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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 01/04/2005 (Ud. 09/03/2005), Sentenza n. 12374

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 01/04/2005 (Ud. 09/03/2005), Sentenza n. 12374

Pres. Grillo C. - Est. Petti C. - Rel. Petti C. Imp. Rosafio. P.M. Passacantando G. (Diff.) (Annulla in parte con rinvio, App. Lecce, 30/06/2004)

 

del 09/03/2005 N. 500

REGISTRO GENERALE N. 36345/2004


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRILLO Carlo - Presidente -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere -
Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
Dott. SARNO Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
 


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
Rosafio Rocco, nato a Taurisano il 9 giugno del 1951;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 30 giugno del 2004;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il P.M. nella persona del sostituto procuratore generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.


OSSERVA IN FATTO


Con sentenza del 30 giugno del 2004, la Corti d'appello di Lecce confermava quella pronunciata dal tribunali della medesima città sezione distaccata di Casarano, con cui la persona indicata in epigrafe era stata condannata alla pena di mesi quattro di arresto, quale responsabile del reato di cui all'art. 51 comma 1 D.leg.vo n. 22 del 1997, per avere effettuato, nella qualità di titolare dell'omonima ditta esercente l'attività di trasporto di reflui provenienti da insediamenti civili, il trasporto di reflui con l'automezzo Scania R 144 Tg BL 449 KF, in assenza delle prescritte autorizzazioni non essendo tale automezzo autorizzato nonché per avere effettuato stoccaggio di rifiuti provenienti da insediamenti civili in assenza delle prescritte autorizzazioni, poiché sversava i rifiuti trasportati all'interno di due grosse cisterne posizionate dallo stesso prevenuto su un terreno sito in località "Mulicchi", in agro di Taurisano. Con la medesima sentenza il tribunale aveva disposto anche la confisca delle cisterne. Fatto accertato in Taurisano l'11 dicembre del 2000.


A fondamento della decisione la corte territoriale osservava e ribadiva che il prevenuto era stato sorpreso mentre travasava reflui, trasportati con un mezzo che all'epoca non era autorizzato, nelle due cisterne site nel fondo di proprietà di Galati Rocco, il quale aveva dichiarato di avere acconsentito ad un'esplicita richiesta del Rosafio; che in base al formulario i rifiuti dovevano essere trasportati nel comune di Corsano, invece erano stati trasportati fuori del comune indicato sia pure nell'ambito della stessa provincia; che erano configuragli entrambi i reati di trasporto e stoccaggio irregolari.


Ricorre per Cassazione l'imputato denunciando violazione dell'articolo 51 comma 1^ d.legvo n. 22 del 1997 con riferimento all'art. 47 terzo comma c.p. nonché mancanza e illogicità della motivazione: assume che era in possesso di regolare titolo autorizzativo al trasporto dei rifiuti anche se all'epoca dell'intervento della polizia l'automezzo Scania R 144 tg BL 449 KF non era autorizzato per cui il reato configurabile era quello di cui all'art. 51 comma 4 del D.Legvo n. 22 del 1997; che in ogni caso mancherebbe pur sempre l'elemento psicologico della contravvenzione contestata a norma dell'art. 47 c.p., giacché egli riteneva del tutto legittimo, sulla scorta della normativa amministrativa di riferimento, il trasporto con quell'automezzo per il quale aveva presentato istanza d'integrazione del parco automezzi; inoltre i giudici del merito non si sono posti il problema dell'effettiva incidenza e offensività della condotta attribuita al Rosafio, condotta del tutto isolata e inidonea, per le concrete modalità d'attuazione, ad arrecare pregiudizio all'ambiente terrestre.


DIRITTO


Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.


Al prevenuto sono stati addebitati due fatti unificati a norma dell'articolo 81 capov c.p., entrambi ritenuti punibili a norma dell'articolo 51 primo comma decreto legislativo n. 22 del 1997: lo stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione ed il trasporto di rifiuti con un automezzo non autorizzato. Orbene, mentre il primo fatto, è punito a norma dell'articolo 51 comma primo decreto legislativo citato, il secondo invece configura l'ipotesi di cui al comma quarto del medesimo articolo.


L'articolo 51 primo comma dispone che "chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito...".


Il comma quarto del medesimo articolo stabilisce che " le pene di cui ai commi 1^, 2^, e 3 sono ridotte alla metà nelle ipotesi d'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni".


Il quarto comma dell'articolo 30, richiamato dall'articolo 51, dispone, tra l'altro, che le imprese che esercitano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti devono essere iscritte all'Albo istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 31 agosto 1987 n 361 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987 n. 441.


La disciplina puntuale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è stata introdotta dal decreto ministeriale 28 aprile del 1998 n. 406. L'articolo 8 del decreto anzidetto indica le categorie di attività di gestione dei rifiuti per i quali è richiesta l'iscrizione all'albo. Il successivo articolo 9 al comma quinto precisa che "l'iscrizione sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) e ed h) del comma primo dell'articolo 8", ossia per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.


Per le altre attività non è sufficiente la semplice iscrizione all'albo, ma è necessaria la specifica autorizzazione. I requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'Albo sono stabiliti dagli artt. 10 e 11 del decreto citato: trattasi di fatti e qualità soggettive (compresa l'idoneità tecnica) relative all'impresa ed alle persone del titolare e del responsabile tecnico. A norma del successivo art. 12, costituiscono poi elementi essenziali della domanda di iscrizione tanto l'allegazione di notizie relative alla categoria in cui si chiede di essere iscritti, quanto l'indicazione dei mezzi da utilizzare per il trasporto.


Il 3^ comma dell'art. 12 prescrive in particolare che: "Le imprese che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti devono corredare la domanda di iscrizione di cui al comma 2 con la seguente, ulteriore, documentazione:

a) attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

b) copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto;

c) titolo autorizzativo al trasporto di cose, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché documentazione relativa all'abilitazione ADR, ove prescritta;

d) documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni".


L'iscrizione trae contenuto proprio da queste indicazioni ed è strettamente connessa alla categoria di inquadramento ed ai mezzi di trasporto utilizzati. Da ciò consegue che il trasporto effettuato con mezzi la cui utilizzazione non e1 stata comunicata deve ritenersi svolto in violazione di requisiti e condizioni richiesti dall'iscrizione e dalle prescrizioni "richiamate" nell'atto abilitativo, sicché, come già statuito da questa corte (Cass n. 1492 del 2000; 4373/04) un comportamento siffatto configura il reato di cui all'art. 51, comma 4^, del D.Lgs. n. 22/1997 e non quello di cui all'articolo 51 primo comma del medesimo decreto legislativo.


Sotto il profilo psicologico non si può invocare l'errore scusabile giacché il prevenuto, esercitando un'attività di gestione dei rifiuti, aveva il dovere d'informarsi sulla normativa applicabile. Per l'attività di stoccaggio sussiste invece il reato ipotizzato perché occorreva la specifica autorizzazione. Il fatto non può considerarsi irrilevante o inoffensivo come ritenuto dal ricorrente. In proposito si rileva che la cosiddetta offensività del fatto non costituisce un elemento aggiuntivo rispetto a quelli essenziali indicati dalla norma incriminatrice il contenuto offensivo del reato è espresso dalla stessa struttura della norma.


Esso può essere escluso a livello interpretativo allorché la fattispecie concreta per particolari modalità del fatto sia inidonea a configurare l'offesa contenuta nella norma, come avviene ad esempio per il falso grossolano o per calunnia incredibile: tali fatti non sono punibili perché è la stessa interpretazione della norma ad escludere la concreta offensività prevista dalla fattispecie astratta e quindi in definitiva la stessa tipicità.


Nel caso in esame il fatto non può considerarsi inoffensivo per la sua occasionalità, sia perché non era occasionale in quanto le due cisterne era già piene, allorché il prevenuto fu sorpreso, sia perché l'abbandono di rifiuti, anche occasionale, da parte dell'imprenditore non è considerato dal legislatore fatto inoffensivo, tanto è vero che è punito a norma del comma secondo dell'articolo 51, e non è in concreto inoffensivo perché potenzialmente idoneo a cagionare dammi alla salute ed all'ambiente. Alla stregua delle considerazioni svolte, poiché la pena relativa al reato di trasporto di rifiuti a seguito della derubricazione non può essere determinata autonomamente da questo collegio, relativamente alla sola determinazione della pena, l'impugnata sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Lecce.


P.Q.M.
LA CORTE


Qualificata l'imputazione relativa al trasporto di rifiuti quale violazione delle prescrizioni(art. 51 n. 4 D.leg.vo n 22 del 1997), annulla l'impugnata sentenza sul punto con rinvio, per la determinazione della pena, ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce.


Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2005
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso

1) Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Trasporto effettuato con mezzi diversi da quelli comunicati - Reato di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997 - Configurabilità. Il trasporto di rifiuti effettuato con mezzi diversi da quelli originariamente comunicati, in sede di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, configura il reato di cui all'art. 51, comma quarto, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che deve ritenersi svolto in violazione dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizione e delle prescrizioni richiamate nell'atto abilitativo. Pres. Grillo C. - Est. Petti C. - Rel. Petti C. Imp. Rosafio. P.M. Passacantando G. (Diff.) (Annulla in parte con rinvio, App. Lecce, 30 Giugno 2004). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 01/04/2005 (Ud. 09/03/2005), Sentenza n. 12374

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