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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/04/2005 (Ud. 28/01/2005), Sentenza n. 13143

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


C
ORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/04/2005 (Ud. 28/01/2005), Sentenza n. 13143

Pres. Savignano G. Est. Onorato P. Rel. Onorato P. Imp. Orsini ed altro. P.M. Passacantando G. (Conf.) (Rigetta, Trib. Chieti, 4 Febbraio 2003).

 

SENTENZA N. 173 del 28/01/2005

REGISTRO GENERALE N. 29732/2003


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente -
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere -
Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) ORSINI Graziano, nato a Chieti il 2.7.1970;
2) CAPUZZI Claudio, nato a Milano il 9.3.1970;
avverso la sentenza resa il 4.2.2003 dal tribunale monocratico di Chieti;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:


IN FATTO E IN DIRITTO


1 - Con sentenza del 4.2.2003 il giudice monocratico del tribunale di Chieti ha dichiarato Garziano Orsini e Claudio Capuzzi, quali esercenti un impianto di autocarrozzeria, colpevoli del reato di cui all'art. 25, commi 1^ e 6^ D.P.R. 203/1988, per aver esercitato il suddetto impianto in via Papa Giovanni XXIII n. 20 senza aver presentato domanda di autorizzazione e poi per averlo trasferito in via Papa Giovanni XXIII n. 48 senza la prescritta autorizzazione. I predetti sono stati condannati alla pena di euro 300 di ammenda ciascuno.


Il giudice li ha invece assolti dai reati di cui all'art. 674 c.p., agli artt. 216 e 217 t.u.l.s., e all'art. 59 D.Lgs. 152/1999 perché i fatti non costituiscono reato (rectius perché i fatti non sussistono).


2 - Entrambi gli imputati, col ministero del loro difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione della norma incriminatrice nonché manifesta illogicità della motivazione.


Sostengono che il giudice, avendoli assolverli dagli altri reati, doveva anche assolverai da quello previsto dall'art. 25 D.P.R. 203/1988, essendo mancata la prova che la loro autocarrozzeria producesse emissioni nocive per un tempo e per una intensità tali da raggiungere il minimo livello di rischio che la norma suddetta intende scongiurare.


3 - Il ricorso è infondato e va respinto.


Le disciplina dettata dal D.P.R. 24.5.1988 n. 203 si applica a "tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni nell'atmosfera" (art. 1), i quali sono sottoposti a specifiche autorizzazioni preventive indipendentemente dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti.


Esercitare un impianto "esistente" senza aver domandato l'autorizzazione dopo l'entrata in vigore della legge, ovvero trasferirlo in altra sede senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta, integrano un reato formale o di condotta, non già un reato di danno. Infatti il bene tutelato dalla norma penale è l'interesse dell'amministrazione competente a controllare preventivamente la funzionalità e la potenzialità inquinante degli impianti "esistenti" o "nuovi", proprio al fine di prevenire immissioni inquinanti superiori ai valori limiti. Ma appunto perché si tratta di un reato formale che tende a garantire il controllo preventivo dell'amministrazione, esso è integrato anche nel caso in cui l'impianto non superi i valori limite suddetti.


Nel caso di specie, che l'autocarrozzeria gestita dai due imputati fosse un impianto che poteva dar luogo a emissioni nell'atmosfera, e quindi fosse soggetto al D.P.R. 203/1988, non è contestato neppure dai ricorrenti. Che poi le sue emissioni non superassero i valori limite è irrilevante per le ragioni suesposte. Nessuna contraddizione, quindi, sussiste, per il fatto che i due imputati siano stati assolti dalla contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. (reato di danno) e siano stati condannati per le contravvenzioni di cui all'art. 25, commi 1^ e 6^, D.P.R. 203/1988 (reati di condotta). 4 - Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.


P.Q.M.


La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2005.


Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

1) Inquinamento atmosferico - Assenza dell’autorizzazione - Reato previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 203 del 1988 - Reato di condotta - Interesse tutelato. In materia di inquinamento atmosferico, esercitare un impianto esistente senza aver richiesto l'autorizzazione prevista dal d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, ovvero trasferire detto impianto in altra sede senza autorizzazione, integrano un reato di condotta, non già un reato di danno, giacché il bene tutelato dalla norma penale è l'interesse dell'amministrazione competente ad effettuare un controllo preventivo sulla funzionalità degli impianti "esistenti" o "nuovi" e sulla loro potenzialità inquinante, proprio al fine di prevenire immissioni inquinanti superiori ai valori limite. Ne consegue che il reato è integrato solo per avere omesso di richiedere l'autorizzazione, anche nel caso in cui l'impianto non superi di fatto detti limiti. Pres. Savignano G. Est. Onorato P. Rel. Onorato P. Imp. Orsini ed altro. P.M. Passacantando G. (Conf.) (Rigetta, Trib. Chieti, 4 Febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/04/2005 (Ud. 28/01/2005), Sentenza n. 13143

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