Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 22 marzo 2005, Sentenza n. 17424
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III
- 22 marzo 2005, Sentenza n. 17424
Pres. VITALONE - Est. GRILLO - Imp. Matarrese
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott.Claudio VITALONE
Presidente
1-Dott.Ciro PETTI
Consigliere
2-Dott.Alfredo TERESI
Consigliere
3-Dott.Carlo M.GRILLO
Consigliere
4-Dott.Alfredo M.LOMBARDI
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da11' Agenzia
del Demanio di Bari, in persona del Direttore pro-tempore,
avverso l' ordinanza del 23/6/2004 emessa dal G.I.P. presso
il Tribunale di Bari, quale giudice dell' esecuzione.
- Sentita la relazione
fatta dal Consigliere dott. Carlo M. Grillo;
- lette le conclusioni del P.G., con cui chiede dichiararsi l' inammissibilità
del ricorso;
la Corte rileva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 10/2/1999 il G.I.P. presso la Pretura Circondariale di Bari, in sede di giudizio abbreviato, assolveva tutti gli imputati (Matarrese Michele, legale rappresentante della "Sud Fondi s.r.l.", ed altri sette) dai reati ad essi ascritti (tra cui quello di lottizzazione abusiva) con la formula "perché il fatto non costituisce reato", disponendo la confisca ed acquisizione al Comune di Bari "dei suoli e dell' intero complesso immobiliare di cui ai piani di lottizzazione n. 141/89 e n. 151/89"; detti immobili, nel corso del procedimento di primo grado, erano stati oggetto di sequestro preventivo poi revocato da questa Corte Suprema (cent. n. 3884 del 17/1/98).
Con sentenza 5/6/2000, la Corte di Appello di Bari modificava la menzionata
formula assolutoria in quella
"perché il fatto non sussiste", revocando la disposta confisca.
La Corte di Cassazione, con sentenza 29/1/2001, annullava senza rinvio la
sentenza d' appello, assolvendo gli imputati "perché il fatto non costituisce
reato" e disponendo la confisca e l'acquisizione gratuita al patrimonio del
Comune di Bari degli immobili in questione.
Successivamente venivano proposti diversi incidenti di esecuzione da parte di
varie società e soci di esse, nonché da privati, estranei al procedimento
penale, che vantavano diritti di proprietà su immobili sequestrati e sì
opponevano quindi all' esecuzione della sentenza della Corte Suprema.
I ricorsi venivano riuniti e, a seguito di un pronunzia della Cassazione che
risolveva un conflitto di competenza sorto nell' individuazione del giudice
dell' esecuzione, rimessi a.l G.I.P. per la decisione.
Il G.I.P. presso il Tribunale di Bari rigettava i proposti incidenti di
esecuzione in data 18/3/2004 con due distinte ordinanze che venivano impugnate
dagli interessati con vari ricorsi per cassazione, a loro volta rigettati dalla
Corte Suprema con due sentenze pronunciate il 27/1/2005.
Un autonomo incidente di esecuzione veniva intanto promosso dall' Agenzia del
Demanio, che chiedeva la restituzione di alcuni propri beni rientranti nelle
lottizzazioni sopra indicate, sostenendo la necessita di una "interpretazione"
del titolo esecutivo, che doveva tener conto sia della totale estraneità dell'
Agenzia al processo penale, sia della inconfiscabilità dei terreni in questione.
Il predetto G.I.P., con l' ordinanza indicata in premessa (23/S/2004), rigettava
il ricorso, considerando che i beni confiscati non rientrano tra i c.d. "beni
riservati", e cioè quelli precedentemente qualificati come "demanio necessario
dello Stato", bensì tra i "beni a destinazione pubblica", che lo stesso ente
aveva però ritenuto non rientranti nell' interesse pubblico, tanto da procedere
alla classificazione ed alla vendita di altri terreni in posizione similare.
Contro detta decisione ricorre per cassazione l'Agenzia dal Demanio, deducendo
inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 19 L. n. 47/1985, 667, comma 4,
e 676 c.p.p. in relazione all'affermata possibilità di confiscare un bene
appartenente al patrimonio statale, nonché manifesta illogicità della
motivazione sul punto (art. 606, comma I lett. 'c' ed 'e', c.p.p.).
Infatti, secondo la ricorrente, non è rilevante stabilire se il bene pubblico in questione debba considerarsi "riservato" o "a destinazione pubblica" giacché un bene appartenente al patrimonio dello Stato comunque non è suscettibile di confisca per il solo fatto di essere stato incluso in una lottizzazione abusiva, non potendo che avere ad oggetto l'art. 19 sopra indicato, pur senza specificarlo, esclusivamente beni di proprietà privata. Invero, considerate le finalità della norma, nessuna conseguenza lesiva del bene protetto potrebbe derivare dalla restituzione dei beni in questione, perché "gli scopi dell'ente pubblico consistono in quelle particolari finalità di interesse pubblico che l'ordinamento pone alla sua azione", per cui "è <la qualità del soggetto> più che <la qualità del bene> ad escludere la confiscabilità dei suoli" dell' Agenzia del Demanio, essendo alla stessa impedito "qualsiasi uso disfunzionale del bene, cioè irrispettoso della legalità urbanistica vigente nella zona".
La ricorrente Agenzia chiede dunque l'esclusione dei propri beni dalla confisca
de qua o, in subordine, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Con memoria depositata il 2/3/2005, il Comune di Bari chiede il rigetto del
ricorso, ricordando innanzi tutto che nel procedimento cognitorio l'Amministrazione dello Stato ora ricorrente aveva richiesto, quale parte civile
costituita, l'integrale confisca delle aree ricadenti nelle lottizzazioni in
esame. Col gravame inoltre, a detta del Comune, si intende modificare il
giudicato e quindi violare l'intangibilità dello stesso, sostenendo la inconfiscabilità dei "beni pubblici", senza però considerare che le aree
confiscate di proprietà dell' Agenzia erano state sclassificate al fine della
vendita.
Evocando poi il costante orientamento giurisprudenziale sul punto, evidenzia il
Comune che proprio la natura reale del tipo di confisca in questione, ritenuta
una sanzione amministrativa applicata dal giudice penale, del tutto differente
da quella prevista dalli art. 240 c.p., ne consente l'applicazione sul semplice
accertamento dell'esistenza di una lottizzazione abusiva, a prescindere dall'
individuazione dei soggetti titolari degli immobili e dalla sussistenza di
singole responsabilità penali. La ratio dell' istituto, infatti, è quella di
impedire che la lesione della riserva pubblica dì programmazione del territorio
sia portata ad ulteriori conseguenze.
Con memoria depositata il 16/3/2005, l'Agenzia del Demanio ribadisce che, per
il principio della divisione dei poteri, il giudice penale non può invadere le
competenze della P.A., e dunque il provvedimento di confisca non può incidere
sulla posizione giuridica dì beni dello Stato, posti a servizio della
collettività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Innanzi tutto non v' è dubbio, quanto all'individuazione dell'oggetto dello
stesso che il ricorso ex artt. 665 e segg. c.p.p. non possa invadere la sfera
dei mezzi di impugnazione, dovendo rimanere circoscritto all'esame di questioni
attinenti all'esistenza, eseguibilità, portata e regolarità formale del titolo
esecutivo, che è evidentemente il provvedimento giudiziale e non il fatto-reato
con esso acclarato.
Occorre, dunque, esaminare la sentenza di questa Corte Suprema 29/1/2001 e
valutare se tale titolo esecutivo -di cui non è contestata l'esistenza, la
regolarità formale e l'eseguibilità- sia abbisognevole dì interpretazione al
fine di individuarne l'esatta portata.
Ebbene, in proposito il Collegio condivide l'opinione del G.I.P., ritenendo
chiarissima ed inequivoca la sentenza, che dispone -a norma dell' art. 19 L. n.
47/1985- la confisca e l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Bari
"dei suoli abusivamente lottizzati e dell' intero complesso immobiliare dì cui
ai piani dì lottizzazione nn. 141 e 151 del 1989", richiamando la costante
giurisprudenza di legittimità sulla obbligatorietà dell'adozione del
provvedimento "per il giudice che accerti la sussistenza di una lottizzazione
abusiva, anche indipendentemente da una pronuncia di condanna".
Pertanto, essendo affatto chiara, non può essere posta in discussione in
executivis la portata della sentenza de qua, coerente con l' orientamento
giurisprudenziale che ritiene la confisca di cui all' art. 19 L. n. 47/1985 una
sanzione amministrativa obbligatoria, irrogata dal giudice penale in funzione di
supplenza rispetto alla pubblica amministrazione, connessa alla oggettiva
illiceità della cosa, da colpire perciò presso chiunque la detenga a qualsiasi
titolo, e quindi anche presso terzi i quali, se estranei al reato ed acquirenti
in buona fede, possono far valere i loro diritti in sede civile.
Il dictum della sentenza in questione, nella breve motivazione sul punto,
richiama espressamente una serie di decisioni di questa Corte (alle quali si fa
rinvio) che, riconosciuta alla confisca de qua la natura (sopra indicata) di
sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale sulla base dell'accertata
effettiva esistenza di una lottizzazione abusiva, a prescindere da una condanna,
la ritiene applicabile alla res indipendentemente dal titolare della stessa,
tranne che risulti adottato un provvedimento amministrativo in senso contrario o
che vi sia stata assoluzione per insussistenza del reato.
Nell' indicata direzione, peraltro, vanno anche le pronunzie di legittimità
successive a quelle menzionate dal G.I.P. (ex plurimis: Sez. III, 24 febbraio
1999, Iaccangeli; 9 dicembre
2000, Petracchi; 7 luglio 2004, Bermici; 7 luglio 2004, Lazzara).
Ritiene il Collegio, inoltre, che la sentenza 29/1/2001 della Cassazione debba
interpretarsi (ed eseguirsi) nei senso che la disposta confisca comprende anche
i terreni lottizzati non ancora interessati da attività edificatoria.
Invero, a parte la assoluta chiarezza sul punto del titolo esecutivo, costituito
dalla suddetta sentenza ("Deve essere
disposta la confisca ... dei suoli abusivamente lottizzati e dell' intero
complesso immobiliare ..."), che non offre spazio a diversa interpretazione, se
non mutilante quindi non consentita, della pronunzia di cognizione, è univoco
orientamento di questa Corte Suprema che, in tema di lottizzazione abusiva, la
confisca dei terreni lottizzati ex art. 18 L. n. 47/1985 debba estendersi a
tutta l'area interessata dall' intervento lottizzatorio, compresi i lotti non
ancora edificati o addirittura neppure ancora alienati al momento dell'
accertamento del reato, in quanto anche tale residua parte ha perso la propria
originaria vocazione e destinazione a seguito dell' intervenuta lottizzazione
del comprensorio interessato alla ripartizione abusiva, nel cui progetto
generale comunque rientrava.
Peraltro questa interpretazione è l'unica consentita dalla lettera della norma (art. 19 L. n. 47/1985, ora art. 44 D.P.R. n. 380/2001), che impone, in caso di accertata lottizzazione abusiva, "la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite", proprio in virtù del concetto di. unicità della lottizzazione comprendente l'intera area interessata dalla stessa.
Per quanto concerne la confiscabilità dei beni della ricorrente Agenzia del
Demanio, il Collegio condivide le argomentazioni del G.T.P. in quanto è
pacifico, per stessa ammissione della ricorrente, che i terreni confiscati non
appartengono né al demanio pubblico (ex art. 822 c.c.) né al c.d. patrimonio
indisponibile dello Stato (ex art. 826 c.c.), per cui non sono assoggettati alla
particolare condizione giuridica indicata rispettivamente negli artt. 823 e 828,
comma 2, c.c.; peraltro risulta -e tale accertamento in fatto non è censurabile
nella presente sede- che la maggior parte di essi sono stati "sclassificati", il
che dimostra che non sono stati ritenuti tali da rientrare nelle finalità
pubbliche, tant' è che alcuni sarebbero stati addirittura ceduti dall' Agenzia
del Demanio a società interessate alla lottizzazione.
Dunque, trattandosi di beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato,
non destinati alla soddisfazione diretta di interessi della collettivita' e
suscettibili, come tali, di formare oggetto dì rapporti privatistici, ben
possono essere oggetto della confisca de qua.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2005.
Urbanistica e edilizia - Lottizzazione abusiva - Confisca ex art. 19 L. n. 47/1985 - Sanzione amministrativa obbligatoria - Acquirenti in buona fede – Fattispecie: beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato - Art. 44 D.P.R. n. 380/2001. La confisca di cui all'art. 19 L. n. 47/1985 ora art. 44 D.P.R. n. 380/2001 è una sanzione amministrativa obbligatoria, irrogata dal giudice penale in funzione di supplenza rispetto alla pubblica amministrazione, connessa alla oggettiva illiceità della cosa, da colpire perciò presso chiunque la detenga a qualsiasi titolo, e quindi anche presso terzi i quali, se estranei al reato ed acquirenti in buona fede, possono far valere i loro diritti in sede civile. Nella specie, trattandosi di beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, non destinati alla soddisfazione diretta di interessi della collettivita' e suscettibili, come tali, di formare oggetto dì rapporti privatistici, ben possono essere oggetto della confisca. Pres. VITALONE - Est. GRILLO - Imp. Matarrese. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 22 marzo 2005, Sentenza n. 17424
Urbanistica e edilizia - Lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni lottizzati ex art. 18 L. n. 47/1985 - Area interessata dall' intervento lottizzatorio - Concetto di unicità della lottizzazione. In tema di lottizzazione abusiva, la confisca dei terreni lottizzati ex art. 18 L. n. 47/1985 deve estendersi a tutta l'area interessata dall' intervento lottizzatorio, compresi i lotti non ancora edificati o addirittura neppure ancora alienati al momento dell'accertamento del reato, in quanto anche tale residua parte ha perso la propria originaria vocazione e destinazione a seguito dell'intervenuta lottizzazione del comprensorio interessato alla ripartizione abusiva, nel cui progetto generale comunque rientrava. Peraltro questa interpretazione è 1'unica consentita dalla lettera della norma (art. 19 L. n. 47/1985, ora art. 44 D.P.R. n. 380/2001), che impone, in caso di accertata lottizzazione abusiva, "la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite", proprio in virtù del concetto di unicità della lottizzazione comprendente 1'intera area interessata dalla stessa. Pres. VITALONE - Est. GRILLO - Imp. Matarrese. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 22 marzo 2005, Sentenza n. 17424
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