Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 372/05 Reg.Dec.
N. 174 Reg.Ric.
ANNO 2003
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 174/2003 proposto da
MINORE GIACOMO, MINORE MARIA e BARRACO ANTONELLA, rappresentati e difesi dagli
avv.ti Santi Magazzù e Gianluigi Mangione ed elettivamente domiciliati in
Palermo, via Mario Rutelli n. 38, presso lo studio degli stessi;
c o n t r o
l’ASSESSORATO PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona
dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81 è per
legge domiciliato;
il COMUNE DI S. VITO LO CAPO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito
in giudizio;
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n.
1626/01, depositata il 29 novembre 2001.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per
l’Assessorato regionale territorio e ambiente;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 17 marzo 2005, il Consigliere Filippo Salvia;
uditi, altresì, l’avv. G. Mazzarella, su delega dell’avv. S. Magazzù, per gli
appellanti e l’avv. dello Stato Tutino per l’Assessorato appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La sentenza del TAR in epigrafe ha rigettato il ricorso n. 2803/99 proposto
dagli attuali appellanti, con il quale gli stessi chiedevano l’annullamento del
Decreto dell’Assessore al territorio e all’ambiente che aveva disposto
l’annullamento di una concessione edilizia per la costruzione in S. Vito Lo Capo
di n. 2 edifici per civile abitazione, all’interno di un piano di lottizzazione
precedentemente approvato. Con lo stesso ricorso n. 2803/93 essi avevano chiesto
anche l’annullamento di una serie di provvedimenti conseguenziali emessi dal
Comune, in seguito all’annullamento della predetta concessione edilizia.
Occorre premettere che l’Assessorato aveva disposto l’annullamento della
predetta concessione edilizia in quanto rilasciata sulla base di elaborati non
corrispondenti allo stato dei luoghi, nonché in difformità al piano di
lottizzazione. Il TAR, ritenendo sussistenti le ragioni dell’annullamento, ha
confermato l’operato dell’amministrazione. Gli appellanti, pur ammettendo
l’esistenza delle anzidette difformità, ritengono tuttavia che esse non siano di
rilevanza tale da giustificare l’annullamento della concessione edilizia.
Il presupposto inespresso che costituisce il filo conduttore del ricorso sembra
essere questo: la configurazione essenzialmente “privatistica” della
“lottizzazione”, da cui deriverebbe appunto la possibilità per i proprietari dei
singoli lotti di modificare a loro piacimento le altimetrie, le sagoma, la
consistenza degli edifici, l’assetto viario, ecc.. Ora, una siffatta
configurazione “riduttiva” della lottizzazione, non ha alcuna base nel vigente
ordinamento, che configura invece il piano di lottizzazione come strumento
urbanistico “attuativo” a tutti gli effetti: così specifico nei dettagli da
azzerare del tutto il potere discrezionale dell’amministrazione nel momento
successivo del rilascio delle singole concessioni edilizie. Sulla base di tali
presupposti la sentenza di primo appare ben costruita e coerente in tutte le sue
parti.
Di contro non è accettabile la tesi minimalista degli appellanti (1°, 2° e 3°
motivi di appello) secondo cui “un’eventuale ed ipotetica discordanza tra la
rappresentazione grafica e lo stato effettivo dei luoghi “non avrebbe alcun
rilievo sulla concessione edilizia e sul nulla-osta della Soprintendenza”. Si
disconosce, in tal modo, che proprio il corretto inserimento del manufatto
nell’ambiente, costituisce una delle condizioni fondamentali per la salvaguardia
di un territorio di alto valore paesaggistico come quello in discussione. La
circostanza infine (4° motivo di appello) che nella zona siano stati in passato
tollerati casi similari di infrazione, non ha rilievo per l’ovvia ragione che un
provvedimento contra legem non può costituire la base “legittima” di
altro provvedimento.
Il 5° e il 6° motivo di appello riguardano in particolare la pretesa
illegittimità di taluni provvedimenti sindacali derivati emessi in conseguenza
dell’annullamento della concessione edilizia. Detti motivi perdono consistenza,
una volta ritenuto legittimo il provvedimento di annullamento della concessione
edilizia.
Una breve trattazione merita tuttavia il 6° motivo. Con esso, gli appellanti
contestano il provvedimento del sindaco col quale si ordina di risanare il
terreno oggetto degli sbancamenti con vegetazione locale, anziché con gli
eucalipti impiantati qualche anno prima e preesistenti al momento degli
sbancamenti. Anche qui, trattandosi di una operazione di risanamento ambientale
che interessa una zona di alto valore paesaggistico, la determinazione sindacale
non appare irragionevole, né in contrasto col principio di proporzionalità, dati
i costi prevedibili non rilevanti per le anzidette operazioni.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello indicato in epigrafe,
lo rigetta. Le spese, determinate in €. 4.000,00, seguono la soccombenza.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, il 17 marzo 2005 dal Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di
consiglio, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier
Giorgio Trovato, Raffaele Maria De Lipsis, Antonino Corsaro, Filippo Salvia,
estensore, Componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Filippo Salvia, Estensore
F.to: Tistera Maria Assunta, Segretario
Depositata in segreteria
il 13 giugno 2005
1) Urbanistica e edilizia - Piano di lottizzazione - Configurabilità - Strumento urbanistico “attuativo” - Rilascio delle singole concessioni edilizie - Potere discrezionale dell’amministrazione - Limiti. Il vigente ordinamento configura il piano di lottizzazione come strumento urbanistico “attuativo” a tutti gli effetti: così specifico nei dettagli da azzerare del tutto il potere discrezionale dell’amministrazione nel momento successivo del rilascio delle singole concessioni edilizie.Pres. Virgilio - Est. Salvia - MINORE ed altri (avv.ti Magazzù e Mangione) c. ASSESSORATO PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) e COMUNE DI S. VITO LO CAPO (n.c.), (conferma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1626/01, depositata il 29 novembre 2001). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA, 13 giugno 2005, n. 372
2) Urbanistica e edilizia - Annullamento della concessione edilizia - Provvedimenti sindacali derivati emessi in conseguenza dell’annullamento. La pretesa illegittimità di taluni provvedimenti sindacali derivati emessi in conseguenza dell’annullamento della concessione edilizia perde di consistenza, una volta ritenuto legittimo il provvedimento di annullamento della concessione edilizia. Pres. Virgilio - Est. Salvia - MINORE ed altri (avv.ti Magazzù e Mangione) c. Assessorato per il Territorio e l’Ambiente della regione siciliana (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) e Comune di S. Vito Lo Capo (n.c.), (conferma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1626/01, depositata il 29 novembre 2001). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA, 13 giugno 2005, n. 372
3) Beni culturali e ambientali - Corretto inserimento del manufatto nell’ambiente - Salvaguardia di un territorio di alto valore paesaggistico - Nulla-osta della Soprintendenza - Discordanza tra la rappresentazione grafica e lo stato effettivo dei luoghi - Un provvedimento contra legem non può costituire la base “legittima” di altro provvedimento. In tema di concessione edilizia, non è accettabile la tesi minimalista secondo cui “un’eventuale ed ipotetica discordanza tra la rappresentazione grafica e lo stato effettivo dei luoghi “non avrebbe alcun rilievo sulla concessione edilizia e sul nulla-osta della Soprintendenza”. Si disconosce, in tal modo, che proprio il corretto inserimento del manufatto nell’ambiente, costituisce una delle condizioni fondamentali per la salvaguardia di un territorio di alto valore paesaggistico come quello in discussione. A nulla vale il rilievo che nella zona siano stati in passato tollerati casi similari di infrazione, non ha risalto per l’ovvia ragione che un provvedimento contra legem non può costituire la base “legittima” di altro provvedimento. Pres. Virgilio - Est. Salvia - MINORE ed altri (avv.ti Magazzù e Mangione) c. Assessorato per il Territorio e l’Ambiente della regione siciliana (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) e Comune di S. Vito Lo Capo (n.c.), (conferma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1626/01, depositata il 29 novembre 2001). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA, 13 giugno 2005, n. 372
4) Beni culturali e ambientali - Zona di alto valore paesaggistico - Risanamento ambientale - Provvedimento del sindaco - Legittimità - Fondamento. E’ legittimo il provvedimento del sindaco col quale ordina di risanare il terreno oggetto degli sbancamenti con vegetazione locale, anziché con gli eucalipti impiantati qualche anno prima e preesistenti al momento degli sbancamenti, trattandosi di una operazione di risanamento ambientale che interessa una zona di alto valore paesaggistico. Tale, determinazione sindacale non è irragionevole, né in contrasto col principio di proporzionalità, dati i costi prevedibili non rilevanti per le anzidette operazioni. Pres. Virgilio - Est. Salvia - MINORE ed altri (avv.ti Magazzù e Mangione) c. Assessorato per il Territorio e l’Ambiente della regione siciliana (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) e Comune di S. Vito Lo Capo (n.c.), (conferma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1626/01, depositata il 29 novembre 2001). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA, 13 giugno 2005, n. 372
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