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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. LOMBARDIA, Milano - 8 novembre 2004, sentenza n. 5681

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione 1^ ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA


sui ricorsi nn. 2474/95, 3055/95, 379/00, 266/03 proposti [ricorsi nn. 2474/95 e 3055/95]
da
ELFE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Massimo Gallo, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Villata (con domicilio in Milano, via San Barnaba 30), quindi dall’avv. Sergio Sambri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Visconti di Modrone 21
contro
COMUNE di VIMODRONE, in persona del Sindaco pro tempore, dott. Domenico Galluzzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Chiarolanza e Carlo Marsico, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Milano, via Cesare Battisti 21
nei confronti
dell’AMMINISTRAZIONE II.PP.A.B. ex E.C.A. di Milano, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Zucchini del Servizio legale, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata nella propria sede in Milano, via Olmetto 6
[ricorso n. 379/00]
da
ELFE di Caroli Antonia & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Antonia Caroli, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Sambri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Visconti di Modrone 21
contro
COMUNE di VIMODRONE, in persona del Sindaco pro tempore, dott. Domenico Galluzzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Chiarolanza, Carlo Marsico e Dario De Pascale, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Milano, via Cesare Battisti 21
nei confronti
della PROVINCIA di MILANO, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gisella Donati, Luciano Fiori, Patrizia Trapani, Angela Bartolomeo e Alfonsino Imparato, presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano, via Vivaio 1
[ricorso n. 266/03]
da
ELFE s.a.s. di Colapinto Giovanni Matteo e C., con sede in Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Giovanni Colapinto, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Sergio Sambri e Roberto Cornetta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, piazza Diaz 1
contro
COMUNE di VIMODRONE, in persona del Sindaco pro tempore, signor Dario Generoni, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Chiarolanza, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, via Pietro Cossa 2
nei confronti di
- AMMINISTRAZIONE II.PP.A.B. ex E.C.A. di Milano (ora Azienda di Servizi alla Persona “Golgi - Redaelli”), rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Zucchini del Servizio legale, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata nella propria sede in Milano, via Olmetto 6
- REGIONE LOMBARDIA e PROVINCIA di MILANO, non costituite
per l'annullamento
- dell’ordinanza 15 marzo 1995 n. 21 (notificata il 10.4.95), con cui il Sindaco di Vimodrone ha ordinato alla ricorrente di presentare un progetto di bonifica e ripristino ambientale di un’area inquinata (ricorso n. 2474/95);
- dell’ordinanza sindacale 29 maggio 1995 n. 62 (di proroga del termine assegnato con la precedente ordinanza), nella parte in cui attesta la disponibilità della ricorrente ad eseguire il progetto di bonifica (ricorso n. 3055/95);
- dell’ordinanza sindacale 22 novembre 1999 n. 55, che prescrive l’esecuzione di nuove indagini, e della nota 16.11.1999 n. prot. 24095 della Provincia di Milano (ricorso n. 379/00);
- dell’ordinanza 28 novembre 2002 n. 173 (notificata il 2.12.2002) con cui il Comune ha ordinato alla ricorrente di predisporre un progetto definitivo di bonifica e di eseguire i lavori di messa in sicurezza secondo il progetto approvato (ricorso n. 266/03);
- delle note comunali 19 novembre 2003 aventi ad oggetto l’esecuzione d’ufficio dell’ordinanza n. 173/02 e l’autorizzazione di accesso alle aree rilasciata all’impresa incaricata (motivi aggiunti al ricorso n. 266/03).
Visti i ricorsi, notificati in date 5.6.95, 10/13.7.95, 19/21.1.00, 23.1.03, depositati rispettivamente in date 21.6.95, 20.7.95, 2.2.00, 4.2.03;
Visti i motivi aggiunti al ricorso n. 266/03;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni;
Visti atti, memorie e documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 29 settembre 2004, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, gli avv.ti Sambri, Chiarolanza, Zucchini e Fiori;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


La Società ricorrente è proprietaria di un’area di 87.940 mq, sita in comune di Vimodrone, che ha acquistato il 6 giugno 1990 dall’Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano.


L’area è stata utilizzata in passato come discarica di rifiuti, ricoperti da uno strato di materiali inerti di riporto.


Constatata la situazione di degrado e il rischio di pregiudizio all’integrità della falda acquifera, con ordinanza 15 marzo 1995 n. 21 il Sindaco di Vimodrone ha ordinato alla ricorrente di presentare un progetto esecutivo di bonifica e ripristino ambientale finalizzato alla realizzazione degli interventi con oneri a carico della proprietà.


Quest’ultima, pur dichiarandosi disponibile alla redazione del progetto, ha contestato, con il primo ricorso (n. 2474/95), la legittimità dell’ordinanza, nella parte in cui pone a suo carico gli oneri di bonifica in assenza di qualsiasi sua responsabilità nell’abbandono dei rifiuti. Deduce a tal fine la violazione degli artt. 3 e 9 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, assumendo che lo sgombro va disposto in danno dei soggetti obbligati, e che tali sono i produttori dei rifiuti, non anche il proprietario al quale non sia addebitabile colpa alcuna.


Il secondo ricorso (n. 3055/95) investe l’ordinanza sindacale 29 maggio 1995 n. 62  - che proroga il termine assegnato per la redazione del progetto - nella parte in cui, travisando la volontà della ricorrente, dà atto della disponibilità di questa ad “eseguire” un progetto di bonifica, laddove tale disponibilità era stata espressamente circoscritta alla “redazione” del progetto stesso.


Con ulteriore ordinanza 22 novembre 1999 n. 55 il Sindaco, ravvisata la necessità di più approfondite indagini dirette a verificare lo stato delle acque di falda, nonché l’eventuale presenza di biogas e di ulteriori focolai di rifiuti tossico/nocivi, ha ordinato alla Società di eseguire una serie di operazioni e di documentarne i risultati mediante “validazione ufficiale da parte del PMIP di competenza”.


L’ordinanza è stata impugnata con il terzo ricorso (n. 379/00), unitamente alla nota 16 novembre 1999 della Provincia che segnalava la necessità di “indagini integrative e di approfondimento”. Ribadito che non è tenuto alla bonifica il proprietario estraneo alla causazione del danno ambientale, la ricorrente deduce di avere già provveduto alla rimozione dei rifiuti pericolosi e di avere già eseguito in precedenza prelievi ed analisi che ne renderebbero superflua la ripetizione; ripetizione disposta dall’impugnata ordinanza in assenza di istruttoria e motivazione adeguate, e per giunta estesa ad aree di terzi senza la preventiva doverosa individuazione - pur preannunciata - di costoro.


Infine, con ordinanza 28 novembre 2002 n. 173 emanata dal responsabile del settore tecnico il Comune ha ordinato alla Elfe (e ad altra società proprietaria di aree limitrofe) di predisporre un progetto definitivo di bonifica e di eseguire, entro 180 giorni dalla sua approvazione, i lavori di messa in sicurezza. Quindi, constatata l’inerzia della Elfe, il Comune ha disposto l’esecuzione d’ufficio dell’ordinanza, affidandone l’incarico ad una società di ingegneria ed autorizzando l’accesso alle aree; del che la ricorrente è stata informata con note del 19 novembre 2003.


L’ordinanza e i successivi provvedimenti (esecuzione d’ufficio, affidamento del relativo incarico, accesso alle aree) sono oggetto dell’ultimo ricorso (n. 866/03), integrato da motivi aggiunti. A sostegno del gravame la Società ribadisce la sua estraneità all’illecito, l’inesistenza di obblighi di bonifica a suo carico e la mancanza di un’adeguata istruttoria finalizzata ad accertare le responsabilità nell’inquinamento; deduce altresì la violazione della legge n. 241/90 in quanto la decisione di procedere d’ufficio, assunta senza la sua partecipazione al procedimento, non sarebbe sufficientemente motivata.


Le Amministrazioni intimate, costituite in giudizio, hanno controdedotto.


DIRITTO


1. I ricorsi, di cui è opportuna la riunione per evidenti ragioni di connessione, investono le ordinanze via via emesse dal Comune di Vimodrone, a partire dal 1995, nel corso di un procedimento, articolato in varie fasi, volto alla bonifica di un’area inquinata, già adibita a discarica di rifiuti.


Comune a tutte le impugnativa è la censura secondo cui la bonifica non può essere ordinata al proprietario senza che sia dimostrata la sua responsabilità nell’inquinamento.


La censura è fondata.


L’articolo 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti), premesso il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (comma primo), pone (comma terzo) l’obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi a carico dell’autore della violazione, e prevede un obbligo solidale del proprietario (o dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area) solo se imputabili della violazione a titolo di dolo o colpa.


L’art. 17 dello stesso decreto disciplina la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ponendone l’obbligo a carico dei responsabili dell’inquinamento (comma 2); demanda al Comune (comma 9), ove i responsabili non provvedano o non siano individuabili, la realizzazione d’ufficio dei relativi interventi; e dispone che detti interventi costituiscono onere reale sulle aree inquinate (comma 10), mentre la relativa spesa è assistita da privilegio speciale immobiliare sulle aree stesse oltre che da privilegio generale mobiliare (comma 11).


Nel solco di questi principi il regolamento attuativo (decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati) precisa all’art. 8 che la diffida ad eseguire i necessari interventi va rivolta dal Comune, con propria ordinanza, al responsabile dell’inquinamento (comma secondo); ed aggiunge (comma terzo) che l'ordinanza è notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 22/1997.


Ciò significa che il proprietario, ove non sia responsabile della violazione, non ha l’obbligo di provvedere, ma solo l’onere di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull’area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare.


Conseguentemente, l’ordinanza di messa in sicurezza o di bonifica ben può essere notificata al proprietario al fine di renderlo edotto di tale onere (che egli ha facoltà di assolvere per liberare l’area dal vincolo correlativo), ma non può imporgli l’obbligo di realizzare direttamente gli interventi di bonifica, come se fosse responsabile dell’inquinamento, se tale responsabilità non sia stata acclarata.


In altri termini, il proprietario non può ritenersi soggetto passivo di ordinanze che impongono obblighi di bonifica del sito inquinato (comprendenti il piano di caratterizzazione, la messa in sicurezza, il risanamento definitivo del sito inquinato) laddove non sia comprovato un suo contributo, colposo o doloso, alla realizzazione della discarica ed alla causazione dell’inquinamento o del suo aggravarsi.


2. Analoghi principi sono desumibili dalla legislazione previgente, nel cui regime sono state emesse le ordinanze impugnate con il primo e il secondo ricorso.
Il d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 poneva a carico dei produttori di rifiuti speciali l’obbligo di provvedere a proprie spese allo smaltimento (artt. 3 e 13); e demandava al sindaco, in caso di abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti, di disporre con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombro delle aree “in danno dei soggetti obbligati”.


La legge regionale 7 giugno 1980 (norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) conferiva alla regione il potere di ingiungere la rimessione in pristino dei luoghi “al responsabile” (art. 31), condizionando la concessione di contributi “all'impegno del Comune di procedere legalmente, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei confronti di chiunque possa aver concorso a causare il danno ambientale o sia tenuto allo smaltimento dei rifiuti, ivi compresi, ove obbligati, il proprietario dell'area, e chiunque ne abbia avuto la disponibilità all'epoca in cui è avvenuta l'immissione o il deposito di materiale inquinato, nonché il produttore dei rifiuti” (art. 31bis, terzo comma).


Di qui la giurisprudenza secondo cui: a) destinatari dei provvedimenti in tema di smaltimento dei rifiuti sono i produttori e non anche i proprietari dell'area nella quale i rifiuti sono collocati; b) l’ordine di smaltimento può essere impartito ai proprietari solo se responsabili o corresponsabili dell’illecito abbandono (cfr. Cons. Stato V, 1.12.1997 n. 1464; TAR Milano 1^, 7.12.95 n. 1442, 23.6.1997 n. 1026, 12.12.2000 n. 7776; TAR Brescia 25.2.98 n. 149, 28.5.04 n. 591).


3. Nel caso di specie non risulta espletata  né in via autonoma, né in contraddittorio con i proprietari che si sono succeduti nel tempo (II.PP.A.B. ed Elfe)  alcuna indagine finalizzata ad individuare il responsabile dell’inquinamento.


La stessa difesa comunale dà atto (pag. 13 memoria 17.9.04, ric. 2474/95) che è pacifica l’esistenza di una “discarica abusiva precedente alla data dell’acquisto dell’area effettuato dalla ricorrente”; e che l’intero comprensorio, includente l’area finitima in cui il Comune aveva autorizzato nel 1977 una discarica di rifiuti, è comunemente denominato “ex discarica ECA” (memoria 17.9.04, pagg. 6 e 9, ric. 266/03).


Ne deriva che l’inquinamento derivante dalla discarica non può essere addebitato alla Società ricorrente, senza che alla sua qualità di proprietaria si associ un qualche elemento di responsabilità nella causazione dell’inquinamento.


Vero è che secondo la difesa comunale sarebbe altrettanto pacifico il “costante aumento dell’inquinamento dell’area durante il periodo di godimento della proprietà della ricorrente dalla data del rogito di acquisto … 6 giugno 1990”; tuttavia questa circostanza, astrattamente suscettibile di configurare una responsabilità concorrente della Società Elfe, non trova riscontro negli atti di causa, in cui non è rintracciabile prova alcuna di un comportamento attivo della Elfe che abbia aggravato l’inquinamento pregresso.


Né può addebitarsi alla Elfe l’aggravamento derivante dalla mancata tempestiva bonifica una volta stabilito che l’obbligo di bonifica grava sul responsabile ovvero, in mancanza o nell’inerzia di costui, sull’Amministrazione, tenuta a provvedervi d’ufficio (salvo rivalsa dei relativi oneri).


Le ordinanze impugnate sono pertanto illegittime nella parte in cui impongono al proprietario attuale la esecuzione della bonifica a sua cura, senza che ne sia dimostrata la responsabilità nell’inquinamento.


Va precisato, per quanto concerne l’ordinanza n. 21/1995, che essa non viene contestata nella parte relativa alla redazione del progetto di bonifica, che la ricorrente ha dichiarato di essere disponibile ad assumere a proprio carico, e che ha effettivamente predisposto. La sua illegittimità resta pertanto circoscritta alla parte in cui stabilisce che “le opere di bonifica debbano essere eseguite a cura” del proprietario dell’area.


Quanto all’ordinanza n. 62/1995, essa è illegittima nella parte in cui, equivocando il contenuto dell’impegno assunto dalla Società, dà atto, nelle premesse, della disponibilità di questa alla esecuzione della bonifica, della quale la Società si era assunta la mera progettazione.


L’illegittimità rilevata non conferisce peraltro alla ricorrente il diritto di recuperare dal Comune le spese già sostenute per indagini, prelievi, campionamenti, analisi, ecc.. Ciò in quanto l’art. 17 d.lgs. n. 22/1997 conferisce all’Amministrazione il diritto di essere tenuta comunque indenne dal proprietario dell’area; al quale è quindi precluso, ove abbia provveduto direttamente alla bonifica in luogo del responsabile, di ripeterne le spese dall’Amministrazione che egli stesso è tenuto a garantire.


Ne consegue che l’azione di rivalsa può essere esperita dal proprietario nei confronti del responsabile dell’inquinamento, ma non nei confronti dell’Amministrazione, neppure sub specie di risarcimento del danno conseguente all’illegittimità dell’ordinanza.


4. Quanto all’ordinanza n. 55/1999, essa viene impugnata anche per carenza di istruttoria e di motivazione.


In merito a detti profili il Collegio osserva quanto segue.


L’ordinanza fa obbligo alla ricorrente di produrre opportune e dettagliate informazioni circa lo stato qualitativo delle acque di falda “con campione di validazione ufficiale da parte del PMIP di competenza”; di procedere all’esecuzione di una nuova piezometria su una rete di monitoraggio finalizzata al rilievo di prima falda che consideri anche la presenza dei laghetti vicini; di eseguire una nuova campagna analitica di prelievo delle acque, con campionamento sui piezometri monte/valle e contestuale prelievo delle acque di falda in corrispondenza del laghetto interno alla porzione settentrionale della ex discarica; di identificare con indagini ad hoc l’assenza di ulteriori focolai di rifiuti tossico/nocivi; di fornire documentazione tecnica ufficiale relativa ai risultati dei rilievi del biogas.


Non ritiene il Collegio che l’ordinanza sia stata preceduta da una valutazione appropriata delle operazioni già compiute e dei dati raccolti.


In seguito alla prima ordinanza comunale (n. 21/1995) la Elfe aveva già svolto invero una serie di attività, provvedendo a:
- predisporre un piano di indagine per la raccolta di dati e informazioni occorrenti alla successiva elaborazione di un progetto di bonifica del sito, trasmettendolo con nota 31.7.1995 alle Amministrazioni interessate (Comune, Provincia, USSL);
- eseguire nell’ottobre-novembre 1995 le indagini previste (rilievi geo-fisici, realizzazione di piezometri, trincee e sondaggi, prelievi, campionamento di acque e terreni);
- presentare un progetto di massima di bonifica (relazione gennaio 1996), sul quale la USSL n. 27 della Regione ha (con nota 4.4.96, prot. 6169) espresso parere favorevole;
- trasmettere (nota 26 maggio 1997) documentazione relativa all’avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi rinvenuti in situ, con i certificati analitici dei campioni di terreno sottostante;
- trasmettere (nota 14/15.4.1997) il “progetto  linee guida per la messa in sicurezza del sito”, allegando stratigrafie di trincee e sondaggi e relativo esito (certificati di analisi dei campioni raccolti);
- comunicare (nota 9 gennaio 1998) date e modalità delle indagini e dei prelievi previsti dall’ordinanza sindacale 26.9.1997 n. 64 (prorogata nei termini con ord.za 22.12.1997 n. 9), finalizzata a verificare la presenza di biogas.


In un tale contesto, dopo avere lasciato che la proprietà ponesse mano ai descritti interventi senza sollevare obiezioni sulla validità del piano o sulla estensione del monitoraggio o sulla metodologia delle analisi, l’Amministrazione avrebbe dovuto, prima di imporre nuove verifiche e nuove operazioni, esaminare il progetto di bonifica già predisposto, valutarne l’idoneità o meno anche alla luce della normativa sopravvenuta (decreto legislativo n. 22 del 1997; decreto ministeriale n. 471 del 1999), verificare i dati raccolti, acquisire, se non ancora resi disponibili, i risultati dei sondaggi e dei campionamenti già eseguiti, valutarne gli esiti, verificare l’effettivo smaltimento dei rifiuti pericolosi: il tutto al fine di stabilire, nel contraddittorio tra i diversi uffici coinvolti nel procedimento e le parti interessate, e con la collaborazione di queste, se il piano di bonifica fosse meritevole di approvazione o integrazione; e solo sulla base di un piano approvato, dai contenuti certi e definiti, disporre l’esecuzione delle ulteriori operazioni in ipotesi necessarie.


Ciò è quanto il Comune ha fatto dopo l’ordinanza n. 55/1999, secondo una metodologia corretta i cui passaggi sono descritti nelle premesse della successiva ordinanza n. 173 del 2002 (su cui infra).


L’ordinanza n. 55 del 1999 non risulta viceversa preceduta da adeguata istruttoria in questa direzione. Solo in corso di causa la Provincia ha acquisito dati “validati” dal competente organo tecnico relativi a campionamenti effettuati su rifiuti e falda nell’arco temporale tra il 1995 e il 1997 (cfr. nota 3.3.2000 U.O. Rifiuti Tecnica). Tali dati, unitamente ad ogni altro disponibile, dovevano essere oggetto di valutazione prima di disporre una nuova campagna di indagine, la cui necessità non è stata chiarita neppure in sede di istruttoria cautelare (vedasi la relazione allegata alla nota 19.6.2000 della Direzione generale tutela ambientale, Servizio rifiuti e residui recuperabili, secondo cui “la documentazione relativa alla qualità delle acque …. non mostra incrementi delle concentrazioni delle sostanze parametrate nei pozzi a monte e a valle della discarica, le quali rientrano nei limiti della normativa di riferimento”).


Va soggiunto che, nonostante il richiamo fatto, nelle sue premesse, all’art. 38 della legge 142/90, l’ordinanza non può essere positivamente apprezzata sotto il profilo della contingibilità e dell’urgenza, non essendo dato ravvisare tali presupposti - astrattamente idonei a giustificare un ordine di facere al proprietario attuale a prescindere dalla sua responsabilità nell’inquinamento (cfr. Cons. Stato V, 2.4.03 n. 1678) - in una situazione annosa nella quale non viene prospettata alcuna reale emergenza che richieda il ricorso a strumenti extra ordinem: ciò che del resto ha statuito, sia pure in sede cautelare, il giudice di appello allorché, nella controversia coeva promossa dall’altro proprietario destinatario della stessa ordinanza, ha riconosciuto il ricorso assistito dal prescritto fumus “specie in relazione alla censura con cui viene contestata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 38 L. n. 142/90” (Cons. Stato V, 29.9.00 n. 4866).


5. Quanto all’ordinanza 28 novembre 2002 n. 173, la sua impugnazione è limitata ad un unico profilo, relativo al mancato previo accertamento della responsabilità nell’inquinamento; mentre non vi è contestazione circa la necessità di un progetto definitivo di bonifica sulla cui base procedere alla realizzazione di concrete misure attuative.


Ne discende che tale ordinanza deve ritenersi illegittima nella sola parte in cui impone la bonifica alla società ricorrente anziché limitarsi a notificarle il provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 22/1997.


Non è contestabile invece la determinazione del Comune di predisporre un progetto definitivo in conformità al progetto preliminare già approvato; tanto più che non risulta impugnato alcuno degli atti pregressi (richiamati nelle premesse dell’ordinanza) con cui, previa convocazione di apposite conferenze di servizi, il Comune ha approvato come progetto preliminare, ai sensi dell’art. 10 d.m. 25.10.1999 n. 471, le “linee guida progettuali” predisposte dalla Elfe (delibera G.C. 30.4.01 n. 75), disponendone l’integrazione (ordinanza 29.5.91 n. 49), poi eseguita d’ufficio con approvazione finale (delibera G.C.16.10.02 n. 189) del progetto preliminare integrato.


La legittimità, in parte qua, dell’ordinanza n. 173/2002 ne legittima anche l’esecuzione d’ufficio, non condizionata al preventivo avviso alla ricorrente, avendo questa manifestato con l’inerzia il suo disinteresse all’esecuzione della bonifica in proprio (alla quale non è obbligata, ma è pur sempre facoltizzata per sottrarsi agli effetti dell’onere reale).


Non va esaminata in questa sede la questione della rivalsa, che potrà essere portata davanti al giudice competente nel momento in cui il Comune attiverà effettivamente la relativa pretesa nei confronti della proprietà. La clausola dell’ordinanza secondo cui il Comune si riserva la “successiva rivalsa sulla proprietà per il recupero della spesa sostenuta” è priva di lesività attuale ed è comunque suscettibile di disapplicazione incidendo su diritti soggettivi di carattere patrimoniale.


6. Per le considerazioni esposte i ricorsi vanno in parte accolti, con conseguente annullamento delle ordinanze impugnate nella parte in cui impongono alla ricorrente l’obbligo di bonifica. Sussistono ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, li accoglie parzialmente, con conseguente annullamento degli atti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 settembre 2004, con l'intervento dei magistrati:
Ezio Maria Barbieri presidente
Carmine Spadavecchia consigliere, estensore
Luca Monteferrante referendario

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Rifiuti - Discarica - Ordinanza di bonifica - Proprietario - Non è soggetto passivo dell’ordine di bonifica ove non sia accertata la sua responsabilità - Obbligo di bonifica - Esclusione - Onere - Sussistenza - Ragioni - Artt. 14 e 17 D. Lgs. 22/97. Ai sensi degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 22/97 e dell’art. 8 D.M. 471/99, il proprietario non può ritenersi soggetto passivo di ordinanze che impongono obblighi di bonifica del sito inquinato (comprendenti il piano di caratterizzazione, la messa in sicurezza, il risanamento definitivo del sito inquinato) laddove non sia comprovato un suo contributo, colposo o doloso, alla realizzazione della discarica ed alla causazione dell’inquinamento o del suo aggravarsi. Ove egli non sia responsabile della violazione, non ha l’obbligo di provvedere, ma solo l’onere di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull’area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare. Conseguentemente, l’ordinanza di messa in sicurezza o di bonifica ben può essere notificata al proprietario al fine di renderlo edotto di tale onere (che egli ha facoltà di assolvere per liberare l’area dal vincolo correlativo), ma non può imporgli l’obbligo di realizzare direttamente gli interventi di bonifica, se la sua responsabilità non sia stata acclarata. Pres. Barbieri, Est. Spadavecchia - E. s.r.l. (Avv.ti Villata e sembri) c. Comune di Vimodrone (Avv.ti Chiarolanza e Marsico) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano - 8 novembre 2004, n. 5681

2) Rifiuti - Ordinanza di bonifica - Rivolta al proprietario incolpevole - Spese sostenute dal proprietario per la bonifica - Ripetibilità nei confronti dell’amministrazione - Esclusione - Risarcimento del danno conseguente all’illegittimità della delibera - Esclusione - Rivalsa - Può essere esercitata solo nei confronti del responsabile dell’inquinamento. L’illegittimità dell’ordinanza di bonifica rivolta al proprietario non attribuisce il diritto di recuperare dal Comune le spese già sostenute per indagini, prelievi, campionamenti, analisi, ecc.. Ciò in quanto l’art. 17 d.lgs. n. 22/1997 conferisce all’Amministrazione il diritto di essere tenuta comunque indenne dal proprietario dell’area; al quale è quindi precluso, ove abbia provveduto direttamente alla bonifica in luogo del responsabile, di ripeterne le spese dall’Amministrazione che egli stesso è tenuto a garantire. Ne consegue che l’azione di rivalsa può essere esperita dal proprietario nei confronti del responsabile dell’inquinamento, ma non nei confronti dell’Amministrazione, neppure sub specie di risarcimento del danno conseguente all’illegittimità dell’ordinanza. Pres. Barbieri, Est. Spadavecchia - E. s.r.l. (Avv.ti Villata e sembri) c. Comune di Vimodrone (Avv.ti Chiarolanza e Marsico) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano - 8 novembre 2004, n. 5681


3) Rifiuti - Situazione annosa che non presenti emergenze - Presupposti per l’ordine di facere al proprietario a prescindere dalla sua responsabilità - Esclusione - Ordinanza contingibile e urgente - Illegittimità. Una situazione annosa nella quale non viene prospettata alcuna reale emergenza che richieda il ricorso a strumenti extra ordinem, non presenta i presupposti - astrattamente idonei a giustificare un ordine di facere al proprietario a prescindere dalla sua responsabilità nell’inquinamento (cfr. Cons. Stato V, 2.4.03 n. 1678) - per l’emanazione di un’ordinanza contigibile e urgente ex art. 38 L. 142/90. Pres. Barbieri, Est. Spadavecchia - E. s.r.l. (Avv.ti Villata e sembri) c. Comune di Vimodrone (Avv.ti Chiarolanza e Marsico) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano - 8 novembre 2004, sentenza n. 5681

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