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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. PIEMONTE, Sezione II - 26 marzo 2004, sentenza n. 517

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 517
R.g. n. 241
Anno 2004

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 241/2004 proposto da Giuseppe Neri e Paolo Antimi, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Gili, Paolo Trombetti e Luca Sirotti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino, via S. Francesco d’Assisi n. 1,
contro
il Comune di Vespolate, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marino Viola ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Torino, via Cavalli n. 28 bis,
nonché, per quanto occorra,
- l’A.R.P.A., Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Vivani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 15,
- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui domicilia in corso Stati Uniti n. 45,
e nei confronti
dell’Associazione Irrigazione Est-Sesia di Novara, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio,
per l’annullamento, previa sospensione,
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Vespolate prot. n. 4262 del 19/11/2003 n. 369, notificata in data 2.12.2003, per la “(…) messa in sicurezza strade vicinali”, avente ad oggetto la messa in sicurezza di tutte le strade interessate dall’inquinamento di amianto, viste le comunicazioni della Prefettura di Novara, prot. n. 2795/15-1/GAB del 30.10.2003 (prot. comunale 4017 del 6.11.2003), dell’A.R.P.A. di Novara prot. n. 13029 del 29.10.2003 (prot. comunale 3919 del 3.11.2003) e della Procura della Repubblica di Novara prot. n. 2560/03 del 5.11.2003 (prot. comunale 4066 del 10.11.2003); di tutti gli atti precedenti, consequenziali, presupposti o comunque connessi, ivi espressamente inclusi: la nota dell’A.R.P.A. di Novara prot. n. 13029 del 29.10.2003 (prot. Comunale 3919 del 3.11.2003) richiamata dalla summenzionata ordinanza, che certifica “l’entità della pericolosità del materiale inquinante e (…) ritiene necessaria l’attivazione, con la massima urgenza, delle procedure previste dall’art. 17 D.L.vo 22/97 mediante l’adozione di un provvedimento che contempli la messa in sicurezza delle strade vicinali al fine di impedire un peggioramento dei livelli di contaminazione ambientale ed il piano di caratterizzazione dei siti per la verifica del rilascio inquinante”; nonché, per quanto occorra, la comunicazione della Prefettura di Novara, prot. n. 2795/15-1/GAB del 30.10.2003 (prot. comunale 4017 del 6.11.2003); con i provvedimenti consequenziali di legge.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vespolate, dell’A.R.P.A. e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
Visti gli atti tutti della causa e la produzione documentale delle parti;
Vista la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati;
Relatore alla camera di consiglio del 3 marzo 2004 il Referendario dr. Ivo Correale;
Uditi gli avv.ti L. Gili per i ricorrenti, l’avv. M. Viola per il Comune di Vespolate e l’avv. C. Vivani per l’A.R.P.A., anche in merito alla possibilità di definire la causa con una decisione in forma semplificata;
Visto l’art. 26, comma 4°, della l. n. 1034/1971, introdotto dall’art. 9, comma 1°, della l. n. 205/2000;


FATTO E DIRITTO


Considerato che, anche in seguito ad analisi effettuate dall’A.R.P.A. di Novara con campioni prelevati in data 24.6.2003, risultava possibile la presenza di pietrisco di risulta, di origine ferroviaria, in alcune strade interpoderali nel territorio del Comune di Vespolate, contenente amianto in quantità superiori ai limiti di legge;


che la Polizia Provinciale – Nucleo Ecologico – di Novara, con nota in data 25.6.2003 comunicava quanto all’uopo indicato al Dirigente del 3° Settore Ufficio Rifiuti “al fine di valutare l’opportunità di comunicare quanto sopra al Sindaco del Comune di Vespolate per le eventuali e future competenze”;


che tale Dirigente provvedeva con nota del 3.7.2003, comunicando al Sindaco del Comune di Vespolate, alla A.S.L. competente e al Direttore dell’ARPA provinciale l’esistenza di tali indagini affinché ciascuno adottasse “… i necessari provvedimenti … di propria competenza a tutela della salute pubblica, dell’ambiente e della pubblica incolumità”;


che in data 4.7.2003 il Dirigente di Servizio della Provincia di Novara comunicava al Sindaco di Vespolate che “Pur essendo tuttora in corso accertamenti finalizzati a definire la classificazione dei rifiuti in questione, ed in particolare la loro pericolosità, si ritiene opportuno che la S.V. assuma dagli organi accertatori tutte le informazioni necessarie al fine di adottare i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 22/97 (soggetto responsabile, mappali interessati, ecc), o dell’art. 17 del medesimo decreto qualora l’ARPA rilevi l’esistenza di un superamento dei limiti di cui al D.M. 471/99, ovvero di un pericolo concreto ed attuale di superamento degli stessi”;


che in data 7.7.2003 il Sindaco del Comune di Vespolate chiedeva al Dirigente del Servizio provinciale, in relazione alla nota sopra ricordata del 4.7.2003 “… quali siano i soggetti responsabili e le aree o mappali interessati”;


che in data 9.7.2003 la Polizia Provinciale – Nucleo Ecologico – di Novara comunicava al Sindaco: “… che in merito all’identificazione dei soggetti responsabili dell’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sono ancora in corso le indagini per l’attribuzione dell’imputabilità dei fatti riscontrati. Per quanto concerne l’individuazione dei mappali e delle aree interessate dalla distribuzione del pietrisco ferroviario di scarto, si allega alla presente copia della cartografia riportante le strade interpoderali sulle quali è stato distribuito il suddetto pietrisco, per la cui rimozione, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del Decreto Legislativo 22/97, si ritiene indispensabile, prima di procedere, di conoscere il risultato analitico che caratterizza tale rifiuto, in quanto la determinazione di specialità o pericolosità dovuta alla presenza di amianto comporta una differente modalità di procedura”;


che con nota del 21.7.2003 il Dirigente della Provincia di Novara, 3° Settore, Tutela e Sviluppo del Territorio, comunicava all’ARPA provinciale, all’A.S.L. competente e al Comune di Vespolate che era “convocata una riunione per il giorno (successivo) ... per valutare la situazione e coordinare gli interventi necessari”;


che nel verbale della suddetta riunione, così, si afferma: “Gli Enti presenti esaminata la situazione del deposito del materiale sui terreni interpoderali in Comune di Vespolate, alla luce dei risultati delle analisi condotte dal C.R.A. dell’ARPA di Grugliasco riconoscono l’esistenza di un rischio potenziale determinato dal rilascio di fibre di amianto: Gli Enti tecnici concordano sulla necessità di inibire, per ragioni di salute pubblica, totalmente il transito sulle strade interessate dal deposito dei rifiuti, mettendo in atto dove non sia possibile l’accesso alle abitazioni tramite percorsi alternativi, interventi di messa in sicurezza di emergenza atti ad evitare il rilascio di fibre di amianto dai materiali depositati. Si richiede pertanto al sig. Sindaco di Vespolate l’adozione di specifica ordinanza in tal senso”;


che con fax n. 2746 in data 24.7.2003 il Vice Sindaco del Comune di Vespolate chiedeva alla Procura della Repubblica “l’autorizzazione ad ottenere dalla Polizia Provinciale – Nucleo Ecologico – l’elenco dei nominativi degli indagati in merito allo smaltimento sul proprio territorio di pietrisco da massicciata ferroviaria contenente amianto”;


che la Polizia Provinciale – Nucleo Ecologico – di Novara, con nota del 24.7.2003, comunicava al Sindaco di Vespolate “i nominativi delle persone indagate: Per la ditta Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A., ... è il sig.: Giuseppe Neri, ..., in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della ditta .... Per la ditta Mazzucco Costruzione S.r.l., sono i sigg.: I. Marcello Mazzucco, ..., in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta ...; II. Paolo Mazzucco, ..., in qualità di Amministratore Delegato della ditta ...; III. Giuseppina Sassone, ..., in qualità di Amministratore Delegato della ditta ...”;


che il Vice Sindaco del Comune di Vespolate, con ordinanza 24.7.2003, prot. n. 2751, ordinava “L’interdizione totale delle strade”, all’uopo elencate e, con ordinanza in pari data, prot. n. 2752 n. 357, ordinava ai suddetti signori, nelle loro rispettive qualità di rappresentanti legali delle ditte di appartenenza, “di procedere, entro giorni 5 dalla data di notificazione della” stessa ordinanza “alla messa in sicurezza ... del tratto di strada vicinale della Grizza ... per una lunghezza complessiva di circa 400 metri”;


che, con nota del 31.7.2003, inviata al Sindaco di Vespolate, all’A.S.L., alla Provincia ed alla Prefettura di Novara, (l’ARPA) comunicava che “Nel corso di sopralluogo (effettuato nello stesso giorno) si è potuto constatare che le strade, oggetto di divieto di accesso, erano state asperse con emulsione bituminosa in grado di aggregare le eventuali fibre libere di amianto presenti ed impedirne la diffusione nell’ambiente circostante”;


che in seguito ad un nuovo incontro tra le parti in data 29.7.2003 erano individuate una serie di precauzioni per consentire l’accesso temporaneo ai poderi interessati dalla precedente ordinanza del 24.7.2003;


che con nota in data 1.8.2003 il Sindaco del Comune di Vespolate autorizzava alcuni agricoltori a transitare sulle strade interessate per accedere ai campi prospicienti;


che, con nota del 29.7.2003, prot. 2816, inviata alla ditta Bramati S.r.l. di Novara, il Sindaco del Comune di Vespolate, richiamando l’elenco delle strade oggetto della precedente ordinanza 24.7.2003 di divieto assoluto di passaggio, in considerazione della soluzione individuata con l’ARPA e la A.S.L. 13 di Novara, “… sentite le Associazioni di Categoria, che hanno individuato nella ditta Bramati S.r.l. di Novara per la posa della soluzione bituminosa sui 9 km circa delle strade sopra citate, dato atto che il Comune di Vespolate, non ha oneri ne diretti, ne indiretti, in quanto la ditta Bramati S.r.l. di Novara verrà liquidata dagli agricoltori o dalle loro associazioni di categoria, alle quali sono iscritti o associati, autorizza(va) la ditta Bramati S.r.l. di Novara, ad intervenire sulla strade sopra richiamate, per la posa della soluzione bituminosa, come concordato nella riunione del 29 luglio 2003, presso la Prefettura di Novara e di cui si allega il verbale”;


che l’ARPA, con nota in data 7.8.2003, comunicava al Sindaco del Comune di Vespolate che “Attualmente sono in corso ulteriori accertamenti analitici per l’adozione dei conseguenti provvedimenti da parte di codesta Amministrazione ai sensi dell’art. 17 del decreto stesso per la presentazione di un progetto di bonifica qualora si evidenziasse il superamento dei limiti di cui al D.M. 471/99 o in caso contrario ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 22/97, per il ripristino dello stato dei luoghi”;


che, in riferimento all’ordinanza n. 357 del 24.7.2003 sopra indicata, il sig. Giuseppe Neri, nella sua qualità di Presidente della S.p.A. Costruzioni Linee Ferroviarie contestava, con lettera del 31.7.2003, pervenuta al Comune di Vespolate in data 7.8.2003, che non erano state specificate le cause delle dichiarate urgenza e necessità e con lettera dell’1.8.2003 che non era stata consentita dai tecnici dell’ARPA la presenza di un tecnico di fiducia della ditta al sopralluogo del 1.8.2003;


che, con nota prot. 2998 del 8.8.2003, il Sindaco di Vespolate richiamava in risposta le ragioni che avevano indotto ad adottare l’ordinanza n. 357, il cui intervento era peraltro stato eseguito e dichiarava di non ritenere a lui imputabile il comportamento dei tecnici dell’ARPA;


che con nota in data 6.10.2003 l’ARPA trasmetteva al Sindaco del Comune di Vespolate “i referti analitici relativi al campionamento effettuato in data 01.08.2003, in Comune di Vespolate, da parte dei tecnici del Centro Regionale Amianto dell’A.R.P.A.”;


che con nota prot. 13029 in data 29.10.2003, l’ARPA comunicava al Sindaco del Comune di Vespolate che “A seguito dell’incontro tenutosi presso la Prefettura di Novara in data 29.10.2003 e delle considerazioni tecniche scaturite nel corso di tale incontro, si ritiene necessario che la S.V. disponga, con ordinanza, l’attivazione delle procedure previste dall’art. 8 del D.M. 471/99, in applicazione dell’art. 17 del D.L. 22/97. Si ritiene necessaria l’attivazione di tali procedure poiché la deposizione su terreno di un rifiuto pericoloso (codice C.E.R. 17.05.07) potrebbe causare contaminazione dei suoli”;


che con fax prot. n. 3985 il Sindaco del Comune di Vespolate chiedeva alla Procura della Repubblica di Novara “la trasmissione dei nominativi degli indagati ... onde provvedere all’emissione dei provvedimenti per l’esecuzione del piano di tipizzazione dei luoghi ove è avvenuto l’abbandono del succitato pietrisco”;
che la detta Procura della Repubblica provvedeva, con nota in data 5 novembre 2003, comunicando i nominativi dei signori Giuseppe Neri, Marcello Mazzucco, Paolo Mazzucco, Giuseppina Sassone, Paolo Antimi;


che con l’ordinanza indicata in epigrafe, n. 369 del 19.11.2003 il Sindaco del Comune di Vespolate ordinava ai suddetti signori, visto l’art. 8 del D.M. n. 471/99, l’art. 17 del D.Lgs. n. 22/97 e l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, “di procedere, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione della “stessa ordinanza”, alla “messa in sicurezza” delle strade”, all’uopo elencate, che “Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione della” detta ordinanza, “deve essere presentata al Comune di Vespolate, la predisposizione del piano di caratterizzazione dei siti, ritenuto indispensabile per la verifica del rilascio inquinante”;


che con ricorso a questo Tribunale, i signori Neri e Antimi chiedevano, previa sospensione, l’annullamento di tale ordinanza unitamente, ove necessario, agli altri provvedimenti collegati indicati nell’epigrafe del ricorso, lamentando:


1°) violazione dell’art. 7 l. n. 241/90, eccesso di potere per carenza di motivazione in riferimento all’art. 3 l. n. 241/90, per non avere l’Amministrazione resistente comunicato l’avvio del procedimento;
2°) violazione di legge in riferimento agli artt. 7, 9 e 10 l. n. 241/90 e eccesso di potere per difetto di istruttoria perché non è stato consentito agli interessati di partecipare al procedimento;
3°) eccesso di potere per insufficienza e/o carenza di motivazione e di istruttoria e violazione di legge con riferimento all’art. 3 l. n. 241/90, perché non è indicata sulla base di quali elementi è stata dedotta la pericolosità e urgenza dell’intervento;
4°) violazione di legge in riferimento agli artt. 17 l. n. 22/97, 8 D.M. 471/99 e eccesso di potere sotto varie forme sintomatiche, perché non si evince sulla base di quali elementi siano stati ritenuti responsabili dell’inquinamento proprio i ricorrenti, che – comunque – non potevano essere chiamati a risponderne a titolo personale ma, semmai, nella loro qualità di rappresentanti di persone giuridiche;
5°) violazione di legge in riferimento all’art. 17 D.Lgs. n. 22/97 e varie forme sintomatiche di eccesso di potere, perché in assenza della certezza in ordine alle responsabilità dell’inquinamento il Comune poteva invece avvalersi di quanto disposto dall’art. 17, comma 9, D.Lgs. n. 22/97 che consente al Comune di provvedere d’ufficio alla messa in sicurezza, al bonifico e al ripristino ambientale;
6°) violazione di legge in riferimento agli artt. 17 D.Lgs. n 22/97, 3 e 8 D.M. n. 471/99 e allegato 2 al D.M. in questione, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, perché la presenza di amianto, come appurata, non significa di per sé presenza di inquinamento, in considerazione anche dei toni di mera possibilità di inquinamento usati dall’ARPA nelle note di comunicazione con il Comune di Vespolate;
7°) eccesso di potere per contraddittorietà, perché l’ordinanza sindacale impugnata, nelle premesse, si riferisce a strade “vicinali” e, nel dispositivo, a strade “poderali e comunali”;


che si costituiva in giudizio il Comune di Vespolate contestando le tesi dei ricorrenti e insistendo per la reiezione del ricorso;


che nel costituirsi in giudizio, il Comune resistente depositava documentazione, tra cui una nota del Prefetto di Novara in data 16 febbraio 2004, inviata a diversi destinatari, con la quale “si trasmette(va) in allegato copia del verbale relativo alla riunione svoltasi in questa sede il 13 febbraio u.s.”, nella quale si era stabilito che, “in data da definire tra il 23 e il 27 febbraio p.v.” sarebbe stata “convocata in Provincia (...) una conferenza di servizio, presenti anche i Sindaci dei due Comuni interessati, per l’approvazione del piano di caratterizzazione del sito e dei necessari interventi di aspersione di emulsione bituminosa” e che, “entro il prossimo 29 febbraio, la Provincia, con apposita delibera”, avrebbe chiesto alla Regione Piemonte l’avvio della procedura di urgenza per gli interventi di messa in sicurezza della zona mediante l’adozione di provvedimento eccezionale, in considerazione della riscontrata situazione di emergenza” e che, “parallelamente a tale procedura”, sarebbe stato avviato “l’iter relativo al piano di bonifica del sito, che necessita dell’attuazione di prove di rilascio e che richiederà tempi più lunghi (circa sei mesi)”;


che il Comune di Vespolate depositava in giudizio altresì una nota in data 26 settembre 2003 dell’Unione Agricoltori, della Federazione Coltivatori Diretti e della Confederazione Italiana Agricoltori di Novara, indirizzata alla C.F.L. Costruzioni Linee Ferroviarie e alla Mazzucco Costruzione S.r.l., con la quale, ricordando sommariamente i presupposti di fatto della vicenda e chiedendo, in sostanza, ai destinatari il rimborso della somma elargita alla ditta Bramati S.r.l. per le su ricordate attività di bitumazione, si affermava che “nella primavera del 2003 la Ditta Mazzucco alienava ai nostri associati residenti in Vespolate pietrisco ricavato dalla massicciata ferroviaria …”, ricordando la precedente ordinanza sindacale si affermava anche che “… l’ordinanza è stata determinata dal risultato di analisi che hanno rilevato, nel pietrisco sparso nei mesi precedenti su dette strade, la presenza di amianto in quantità superiori a quelle tollerate” e che “il pietrisco in questione è stato da voi alienato agli agricoltori di Vespolate quale idoneo all’uso a voi ben noto prima dell’alienazione”;
che si costituivano in giudizio anche l’ARPA e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, chiedendo la reiezione del ricorso.


Ritenuto che il ricorso è fondato, poiché non risulta comunicato agli interessati l’avvio del procedimento di cui all’art. 17 D.Lgs. n. 22/97 e all’art 8 D.M. n. 471/99, secondo il principio generale di cui agli articoli 7 e 8 l. n. 241/90 che risulta applicabile anche al caso di specie, tenuto conto, anche, del fatto che il procedimento di cui agli artt. 17, comma 2° D.Lgs. n. 22/97 e 8, comma 2° e 3° D.M. n. 471/99 non è di per sé fondato su ragioni di particolare celerità e urgenza, tali da giustificare la deroga al principio generale di comunicazione dell’avvio del procedimento prevista dal medesimo art. 7, comma 1°, l. n. 241/90;
che ciò che è confermato anche dalla documentazione depositata in giudizio, da cui si evince che la medesima ARPA, con la nota del 29.10.2003, con la quale invitava il Sindaco del Comune di Vespolate ad avviare il procedimento di cui alle norme suddette, non aveva rappresentato ragioni di urgenza tali da giustificare da parte del Comune medesimo l’omissione della comunicazione prevista dall’art. 7 l. n. 241/90;


ritenuto che, quando anche fosse posta a giustificazione dell’omesso avviso in questione la circostanza per la quale l’ordinanza impugnata è stata adottata anche ai sensi della norma di cui all’art. 50, comma 5°, D.Lgs. n. 267/2000, che consente in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale di adottare ordinanze contingibili e urgenti, ugualmente illegittimo è il provvedimento impugnato anche sotto tale profilo, perché comunque non può essere sufficiente il mero richiamo alla norma di legge per giustificare l’adozione di ordinanze di tal tipologia, come più volte affermato dalla giurisprudenza, in base alla quale “Ai sensi dell’art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, non basta una qualsiasi urgenza per legittimare la deroga al generale obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, ma occorre un’urgenza qualificata, tale cioè da non consentire la detta comunicazione senza che ne risulti compromesso il soddisfacimento dell’interesse pubblico cui il provvedimento finale è rivolto” (Cons. Stato, sez. VI, 3.2.2004, n. 330, v. anche Ad. Plen., 15.9.1999, n. 14; Sez. IV, 19.1.2000, n. 248 e 4.2.2003 n. 564);


Constatato, quindi, che nel caso di specie non risulta indicato, in alcun modo, nell’ordinanza sindacale impugnata per quale ragione la ritenuta urgenza sia stata tale da impedire anche la detta comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto che, nell’ipotesi di specie, la partecipazione degli interessati era fondamentale anche per curare al meglio l’interesse pubblico ad un corretto intervento come quello imposto;


Ritenuto che il ricorso appare fondato anche per i motivi relativi alla mancata indicazione delle ragioni per le quali proprio i signori Neri e Antimi siano stati ritenuti responsabili dell’inquinamento, tenuto conto che: a) a tale fine non possono essere ritenute sufficienti le comunicazioni della Procura della Repubblica e della Polizia Provinciale, che si riferiscono a persone indagate, la cui estraneità ai fatti può ancora essere accertata nel corso delle indagini, non sussistendo nemmeno un rinvio a giudizio degli interessati; b) dalla ricostruzione dei fatti – emergente anche dalla documentazione depositata in giudizio dalla stessa Amministrazione comunale resistente – risulterebbe, secondo la nota delle associazioni degli agricoltori del 26.9.2003, sopra riportata, che la Ditta Mazzucco si sia limitata ad alienare ad associati di tali organizzazioni il pietrisco e che altri – forse gli associati stessi – abbiano dato luogo al materiale spargimento del pietrisco in questione causando, eventualmente (secondo quando appurerà l’Autorità giudiziaria competente), l’inquinamento in questione;


ritenuto, quindi, che da nessuna documentazione depositata in atti risulta la responsabilità definitiva e diretta dei ricorrenti ai fini dell’inquinamento come rilevato;


rilevato che gli art. 17 D.Lgs. n. 22/97 e 8 D.M. n. 471/99 considerano passibili dell’ordine di messa in sicurezza come quello adottato dal Sindaco di Vespolate solo i responsabili evidentemente accertati e non quelli ritenuti tali in base a mere indagini ancora in corso da parte degli organi competenti, per cui si conferma quanto già precisato dalla giurisprudenza sul punto, secondo la quale, in tema di bonifica di sito inquinato, è illegittima l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 22/97 che non sia stata preceduta da opportuni accertamenti, volti a verificare il profilo soggettivo dell’evento rilevato, e non fornisca piena e particolareggiata contezza dell’attività istruttoria e della motivazione a sostegno dell’individuazione del responsabile del superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione del suolo e delle acque (TAR Valle d’Aosta, 20.2.2003, n. 17);


rilevato altresì che il medesimo art. 17, comma 9, D.Lgs. n. 22/97 prevede l’ipotesi per la quale i responsabili non siano individuabili, ponendo a carico del Comune o, se questo è inadempiente, alla Regione, l’intervento d’ufficio per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale, fermo il recupero dei relativi oneri nei confronti degli eventuali soggetti responsabili come successivamente e definitivamente accertato, confermando, in tal modo, che i responsabili dell’inquinamento possono essere oggetto diretto dell’ordinanza di cui all’art. 17, comma 2°, D.Lgs. cit. solo se effettivamente individuati con certezza;


constatato, sul punto, che il quadro degli interventi sui siti interessati non è stato comunque ancora chiarito, se il Comune resistente ha depositato in atti una nota della Prefettura di Novara con allegato verbale di una riunione tenutasi in data 13.2.2004 – posteriore alla proposizione del presente ricorso – in cui si preannunciava che entro il successivo 29 febbraio la Provincia di Novara avrebbe chiesto alla Regione Piemonte l’avvio della procedura di urgenza per gli interventi di messa in sicurezza della zona mediante l’adozione di provvedimento eccezionale, in considerazione della riscontrata situazione di emergenza;
ritenuto che la fondatezza del ricorso sotto i profili lamentati con i primi cinque motivi di ricorso comporta l’assorbimento degli ulteriori due motivi;


ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto limitatamente all’impugnazione dell’ordinanza sindacale n. 369 del 19.11.2003 costituendo gli altri due provvedimenti impugnati dei meri atti endoprocedimentali privi di contenuto decisorio, costituendo il primo, la nota dell’A.R.P.A. 29.10.2003 prot. 13029, solo un atto di invito ad attivare la procedura ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 22/97 e dell’art. 8 d.m. 471/99, senza indicazione delle relative modalità che sono state autonomamente adottate dal Sindaco del Comune di Vespolate, il secondo un mero atto di comunicazione di un verbale riferito ad attività istruttorie svoltesi in merito all’esame della questione relativa all’inquinamento rilevato;


ritenuto che sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione 2^ - pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell’art. 9, 1° comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata n. 369, prot. 4262 del 19.11.2003.


Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 3 marzo 2004, con l’intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Ivo Correale Referendario, estensore
Giuseppa Leggio Referendario
Il Presidente L’Estensore
f.to Calvo f.to Correale
Il Direttore di Segreteria Depositata in Segreteria a sensi
f.to Ruggiero di Legge il 26 marzo 2004
Il Direttore della Sezione
f.to Ruggiero

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Inquinamento – Bonifica siti contaminati – Artt. 17, c. 2 D. Lgs. 22/97 e 8 c. 2 e 3 D.M. 471/99 – Comunicazione di avvio del procedimento – Deroga - Inammissibilità. Il procedimento di cui agli artt. 17, comma 2° D.Lgs. n. 22/97 e 8, comma 2° e 3° D.M. n. 471/99 non è di per sé fondato su ragioni di particolare celerità e urgenza, tali da giustificare la deroga al principio generale di comunicazione dell’avvio del procedimento prevista dall’ art. 7, comma 1°, l. n. 241/90. Pres. Calvo, Est. Correale – Neri e altro (Avv.ti Gili, Trombetti e Sirotti) c. Comune di Vespolate (Avv. Viola), A.R.P.A. Piemonte (Avv. Vivani) e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato) - T.A.R. PIEMONTE, Torino, Sez. II – 26 marzo 2004, n. 517

2) Inquinamento – Emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale - Ordinanze contingibili e urgenti – Mancata comunicazione di avvio del procedimento – Mero richiamo all’art. 50 c. 5, D. Lgs. 267/2000 - Illegittimità. In mancanza dell’avviso di avvio del procedimento, l’ordinanza emanata ai sensi dell’art. 50, comma 5°, D.Lgs. n. 267/2000, che consente in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale di adottare ordinanze contingibili e urgenti, è illegittima, atteso che non è sufficiente il mero richiamo alla norma di legge per giustificare l’adozione di ordinanze di tale tipologia, e che, ai sensi dell’art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, non basta una qualsiasi urgenza per legittimare la deroga al generale obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, ma occorre un’urgenza qualificata, tale cioè da non consentire la detta comunicazione senza che ne risulti compromesso il soddisfacimento dell’interesse pubblico cui il provvedimento finale è rivolto (Cons. Stato, sez. VI, 3.2.2004, n. 330, v. anche Ad. Plen., 15.9.1999, n. 14; Sez. IV, 19.1.2000, n. 248 e 4.2.2003 n. 564) Pres. Calvo, Est. Correale – Neri e altro (Avv.ti Gili, Trombetti e Sirotti) c. Comune di Vespolate (Avv. Viola), A.R.P.A. Piemonte (Avv. Vivani) e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato) - T.A.R. PIEMONTE, Torino, Sez. II – 26 marzo 2004, n. 517

3) Inquinamento – Bonifica di sito inquinato – Artt. 17 D. Lgs. 22/97 e art. 8 D.M. 471/99 – Soggetto ritenuto responsabile in base a indagini ancora in corso – Passibilità dell’ordine di messa in sicurezza – Esclusione. In tema di bonifica di sito inquinato, gli artt. 17 D.Lgs. n. 22/97 e 8 D.M. n. 471/99 considerano passibili dell’ordine di messa in sicurezza solo i responsabili accertati e non quelli ritenuti tali in base a mere indagini ancora in corso da parte degli organi competenti; è pertanto illegittima l’ordinanza che non sia stata preceduta da opportuni accertamenti, volti a verificare il profilo soggettivo dell’evento rilevato, e non fornisca piena e particolareggiata contezza dell’attività istruttoria e della motivazione a sostegno dell’individuazione del responsabile del superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione del suolo e delle acque (TAR Valle d’Aosta, 20.2.2003, n. 17). Pres. Calvo, Est. Correale – Neri e altro (Avv.ti Gili, Trombetti e Sirotti) c. Comune di Vespolate (Avv. Viola), A.R.P.A. Piemonte (Avv. Vivani) e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato) - T.A.R. PIEMONTE, Torino, Sez. II – 26 marzo 2004, n. 517

4) Inquinamento – Bonifica siti inquinati – Ordine di messa in sicurezza – Art. 17, c. 2 D.Lgs. 22/97 – Soggetti passivi dell’ordine – Possono essere solo i responsabili effettivamente individuati con certezza. I responsabili dell’inquinamento possono essere oggetto diretto dell’ordinanza di cui all’art. 17, comma 2°, D.Lgs. 22/97 solo se effettivamente individuati con certezza. Pres. Calvo, Est. Correale – Neri e altro (Avv.ti Gili, Trombetti e Sirotti) c. Comune di Vespolate (Avv. Viola), A.R.P.A. Piemonte (Avv. Vivani) e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato) - T.A.R. PIEMONTE, Torino, Sez. II – 26 marzo 2004, n. 517

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