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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 10 maggio 2005 (ud. 22 marzo 2005), Sentenza n. 17611

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 10 maggio 2005, Sentenza n. 17611

Pres. Vitalone - Rel. Petti - Ric. Marmo ed altro - P.M. Izzo - (conferma Tribunale di Salerno sez. dist. di Eboli del 20/02/2002)




Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Claudio Vitalone             presidente
Dott. Ciro Petti                       consigliere
Dott. Alfredo Teresi                 consigliere
Dott. Carlo Grillo                     consigliere
Dott Alfredo Maria Lombardi    consigliere

Ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA
 

Sul ricorso proposto da Marmo Antonio, nato il 27 ottobre 1929 a Sant'Angelo a Fasanella;
Palladino Antonio, nato a Santangelo a Fasanella 1'8 giugno 1932, avverso la sentenza del Tribunale di Salerno sezione distaccata di Eboli del 20 febbraio 2002;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, osserva:


IN FATTO


Il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, con sentenza del 20 febbraio del 2002, condannò Marmo Antonio e Palladino Antonio, concesse le circostanze attenuanti generiche,alla pena di € 150 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, quali responsabili del reato di cui agli artt. 11 comma 3°,lett f) e 30 primo comma legge 6 dicembre 1991 n. 394 per avere, il 23 settembre del 2000, portato nel portabagagli di un'autovettura all'interno del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano due fucili da caccia riposti nelle rispettive custodie.


Contro la decisione hanno proposto "appello" i due imputati chiedendo, in via principale, l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato ed in subordine una congrua riduzione della pena. Assumono che, essendo residenti all'interno del Parco, non erano tenuti a richiedere l'autorizzazione ogni qualvolta decidevano di trasportare all'interno dell'autovettura fucili da caccia. Imporre anche ai residenti la necessità di richiedere l'autorizzazione equivarrebbe a limitare la loro libertà di circolazione e soggiorno. Inoltre lo stesso articolo 11 comma 5 della legge n. 394 del 1991 stabilisce che restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali.


La Corte d'appello di Salerno trasmise l'impugnazione a quest'ufficio a norma dell'articolo 568 c.p.p.con ordinanza del 7 ottobre 2002
 

DIRITTO
 

I ricorsi sono infondati e vanno quindi respinto con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.


In proposito deve evidenziarsi che, a norma dell'art. 11, 3°comma, della legge 6.12.1991, n. 394, nei parchi sono vietate "le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali, tutelati con particolare riguardo alla flora ed alla fauna protette e ai rispettivi habitat." Segue, nel testo normativo, un'elencazione di divieti specifici tra i quali figura [lett. f] quello dell' "introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati". Il divieto riguarda un' attività che si presume ope legis potenzialmente pericolosa per gli equilibri naturali della fauna protetta. E poiché il legislatore fissa con sufficiente chiarezza le condotte vietate nella citata disposizione e prevede in caso di violazione del divieto una specifica sanzione penale nel successivo art. 30, deve ritenersi che la disciplina normativa in esame sia immediatamente applicabile, pure in mancanza di ulteriori determinazioni regolamentari (Cass., sez. III, 2.6.1995, Carlino, rv. 202710).


Ritiene in definitiva il Collegio che, ai fini della configurabilità della contravvenzione de qua, è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno di un'area protetta e in possesso di arma e munizioni, a prescindere dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, costituendo il relativo divieto lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta del parco (Cass., sez. III, 17.5.1994, Marinelli, rv. 199337). Per realizzare tale finalità l'articolo 11 comma terzo lettera F) della legge n. 394 del 1991 vieta a tutti privati di introdurre, senza autorizzazione, armi nel territorio delle aree protette senza operare alcuna distinzione tra residenti e non residenti. Da ciò consegue che anche i residenti, se vogliono introdurre o trasportare armi nel territorio delle aree protette, devono munirsi della prescritta autorizzazione.


Del tutto inconferente è il richiamo al comma 5 dell'articolo 11 che fa salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini locali, in quanto il trasporto di armi nelle aree protette non costituisce uso civico del territorio. Anzi la norma impone di liquidare eventuali diritti esclusivi di caccia delle comunità locali o altri usi civici di prelievi faunistici da parte del competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente Parco.
 

P.Q.M.
 

La Corte Letto l'art. 616 c.p.p. rigetta I ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
 

Così deciso in Roma il 22 marzo del 2005
Il consigliere estensore Ciro Peti
Il Presidente Claudio Vitalone


 

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

Caccia - Aree protette - Introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, non autorizzati all'interno di un'area protetta - Divieto - Art. 30 L. n. 394/1991 - Configurabilità. A norma dell'art. 11, 3° comma, della legge 6.12.1991, n. 394, nei parchi sono vietate "le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali, tutelati con particolare riguardo alla flora ed alla fauna protette e ai rispettivi habitat." Segue, nel testo normativo, un'elencazione di divieti specifici tra i quali figura [lett. f] quello dell' "introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati". Il divieto riguarda un'attività che si presume ope legis potenzialmente pericolosa per gli equilibri naturali della fauna protetta. E poiché il legislatore fissa con sufficiente chiarezza le condotte vietate nella citata disposizione e prevede in caso di violazione del divieto una specifica sanzione penale nel successivo art. 30, deve ritenersi che la disciplina normativa in esame sia immediatamente applicabile, pure in mancanza di ulteriori determinazioni regolamentari (Cass., sez. III, 2.6.1995, Carlino, rv. 202710). Pres. Vitalone - Rel. Petti - Ric. Marmo ed altro - P.M. Izzo - (conferma Tribunale di Salerno sez. dist. di Eboli del 20/02/2002). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 10 maggio 2005 (ud. 22 marzo 2005), Sentenza n. 17611
 

Caccia - Aree protette -  Possesso di arma e munizioni all'interno di un'area protetta - Assenza autorizzazione - Reato di cui cui agli artt. 11 c. 3°, lett f) e 30 1° c L. 1991 n. 394 - Configurabilità - Sussiste - Diritti reali e usi civici delle collettività locali - Limiti. Ai fini della configurabilità del reato di cui agli artt. 11 comma 3°, lett f) e 30 primo comma legge 6 dicembre 1991 n. 394, è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno di un'area protetta e in possesso di arma e munizioni, a prescindere dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, costituendo il relativo divieto lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta del parco (Cass., sez. III, 17.5.1994, Marinelli, rv. 199337). Per realizzare tale finalità l'articolo 11 comma terzo lettera F) della legge n. 394 del 1991 vieta a tutti privati di introdurre, senza autorizzazione, armi nel territorio delle aree protette senza operare alcuna distinzione tra residenti e non residenti. Da ciò consegue che anche i residenti, se vogliono introdurre o trasportare armi nel territorio delle aree protette,devono munirsi della prescritta autorizzazione. Infine, del tutto inconferente è il richiamo al comma 5 dell'articolo 11 che fa salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini locali, in quanto il trasporto di armi nelle aree protette non costituisce uso civico del territorio. Anzi la norma impone di liquidare eventuali diritti esclusivi di caccia delle comunità locali o altri usi civici di prelievi faunistici da parte del competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente Parco. Pres. Vitalone - Rel. Petti - Ric. Marmo ed altro - P.M. Izzo - (conferma Tribunale di Salerno sez. dist. di Eboli del 20/02/2002). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 10 maggio 2005 (ud. 22 marzo 2005), Sentenza n. 17611

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