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CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21 marzo 2005 - (Ud. 21 gennaio 2005), Sentenza n. 10889
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CCORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21
marzo 2005 - (Ud. 21 gennaio 2005), Sentenza n. 10889
Presidente A. Postiglione, Relatore F. Mancini, Ric. Garbari
Omissis
Fatto
Con ordinanza del 20 luglio 2004 il tribunale del riesame di Sassari respingeva
l'appello proposto nell'interesse di Garbari Enrico, legale rappresentante della
srl Immobiliare Porto Quadro, avverso l'ordinanza con la quale il GIP presso il
tribunale di Tempio Pausania aveva respinto l'istanza di revoca, proposta dallo
stesso indagato, di un proprio decreto di sequestro preventivo emesso l' 1
dicembre 2003, avente ad oggetto un complesso edificato in località porto Quadro
del comune di Santa Teresa di Gallura, di proprietà della stessa società.
Nei confronti del legale rappresentante della società si procedeva per il reato
di lottizzazione abusiva - artt. 30 e 44 DPR 380 del 2001 - in quanto essa, in
una zona in cui l'edificazione era consentita solo per scopi
turistico-alberghieri, aveva stipulato con oltre venti potenziali acquirenti
contratti preliminari di vendita aventi ad oggetto altrettante unità abitative
costituenti parti del complesso, destinate, ciascuna, a privata residenza, con
conseguente mutamento della destinazione d'uso dell'immobile.
Con l'istanza di revoca del sequestro proposta al GIP l'indagato aveva prodotto
una serie di atti integrativi dei preliminari di vendita con i quali i futuri
acquirenti si impegnavano a fare un uso soltanto stagionale dell'unità abitativa
che si accingevano ad acquistare. Il GIP tuttavia, rilevando che ciò costituiva
una inammissibile ed altresì inefficace compressione del diritto di proprietà,
come tale inidonea a riportare stabilmente la destinazione d'uso degli immobili
nell'ambito della liceità, aveva respinto l'istanza.
Il tribunale del riesame considerava preliminarmente che esulava ormai dalla sua
cognizione l'esame dei presupposti di legittimità della emanazione del sequestro
preventivo in quanto essi non avevano formato oggetto di una istanza di riesame
e su di essi si era dunque formato il cd. giudicato cautelare.
L'indagato infatti aveva privilegiato la scelta di una istanza di revoca,
contando sulla sopravvenienza di fatti - i contratti integrativi di cui sopra -
che a suo avviso avrebbero dovuto indurre lo stesso giudice a disporre il
dissequestro; ragion per cui compito del tribunale, che si limitava a prendere
atto che medio tempore il comune di Santa Teresa di Gallura aveva adottato una
delibera in forza della quale nella zona in questione gli immobili potevano
avere una destinazione sia alberghiero-turistica che residenziale-stagionale,
era semplicemente quello di verificare il provvedimento del GIP, di rigetto
della istanza di revoca per non avere attribuito valore decisivo agli atti
integrativi dei contratti preliminari.
Tutto ciò premesso e chiarito, il tribunale stesso condivideva la valutazione
espressa sul punto dal GIP, rigettando l'appello.
Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato a mezzo dei propri
difensori denunziando:
violazione di legge riguardo all'art. 321 c.p.p. in relazione agli artt. 30 e 44
co. 1 lett. c) DPR 380 del 2001 e carenza assoluta di motivazione, sul punto,
del provvedimento impugnato. Nell'atto d'appello aveva invero evidenziato che il
PRG del comune di Santa Teresa non prescriveva la predisposizione di alcun piano
di lottizzazione dopo quello che era stato approvato all'inizio degli anni
settanta, ragion per cui nella zona si poteva intervenire previo rilascio della
semplice concessione edilizia.
Mancava la base per l'adozione della cautela reale, cioè a dire il mutamento
della destinazione d'uso del complesso, in quanto il piano di attuazione del PRG
consentiva anche la destinazione a residenza turistico-stagionale oltre a quella
alberghiera.
Errato ed inconferente era il riferimento alla L.R. 22 del 1984, che disciplina
l'attività alberghiera nella regione sarda, erroneamente interpretata nel senso
che vieterebbe il frazionamento dei complessi, in quanto, sostiene il
ricorrente, il frazionamento non può incidere sulla destinazione quando si
mantiene la gestione unitaria, senza considerare che nella specie è consentita
anche la destinazione a residenza turistico-stagionale.
In questa ottica nell'appello era stata anche evidenziata l'integrazione che era
stata apportata ai contratti preliminari, per adeguarli vieppiù alla
destinazione d'uso prevista nella zona, senza che il tribunale procedesse ad una
puntuale valutazione delle osservazioni svolte sul punto.
Era stato poi osservato, e neppure sul punto c'era stata una adeguata risposta
del tribunale, che il reato di lottizzazione abusiva in relazione al quale era
stato ipotizzato a carico dell'indagato il fumus commissi delicti necessario per
l'adozione della cautela reale, si realizza soltanto con riferimento a terreni
inedificati e non urbanizzati, dunque in condizioni che sono antitetiche
rispetto a quelle riscontrabili nel caso di specie;
erronea applicazione della legge sotto altro profilo ( art. 321 c.p.p. in
relazione agli artt. 30 e 44 del DPR 380 del 2001)ed ancora palese inconsistenza
o addirittura inesistenza della motivazione. Il ricorrente osserva che da un
lato l'impugnato provvedimento dà atto che, come chiarito dal comune, nella zona
è consentita anche la destinazione d'uso residenziale-stagionale, dall'altro
omette di trarre da ciò le logiche conseguenze in punto di legittimità della
cautela reale. Al riguardo precisa che, quando il tribunale rifiuta di
attribuire agli atti integrativi stipulati con tutti i futuri acquirenti il
valore che essi indubitabilmente hanno, conduce un processo alle intenzioni dei
contraenti che non può trovare spazio nella sede giudiziaria, aggiungendo che è
fallace il ragionamento del tribunale stesso allorché fà intendere che
perverrebbe a conclusioni diverse ove si trattasse di rogiti definitivi invece
che di contratti preliminari.
Diritto
Occorre premettere che non è condivisibile l'affermazione del ricorrente secondo
la quale nella specie non può parlarsi di lottizzazione abusiva in quanto questa
per l'art. 30 del DPR 380 del 2001 riguarda solo i terreni mentre nella specie
si tratta di un complesso immobiliare già edificato, peraltro ubicato in zona
già compiutamente urbanizzata. Questa stessa sezione della Suprema Corte
infatti,con la decisione n. 20661 del 4 maggio 2004 ( c.c. 2 marzo 2004), imp.
Repino, ha ravvisato il reato di lottizzazione abusiva nel caso della
modificazione d'uso subita da un complesso alberghiero residenziale in relazione
al quale si era proceduto alla vendita parcellizzata di alcune delle unità
immobiliari che di esso facevano parte; in un caso dunque analogo a quello
oggetto della presente disamina.
Per contro, sotto altri profili il ricorso è fondato.
E' indubbia invero la rilevanza di quanto sostenuto dal ricorrente circa la
intervenuta delibera comunale che avrebbe stabilito o stabilito
inequivocabilmente ( a ipotizzare una delibera di portata meramente
interpretativa ) la possibilità di edificare nella zona sia strutture
turistico-alberghiere che private residenze di carattere stagionale e non
permanente.
L'impugnata ordinanza dà atto di tale delibera ed anzi sia pure implicitamente
mostra di apprezzarne la rilevanza. Reputa tuttavia di non poterla valutare ai
fini decisionali per la preclusione derivante dal giudicato cautelare formatosi
sui due provvedimenti del GIP. Sostiene in altre parole che concernendo detta
circostanza il fumus commissi delicti - uno dei due requisiti di
legittimità della misura cautelare reale -, essa avrebbe dovuto essere dedotta
con l'istanza di revoca innanzi al GIP insieme alla questione degli atti
integrativi dei contratti preliminari.
Queste conclusioni non possono essere condivise.
Ed infatti solo con il provvedimento di riesame o d'appello, definitivo perché non impugnato o perché oggetto di ricorso rigettato o dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, si determina una pur limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale (salvo quindi che sopravvenga un apprezzabile mutamento della situazione processuale definita in precedenza) - SS.UU. penali, c.c. 8 luglio 1994 n.11, Buffa.
Nella stessa direzione, le SS.UU. penali con la sentenza n. 29952 deliberata
nella camera di consiglio del 24 maggio 2004 hanno statuito che la mancata
tempestiva proposizione della richiesta di riesame non preclude la revoca della
misura cautelare reale neppure nell'assenza di fatti sopravvenuti.
Infine le stesse SS.UU. con la sentenza decisa nella c.c. 31 marzo 2004 n.
18339, tic. Donelli hanno affermato che la decisione adottata sull'appello
proposto dal PM contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura
coercitiva, una volta divenuta definitiva, ha efficacia preclusiva, rebus sic
stantibus, in ordine alle questioni in fatto o in diritto esplicitamente o
implicitamente dedotte in quel giudizio, non però anche a quelle deducibili.
Alla stregua di tale ormai consolidato orientamento ben avrebbe potuto dunque il
tribunale di Sassari includere fra gli elementi di fatto utilizzabili per la
decisione la delibera del comune di Santa Teresa dì Gallura, peraltro
intervenuta nelle more del giudizio di riesame, senza considerarsi condizionato
dalla ordinanza del GIP di Tempio Pausania che legittimamente era stato
sollecitato a riconsiderare il proprio provvedimento di sequestro preventivo a
seguito della sopravvenuta novità costituita dalla integrazione dei contratti
preliminari di vendita.
Su quest'ultimo punto peraltro la motivazione dell'impugnata ordinanza deve
considerarsi meramente apparente, redatta dunque in violazione dell'art. 125 co.
3 c.p.p., con la conseguente deducibilità di tale vizio in Cassazione ai sensi
dell'art. 325 co. 1 stesso codice.
Al riguardo il tribunale, adeguandosi a ciò che sul punto aveva osservato il
GIP, si è limitato a rilevare la insufficienza di quanto pattuito negli atti
integrativi per garantire una occupazione soltanto stagionale e non permanente
delle residenze, aggiungendo che la valutazione sarebbe stata diversa ove si
fosse trattato di negozi definitivi invece che preliminari.
A ben vedere tuttavia questa motivazione è sostanzialmente inconferente in
ordine alla necessità di ancorarvi la decisione, è cioè praticamente scollegata
da quest'ultima perché:
a) non spiega la differenza da detto punto di vista fra contratto preliminare e
contratto definitivo né perché in questo caso, eccezionalmente, l'atto
definitivo non dovrebbe essere la naturale e scontata evoluzione dell'atto
preliminare;
b) non pone a raffronto la formula pattizia adottata in questi negozi di
compravendita (contratti preliminari più atti integrativi) per assicurare la
conformità degli stessi allo strumento urbanistico vigente in punto di
destinazione delle unità abitative oggetto delle compravendite a residenza
soltanto stagionale e non permanente,con quanto previsto nello strumento
medesimo sulle modalità di occupazione che devono presentare le unità abitative
insistenti sulla zona per essere considerate stagionali.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'impugnata ordinanza deve
essere annullata con rinvio al tribunale di Sassari che, procedendo al nuovo
esame,si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati con riguardo:
a) alla necessità di includere fra gli elementi di giudizio anche la indicata delibera del comune di Santa Teresa di Gallura;
b) alla necessità di sostenere con congrua motivazione la decisione concernente l'asserita irrilevanza o inconcludenza dei negozi giuridici di compravendita,stipulati come parte venditrice dalla società di cui il ricorrente è legale rappresentante,sulla limitazione stagionale della fruizione delle unità abitative in questione.
PQM
la Corte Suprema di Cassazione annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al
tribunale di Sassari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 gennaio 2005.
Depositato in cancelleria il 21 marzo 2005.
Urbanistica e edilizia - Lottizzazione abusiva - Modificazione d'uso di complessi immobiliari gia' edificati - Sussistenza - Fattispecie: modificazione illegittima della destinazione d’uso per scopi turistico-alberghieri. Il reato di lottizzazione abusiva previsto dagli artt. 30 e 44 del D.P.R. 380/2001 può avere ad oggetto non solo i terreni, ma anche i complessi immobiliari già edificati ogni qualvolta si sia verificata una modificazione illegittima della destinazione d’uso (fattispecie in cui l’edificazione era consentita solo per scopi turistico-alberghieri ed erano state invece create unità abitative destinate a privata residenza). (Cass. Pen. Sez. IIIn del 4 maggio 2004 ( c.c. 2 marzo 2004), n. 20661 imp. Repino). Presidente A. Postiglione, Relatore F. Mancini, Ric. Garbari - (Annulla con rinvio al tribunale di Sassari). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21 marzo 2005 - (Ud. 21 gennaio 2005), Sentenza n. 10889
Procedure e varie - Provvedimento di riesame o d'appello - Effetti di limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale - Fondamento - Giurisprudenza. Solo con il provvedimento di riesame o d'appello, definitivo perché non impugnato o perché oggetto di ricorso rigettato o dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, si determina una pur limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale (salvo quindi che sopravvenga un apprezzabile mutamento della situazione processuale definita in precedenza) - (Cass. SS.UU. penali, c.c. 8 luglio 1994 n.11, Buffa). Nella stessa direzione, le SS.UU. penali con la sentenza n. 29952 del 24/05/2004 hanno statuito che la mancata tempestiva proposizione della richiesta di riesame non preclude la revoca della misura cautelare reale neppure nell'assenza di fatti sopravvenuti. Infine le stesse SS.UU. con la sentenza decisa nella c.c. 31 marzo 2004 n. 18339, ric. Donelli hanno affermato che la decisione adottata sull'appello proposto dal PM contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura coercitiva, una volta divenuta definitiva, ha efficacia preclusiva, rebus sic stantibus, in ordine alle questioni in fatto o in diritto esplicitamente o implicitamente dedotte in quel giudizio, non però anche a quelle deducibili. Presidente A. Postiglione, Relatore F. Mancini, Ric. Garbari - (Annulla con rinvio al tribunale di Sassari). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21 marzo 2005 - (Ud. 21 gennaio 2005), Sentenza n. 10889
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