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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 5 aprile 2005 (ud. 12 gennaio 2005), Sentenza n. 12577
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 5 aprile 2005 (ud. 12 gennaio 2005), Sentenza n.
12577
Pres. P. Fattori, Rel. P.
Piccialli Ric. Ricci.
Omissis
Fatto e diritto
Ricci Giuseppe ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Milano in composizione monocratica, emessa, ex art. 444 c.p.p, il
14 febbraio 2003, con la quale era applicata la sanzione pecuniaria di euro
4648, 00 ed ordinata la demolizione delle opere abusive.
AI Ricci erano stati contestati, unificati sotto il vincolo della continuazione,
i reati di costruzione abusiva in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
ambientale, in assenza delle prescritte autorizzazioni (ex artt. 20, lett. c.,
L. 28.2.1985 n. 47, 151 e segg. D.Igvo. n. 490/99, 13 e segg. L. 394/1991) e di
furto aggravato di acqua potabile, fatti commessi in Milano nel gennaio 2001.
II giudicante aveva rigettato la richiesta di proscioglimento formulata dalla
difesa sull'assunto della intervenuta abrogazione della normativa previgente in
tema di illeciti edilizi a seguito dell'entrata in vigore del DPR 380/2001,
facendo riferimento all'orientamento espresso da questa Corte con sentenza n.19378/2002.
A fondamento del ricorso il Ricci denuncia con un unico articolato motivo la
violazione di legge, con specifico riferimento all'art. 2, comma 2, c.p. e 137,
comma II, lett. f, DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia), sostenendo, in conformità ad
un orientamento giurisprudenziale di merito (Trib. Ivrea 3.7.2002, in Guida al
diritto, fasc. I del 2003, pag. 88), che per i fatti precedenti al 1° gennaio
2002, dopo l'entrata in vigore del DPR n. 380/2001, in assenza di una disciplina
ponte che ripristinasse espressamente l'efficacia della normativa abrogata,
avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non
era più previsto dalla legge come reato.
Tale effetto caducatorio avrebbe dovuto trovare applicazione, in virtù del
principio di legalità, anche per la sanzione amministrativa dell'ordine di
demolizione.
Propone, inoltre, un'ulteriore doglianza relativa alla continuità normativa
dell'illecito, affermando che la disciplina sanzionatoria del T.U. attiene ad
opere costruite in assenza o difformità dell'atto amministrativo, il permesso di
costruire, i cui presupposti si ispirano a principi generali non immediatamente
ed integralmente sovrapponibili al preesistente assetto autorizzativo, cui
invece si correlavano le contestazioni mossegli.
Nelle more del giudizio fissato in data 20.1.2004, il ricorrente ha formulato
istanza di sospensione del procedimento ai sensi della norma sopravvenuta (art.
32, comma 25, DL 30 settembre 2003, n.269, convertito in L. 24 novembre 2003, n.326)
ed ha documentato la presentazione della domanda in sanatoria.
Con ordinanza in data 20.1.2004 questa Corte, stante la particolare importanza
ed opinabilità della questione ha rimesso gli atti alle sezioni Unite perché
fosse data risposta al duplice quesito : a) se la sopravvenuta e documentata
presentazione da parte del
ricorrente della domanda di definizione dell'illecito edilizio comporti la
sospensione di diritto del procedimento penale con la correlata sospensione dei
termini prescrizionali del reato ovvero il mero rinvio dello stesso; b) se, in
caso di risposta affermativa, la sospensione del procedimento riguardi solo i
reati edilizi o si estenda anche ai reati connessi.
Il Presidente della Corte, con ordinanza in data 24 marzo 2004, ritenuto che sui quesiti proposti era
già intervenuta giurisprudenza di questa Corte e che sul punto non erano state
fornite ragioni che potessero giustificare soluzioni diverse, tali da poter dare
origine ad un nuovo contrasto giurisprudenziale, disponeva la restituzione degli
atti a questa sezione.
Con ordinanza in camera di consiglio del 24.5.2004, questa Corte rilevato che la
sospensione del processo aveva luogo di diritto e che riguardava anche i reati
per i quali si era proceduto unitariamente qualora, come nel caso di specie,
fossero stati ritenuti in continuazione, disponeva la sospensione del
procedimento fino alla data di udienza di trattazione del ricorso, da tenersi in
data successiva al 31.7.2004, termine ultimo per l'eventuale presentazione della
domanda di rilascio del permesso di costruzione in sanatoria a seguito del
condono edilizio.
E' stata fissata, quindi, per la data odierna l'udienza di trattazione.
Il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nella vicenda che ci occupa, si verte, in vero, in ipotesi di opere abusive non
suscettibili di sanatoria.
Ciò in quanto non sono suscettibili di sanatoria (cosiddetto condono edilizio),
ai sensi dell'articolo 32 del DL 30 settembre 2003 n. 269, convertito con
modificazioni dalla L. 24 novembre 2003 n. 326 (e, quindi, va soggiunto, non è
consentito applicare la sospensione del procedimento penale, ai sensi
dell'articolo 44 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, in attesa dell'eventuale
definizione della relativa procedura amministrativa), allorché si verta in
ipotesi di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo
edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi
paesistici: trattasi, infatti, di ipotesi esclusa dal condono dal comma 26,
lettera a), dell'articolo 32 citato.
Manifestamente infondata è, ancora, la prospettazione dì inesistenza del reato
dì cui all' art. 20, lett. b), L. 47/85 in relazione alla breve vigenza del T.U.
n.380/2001 dall' 1° al 9 gennaio 2002, secondo un orientamento interpretativo consolidatamente espresso da questo Corte (cfr., ex pluribus; Cass., Sez. III,
20 settembre 2002, Ameli ed altro) ed anche recentemente ribadito: a seguito
dell'articolo 5 bis del DL 23 novembre 2001 n. 411, convertito, con
modificazioni, in L. 31 dicembre 2001 n. 463, che ha prorogato il termine di
entrata in vigore del DPR 6 giugno 2001 n. 380, che già aveva avuto un primo
periodo di vigenza dal 1° al 9 gennaio 2002, non vi è stato alcun temporaneo
vuoto normativo in materia edilizia, giacchè detta proroga dell' entrata in
vigore ha determinato anche la sospensione dell'efficacia dell'articolo 136 del
DPR n. 380/2001, contenente l'abrogazione dell'articolo 20 della L. 28 febbraio
1985 n. 47: con la conseguenza che tale ultima norma è rimasta in vigore, medio tempore
(dal 10 gennaio 2002 e fino all' entrata in vigore del DPR n. 380/2001,
poi definitivamente avvenuta, dal 30 giugno 2003, per effetto dell'articolo 2
del DL legge 20 giugno 2002 n. 122, convertito in L. 1° agosto 2002 n. 185),
derivandone la perdurante punibilità dei fatti commessi sotto la sua vigenza. A
ciò dovendosi aggiungere la sussistenza della continuità ed omogeneità normativa
- a fronte dell'identità di formulazione e per la palese omogeneità strutturale-
tra le previgenti fattispecie penali di cui all'articolo 20 della L. n. 47/85 e
quelle, oggi in vigore, disciplinate dall'articolo 44 del DPR n. 380/2001
(Cass., Sez. III, 8 ottobre 2004, Ascone, la quale, quindi, proprio da tali
premesse, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso con il quale
si pretendeva che, a seguito dell'entrata in vigore del DPR n. 380/2001, non
potessero considerarsi più previsti come reato i fatti già incriminati ex
articolo 20 della L. n. 47/85).
Neppure può trovare accoglimento l'ulteriore considerazione svolta dalla difesa
del
ricorrente, che ha sostenuto, con note difensive ritualmente prodotte, che la L.
regionale Lombardia del 5.12.2004 n. 31 ha confermato la procedibilità delle
domande di condono presentate.
Sul punto, osserva il Collegio, in conformità ai principi affermati dalla Corte
Costituzionale con le sentenze nn. 196, 198 e 199 del 2004, che le disposizioni
della legge regionale devono essere interpretate alla luce dei principi
fondamentali stabiliti dalla normativa statale (v. anche Cass. Sez.
111,11.3.2003, Leccese) e che, in ogni caso, ove il
ricorrente ottenesse la concessione in sanatoria, in sede esecutiva potrà essere
esaminata la possibilità di ottenere la revoca dell'ordine di demolizione.
La inammissibilità del ricorso non consente la sospensione del procedimento
atteso che la sospensione deve essere disposta con riferimento ai procedimenti
in corso, mentre in ipotesi di inammissibilità originaria del ricorso, non
essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, non vi è alcun
procedimento in corso (v., in termini, Cass., Sez. III, 2.3.2004, Mancuso ed
altro).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 ( cinquecento) in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2005
Depositato in cancelleria 5/04/2005
II Presidente
Il Consigliere estensore
Paolo Fattori
Patrizia Piccialli
1) Beni culturali e ambientali - Edilizia - Assenza di concessione - Vincolo paesistico - Condono Edilizio - Esclusione - Effetti processuali. Le opere edilizie realizzate in assenza della concessione e in area assoggettata a vincolo paesistico non possono ottenere la sanatoria ai sensi dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326) e pertanto non è consentito disporre la sospensione del procedimento penale ex art. 44 l. 28 febbraio 1985, n. 47. Pres. P. Fattori, Rel. P. Piccialli, Ric. Ricci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 5 aprile 2005 (ud. 12 gennaio 2005), Sentenza n. 12577
2) Urbanistica e edilizia - Condono edilizio - Entrata in vigore del DPR n. 380/2001 - Effetti - Sussistenza della continuità ed omogeneità normativa - Art. 44. DPR n. 380/2001 - Giurisprudenza. A seguito dell'articolo 5 bis del DL 23 novembre 2001 n. 411, convertito, con modificazioni, in L. 31 dicembre 2001 n. 463, che ha prorogato il termine di entrata in vigore del DPR 6 giugno 2001 n. 380, che già aveva avuto un primo periodo di vigenza dal 1° al 9 gennaio 2002, non vi è stato alcun temporaneo vuoto normativo in materia edilizia, giacchè detta proroga dell'entrata in vigore ha determinato anche la sospensione dell'efficacia dell'articolo 136 del DPR n. 380/2001, contenente l'abrogazione dell'articolo 20 della L. 28 febbraio 1985 n. 47: con la conseguenza che tale ultima norma è rimasta in vigore, medio tempore (dal 10 gennaio 2002 e fino all' entrata in vigore del DPR n. 380/2001, poi definitivamente avvenuta, dal 30 giugno 2003, per effetto dell'articolo 2 del DL legge 20 giugno 2002 n. 122, convertito in L. 1° agosto 2002 n. 185), derivandone la perdurante punibilità dei fatti commessi sotto la sua vigenza (Cass., Sez. III, 20 settembre 2002, Ameli ed altro). A ciò dovendosi aggiungere la sussistenza della continuità ed omogeneità normativa - a fronte dell'identità di formulazione e per la palese omogeneità strutturale - tra le previgenti fattispecie penali di cui all'articolo 20 della L. n. 47/85 e quelle, oggi in vigore, disciplinate dall'articolo 44 del DPR n. 380/2001 (Cass., Sez. III, 8 ottobre 2004, Ascone, la quale, proprio da tali premesse, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso con il quale si pretendeva che, a seguito dell'entrata in vigore del DPR n. 380/2001, non potessero considerarsi più previsti come reato i fatti già incriminati ex articolo 20 della L. n. 47/85). Pres. P. Fattori, Rel. P. Piccialli, Ric. Ricci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 5 aprile 2005 (ud. 12 gennaio 2005), Sentenza n. 12577
3) Urbanistica e edilizia - Condono edilizio - Zone vincolate - Opere edilizie abusive - Assenza del titolo abilitativi - Sanatoria - Esclusione - Art 44 L. n. 47/1985 - D.L. n. 269/2003 - L. n. 326/2003. Non sono suscettibili di sanatoria (cosiddetto condono edilizio), ai sensi dell'articolo 32 del DL 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003 n. 326, le opere edilizie di nuova costruzione realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (e, quindi, non è consentito applicare la sospensione del procedimento penale, ai sensi dell'articolo 44 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, in attesa dell'eventuale definizione della relativa procedura amministrativa), trattasi, infatti, di ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lettera a), dell'articolo 32 citato. Pres. P. Fattori, Rel. P. Piccialli, Ric. Ricci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 5 aprile 2005 (ud. 12 gennaio 2005), Sentenza n. 12577
4) Pubblica amministrazione - Urbanistica e edilizia - Procedure e varie - Disposizioni della legge regionale - Interpretazione e applicazione. Le disposizioni della legge regionale, in conformità ai principi affermati dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 196, 198 e 199 del 2004, devono essere interpretate alla luce dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale (v. anche Cass. Sez. 111,11.3.2003, Leccese). Pres. P. Fattori, Rel. P. Piccialli, Ric. Ricci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 5 aprile 2005 (ud. 12 gennaio 2005), Sentenza n. 12577
5) Procedure e varie - Inammissibilità del ricorso - Sospensione del procedimento - Esclusione - Inammissibilità originaria - Fondamento. La inammissibilità del ricorso non consente la sospensione del procedimento atteso che la sospensione deve essere disposta con riferimento ai procedimenti in corso, mentre in ipotesi di inammissibilità originaria del ricorso, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, non vi è alcun procedimento in corso (v., in termini, Cass., Sez. III, 2.3.2004, Mancuso ed altro). Pres. P. Fattori, Rel. P. Piccialli, Ric. Ricci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 5 aprile 2005 (ud. 12 gennaio 2005), Sentenza n. 12577
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