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 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA, 13 giugno 2005, n. 372

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 372/05 Reg.Dec.

N. 174 Reg.Ric.

ANNO 2003

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente


D E C I S I O N E


sul ricorso in appello n. 174/2003 proposto da
MINORE GIACOMO, MINORE MARIA e BARRACO ANTONELLA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Santi Magazzù e Gianluigi Mangione ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Mario Rutelli n. 38, presso lo studio degli stessi;
c o n t r o
l’ASSESSORATO PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81 è per legge domiciliato;
il COMUNE DI S. VITO LO CAPO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1626/01, depositata il 29 novembre 2001.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale territorio e ambiente;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 17 marzo 2005, il Consigliere Filippo Salvia; uditi, altresì, l’avv. G. Mazzarella, su delega dell’avv. S. Magazzù, per gli appellanti e l’avv. dello Stato Tutino per l’Assessorato appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


La sentenza del TAR in epigrafe ha rigettato il ricorso n. 2803/99 proposto dagli attuali appellanti, con il quale gli stessi chiedevano l’annullamento del Decreto dell’Assessore al territorio e all’ambiente che aveva disposto l’annullamento di una concessione edilizia per la costruzione in S. Vito Lo Capo di n. 2 edifici per civile abitazione, all’interno di un piano di lottizzazione precedentemente approvato. Con lo stesso ricorso n. 2803/93 essi avevano chiesto anche l’annullamento di una serie di provvedimenti conseguenziali emessi dal Comune, in seguito all’annullamento della predetta concessione edilizia.


Occorre premettere che l’Assessorato aveva disposto l’annullamento della predetta concessione edilizia in quanto rilasciata sulla base di elaborati non corrispondenti allo stato dei luoghi, nonché in difformità al piano di lottizzazione. Il TAR, ritenendo sussistenti le ragioni dell’annullamento, ha confermato l’operato dell’amministrazione. Gli appellanti, pur ammettendo l’esistenza delle anzidette difformità, ritengono tuttavia che esse non siano di rilevanza tale da giustificare l’annullamento della concessione edilizia.


Il presupposto inespresso che costituisce il filo conduttore del ricorso sembra essere questo: la configurazione essenzialmente “privatistica” della “lottizzazione”, da cui deriverebbe appunto la possibilità per i proprietari dei singoli lotti di modificare a loro piacimento le altimetrie, le sagoma, la consistenza degli edifici, l’assetto viario, ecc.. Ora, una siffatta configurazione “riduttiva” della lottizzazione, non ha alcuna base nel vigente ordinamento, che configura invece il piano di lottizzazione come strumento urbanistico “attuativo” a tutti gli effetti: così specifico nei dettagli da azzerare del tutto il potere discrezionale dell’amministrazione nel momento successivo del rilascio delle singole concessioni edilizie. Sulla base di tali presupposti la sentenza di primo appare ben costruita e coerente in tutte le sue parti.


Di contro non è accettabile la tesi minimalista degli appellanti (1°, 2° e 3° motivi di appello) secondo cui “un’eventuale ed ipotetica discordanza tra la rappresentazione grafica e lo stato effettivo dei luoghi “non avrebbe alcun rilievo sulla concessione edilizia e sul nulla-osta della Soprintendenza”. Si disconosce, in tal modo, che proprio il corretto inserimento del manufatto nell’ambiente, costituisce una delle condizioni fondamentali per la salvaguardia di un territorio di alto valore paesaggistico come quello in discussione. La circostanza infine (4° motivo di appello) che nella zona siano stati in passato tollerati casi similari di infrazione, non ha rilievo per l’ovvia ragione che un provvedimento contra legem non può costituire la base “legittima” di altro provvedimento.


Il 5° e il 6° motivo di appello riguardano in particolare la pretesa illegittimità di taluni provvedimenti sindacali derivati emessi in conseguenza dell’annullamento della concessione edilizia. Detti motivi perdono consistenza, una volta ritenuto legittimo il provvedimento di annullamento della concessione edilizia.


Una breve trattazione merita tuttavia il 6° motivo. Con esso, gli appellanti contestano il provvedimento del sindaco col quale si ordina di risanare il terreno oggetto degli sbancamenti con vegetazione locale, anziché con gli eucalipti impiantati qualche anno prima e preesistenti al momento degli sbancamenti. Anche qui, trattandosi di una operazione di risanamento ambientale che interessa una zona di alto valore paesaggistico, la determinazione sindacale non appare irragionevole, né in contrasto col principio di proporzionalità, dati i costi prevedibili non rilevanti per le anzidette operazioni.


P. Q. M.


Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello indicato in epigrafe, lo rigetta. Le spese, determinate in €. 4.000,00, seguono la soccombenza.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo, il 17 marzo 2005 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Raffaele Maria De Lipsis, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, estensore, Componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Filippo Salvia, Estensore
F.to: Tistera Maria Assunta, Segretario
 

Depositata in segreteria
il 13 giugno 2005


 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Urbanistica e edilizia - Piano di lottizzazione - Configurabilità - Strumento urbanistico “attuativo” - Rilascio delle singole concessioni edilizie - Potere discrezionale dell’amministrazione - Limiti. Il vigente ordinamento configura il piano di lottizzazione come strumento urbanistico “attuativo” a tutti gli effetti: così specifico nei dettagli da azzerare del tutto il potere discrezionale dell’amministrazione nel momento successivo del rilascio delle singole concessioni edilizie.Pres. Virgilio - Est. Salvia - MINORE ed altri (avv.ti Magazzù e Mangione) c. ASSESSORATO PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) e COMUNE DI S. VITO LO CAPO (n.c.), (conferma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1626/01, depositata il 29 novembre 2001). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA, 13 giugno 2005, n. 372

 

2) Urbanistica e edilizia - Annullamento della concessione edilizia - Provvedimenti sindacali derivati emessi in conseguenza dell’annullamento. La pretesa illegittimità di taluni provvedimenti sindacali derivati emessi in conseguenza dell’annullamento della concessione edilizia perde di consistenza, una volta ritenuto legittimo il provvedimento di annullamento della concessione edilizia. Pres. Virgilio - Est. Salvia - MINORE ed altri (avv.ti Magazzù e Mangione) c. Assessorato per il Territorio e l’Ambiente della regione siciliana (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) e Comune di S. Vito Lo Capo (n.c.), (conferma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1626/01, depositata il 29 novembre 2001). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA, 13 giugno 2005, n. 372

 

3) Beni culturali e ambientali - Corretto inserimento del manufatto nell’ambiente - Salvaguardia di un territorio di alto valore paesaggistico - Nulla-osta della Soprintendenza - Discordanza tra la rappresentazione grafica e lo stato effettivo dei luoghi - Un provvedimento contra legem non può costituire la base “legittima” di altro provvedimento. In tema di concessione edilizia, non è accettabile la tesi minimalista secondo cui “un’eventuale ed ipotetica discordanza tra la rappresentazione grafica e lo stato effettivo dei luoghi “non avrebbe alcun rilievo sulla concessione edilizia e sul nulla-osta della Soprintendenza”. Si disconosce, in tal modo, che proprio il corretto inserimento del manufatto nell’ambiente, costituisce una delle condizioni fondamentali per la salvaguardia di un territorio di alto valore paesaggistico come quello in discussione. A nulla vale il rilievo che nella zona siano stati in passato tollerati casi similari di infrazione, non ha risalto per l’ovvia ragione che un provvedimento contra legem non può costituire la base “legittima” di altro provvedimento. Pres. Virgilio - Est. Salvia - MINORE ed altri (avv.ti Magazzù e Mangione) c. Assessorato per il Territorio e l’Ambiente della regione siciliana (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) e Comune di S. Vito Lo Capo (n.c.), (conferma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1626/01, depositata il 29 novembre 2001). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA, 13 giugno 2005, n. 372
 

4) Beni culturali e ambientali - Zona di alto valore paesaggistico - Risanamento ambientale - Provvedimento del sindaco - Legittimità - Fondamento. E’ legittimo il provvedimento del sindaco col quale ordina di risanare il terreno oggetto degli sbancamenti con vegetazione locale, anziché con gli eucalipti impiantati qualche anno prima e preesistenti al momento degli sbancamenti, trattandosi di una operazione di risanamento ambientale che interessa una zona di alto valore paesaggistico. Tale, determinazione sindacale non è irragionevole, né in contrasto col principio di proporzionalità, dati i costi prevedibili non rilevanti per le anzidette operazioni. Pres. Virgilio - Est. Salvia - MINORE ed altri (avv.ti Magazzù e Mangione) c. Assessorato per il Territorio e l’Ambiente della regione siciliana (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) e Comune di S. Vito Lo Capo (n.c.), (conferma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1626/01, depositata il 29 novembre 2001). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA, 13 giugno 2005, n. 372
 

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