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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I – 16 gennaio 2004, n. 34

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA SEZ. CATANIA
SEZIONE PRIMA


N. 34/04 Reg. Sent.
N. 267/02 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sez.1°), composto dai signori:
dott. Biagio Campanella Presidente f.f.
dott.Vincenzo Salamone Consigliere
dott.Giovanni Milana Consigliere rel, est.
ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso n.267/2002 R.G. proposto dalla signora Chillemi Maria Paola , rappresentata e difesa dall’ Avvocato Daniela Cultrera elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Vito Di Benedetto ,in Catania Via Leocata n. 6;
CONTRO
Il Comune di Santa Teresa Riva ,in persona del Sindaco p.t.,rappresentato e difeso dall’Avvocato Cecilia Nicita e con lei domiciliato,per il presente ricorso, presso lo Studio dell’Avv.G. Garofalo ,in Catania ,Viale Venti Settembre n.47/E;
E NEI CONFRONTI
Dei signori Triolo Giuseppe e Chillemi Rita, rappresentati e difesi dall’Avv.Francesco Ferraù ,e con lui domiciliati in Catania,Piazza S.Maria Di Gesù n.13, presso il prof. S. Grasso;
PER L'ANNULLAMENTO
Della concessione edilizia n.1574 dell’8/6/2002,relativa alla costruzione di un fabbricato per civile abitazione a due elevazioni fuori terra oltre piano cantinato, sito in Santa Teresa Riva, Via Sparagonà vico 3, e degli atti successivi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune intimato, e dei controinteressati;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Designato relatore, per la pubblica udienza del 21/10/2003 il Consigliere dott. Giovanni Milana;
Uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO


In data 8 giugno 2001 il Sindaco di S. Teresa di Riva assentiva alla ditta Triolo una concessione edilizia relativa alla realizzazione di un edificio in Via Sparagonà, su terreno identificato sul catasto comunalle al foglio 7, part.1245.


La signora Chillemi Maria Paola,proprietaria dell’immobile prospiciente a quello interessato all’edificazione assentita con la predetta concessione, ritenendosi lesa dal rilascio del provvedimento concessorio ,ed asserendo l’illegittimità del medesimo per contrasto con lo strumento urbanistico vigente al momento del rilascio della concessione,in data 14/1/2002 ha notificato un atto stragiudiziale col quale ha invitato il Sindaco ad annullare la concessione de qua.


L’atto è restato senza esito pertanto la signora Chillemi Maria Paola col ricorso in epigrafe ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della concessione.


La ricorrente premette:


che la concessione contestata è stata assentita tenendo conto della destinazione urbanistica del terreno risultante dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 1997 e trasmesso all’Assessorato Territori ed Ambiente in data 8/6/2000;


che,però ,su conforme parere reso al CRU in data 18/12/2000 l’Assessorato riteneva il piano e le prescrizioni annesse necessarie di rielaborazione,e ,pertanto ,con fax del24/5/2001 ,comunicava la predetta decisione al Comune resistente;


che nonostante la recezione del predetto fax il Sindaco in data 8/6/2002 ha rilasciato la concessione su cui si controverte alla ditta Triolo,sebbene il terreno su cui insiste l’edificio realizzando fosse interessato alla rielaborazione del Piano Regolatore imposta dall’Assessorato.


Ciò premesso la ricorrente propone tre motivi di gravame con cui muove al provvedimento impugnato le censure di :
1)Incompetenza per materia.


In virtù dell’art.107 derl T.U.E.L n.267/200 la competenza di emanare provvedimenti concessori, compreso l’assenso di concessioni edilizie,appartiene ai Dirigenti e non al Sindaco.


2)Violazione dell’art.4 della L.R. n. 71/1978,atteso che la concessione su cui si controverte è stata assentita in data 8/6/2001 successiva al provvedimento ,datato 24/5/2001,con cui l’Assessorato Regionale ha adottato la determinazione di restituire al Comune il piano per essere rielaborato.


3) Eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea rappresentazione dei luoghi.


Ritiene parte ricorrente che il terreno ove dovrebbe essere ubicato l’edificio in realtà sabbe uno spartitraffico non passibile di attività edificatoria.
Il Comune ed i controinteressati,costituitisi in giudizio hanno chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza.


In particolare le parti resistenti hanno eccepito che il terreno, su cui dovrebbe sorgere l’edificio il cui progetto è stato assentito con la concessione su cui si controverte, insiste in zona B2 non interessata alla determinazione del CRU recepita dall’Assessorato T.A.


Alla pubblica udienza del 21/10/2003 il ricrso è passato in decisione.


DIRITTO


Invertendo l’ordine di proposizione dei motivi il Collegio,per comodità espositiva esamina preliminarmente il secondo ed il terzo motivo di gravame.


Il primo motivo di gravame si incentra sull’illegittimità della concessione di cui in controversia ,per essere stata assentita dopo che l’Assessorato T.A.,in data 24/5/2001, aveva determinato di restituire lo strumento edilizio al Comune resistente affinché fosse sottoposto a rielaborazione.
Detto motivo ,però,impinge nell’eccezione troncante formulata dalle parti resistente le quali rilevano che la particella catastale su cui deve essere realizzato il progetto assentito ricade in zona B2 del P.R.G.


Detta zona ,come dimostrato dai documenti allegati agli atti dalle parti resistenti, non è interessato alla direttiva Assessoriale di rielaborazione del Piano.


Infatti al punto 5)5 ,2,3, dal parere del CRU è dato leggere” Zona B2…sostanzialmente vengono confermate le previsioni del P di F. e ,pertanto viene confermata la perimetrazione proposta…fermi restando gli stralci operati dal Genio Civile…”


Parte ricorrente non ha,a sua volta controdedotto alla predetta eccezione ,che alla luce della documentazione allegata dai resitenti si appalesa fondata.


Priva di pregio si appalesa la censura formulata col terzo motivo di gravame con cui i ricorrenti introducono una valutazione di merito non su cui questo Giudice è privo di giurisdizione.


Fondata ,per contro si appalesa la censura di incompetenza formulata col primo motivo di gravame.


Invero Invero, l’art. 23 della L.R.n. 23 del 1998 ha recepito ,con un rinvio recettizio,l’art. 6 della L.N. n.127/1997.


L’articolo predetto ,al comma 2, attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di gestione amministrativa, anche di natura discrezionale.


Ne deriva che il potere di disporre il rilascio delle concessione edilizie rientra nella competenza dei funzionari e non nella competenza del settore politico dell’Amministrazione Comunale.


Non colgono nel segno le suggestive controdeduzioni dei resistenti.


La difesa delle parti resistenti fa perno sull’inapplicabilità in Sicilia, in forza della competenza esclusiva in materia di cui gode la Regione Siciliana, del TUEL n. 267/2000 ,sul cui art. 4 i ricorrenti hanno fondato la censura di incompetenza del Sindaco.


Ma ,ritiene il Collegio,a prescindere dall’applicabilità del predetto T.U. nel territorio dela Regione Siciliana la censura attorea coglie comunque nel segno censurando per illegittimità, sotto il profilo dell’incompetenza l’atto impugnato,che ,sia pure in virtù di altra norma è inficiato da detto vizio di legittimità.


Né maggior pregio ha l’abile esegesi dell’art.109, secondo comma, del medesimo T.U.effettuata dalla difesa del Comune ,che premessa la carenza di figure dirigenziali nella pianta organica del Comune di S.Teresa Riva, assume che in virtù della predetta norma il Sindaco avrebbe la facoltà, non l’obbligo, di attribuire ai responsabili degli uffici e dei servizi le funzioni di gestione.


In altri termini il Sindaco del Comune intimato atteso che nella pianta organica della struttura burocratica di detto Comune non sono presenti figure rivestenti la qualifica dirigenziale esercitare i poteri altrimenti attribuiti ai dirigenti.


L’interpretazione della norma non è condivisibile.


Infatti l’art.109 ,secondo comma , disciplina soltanto la modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, da detta norma non può dedursi in alcun modo un implicita controriforma di una divisione istituzionale di competenze tra il segmento politico e quello amministrativo introdotto con una riforma di grande respiro e portata che costituisce grande riforma economico-sociale.


Fino a futuri ripensamenti del legislatore la riserva in favore dell’apparato amministrativo burocratico di competenze va ritenuto un principio generale dell’ordinamento non derogabile implicitamente.


Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto, appalesandosi fondato e troncante la censura di incompetenza formulata da parte ricorrente.


Per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato ,facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione che rimetterà gli atti ad un dipendente Comunale (segretario Comunale, capo ufficio tecnico, o altro dipendente ritenuto idoneo)al fine di valutare la legittimità del rilascio della concessione de qua.
Sussistono valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania ,sezione prima,accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato,facendo salve le ulteriori determinazioni che il Comune resistente assumerà.
Spese compensate.


Ordina all'Amministrazione di dare esecuzione alla presente Sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 /10/2003.


L'estensore                                               Il Presidente
F.to Giovanni Milana                                 F.to Biagio Campanella

Depositata nella Segreteria
Del T.A.R.- sez. di Catania
Oggi 16-01-2004
 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Urbanistica ed edilizia – Rilascio di concessioni edilizie – L.R. Sicilia n. 23/98 – Competenza – Dirigenti - Carenza in pianta organica di figure dirigenziali – Attribuzione della competenza al Sindaco – Non è consentita. L’art. 23 della L.R. n. 23 del 1998 ha recepito, con un rinvio recettizio, l’art. 6 della L.N. n.127/1997, attribuendo ai dirigenti tutti i compiti di gestione amministrativa, anche di natura discrezionale. Ne deriva che il potere di disporre il rilascio delle concessione edilizie rientra nella competenza dei funzionari e non nella competenza del settore politico dell’Amministrazione Comunale. La carenza di figure dirigenziali in pianta organica non consente la deroga in favore del Sindaco della riserva di competenze all’apparato amministrativo-burocratico, da ritenersi principio generale dell’ordinamento. Pres. Campanella, Est. Milana – Chillemi (Avv. Cultrera) c. Comune di Santa Teresa Riva (Avv. Nicita) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I – 16 gennaio 2004, n. 34

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