Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 01/04/2005 (Ud. 09/03/2005), Sentenza n. 12374
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del
01/04/2005 (Ud. 09/03/2005), Sentenza n. 12374
Pres. Grillo C. - Est. Petti C. - Rel. Petti C. Imp. Rosafio. P.M. Passacantando G. (Diff.) (Annulla in parte con rinvio, App. Lecce, 30/06/2004)
del 09/03/2005 N. 500
REGISTRO GENERALE N. 36345/2004
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRILLO Carlo - Presidente -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere -
Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
Dott. SARNO Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Rosafio Rocco, nato a Taurisano il 9 giugno del 1951;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 30 giugno del 2004;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il P.M. nella persona del sostituto procuratore generale Dott.
PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
OSSERVA IN FATTO
Con sentenza del 30 giugno del 2004, la Corti d'appello di Lecce confermava
quella pronunciata dal tribunali della medesima città sezione distaccata di
Casarano, con cui la persona indicata in epigrafe era stata condannata alla pena
di mesi quattro di arresto, quale responsabile del reato di cui all'art. 51
comma 1 D.leg.vo n. 22 del 1997, per avere effettuato, nella qualità di titolare
dell'omonima ditta esercente l'attività di trasporto di reflui provenienti da
insediamenti civili, il trasporto di reflui con l'automezzo Scania R 144 Tg BL
449 KF, in assenza delle prescritte autorizzazioni non essendo tale automezzo
autorizzato nonché per avere effettuato stoccaggio di rifiuti provenienti da
insediamenti civili in assenza delle prescritte autorizzazioni, poiché sversava
i rifiuti trasportati all'interno di due grosse cisterne posizionate dallo
stesso prevenuto su un terreno sito in località "Mulicchi", in agro di Taurisano.
Con la medesima sentenza il tribunale aveva disposto anche la confisca delle
cisterne. Fatto accertato in Taurisano l'11 dicembre del 2000.
A fondamento della decisione la corte territoriale osservava e ribadiva che il
prevenuto era stato sorpreso mentre travasava reflui, trasportati con un mezzo
che all'epoca non era autorizzato, nelle due cisterne site nel fondo di
proprietà di Galati Rocco, il quale aveva dichiarato di avere acconsentito ad
un'esplicita richiesta del Rosafio; che in base al formulario i rifiuti dovevano
essere trasportati nel comune di Corsano, invece erano stati trasportati fuori
del comune indicato sia pure nell'ambito della stessa provincia; che erano
configuragli entrambi i reati di trasporto e stoccaggio irregolari.
Ricorre per Cassazione l'imputato denunciando violazione dell'articolo 51 comma
1^ d.legvo n. 22 del 1997 con riferimento all'art. 47 terzo comma c.p. nonché
mancanza e illogicità della motivazione: assume che era in possesso di regolare
titolo autorizzativo al trasporto dei rifiuti anche se all'epoca dell'intervento
della polizia l'automezzo Scania R 144 tg BL 449 KF non era autorizzato per cui
il reato configurabile era quello di cui all'art. 51 comma 4 del D.Legvo n. 22
del 1997; che in ogni caso mancherebbe pur sempre l'elemento psicologico della
contravvenzione contestata a norma dell'art. 47 c.p., giacché egli riteneva del
tutto legittimo, sulla scorta della normativa amministrativa di riferimento, il
trasporto con quell'automezzo per il quale aveva presentato istanza
d'integrazione del parco automezzi; inoltre i giudici del merito non si sono
posti il problema dell'effettiva incidenza e offensività della condotta
attribuita al Rosafio, condotta del tutto isolata e inidonea, per le concrete
modalità d'attuazione, ad arrecare pregiudizio all'ambiente terrestre.
DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Al prevenuto sono stati addebitati due fatti unificati a norma dell'articolo 81
capov c.p., entrambi ritenuti punibili a norma dell'articolo 51 primo comma
decreto legislativo n. 22 del 1997: lo stoccaggio di rifiuti senza
autorizzazione ed il trasporto di rifiuti con un automezzo non autorizzato.
Orbene, mentre il primo fatto, è punito a norma dell'articolo 51 comma primo
decreto legislativo citato, il secondo invece configura l'ipotesi di cui al
comma quarto del medesimo articolo.
L'articolo 51 primo comma dispone che "chiunque effettua un'attività di
raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di
rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito...".
Il comma quarto del medesimo articolo stabilisce che " le pene di cui ai commi
1^, 2^, e 3 sono ridotte alla metà nelle ipotesi d'inosservanza delle
prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di
inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o
comunicazioni".
Il quarto comma dell'articolo 30, richiamato dall'articolo 51, dispone, tra
l'altro, che le imprese che esercitano l'attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti devono essere iscritte all'Albo istituito ai sensi dell'articolo 10 del
decreto legge 31 agosto 1987 n 361 convertito con modificazioni nella legge 29
ottobre 1987 n. 441.
La disciplina puntuale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti è stata introdotta dal decreto ministeriale 28 aprile del
1998 n. 406. L'articolo 8 del decreto anzidetto indica le categorie di attività
di gestione dei rifiuti per i quali è richiesta l'iscrizione all'albo. Il
successivo articolo 9 al comma quinto precisa che "l'iscrizione sostituisce
l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui alle lettere a), b), c), d)
e ed h) del comma primo dell'articolo 8", ossia per le attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti.
Per le altre attività non è sufficiente la semplice iscrizione all'albo, ma è
necessaria la specifica autorizzazione. I requisiti e le condizioni per
l'iscrizione all'Albo sono stabiliti dagli artt. 10 e 11 del decreto citato:
trattasi di fatti e qualità soggettive (compresa l'idoneità tecnica) relative
all'impresa ed alle persone del titolare e del responsabile tecnico. A norma del
successivo art. 12, costituiscono poi elementi essenziali della domanda di
iscrizione tanto l'allegazione di notizie relative alla categoria in cui si
chiede di essere iscritti, quanto l'indicazione dei mezzi da utilizzare per il
trasporto.
Il 3^ comma dell'art. 12 prescrive in particolare che: "Le imprese che intendono
effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti devono corredare la
domanda di iscrizione di cui al comma 2 con la seguente, ulteriore,
documentazione:
a) attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
b) copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto;
c) titolo autorizzativo al trasporto di cose, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché documentazione relativa all'abilitazione ADR, ove prescritta;
d) documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni".
L'iscrizione trae contenuto proprio da queste indicazioni ed è strettamente
connessa alla categoria di inquadramento ed ai mezzi di trasporto utilizzati. Da
ciò consegue che il trasporto effettuato con mezzi la cui utilizzazione non e1
stata comunicata deve ritenersi svolto in violazione di requisiti e condizioni
richiesti dall'iscrizione e dalle prescrizioni "richiamate" nell'atto
abilitativo, sicché, come già statuito da questa corte (Cass n. 1492 del 2000;
4373/04) un comportamento siffatto configura il reato di cui all'art. 51, comma
4^, del D.Lgs. n. 22/1997 e non quello di cui all'articolo 51 primo comma del
medesimo decreto legislativo.
Sotto il profilo psicologico non si può invocare l'errore scusabile giacché il
prevenuto, esercitando un'attività di gestione dei rifiuti, aveva il dovere
d'informarsi sulla normativa applicabile. Per l'attività di stoccaggio sussiste
invece il reato ipotizzato perché occorreva la specifica autorizzazione. Il
fatto non può considerarsi irrilevante o inoffensivo come ritenuto dal
ricorrente. In proposito si rileva che la cosiddetta offensività del fatto non
costituisce un elemento aggiuntivo rispetto a quelli essenziali indicati dalla
norma incriminatrice il contenuto offensivo del reato è espresso dalla stessa
struttura della norma.
Esso può essere escluso a livello interpretativo allorché la fattispecie
concreta per particolari modalità del fatto sia inidonea a configurare l'offesa
contenuta nella norma, come avviene ad esempio per il falso grossolano o per
calunnia incredibile: tali fatti non sono punibili perché è la stessa
interpretazione della norma ad escludere la concreta offensività prevista dalla
fattispecie astratta e quindi in definitiva la stessa tipicità.
Nel caso in esame il fatto non può considerarsi inoffensivo per la sua
occasionalità, sia perché non era occasionale in quanto le due cisterne era già
piene, allorché il prevenuto fu sorpreso, sia perché l'abbandono di rifiuti,
anche occasionale, da parte dell'imprenditore non è considerato dal legislatore
fatto inoffensivo, tanto è vero che è punito a norma del comma secondo
dell'articolo 51, e non è in concreto inoffensivo perché potenzialmente idoneo a
cagionare dammi alla salute ed all'ambiente. Alla stregua delle considerazioni
svolte, poiché la pena relativa al reato di trasporto di rifiuti a seguito della
derubricazione non può essere determinata autonomamente da questo collegio,
relativamente alla sola determinazione della pena, l'impugnata sentenza va
annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Lecce.
P.Q.M.
LA CORTE
Qualificata l'imputazione relativa al trasporto di rifiuti quale violazione
delle prescrizioni(art. 51 n. 4 D.leg.vo n 22 del 1997), annulla l'impugnata
sentenza sul punto con rinvio, per la determinazione della pena, ad altra
sezione della Corte d'appello di Lecce.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2005
1) Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Trasporto effettuato con mezzi diversi da quelli comunicati - Reato di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997 - Configurabilità. Il trasporto di rifiuti effettuato con mezzi diversi da quelli originariamente comunicati, in sede di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, configura il reato di cui all'art. 51, comma quarto, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che deve ritenersi svolto in violazione dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizione e delle prescrizioni richiamate nell'atto abilitativo. Pres. Grillo C. - Est. Petti C. - Rel. Petti C. Imp. Rosafio. P.M. Passacantando G. (Diff.) (Annulla in parte con rinvio, App. Lecce, 30 Giugno 2004). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 01/04/2005 (Ud. 09/03/2005), Sentenza n. 12374
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