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CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezione Tributaria 28 gennaio 2005, Sentenza n. 1792
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione
Tributaria, 28 gennaio 2005, Sentenza n. 1792
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pogliano Marco ha impugnato gli avvisi di accertamento Tarsu per il 1996, 1997,
1998 e 1999 emessi per un ritenuto aumento di superficie non dichiarato, ed ha
sostenuto che era stata trasformata ad uso abitativo una superficie già
esistente e già tassata. Ha eccepito la decadenza per il 1996, verificatasi al
31.12.1999.
La Commissione Provinciale ha rigettato l'eccezione di decadenza, ha disposto
una misurazione della superficie ed ha ridotto a mq. 232 la pretesa iniziale del
Comune espressa in mq. 288.
La Commissione Regionale ha confermato la sentenza impugnata dal contribuente ed
ha sostenuto:
a) che la decadenza non si era verificata;
b) che, di fronte ai contrastanti dati fomiti dalle parti, legittimamente il
giudice di primo grado ha fatto ricorso ai poteri istruttori ed ha disposto la
misurazione dei locali;
c) che legittimamente è stata disposta la compensazione delle spese in
considerazione della soccombenza parziale.
Il contribuente ha proposto ricorso.
Il Comune non ha svolto attività difensive in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto omessa e comunque insufficiente
motivazione circa un punto decisivo della controversia costituito dall'aumento
delle superfici tassabili conseguente ad una ristrutturazione successiva alla
denuncia del 1988, aumento affermato dal Comune e negato dal contribuente.
Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di violazione e falsa
applicazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto oggetto del giudizio era l'esistenza
o meno dell'ampliamento e non la determinazione delle superfici tassabili, non
richiesta da nessuna parte.
Con il terzo motivo è stata dedotta violazione dell'art. 7 D.Lgs. n.546/1992 in
quanto la Commissione tributaria ha disposto la misurazione delle superfici
perché il Comune non ha fornito la prova dell'esattezza delle sue misurazioni.
Con il quarto motivo il contribuente ha dedotto violazione degli articoli 70 e
71 D.Lgs. n. 507/93 in quanto il termine per l'accertamento per il 1996 a suo
avviso è scaduto il 31.12.1999. A sostegno di ciò ha evidenziato che il comma 2
dell'art. 70 fa riferimento solo alle forme e non ai termini della denuncia di
variazione.
Con il quinto motivo è stata dedotta violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.
poiché le spese dovevano fare carico sul Comune, rimasto soccombente.
Ritiene la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
E' necessario premettere che il contribuente nel 1988 ha denunciato a fini Tarsu
una superficie di mq. 207,11; che il Comune in data 21.8.2000 ha notificato
avvisi di accertamento dal 1996 a 1999 determinando una superficie di mq. 288;
che il Giudice avvalendosi dei poteri istruttori di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 546/92
ha accertato una superficie di mq. 232.
La situazione di incertezza, derivante dalle contrapposte posizioni delle parti,
ed evidentemente non superata con i documenti offerti, ben poteva essere
eliminata attraverso l'esercizio dei poteri istruttori riconosciuti
dall'articolo 7 del D.Lgs. al giudice tributario "nei limiti dei fatti dedotti
dalle parti". E questo è accaduto attraverso la misurazione delle superfici, il
cui risultato è stato recepito dai giudici di merito.
In un contesto processuale cosi lineare la sentenza impugnata non merita alcuna
censura poiché il giudice, disponendo la misurazione dei locali, ha
legittimamente e correttamente esercitato un suo potere discrezionale diretto ad
accertare l'esatta consistenza del presupposto del tributo, sulla cui entità le
parti non erano d'accordo. Né l'esercizio di un tale potere istruttorio può
essere ritenuto vietato sol perché la parte che aveva l'onere della prova non vi
ha adempiuto, o non vi ha adempiuto compiutamente. Una tale lettura della norma
non è giustificata né dalla lettera né dalla ratio dell'articolo 7 che ha voluto
riconoscere al giudice tributario, evidentemente per la natura pubblicistica
degli interessi in gioco, un maggiore potere istruttorio rispetto a quello del
giudice civile, idoneo a consentile l'accertamento della situazione di fatto
sulla quale determinare il tributo da applicare. Il pagamento dell'esatto
tributo è un interesse che riguarda non solo il contribuente, ma è un interesse
che riguarda tutta la collettività.
Nella specie, né il Comune né il
contribuente hanno offerto una prova sufficiente dei loro assunti, per cui bene
ha fatto il giudice ad utilizzare il suo potere istruttorio sul fatto
fondamentale dedotto in giudizio ed individuabile nella esatta consistenza della
superficie tassabile. Le censure mosse in questa sede in ordine all'aumento o
meno della superficie sono estremamente marginali rispetto al punto fondamentale
testé evidenziato e non hanno, quindi, alcun pregio.
La censura relativa alla pretesa decadenza per il 1996 è totalmente infondata
poiché l'art.70, comma 2, D.Lgs. n.507/93, allorché paria di "medesime forme"
per la denuncia di variazione si riferisce anche al termine entro il quale la
denuncia va fatta. Se così non fosse la norma sarebbe priva di senso perché
mancherebbe il dies a quo dal quale fare decorrere i termini di decadenza. Sul
punto la Commissione Regionale ha ben chiarito che per il 1996 (essendo la
superficie maggiore rispetto a quella denunciata per il passato) il contribuente
doveva presentare denuncia entro il 20.1.1997, per cui al momento della notifica
dell'accertamento non si era verificata alcuna decadenza.
Anche la censura relativa alle spese non è fondata poiché vi è stata soccombenza
e del Comune (che ha visto ridotta la sua pretesa) e del contribuente (che ha
visto aumentata la superficie tassabile), per cui la compensazione è
giustificata.
Nulla va liquidato per le spese di questa fase non avendo il Comune svolto
attività difensiva.
Rifiuti -
Determinazione dell'effettiva superficie soggetta a T.a.r.s.u. -
Misurazione dei
locali - Potere istruttorio del Giudice - Sussiste.
Se il Comune e il contribuente non sono in grado di
offrire una prova sufficiente che dimostri l’effettiva superficie soggetta a T.a.r.s.u., il giudice tributario può disporre la misurazione dei locali,
esercitando così un potere istruttorio finalizzato all’accertamento della
situazione di fatto sulla quale determinare il tributo da applicare. Nella
specie, né il Comune né il contribuente hanno offerto una prova sufficiente dei
loro assunti. CORTE DI
CASSAZIONE civile, Sezione Tributaria 28 gennaio 2005, Sentenza n. 1792
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