994 n. 29, eccesso di potere sotto vari
profili, in quanto, nel computo della quota del territorio agro – silvo –
pastorale destinata a protezione della fauna selvatica, sono state inserite
anche aree inidonee alla caccia e alla riproduzione della fauna selvatica come
le zone di rispetto stradale o ferroviario e quelle urbanizzate;
2) violazione dell’art. 6 l. r. 1 luglio 1994 n. 29, eccesso di potere per
difetto di istruttoria, in quanto il Piano faunistico venatorio è stato
approvato senza che sia stato convocato il Comitato tecnico faunistico
venatorio;
3)violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 12, commi 2 e 3, 10, comma 8, e
18 della l. 157/92, eccesso di potere per contraddittorietà manifesta,
sviamento, in quanto, in violazione delle norme in rubrica il Piano avrebbe
previsto zone di addestramento per cani da ferma “con periodo di attività esteso
a tutto l’anno”con facoltà di sparo, nonché aree permanenti per cani da seguita
che concorrono a determinare la percentuale di territorio in cui vige il divieto
di caccia;
4)Violazione dell’art. 10, comma 1, della l. 21 novembre 2000 n. 353, eccesso di
potere per difetto di istruttoria e motivazione e per illogicità manifesta, in
quanto il Piano espressamente non considera le aree percorse da incendi in cui
vige il divieto di caccia ai sensi della norma in rubrica;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della l. r. n. 29/94, eccesso di
potere per mancanza di istruttoria, in quanto, la individuazione delle pareti
rocciose sede di possibile nidificazione per le specie avifaunistiche incluse
nell’allegato 2 della convenzione di Berna, viene arbitrariamente limitata
soltanto a sei specie avicole, e, sotto altro profilo, si consente anche nelle
pareti sedi di temporanea nidificazione di specie rupicole minacciate di
estinzione la possibilità di utilizzo delle vie ferrate esistenti segnalate dal
CAI;
6) violazione falsa applicazione dell’art. 21, comma 1 lett. c) della l. 11
febbraio 1992 n. 157, eccesso di potere per difetto del presupposto e per
illogicità e contraddittorietà manifeste, in quanto non sarebbe stata inclusa
nelle aree in cui vige il divieto di esercizio venatorio la Foresta demaniale
regionale di ”Tiglieto”;
7) violazione e mancata applicazione dell’art. 19, comma 1, l. r. 29/94, eccesso
di potere sotto vari profili, in quanto il provvedimento in questione ha
previsto l’istituzione di due ambiti territoriali di caccia di notevoli
dimensioni privi dei requisiti dimensionali, di omogeneità, e di delimitazione
ad opera di confini naturali, prescritti dalla normativa e dagli atti di
indirizzo regionale in materia;
8) illegittimità costituzionale (con conseguente illegittimità derivata degli
atti impugnati) degli artt. 18, 19, 20 della l.r. n. 29/1994 (in relazione al
contrasto con l’art. 32 comma 3 della l. 394/1991) per violazione dell’art.117
Costituzione, in quanto il piano consentirebbe a qualsiasi cacciatore residente
in provincia di Genova, mediante la semplice iscrizione ai due ambiti
territoriali di caccia l’esercizio della caccia nelle aree contigue ai parchi
naturali di Portofino, dell’Antola e dell’Aveto in violazione del disposto
dell’art. 32 della l. 394/1991, che limita l’esercizio della caccia nelle aree
contigue ai parchi ai soli residenti nelle predette aree contigue. Tale norma
rivestirebbe natura di principio fondamentale, donde la non manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale;
9) illegittimità costituzionale (con conseguente illegittimità derivata degli
atti impugnati) dell’art. 29 comma 11 della l.r. n. 29/1994 (in relazione al
contrasto con l’art. 5 comma3, della l. 157/1992) per violazione dell’art. 117
Costituzione, in quanto il piano ponendo un limite numerico massimo di
appostamenti fissi unicamente per quelli che utilizzano richiami vivi appare in
contrasto con l’art. 5, comma 3, della l. n. 157/1992 (che non fa distinzione
tra appostamenti che utilizzano richiami vivi da quelli che non li utilizzano).
Poiché tale norma riveste natura di principio fondamentale ne deriverebbe ai
sensi dell’art. 117 Costituzione l’illegittimità costituzionale dell’art. 29
comma 11 della l.r. n. 29/1994 ed il vizio rubricato.
Si costituiva in giudizio la Provincia di Genova chiedendo il rigetto del
ricorso.
All’udienza pubblica del 1 luglio 2004 il ricorso è passato in decisione.
D I R I T T O
Il ricorso in esame è rivolto avverso le prescrizioni del Piano Faunistico
Venatorio Provinciale.
1. Con il primo motivo le Associazioni ricorrenti deducono violazione e falsa
applicazione della l. 157/1992 e dell’art. 3 l.r. Liguria n. 29/94, eccesso di
potere per illogicità ed irrazionalità manifeste, sviamento, per avere la
Provincia di Genova ricompreso nel computo della percentuale del territorio agro
silvo pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, l. 157/2002, anche le fasce di rispetto relative alle
sedi stradali, statali e provinciali, autostradali e ferroviarie nonché le aree
nel raggio di 100 metri dagli insediamenti abitati.
Il motivo è inammissibile.
Invero la Provincia di Genova sul punto si è conformata alla deliberazione della
Giunta regionale Liguria n. 1295 del 30 ottobre 2001 con cui sono stati
determinati gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria
ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 29/1994.
Tale deliberazione non è stata impugnata dalle ricorrenti donde
l’inammissibilità del motivo.
In questo senso si è già espressa la Sezione con la sentenza n. 1327 del 27
marzo 2003 e da tale orientamento il Collegio non ritiene doversi discostare. Né
può affermarsi che la deliberazione regionale 30.10.2001 n. 1295 abbia natura
normativa. Non è quindi consentito al giudice amministrativo l’esercizio del
potere di disapplicazione.
2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 6 l.r. Liguria n.
29/94, eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto la Provincia non
avrebbe ottenuto il parere del Comitato faunistico – venatorio provinciale.
Il motivo è infondato, invero risulta dalle produzioni della resistente che il
Comitato faunistico venatorio è stato convocato con nota del 4 giugno 2003 e che
si è riunito in data 16 giugno 2003 per esaminare la bozza di Piano Faunistico
Venatorio Provinciale.
A questo punto appare irrilevante la formulazione espressa di un parere posto
che, essendo ampiamente trascorso il termine di cui all’art. 16 della l.
241/1990, senza che sia intervenuto il predetto parere deve ritenersi che
l’Amministrazione Provinciale trasmettendo il progetto di piano al Consiglio
provinciale si sia avvalsa della facoltà di prescinderne ai sensi del citato
art. 16.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione falsa applicazione degli artt. 12,
commi 2 e 3, 10, comma 8, lett. e) e 18 l. 157 /1992 , eccesso di potere per
contraddittorietà manifesta e sviamento, in quanto il Piano avrebbe previsto
aree permanenti per l’addestramento per cani da ferma (tipo B) e per cani da
seguita (tipo C) su selvaggina allevata in cattività con o senza la possibilità
di abbattimento.
Il motivo è fondato.
L’art. 10, comma 8, della l. 157/92 prevede che i piani faunistico venatori
stabiliscono le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare
dei cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di
allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere
affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli
singoli o associati. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.578 del 1990, ha
stabilito che anche i volatili in stato di cattività non perdono per questo la
qualità di “fauna selvatica” e che perciò il loro abbattimento deve essere
ricompreso tra le attività venatorie. La giurisprudenza amministrativa ( CdS VI
21\5\2002 n.717; Tar Liguria II 22\11\2002 n.1124) ha affermato che anche nelle
zone riservate all’addestramento dei cani i volatili in stato di cattività
conservano la qualità di fauna selvatica e che pertanto il loro abbattimento non
può essere indiscriminato ma ricompreso nelle attività venatorie, con la
conseguenza della illegittimità della estensione dei periodi di sparo rispetto
al calendario venatorio relativo alla specie cacciata.
Ne consegue l’illegittimità del piano che ha consentito, rimettendo la relativa
scelta ai gestori delle aree stesse, la possibilità di abbattimento per tutto
l’anno.
4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 10, comma 1, l. 353/2000,
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ed illogicità
manifesta in quanto il Piano omette di indicare le aree e le superfici delle
zone di divieto di caccia in cui tale divieto vige per essere state tali aree
percorse da incendi.
Il motivo è fondato, invero, come già espresso dalla Sezione nella sentenza n.
1629 del 6 dicembre 2003, la mancata inclusione delle aree percorse dal fuoco
per mancanza di mappatura di queste zone da sottrarre alla caccia per 10 anni ai
sensi della legge 353\2000 appare scelta inaccettabile sotto due profili:in
primo luogo perché l’intervento per lo spegnimento dell’incendio cui la
Provincia è parte fondamentale per le competenze attribuitele dalla legge fa sì
che la stessa non possa non conoscere il territorio da sottrarre alla caccia
perché danneggiato dal fuoco. In secondo luogo la indeterminatezza della
previsione (in attesa della mappatura delle aree) oltre a denunciare il difetto
di istruttoria e di motivazione del piano, lascia prive di destinazione le
stesse cioè con un’assenza di regolamentazione voluta invece dal legislatore.
Tale orientamento appare condivisibile al Collegio che rileva come l’avere
subordinato l’inclusione delle aree percorse da incendi nell’ambito delle zone
in cui vige il divieto di caccia all’espletamento di attività amministrativa da
parte dei Comuni interessati realizza una sostanziale vanificazione della
portata precettiva della norma con conseguente compressione e potenziale
azzeramento del termine di divieto previsto dalla legge 353/2000.
Ne consegue l’illegittimità del Piano anche sotto questo profilo.
5. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11
della l. r. n. 29\94, eccesso di potere per mancanza di istruttoria, in quanto
la norma impone la individuazione delle pareti rocciose sede di possibile
nidificazione per le specie avifaunistiche incluse nell’allegato 2 della
convenzione di Berna, mentre l’atto impugnato limita la tutela senza motivazione
soltanto a sei specie avicole.
Ed invero come ha avuto modo di precisare in altra occasione la Sezione (TAR
Liguria sez. II, 6 dicembre 2003 n. 1629) la riduzione a tre sole specie di
rapaci della tutela nei siti di nidificazione rocciosa deve essere assistita, a
pena di illegittimità, da idoneo supporto motivazionale a pena di illegittimità.
Nella specie invece appare priva di un supporto motivazionale adeguato la
riduzione a sole sei specie avicole la tutela nei siti di nidificazione rocciosa
in contrasto con la individuazione delle stesse compiute dalla convenzione di
Berna.
Quanto alla tematica della salvaguardia delle ferrate il Collegio osserva come
la materia sia stata disciplinata con altre deliberazioni non impugnate in
questa sede ovvero attenga alla Pianificazione dei Parchi. Ne consegue
l’inammissibilità per un verso e l’infondatezza per altro verso delle censure
attinenti alla descrizione contenuta nel paino faunistico venatorio delle vie
ferrate in cui è consentita l’arrampicata.
6. Con il sesto motivo si deduce violazione falsa applicazione dell’art.
21comma1 lett. c) l. 157/1992, eccesso di potere per difetto di presupposto e
per illogicità e contraddittorietà manifeste per non avere incluso nella zone di
divieto di caccia la Foresta Demaniale regionale di Tiglieto “in considerazione
dello scarso interesse faunistico dell’area”.
Il Collegio prende atto delle precisazioni della Provincia di Genova per cui un
parte della superficie della Foresta demaniale regionale di Tiglieto è comunque
sottoposta a divieto di caccia.
Ciò posto le censure sono fondate, è pur vero che la Giunta Regionale, con
deliberazione n. 4722 del 30 agosto 1984, emessa nella vigenza della legge n.
968/1977, che consentiva alle Regioni di ammettere la caccia nelle foreste
demaniali con condizioni sfavorevoli al ripopolamento della selvaggina, ha
consentito la caccia nella Foresta di Tiglieto. Tuttavia proprio
l’Amministrazione provinciale di Genova nello “Studio di revisione degli ambiti
protetti nel territorio della Provincia di Genova “, approvato dal Comitato
consultivo sulla caccia della Provincia di Genova in data 19.11.1991 ha
evidenziato come la zona presenti una spiccata vocazione al ripopolamento.
Ne consegue che il Piano è affetto dai vizi denunciati, non avendo dato
adeguatamente conto delle ragioni per le quali lo studio citato debba essere
ritenuto inattendibile e la Foresta demaniale regionale di Tiglieto presenti
scarso interesse faunistico.
7. Con il settimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 19,
comma 1, della l.r. Liguria n. 29/1994, eccesso di potere per difetto dei
presupposti e per contraddittorietà ed illogicità manifesta, in quanto il Piano
ha individuato solo due ambiti territoriali di caccia di notevoli dimensioni non
tenendo conto delle norme invocate per cui gli ambiti territoriali di caccia
abbiano dimensione subprovinciale siano possibilmente omogenei e delimitati da
confini naturali.
Il motivo è fondato, invero come già espresso dalla sezione nella sentenza 22
novembre 2002 n.1124 l’avere suddiviso l’intero territorio della Provincia di
Genova in due ambiti territoriali di caccia di notevolissime dimensioni
necessariamente ha determinato la disomogeneità degli stessi ricomprendendo
negli stessi tratti di costa , aree collinari e montuose.
Né appare sostenibile, come fa la Provincia nelle sue difese, che l’omogeneità
debba essere essenzialmente gestionale posto che il riferimento alla omogeneità
gestionale dell’ambito consente la sostanziale elusione della norma. Invero il
progresso tecnologico consente la possibilità di gestire unitariamente, mediante
sistemi informativi e di controllo avanzati, anche attività diverse svolgentisi
su aree oggettivamente difformi le une dalle altre.
Il Collegio, pertanto, ritiene che l’omogeneità debba essere riferita in primo
luogo alla conformazione del terreno e dei vari habitat naturali che sullo
stesso insistono ed in secondo luogo alle tipologie di attività venatoria che
sullo stesso e negli stessi habitat naturali siano esercitabili.
Ne consegue che la previsione di ambiti territoriali così vasti viene a
frustrare le finalità della norma che appaiono anche quelle di limitare il
nomadismo venatorio attenuando l’incidenza dell’impatto del numero dei
cacciatori sul territorio.
8. Infondati devono invece ritenersi i motivi 8 e 9 con i quali le ricorrenti
deducono profili di illegittimità costituzionale della l. 29/1994, con
riferimento alle previsioni di cui all’art. 32, comma 3, della l. 394/1991 e di
cui all’art. 5, comma 3, della l. 157/1992.
Invero a tal riguardo appare sufficiente osservare come le invocate disposizioni
normative non appaiono assurgere al rango di principi fondamentali posto che le
stesse, per la puntualità precettiva del loro contenuto in relazione a
fattispecie esattamente individuate e circoscritte nel loro ambito, appaiono
piuttosto rivestire i caratteri di norme di dettaglio. In conclusione il ricorso
in esame deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato
per quanto di ragione.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla per
quanto di ragione il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova il 1 luglio 2004, in Camera di Consiglio.
Mario AROSIO Presidente
Luca MORBELLI Referendario, estensore.
Depositato in Segreteria il 1 SET. 2004
Il Direttore di Segreteria il
(Dott.ssa C. Savino)
1) Caccia – Volatili in stato di cattività – Aree destinate all’addestramento dei cani – Autorizzazione all’abbattimento oltre le previsioni del calendario venatorio – Illegittimità. Anche nelle zone riservate all’addestramento dei cani, i volatili in stato di cattività conservano la qualità di fauna selvatica: il loro abbattimento non può pertanto essere indiscriminato, essendo ricompreso tra le attività venatorie. E’ conseguentemente illegittima l’estensione dei periodi di sparo rispetto al calendario venatorio relativo alla specie cacciata (fattispecie: il Piano faunistico venatorio provinciale aveva autorizzato nelle zone riservate all’addestramento dei cani, l’abbattimento per tutto l’anno di quaglie e fagiani appositamente liberati). Pres. Arosio, Est. Morbelli – W.W.F., L.A.V., L.A.C., E.N.P.A. (Avv. Granara) c. Provincia di Genova (Avv.ti Giovanetti, Scaglia e Manzone) - T.A.R. LIGURIA, Sez. II – 1 settembre 2004, n. 1340
2) Incendi - Caccia – Piano faunistico venatorio – Omessa individuazione delle aree percorse dal fuoco – Illegittimità. Viola l’art. 10, comma 1, L. 353/2000, il piano faunistico venatorio che ometta di indicare le aree e le superfici percorse da incendio ove vige divieto di caccia per 10 anni. La subordinazione dell’inclusione delle aree percorse da incendi nell’ambito delle zone in cui vige il divieto di caccia all’espletamento della mappatura da parte dei Comuni realizza una sostanziale vanificazione del termine di divieto previsto dalla legge 353/2000. Pres. Arosio, Est. Morbelli – W.W.F., L.A.V., L.A.C., E.N.P.A. (Avv. Granara) c. Provincia di Genova (Avv.ti Giovanetti, Scaglia e Manzone) - T.A.R. LIGURIA, Sez. II – 1 settembre 2004, n. 1340
3) Fauna e flora – Pareti rocciose – L.R. Liguria 29/94 – Nidificazione di specie tutelate dall’all. 2 Convenzione di Berna – Divieto di arrampicata – Riduzione della tutela a sole sei specie – Adeguato supporto motivazionale – E’ richiesto. La legislazione venatoria ligure (art. 11 L.. R. 29/94) prevede il divieto di arrampicata nelle pareti rocciose interessate dalla nidificazione di specie avifaunistiche incluse nell'allegato 2 della Convenzione di Berna sulla protezione della vita selvatica in Europa. La riduzione della tutela a sole sei specie avicole, in contrasto con l’individuazione operata dalla Convenzione di Berna, deve essere assistita da adeguato supporto motivazionale. Pres. Arosio, Est. Morbelli – W.W.F., L.A.V., L.A.C., E.N.P.A. (Avv. Granara) c. Provincia di Genova (Avv.ti Giovanetti, Scaglia e Manzone) - T.A.R. LIGURIA, Sez. II – 1 settembre 2004, n. 13404) Caccia – Ambiti Territoriali di Caccia – Previsione di due soli ATC comprendenti aree costiere, collinari e montane – Disomogeneità – Omogeneità richiesta dalla legge venatoria ligure – Concetto. Non è legittima la riduzione da tre a due degli ambiti territoriali di caccia sub-provinciali (ATC) ricomprendenti aree costiere, collinari e montane, in presenza di norme regionali che prevedono la loro estensione su comprensori omogenei e mirano alla limitazione del nomadismo venatorio. Detta omogeneità deve essere riferita alla conformazione del terreno e dei vari habitat naturali che sullo stesso insistono ed alle tipologie di attività venatoria che sullo stesso e negli stessi habitat naturali siano esercitabili. Pres. Arosio, Est. Morbelli – W.W.F., L.A.V., L.A.C., E.N.P.A. (Avv. Granara) c. Provincia di Genova (Avv.ti Giovanetti, Scaglia e Manzone) - T.A.R. LIGURIA, Sez. II – 1 settembre 2004, n. 1340
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