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Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 gennaio 2004, n. 49
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA SEDE DI CATANIA
SEZIONE PRIMA
49/04 Reg. Sent.
N. 3967/98 Reg. Ric.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di
Catania, sezione prima int., composto dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Campanella Presidente f. f.
Avv. Vincenzo Salamone Consigliere
Avv. Maria Stella Boscarino Referendario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 3967/1998 R.G. proposto da LICCIARDELLO GIUSEPPE e VASTA
DOROTEA, rappresentati e difesi dall’Avv. Franco Merlino, elett.te domiciliati
in Catania via Centuripe n.8 presso lo studio dell’Avv. D’Urso
CONTRO
il COMUNE di ACIREALE, in persona del Commissario reg.le p.t., rappresentato e
difeso dall’Avv. Agata Senfett, elett.te dom.to in Catania via Milano presso la
Segreteria del T.A.R.,
PER L’ANNULLAMENTO
Del provvedimento sindacale n.84 del 18.6.1998 di diniego concessione edilizia
in sanatoria chiesta ai sensi delle leggi n.47/85, regionale 37/85 e 724/94.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore dr.ssa Maria Stella Boscarino;
Uditi altresì gli Avv.ti delle parti, come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti espongono che la sig.ra Vasta Antonietta
nel 1980 realizzava in Acireale, fraz. Pennini, una villetta unifamiliare per
civile abitazione, per la quale nel 1986 chiedeva concessione edilizia in
sanatoria ex L. 47/1985. Avendo assolto gli oneri di oblazione ed essendosi
perfezionato il silenzio assenso, la Sig.ra Vasta Antonietta poneva in vendita
l’immobile, che i sigg.ri Licciardello e Vasta, coniugi ed odierni ricorrenti,
acquistavano.
Gli stessi ampliavano l’immobile, presentando poi domanda di sanatoria ex L.
724/1994 (a firma Vasta Dorotea, acquisita al n. 06681/1996).
Nel 1992 i coniugi Vasta / Licciardello realizzavano sopra detto edificio una
nuova unità immobiliare, per la quale chiedevano la concessione in sanatoria ex
L. 724/1994 (n.6680/1995).
L’Amm.ne comunale però, unificate le due pratiche, emetteva con il provvedimento
impugnato il diniego della concessione in sanatoria.
Ciò premesso, avverso detto atto i ricorrenti deducono:
I° motivo (violazione dell’art. 3 L. 241/1990 ed eccesso di potere per
illogicità e difetto di motivazione): il provvedimento è illegittimo perché non
si evincono i presupposti di fatto del diniego della domanda di sanatoria;
II° motivo (violazione dell’art. 39 L. 724/1994; eccesso di potere per difetto
assoluto di motivazione): la domanda di sanatoria doveva intendersi accolta per
silenzio assenso.
III° motivo (violazione dell’art. 23 del R.E. Comunale; eccesso di potere per
difetto di motivazione): la domanda di sanatoria era accoglibile non superandosi
la volumetria massima assentibile.
Con O.C.I. n. 69/2003 è stata disposta l’acquisizione di documenti e
chiarimenti, precisamente conteggi analitici relativi alla volumetria
dell’immobile per ciascun piano; copia integrale della documentazione a corredo
della pratica di sanatoria oltre eventuali integrazioni chieste dal comune;
documentati chiarimenti in ordine al perfezionarsi del silenzio assenso;
documentati chiarimenti in ordine alla istruttoria seguita per evadere le
istanze di sanatoria.
Alla Udienza dell’11.12.2003, con il consenso della ricorrente, il comune ha
prodotto memoria e documenti in esecuzione della richiamata OCI.
Quindi la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Dalla documentazione prodotta dai ricorrenti e dal comune in esecuzione dell’O.C.I.
n.69/2003 emerge che la sig.ra Vasta Antonietta presentò istanza di sanatoria ex
L. 47/1985 (n.19314 del 1.10.1986) per una casa per civile abitazione costruita
in assenza di concessione edilizia in fraz. Pennisi del comune di Acireale.
Con rogito 13.12.1990 i coniugi Vasta Dorotea e Licciardello Giuseppe
acquistavano in regime di comunione legale detta casa con accessori. Dal rogito
risulta l’integrale versamento dell’oblazione alle date del 6.12.1986 e del
11.12.1990. Dalla copia dell’istanza di sanatoria ivi allegata risulta che
contestualmente alla stessa la richiedente aveva prodotto atto notorio, denuncia
accatastamento, versamento oblazione, certificato residenza.
In data 14.4.94 risulta inoltrata dal comune (ma non vi è prova della ricezione)
richiesta di integrazione della richiamata pratica di sanatoria.
In data 6.2.97 risulta trasmesso a firma Vasta Antonietta atto notorio sullo
stato delle opere.
In data 28.11.1995 la sig.ra Vasta Dorotea presentava istanza di sanatoria (n.6681)
relativa ad ampliamento dell’immobile a p. terra, evidenziando un volume oggetto
di istanza di sanatoria pari a mc. 239,37.
In data 28.11.1995 il sig. Licciardello Giuseppe presentava istanza di sanatoria
(n.6680) relativa ad edificazione di una unità immobiliare sopra l’immobile già
in testa a Vasta Antonietta (la cui domanda di sanatoria viene richiamata
nell’istanza), evidenziando un volume oggetto di istanza di sanatoria pari a mc.
743,20.
In data 22.5.1998 risulta trasmessa e ricevuta dalla destinataria richiesta di
integrazione della pratica di sanatoria Vasta Dorotea.
In pari data 22.5.1998 risulta trasmessa e ricevuta dal destinatario richiesta
di integrazione della pratica di sanatoria Licciardello.
Tra i documenti prodotti dal comune si rinvengono alcuni fra i documenti chiesti
(accatastamento), mentre dalla scheda tecnica risulta esistente fin da’l'Aprile
1996 il certificato di idoneità statica, unitario per tutto l’edificio.
Per entrambe le istanze di sanatoria, unificate in sede istruttoria, risulta
emesso parere negativo del tecnico e del dirigente, motivato per il fatto che la
consistenza delle opere oggetto delle domande di sanatoria oggetto di specifico
calcolo di verifica supera i mc. 750.
Nel fascicolo prodotto dal comune risulta allegato il calcolo dei volumi
eseguito dell’ufficio; è agevole rilevare, in calce, come l’ufficio abbia
sommato la superficie oggetto della “vecchia sanatoria” e della “nuova
sanatoria” per il piano terra, nonché le superfici di cui ai piani I° e II°,
pervenendo ad un totale di mc. 2131,78.
Infine, con il provvedimento impugnato il sindaco, richiamate le tre istanze di
sanatoria; rilevato che le superfici totali superano i mc. 750, precisando
comunque che lo stesso solo appartamento in sopraelevazione supera i mc. 750;
richiamato il limite di cui al punto 1 dell’art.39 L. 724/94; richiamata altresì
la sent. Corte Cost. n. 302/1996 (utilizzo di più domande di sanatoria per
aggirare il richiamato limite di volumetria), dovendosi quindi unificare più
richieste quando si tratti di una medesima nuova costruzione da considerarsi in
senso unitario; riportato integralmente il parere del Dirigente, ha rigettato
l’istanza di sanatoria dei sigg.ri Vasta Dorotea e Licciardello Giuseppe.
Ciò posto in ordine agli esiti istruttori, ritiene il Collegio che il ricorso
sia solo in parte fondato.
Si deve premettere, in relazione alle questioni agitate con i vari motivi di
ricorso nonché in senso opposto dall’amministrazione resistente in ordine alla
formazione o meno del silenzio assenso sulle tre istanze di sanatoria, come i
presupposti per la formazione sel silenzio assenso sulle domande di sanatoria
siano differenti nel regime di cui alla L. 47/1985 e nel sistema del condono ex
L. 724/1994.
Stante il tenore testuale dell’art.35 L. 47/1985, come vigente in Sicilia, e
limitandosi al caso in questione, in cui non vengono in rilievo vincoli,
presupposti per il silenzio assenso sulle istanze di sanatoria presentate ex L.
47 sono: la presentazione della domanda in termini; la provenienza della stessa
da soggetto legittimato; la presentazione all’UTE della documentazione
necessaria ai fini dell’accatastamento; il decorso di 24 mesi dalla
presentazione della domanda.
Quanto alla allegazione dei documenti contemplati dalla legge (descrizione delle
opere; dichiarazione sullo stato dei lavori; certificato di residenza;
certificato camerale; documentazione relativa alla procedura di accatastamento;
atto notorio circa l’epoca di realizzazione delle opere; certificazioni per le
costruzioni in zone sismiche), è stato a lungo dibattuto se, fermo restando che
trattasi di documenti necessari ai fini dell’esame nel merito della domanda di
sanatoria, la relativa assenza osti o meno alla formazione del silenzio
accoglimento.
Secondo l’interpretazione ministeriale e parte della giurisprudenza la mancanza
dei documenti richiesti dalla legge impedirebbe il perfezionamento dell’assenso
per silenzio fino al momento in cui gli stessi vengano prodotti. Tale
interpretazione diverge poi circa gli effetti della presentazione sul termine
(se cioè i 24 mesi decorrano dalla presentazione dei documenti, ovvero dalla
data di presentazione della domanda, ancorché carente di qualche documento).
Secondo altra giurisprudenza (cfr. T.A.R. Piemonte, I, 2.2.1995 n. 25; 6.4.1995
n. 207), invece, i documenti non sono requisito per la formazione del silenzio
assenso.
Tale ultima tesi appare più convincente: dal troncante disposto dell’art.35, che
riconnette il conseguimento della concessione per silenzio al semplice decorso
del termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda ovvero dal rilascio del
n.o. (e salvo il caso della domanda dolosamente infedele , art.40), e dalla
ratio della norma, che ha inteso eliminare, a garanzia del richiedente e per
esigenze di speditezza delle pratiche di sanatoria, ogni incertezza dovuta
all’abnorme protrarsi dei tempi di definizione del procedimento, sanzionando
comunque l’inerzia dell’amministrazione, deriva la irrilevanza della eventuale
incompletezza degli allegati all’istanza, salvo che la carenza sia tale da
determinare incertezza assoluta sull’oggetto dell’istanza.
Diversamente, la legge avrebbe espressamente previsto la formazione del silenzio
assenso decorsi 24 mesi dalla presentazione della domanda munita di tutti gli
allegati; ciò che non è, ad eccezione unicamente nell’ipotesi di immobili
vincolati, nel qual caso il termine decorre dal rilascio del n.o. degli enti di
tutela, con conseguente procedibilità ed ammissibilità della domanda ancorché
carente documentalmente.
Anche in ordine all’accatastamento, pur essendo necessaria la presentazione all’UTE
della documentazione necessaria per l’accatasatamento, pare superflua la
produzione al comune dalla prova dell’accatastamento, ai fini del silenzio
assenso (non invece ai fini del rilascio della formale C.E. in sanatoria), avuto
riguardo alla ratio dell’istituto del silenzio assenso come sopra ricostruita.
Quanto detto è indirettamente confermato dal 4° comma dell’art.39 L. 724/94,
che, innovando, ha espressamente condizionato il perfezionarsi del silenzio
assenso all’esistenza della documentazione richiesta, fino a prevedere la
sanzione della improcedibilità nell’ipotesi di mancata produzione decorsi 3 mesi
dalla richiesta espressa del comune; disposizione estesa dalla L. 449/1997 alle
solo domande ex L. 47/85 per le quali non si fosse perfezionato il silenzio
assenso per le ragioni ivi indicate.
Per il nuovo condono, quindi, il Legislatore ha determinato diversamente dal
precedente i requisiti necessari per il formarsi del silenzio accoglimento,
richiedendo la avvenuta allegazione della documentazione; la presentazione della
denuncia al catasto fabbricati; il pagamento dell’intera oblazione dovuta e
degli oneri concessori (Cass. Pen., III, 13.2.2001 n. 13896 e 18.1.2001 n.
10248). La carenza di uno solo di tali elementi preclude la formazione del
silenzio assenso.
Tanto premesso, può passarsi all’ esame del ricorso.
Con il I° motivo (violazione dell’art. 3 L. 241/1990 ed eccesso di potere per
illogicità e difetto di motivazione) i ricorrenti lamentano la illegittimità del
provvedimento perché non si evincono i presupposti di fatto del diniego della
domanda di sanatoria; in particolare, i ricorrenti si dolgono del fatto che il
comune abbia riconsiderato, nell’atto impugnato, l’istanza di Vasta Antonietta,
che invece doveva ritenersi accolta fin dal 1988.
A tal riguardo il comune eccepisce che invece non poteva ritenersi formato il
silenzio assenso su tale istanza, non corredata ab origine da parte della
documentazione necessaria per legge.
Il motivo di ricorso è fondato in parte qua.
Come diffusamente esposto sopra, presupposti per la formazione del silenzio
assenso nel regime del condono ex L. 47/85 erano costituiti dal decorso del
termine di 24 mesi dalla presentazione di una domanda di sanatoria proveniente
da soggetto legittimato e non dolosamente infedele, nonché l’avvenuta
presentazione della denuncia di accatastamento; la carenza di documentazione era
invece irrilevante, dato il carattere sanzionatorio dell’istituto.
E poiché nell’istanza di sanatoria della sig.ra Vasta Antonietta viene
menzionata l’avvenuta denuncia al catasto, decorsi 24 mesi si è formato il
silenzio accoglimento sull’istanza. Del tutto irrilevante la richiesta di
integrazione trasmessa nel 1994, così come irrilevante la trasmissione dei
documenti chiesti da parte dell’istante, che certo non valgono a porre nel nulla
la concessione silenziosamente rilasciata.
Risulta pertanto sussistente il vizio di difetto di motivazione, non
ravvisandosi la ragione dell’aver riesumato una istanza di sanatoria ormai
definita da anni a fondamento del rigetto delle due istanze dei ricorrenti.
Peraltro, quand’anche in astratta ipotesi non si fosse ancora formato (per una
qualche ragione ostativa che, si ripete, non sussisteva) il silenzio assenso
sulla istanza in testa a Vasta Antonietta, egualmente non si comprende per quale
ragione detta pratica dovesse essere accomunata a quella dei suoi aventi causa,
i quali non erano gli autori dell’abuso originario ma unicamente subacquirenti.
Il ricorso è invece infondato con riferimento al rigetto delle due istanze dei
ricorrenti motivate per l’unitarietà dell’abuso e l’artificiosità del
frazionamento delle pratiche.
Sul punto il provvedimento sfugge al lamentato difetto di motivazione, avendo il
comune ben spiegato nelle premesse e nella parte motiva, le ragioni del rigetto:
il superamento della volumetria massima condonabile (750 mc) considerato
l’artificioso frazionamento delle pratiche di sanatoria, alla luce
dell’orientamento giurisprudenziale in merito alla elusione della cubatura
massima.
In proposito il provvedimento sfugge alle censure dei ricorrenti.
L’opera edilizia abusiva va identificata in riferimento all’unitarietà
dell’edificio realizzato essendo irrilevante la suddivisione dell’opera in più
unità abitative; al fine di condonare opere aventi consistenza nel cpmlesso
superiore ai 750 mc. deve trattarsi di singole unità catastali, vale a dire
manufatti costituenti distinte unità immobiliari autonomamente utilizzabili
(Cass. Pen., III, 25.11.1998 n. 1454). Il limite di cubatura non può essere
aggirato attraverso la presentazione di più istanze, che devono quindi essere
riunite dall’amministrazione procedente.
Ebbene, nel caso specifico secondo quanto risulta dagli atti dell’istruttoria i
ricorrenti, comproprietari dell’immobile a piano terra, hanno ampliato lo stesso
e soprelevato. A nulla vale aver presentato diverse istanze, che paiono
integrare quell’artificioso frazionamento di cui alla giurisprudenza in materia,
e neppure la sottoscrizione di uno dei due coniugi, essendo l’intero immobile in
comproprietà e risultando quindi l’abuso riconducibile ad entrambi.
Semmai i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare la autonoma utilizzabilità per
singole unità immobiliari (autonomi accessi e quant’altro) e la non unitarietà
del disegno del costruttore nell’esecuzione delle opere.
Il II° motivo (violazione dell’art. 39 L. 724/1994; eccesso di potere per
difetto assoluto di motivazione), con il quale i ricorrenti sostengono che la
domanda di sanatoria doveva intendersi accolta per silenzio assenso, motivo
riferito all’evidenza alla domanda (domande) presentata dai coniugi Vasta/Licciardello
(com’è palese per il richiamo alla L. 724/94) è infondato.
Come detto, nel sistema di cui alla L. 724/94, diversamente che nel condono
precedente, presupposti per la formazione del silenzio assenso sono la avvenuta
allegazione della documentazione; la presentazione della denuncia al catasto
fabbricati; il pagamento dell’intera oblazione dovuta e degli oneri concessori;
la carenza di uno solo di tali elementi preclude la formazione del silenzio
assenso.
In proposito già dalle domande di sanatoria presentate dai ricorrenti è agevole
verificare il mancato pagamento degli oneri concessori e non risulta alcuna
integrazione; non può quindi ritenersi formato il silenzio assenso. Ciò esime
dal verificare la completezza o meno della documentazione a corredo delle due
istanze.
Non può invece condividersi l’eccezione del comune secondo il quale le due
pratiche erano divenute improcedibili per l’inutile decorso del termine di 120
gg. dalla data della richiesta di integrazione documentale: trattasi di
inammissibile integrazione postuma della motivazione, dovendosi ricordare che il
provvedimento di rigetto è motivato dal superamento della volumetria massima
assentibile, e non dalla carenza di documentazione.
Il III° motivo (violazione dell’art. 23 del R.E. Comunale; eccesso di potere per
difetto di motivazione) secondo il quale la domanda di sanatoria era accoglibile
non superandosi la volumetria massima assentibile è infondato.
Richiamato quanto sopra detto in ordine alla unificazione necessaria delle due
pratiche, è sufficiente ricordare che nella sua istanza la sig.ra Vasta Dorotea
ha evidenziato un volume oggetto di istanza di sanatoria (sola superficie utile)
pari a mc. 239,37; mentre il sig. Licciardello Giuseppe un volume pari a mc.
743,20, per concludere che già alla luce delle stesse domande di sanatoria dei
ricorrenti (e dalla documentazione tecnica allegata) si evidenzia il superamento
della volumetria massima assentibile.
Conclusivamente il ricorso solo in parte risulta fondato, mentre in parte è da
rigettare.
Il Collegio stima equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di
Catania, sez. interna prima, accoglie in parte il ricorso n. 3967/1998, nei
limiti di cui in motivazione; rigetta per il resto. Compensa le spese di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2003.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to Maria Stella Boscarino
F.to Biagio Campanella
Depositata nella Segreteria
del T.A.R.S. Sez. di Catania
Oggi 20-01-2004
1) Urbanistica ed edilizia – Condono edilizio – Formazione del silenzio assenso – Presupposti – Istanze di sanatoria presentate ex L. 47/1985 – Mancata allegazione della documentazione – Interpretazioni giurisprudenziali – Non preclude la formazione del silenzio assenso – Art. 39 L. 724/94 – La mancata allegazione della documentazione è causa di improcedibilità per il condono e preclude la formazione del silenzio assenso – Innovazione legislativa. Stante il tenore testuale dell’art.35 L. 47/1985, come vigente in Sicilia, ove non vengano in rilievo vincoli, presupposti per il silenzio assenso sulle istanze di sanatoria presentate ex L. 47 sono: la presentazione della domanda in termini; la provenienza della stessa da soggetto legittimato; la presentazione all’UTE della documentazione necessaria ai fini dell’accatastamento; il decorso di 24 mesi dalla presentazione della domanda. Quanto alla allegazione dei documenti contemplati dalla legge è stato a lungo dibattuto se la relativa assenza osti o meno alla formazione del silenzio accoglimento. Appare più convincente la tesi secondo cui l’allegazione della documentazione non è requisito per la formazione del silenzio assenso. Dal disposto dell’art.35, che riconnette il conseguimento della concessione per silenzio al semplice decorso del termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda ovvero dal rilascio del n.o. (e salvo il caso della domanda dolosamente infedele: art.40), e dalla ratio della norma, che ha inteso eliminare ogni incertezza dovuta al protrarsi dei tempi di definizione del procedimento, deriva l’irrilevanza della eventuale incompletezza degli allegati all’istanza, salvo che la carenza sia tale da determinare incertezza assoluta sull’oggetto dell’istanza. Ciò è indirettamente confermato dal 4° comma dell’art.39 L. 724/94, che, innovando, ha espressamente condizionato il perfezionarsi del silenzio assenso all’esistenza della documentazione richiesta, fino a prevedere la sanzione della improcedibilità nell’ipotesi di mancata produzione decorsi 3 mesi dalla richiesta espressa del comune; disposizione estesa dalla L. 449/1997 alle sole domande ex L. 47/85 per le quali non si fosse perfezionato il silenzio assenso. Per il nuovo condono, quindi, il Legislatore ha determinato diversamente dal precedente i requisiti necessari per il formarsi del silenzio accoglimento, richiedendo la avvenuta allegazione della documentazione; la presentazione della denuncia al catasto fabbricati; il pagamento dell’intera oblazione dovuta e degli oneri concessori (Cass. Pen., III, 13.2.2001 n. 13896 e 18.1.2001 n. 10248). La carenza di uno solo di tali elementi preclude la formazione del silenzio assenso. Pres. Campanella, Est. Boscarino – Licciardello e altro (Avv. Merlino) c. Comune di Acireale (Avv. Senfett) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 gennaio 2004, n. 49
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