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 Massime della sentenza

 

 

TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE Ordinanza cust. caut. 8 novembre 2004
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 155143 R. G. N.R.
N.141653 R..G. GIP


TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI


Il Giudice per le Indagini Preliminari
dr. Silvio Marco Guarriello
 

esaminata la richiesta del 19-7-04 con la quale i P.M. -sede-, Procuratore Aggiunto dott. Paolo Albano e Sostituto Procuratore dott. Donato Ceglie, chiedono l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di:


1 .omissis.


INDAGATI


In ordine ai seguenti reati:
omissis..
capo G) del reato p. e p. dagli articoli 81 cpv, 110, 112 e 434 1 e 2 comma c.p. perché procedendo ad un'imponente ed illegale attività di escavazione abusiva, adottando le condotte indicate ai capi a) b) c) d), facendo letteralmente scomparire le montagne oggetto delle escavazioni già sopra descritte, con modalità illecite, violente ed abusive che rendevano di fatto impossibile il recupero ed il risanamento ambientale delle zone oggetto di escavazione, asportando illegalmente circa mc 30.000.000 di materiale, cagionavano dolosamente un gravissimo ed irreparabile disastro ambientale, consistito nella illegale ed innaturale scomparsa di montagne, stravolgendo il territorio ed il paesaggio naturale di una fascia pedemontana insistente sui comuni di Caserta e Maddaloni estesa per km 10 circa;

omissis...

OSSERVA:

Gravi indizi di colpevolezza.

Le condotte oggetto di esame in questa sede riguardano le modalità di effettuazione dell'attività estrattiva, della acquisizione delle autorizzazioni amministrativa e della gestione dei controlli da parte del Genio Civile, in più cave site.................... nell'ambito del territorio posto a ridosso della città di Caserta.
________________
...omissis...


Capo G)


Le foto allegate agli atti danno conto in maniera evidente della rilevante modifica apportata allo stato dei luoghi.


Affermano i CTU : "....Il prelievo di materiali utili comporta modificazioni della morfologia dei luoghi, dei ritmi morfoevolutivi, della circolazione delle acque, della stabilità dei versanti, dell'equilibrio idrodinamico dei corsi d'acqua, dell'infiltrazione e della circolazione delle acque sotterranee, della dinamica costiera, può produrre inquinamenti al suolo, all'acqua e all'aria, può provocare impatti negativi da polveri e da rumore, può alterare il paesaggio naturale. ....."

Questo giudice non ha trovato precedenti della giurisprudenza di legittimità relativi al reato ex art 434 c.p. in relazione a casi di disastro ambientale in quanto si rilevano solo precedenti relativi al crollo di edifici.


Appare quindi necessario -prima di valutare se la condotta degli indagati integri i gravi indizi di colpevolezza- ricostruire la fattispecie di disastro ambientale (di cui al capo di imputazione) ed a tal fine è quindi necessario dapprima individuare il precetto contenuto nell'art. 434 c.p. laddove si parla di "altri disastri".

L'elemento materiale del reato ex art 434 c.p. è caratterizzato dalla presenza di una condotta che si concreti in "qualunque" azione idonea a determinare un "disastro". Si tratta quindi di un reato di natura sussidiaria il quale ha la funzione di colmare eventuali lacune legislative a fronte di vicende non preventivamente individuabili nella loro consistenza concreta. Invero, a fronte di una molteplicità di eventi dannosi che potrebbero presentarsi nella realtà fattuale, i quali non sempre sono prevedibili nella loro consistenza materiale, si è reso necessario prevedere una "norma di chiusura" che, pur non descrivendo analiticamente la condotta, consenta di sanzionare taluni comportamenti e impedire, quindi, che vi siano ambiti privi di tutela penalistica.
Nel procedere a detta ricostruzione va evitato che l'indeterminatezza della norma sia in contrasto con il "principio di tassatività" delle fattispecie penali e, conseguentemente, con il "principio di legalità".

Tanto, premesso, al fine della individuazione del precetto penale soccorre quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di disastro colposo, ovvero: "Per disastro colposo deve intendersi un evento dannoso, collegato con nesso di causalita' ad una condotta negligente, imprudente, imperita, o violatrice di legge, regolamenti, ordini o discipline, che colpisca collettivamente e che per i suoi effetti gravi ed estesi metta in pericolo la pubblica incolumita'. ( v.Mass n.149906 ed ivi citate).* Cass. Sez. 4^ SENT. 01616 04/10/1983 - 24/02/1984"


Ebbene, ritiene questo giudice che l'ipotesi di reato qui contestata -art. 434 c.p.- si differenzi da quella di cui all'art 449 c.p. (inserita nello stesso Titolo VI del codice "dei delitti contro l'incolumità pubblica", anche se sotto altro Capo) unicamente per l'elemento soggettivo (ovvero una condotta dolosa in luogo di quella colposa) mentre quello oggettivo (evento dannoso e pericolo per la pubblica incolumità) è analogo.


Dunque elemento oggettivo del reato di cui all'art 434 c.p., è l'esistenza di un "disastro" ed è necessario che vi sia un "pericolo per la pubblica incolumità" (quest'ultima, forse più propriamente, è una condizione obiettiva di punibilità).


Tanto precisato, nella interpretazione della legge bisogna attribuire ad essa il senso fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e la intenzione del legislatore.
- In lingua italiana disastro, fra i vari significati, ha anche quello di "danno rilevante ed irrimediabile". E' evidente che in tal senso l'espressione è utilizzata dal legislatore. Nel caso in esame il danno apportato è evidente in quanto, stante lo sventramento di intere montagne, non è pensabile che l'aspetto della orografia o geomorfologico dei luoghi possa in alcun modo essere ricomposto. Dunque, non vi è dubbio che la condotta degli indagati ha determinato un disastro.


Circa il pericolo per la pubblica incolumità lo stesso si evince dalla circostanza che la modifica dei luoghi è stata tale da trasformare integralmente l'aspetto oro-geografico di un'intero territorio, oltretutto posto a ridosso di una zona densamente popolata. Affermano i CT: "...la presenza a pochi metri di distanza dalle attività estrattive di cavi Enel di alta tensione, linee Telefoniche, linea Ferroviaria di alta frequenza Caserta-Foggia, strade comunali Centurano-Ponti della Valle, Strade rionali del rione Centurano, Acquedotto Carolino, Acquedotto occidentale della Campania che fornisce acqua potabile a milioni di utenti, la Variante Anas superstrada di grande traffico, insediamenti abitativi, esiste un potenziale pericolo per la sicurezza e la salute dei cittadini ed utenti dei predetti servizi. Se a ciò si aggiunge il quotidiano trasporto e arrivo nelle cave di ingenti quantitativi di esplosivi che sono impiegati dalle ditte esercenti, si intuisce l'altissimo generale livello di pericolosità per tutto il territorio circostante...."


La possibilità che si determinino crolli, deviazioni di corsi naturali o condotte artificiali d'acqua (sotterranei o emersi) non è solo ipotetica ma reale (sul punto si rinvia alla consulenza). D'altra parte in altre zone della Regione Campania appartenenti alla stessa dorsale appenninica,il sito "... si inserisce, più a grande scala, nel settore campano della catena appenninica; esso infatti appartiene alla Piattaforma Carbonatica Appenninica che si estende dai monti dell'Abruzzo aquilano fino ai monti della Lucania meridionale e che si suddivide in piattaforma interna (campano - lucana) ed esterna (abruzzese - campana)....." (vedi CTU) poste a qualche decina di chilometri dai luoghi in oggetto, interventi molto meno invasivi dell'uomo, in anni molto vicini a noi, hanno determinato frane di intere pareti montuose che hanno travolto centri abitati.


Ulteriore elemento dal quale desumere il pericolo per la pubblica incolumità è dato dal mancato rispetto della normativa in tema di altezza dei gradoni. Ciò rende evidente e comprensibile a tutti il pericolo di crolli in relazioni a fronti di cava posti talora a ridosso di strade anche di grossa percorrenza e, comunque, in zone aperte e vicine a centri abitati. Analogo pericolo per la salute pubblica si determina con le immissioni di polveri nell'ambiente che talora ha interamente oscurato alcune zone (si vedano le intercettazione telefoniche ove gli stessi indagati sono preoccupati da tali evenienze e quanto affermato di seguito in relazione al capo I).


- Circa poi la idoneità dell'azione, la stessa, alla luce di quanto affermato, nel caso di specie deve ravvisarsi. Sul punto la S.C. ha affermato che "In tema di crollo di costruzioni o di altri disastri dolosi, la idoneita' dell'azione, valida per integrare tali fattispecie criminose, deve essere considerata sotto il profilo potenziale, indipendentemente da ogni altro evento esterno o sopravvenuto; mentre la inidoneita', onde configurare nella specie un reato impossibile, deve essere assoluta in virtu' di una valutazione astratta della inefficienza strutturale e strumentale del mezzo che non deve consentire neppure una attuazione eccezionale del proposito criminoso. Cass. Sez. 1^ SENT. 04871 27/01/1987 - 16/04/1987"

La consapevolezza del danno arrecato si desume dalla circostanza che vi era la coscienza della illiceità dell'attività e dalla conoscenza del fenomeno determinato.


Risulta quindi pienamente integrato anche il reato ex art 434 co 2^ c.p.

...omissis...


P. Q. M.


Applica, in ordine ai reati sub A, B,D,G. così come contestati in rubrica a:
...omissis...
la misura della custodia cautelare in carcere ...omissis...


Così deciso in S. Maria C.V. 8 novembre 2004


Il G.I.P.
dr. Silvio Marco Guarriello

M A S S I M E

Sentenza per esteso

 

1) Inquinamento - Danno ambientale - Danno grave e irreparabile all’ambiente - Danno permanente - Art 434 c.p. e Disastro ambientale - Pericolo per la pubblica incolumità. La condotta illecita violatrice di legge, regolamenti, ordini o discipline che determina un danno permanente ed irreparabile all’ambiente è sanzionabile ex art 434 c.p. in quanto, il “disastro ambientale” è da ricomprendere nella definizione di “altro disastro” contenuta nel citato articolo, stante la natura di norma di chiusura di detta disposizione, allorquando sussista un “un danno grave e irreparabile all’ambiente e vi sia “pericolo per la pubblica incolumità. (Nella specie, integra il reato ex art. 434 c.p. esercizio di attività di cava determinando lo sventramento irreversibile di intere montagne poste a ridosso di un popoloso centro abitato creando un pericolo per la salute e l’incolumità pubblica). Est. S.M. Guariello Ind. NN, (proc. n. 15514\03 R. G. N.R. - N.14165\03 R..G. GIP). TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE Ordinanza Custodia Cautelare 8-11-2004

2) Cave e torbiere - Danno ambientale - Danno grave e irreparabile all’ambiente - Art 434 c.p. e Disastro ambientale - Pericolo per la pubblica incolumità - Danno alle persone - Configurabilità - Giurisprudenza. Configura l’art. 434 c.p. (...altri disastri dolosi), l’esercizio di attività di cava che determina lo sventramento irreversibile di intere montagne e l’irreversibile alterazione dell’orografia o della morfologia dei luoghi posti a ridosso di un centro densamente abitato creando un pericolo per la salute e l’incolumità pubblica con la realistica probabilità di crolli e frane. (In tema di crollo di costruzioni o di altri disastri dolosi, la idoneità dell'azione, valida per integrare tali fattispecie criminose, deve essere considerata sotto il profilo potenziale, indipendentemente da ogni altro evento esterno o sopravvenuto; mentre la inidoneità, onde configurare nella specie un reato impossibile, deve essere assoluta in virtù di una valutazione astratta della inefficienza strutturale e strumentale del mezzo che non deve consentire neppure una attuazione eccezionale del proposito criminoso. Cass. Sez. 1^ Sent. 04871 27/01/1987 - 16/04/1987). Est. S.M. Guariello Ind. NN, (proc. n. 15514\03 R. G. N.R. - N.14165\03 R..G. GIP). TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE Ordinanza Custodia Cautelare 8-11-2004

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