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Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
T.A.R. SARDEGNA, Sezione II - 4 maggio 2004, sentenza n. 571
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. n. 571/2004.
Ric. n. 373/2004
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER
LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 373/2004, proposto dalla I Gabbiani srl , rappresentata e
difesa dall’avv. Mario Ignazio Altana, con domicilio eletto in Cagliari, viale
Merello n.41, presso l’avv. Roberto Uras;
contro
il Ministero per i Beni e le Attività culturali, in persona del Ministro in
carica e la Soprintendenza Beni a.p.p.s.a.delle Province di Sassari e Nuoro,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;
per l'annullamento
del decreto del Soprintendente per i Beni architettonici ed il paesaggio e per
il patrimonio storico, artistico, demoetnoantropologico per le province di
Sassari e Nuoro n. 3 del 2 febbraio 2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l' atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali
intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la camera di consiglio del 21 aprile 2004 il consigliere
Silvio Ignazio Silvestri;
Uditi l' avv. Roberto Uras, su delega, per la ricorrente e l’avvocato dello
Stato Annabella Risi per le amministrazioni resistenti;
Considerato che le parti sono state avvertite della possibilità di decisione in
forma semplificata, ai sensi dell’articolo 26, quinto comma, della legge 6
dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto che nel caso di specie sussistono i presupposti per l’applicazione
della suddetta disposizione;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
La società I Gabbiani S.r.l. impugna il decreto del Soprintendente per i beni
architettonici ed il paesaggio n.3 del 2 febbraio 2004 che ha annullato per
difetto di motivazione la determinazione del direttore del Servizio tutela del
paesaggio di Sassari della Regione autonoma della Sardegna, con la quale è stata
autorizzata la realizzazione dell'intervento edilizio proposto, ai sensi
dell'articolo 151 del Testo unico in materia di beni culturali e ambientali.
La ricorrente sostiene la illegittimità del provvedimento sotto vari aspetti.
In particolare deduce la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento,
nonché la violazione del principio della leale collaborazione; deduce altresì la
tardività della determinazione e il difetto di motivazione e istruttoria.
Alla camera di consiglio, il difensore della ricorrente ha rinunciato alla
censura riguardante la tardività del provvedimento.
L’Amministrazione ha invocato il disposto dell’articolo 2 del DM 19 giugno 2002,
n. 165 che ha aggiunto il comma 1bis all’articolo 4 del DM 13 giugno 1994, n.
495, in base al quale la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta
per i procedimenti avviati ad istanza di parte, ed in particolare, tra gli
altri, per quelli disciplinati dall’articolo 151 del DLgs 29 ottobre 1990, n.
490.
Il Collegio ritiene di non affrontare tale questione, in quanto considera
comunque fondata ed assorbente la censura di violazione del principio di leale
collaborazione, principio non inciso dal decreto ministeriale sopra ricordato
che riguarda, come si è visto, il diverso problema dell’onere di comunicazione
di avvio del procedimento.
Ed invero, questo Tribunale ha già evidenziato (TAR Sardegna 29 aprile 2003, n.
494) che l’ordinamento affida la tutela del paesaggio ai concorrenti poteri di
Stato e Regione (o ente da questa delegato), entrambi chiamati a cogestire il
bene paesistico attraverso l’esercizio di funzioni di amministrazione attiva. In
quest’ottica l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica costituisce non
già manifestazione di un potere di controllo, come tale finalizzato al mero
riscontro della sussistenza o insussistenza di vizi dell’atto controllato, bensì
espressione dell’attività di cogestione del vincolo ad estrema difesa dello
stesso (cfr. Corte Cost. 18/10/1996 n° 341 e 27/6/1986 n° 151, nonché Cons.
Stato A.P. 14/12/2001 n°9 e, da ultimo, VI sez., 20/1/2003 n° 204).
Se entrambi i soggetti titolari della funzione (Stato e Regione), cooperano, se
pur a livelli diversi, alla concreta gestione del vincolo, il rapporto tra gli
stessi non può esprimersi in termini di contrapposizione, ma deve essere,
piuttosto, dominato dal principio di leale collaborazione (cfr. Corte Cost.
18/10/1996 n°341 e 8/5/1998 n°157).
In altre parole, entrambi i soggetti - quali parti di un unico e più ampio
soggetto collettivo (stato-apparato) - concorrono alla tutela del comune
interesse alla salvaguardia del bene paesaggistico, interesse che si contrappone
a quello del privato allo sfruttamento urbanistico del suolo.
Discende dal principio di leale collaborazione che lo Stato non può direttamente
annullare l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione, solo perché
vi abbia riscontrato un difetto di motivazione, essendo tenuto a disporne
l’annullamento solo se l’intervento demolitorio si dimostri necessario per il
raggiungimento sostanziale dei fini essenziali della tutela.
Laddove ravvisi la presenza dell’anzidetto vizio formale, l’autorità statale –
qualora non ritenga che nonostante la carenza di motivazione il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica sia, comunque, pienamente giustificato – dovrà
limitarsi a richiedere alla Regione, nel prescritto termine di sessanta giorni,
chiarimenti in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a valutare l’intervento
assentito compatibile con le esigenze di tutela del valore paesaggistico e solo
in caso di non esauriente riscontro potrà, legittimamente, opporsi alle
modifiche del paesaggio consentite dalla Regione (cfr. sulla possibilità
dell’autorità statale di valutare positivamente il nulla osta regionale che
risulti non adeguatamente motivato Cons. Stato, A.P. 14/12/2001 n° 9 cit.).
Le argomentazioni sopra riportate - che il Collegio condivide - conducono
all'accoglimento della censura esaminata ed al conseguente annullamento del
provvedimento impugnato, potendo gli ulteriori motivi rimanere assorbiti e fatti
salvi gli ulteriori provvedimenti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono determinate come in
dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA
accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento
impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
Condanna, l'amministrazione statale soccombente al pagamento delle spese di
giudizio a favore della società ricorrente, che liquida in complessive €.
2000,00 (duemila,00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 aprile 2004 dal
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l' intervento dei
signori:
Lucia Tosti, Presidente,
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere – estensore;
Marco Lensi, Consigliere .
Depositata in segreteria oggi 4 maggio 2004
Il Segretario generale f.f.
1) Beni culturali e ambientali – Vincolo paesaggistico – Annullamento di autorizzazione paesaggistica –Cogestione Stato-Regione del vincolo – Principio di leale collaborazione – Difetto di motivazione nell’autorizzazione paesaggistica – Stato – Deve richiedere chiarimenti alla Regione e, solo in caso di non esauriente riscontro, può annullare l’autorizzazione. L’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica costituisce non già manifestazione di un potere di controllo, come tale finalizzato al mero riscontro della sussistenza o insussistenza di vizi dell’atto controllato, bensì espressione dell’attività di cogestione tra Stato e Regione del vincolo ad estrema difesa dello stesso (*). Per tale ragione, in osservanza del principio di leale collaborazione, lo Stato non può direttamente annullare l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione, solo perché vi abbia riscontrato un difetto di motivazione, essendo tenuto a disporne l’annullamento solo se l’intervento demolitorio si dimostri necessario per il raggiungimento sostanziale dei fini essenziali della tutela. Laddove ravvisi la presenza dell’anzidetto vizio formale, l’autorità statale dovrà limitarsi a richiedere alla Regione, nel prescritto termine di sessanta giorni, chiarimenti in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a valutare l’intervento assentito compatibile con le esigenze di tutela del valore paesaggistico e solo in caso di non esauriente riscontro potrà, legittimamente, opporsi alle modifiche del paesaggio consentite dalla Regione. (*) cfr. Corte Cost. 18/10/1996 n° 341 e 27/6/1986 n° 151, nonché Cons. Stato A.P. 14/12/2001 n°9 e, da ultimo, VI sez., 20/1/2003 n° 204. Pres. Tosti, Est. Silvestri - I Gabbiani s.r.l. (Avv. Altana) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - T.A.R. SARDEGNA, Cagliari – 4 maggio 2004, n. 571
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