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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezione Tributaria  28 gennaio 2005, Sentenza n. 1792

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione Tributaria, 28 gennaio 2005, Sentenza n. 1792

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 


Pogliano Marco ha impugnato gli avvisi di accertamento Tarsu per il 1996, 1997, 1998 e 1999 emessi per un ritenuto aumento di superficie non dichiarato, ed ha sostenuto che era stata trasformata ad uso abitativo una superficie già esistente e già tassata. Ha eccepito la decadenza per il 1996, verificatasi al 31.12.1999.

La Commissione Provinciale ha rigettato l'eccezione di decadenza, ha disposto una misurazione della superficie ed ha ridotto a mq. 232 la pretesa iniziale del Comune espressa in mq. 288.

La Commissione Regionale ha confermato la sentenza impugnata dal contribuente ed ha sostenuto:

a) che la decadenza non si era verificata;

b) che, di fronte ai contrastanti dati fomiti dalle parti, legittimamente il giudice di primo grado ha fatto ricorso ai poteri istruttori ed ha disposto la misurazione dei locali;

c) che legittimamente è stata disposta la compensazione delle spese in considerazione della soccombenza parziale.

Il contribuente ha proposto ricorso.

Il Comune non ha svolto attività difensive in questa sede.
 


MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto omessa e comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia costituito dall'aumento delle superfici tassabili conseguente ad una ristrutturazione successiva alla denuncia del 1988, aumento affermato dal Comune e negato dal contribuente.

Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto oggetto del giudizio era l'esistenza o meno dell'ampliamento e non la determinazione delle superfici tassabili, non richiesta da nessuna parte.

Con il terzo motivo è stata dedotta violazione dell'art. 7 D.Lgs. n.546/1992 in quanto la Commissione tributaria ha disposto la misurazione delle superfici perché il Comune non ha fornito la prova dell'esattezza delle sue misurazioni.

Con il quarto motivo il contribuente ha dedotto violazione degli articoli 70 e 71 D.Lgs. n. 507/93 in quanto il termine per l'accertamento per il 1996 a suo avviso è scaduto il 31.12.1999. A sostegno di ciò ha evidenziato che il comma 2 dell'art. 70 fa riferimento solo alle forme e non ai termini della denuncia di variazione.

Con il quinto motivo è stata dedotta violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. poiché le spese dovevano fare carico sul Comune, rimasto soccombente.

Ritiene la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

E' necessario premettere che il contribuente nel 1988 ha denunciato a fini Tarsu una superficie di mq. 207,11; che il Comune in data 21.8.2000 ha notificato avvisi di accertamento dal 1996 a 1999 determinando una superficie di mq. 288; che il Giudice avvalendosi dei poteri istruttori di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 546/92 ha accertato una superficie di mq. 232.

La situazione di incertezza, derivante dalle contrapposte posizioni delle parti, ed evidentemente non superata con i documenti offerti, ben poteva essere eliminata attraverso l'esercizio dei poteri istruttori riconosciuti dall'articolo 7 del D.Lgs. al giudice tributario "nei limiti dei fatti dedotti dalle parti". E questo è accaduto attraverso la misurazione delle superfici, il cui risultato è stato recepito dai giudici di merito.

In un contesto processuale cosi lineare la sentenza impugnata non merita alcuna censura poiché il giudice, disponendo la misurazione dei locali, ha legittimamente e correttamente esercitato un suo potere discrezionale diretto ad accertare l'esatta consistenza del presupposto del tributo, sulla cui entità le parti non erano d'accordo. Né l'esercizio di un tale potere istruttorio può essere ritenuto vietato sol perché la parte che aveva l'onere della prova non vi ha adempiuto, o non vi ha adempiuto compiutamente. Una tale lettura della norma non è giustificata né dalla lettera né dalla ratio dell'articolo 7 che ha voluto riconoscere al giudice tributario, evidentemente per la natura pubblicistica degli interessi in gioco, un maggiore potere istruttorio rispetto a quello del giudice civile, idoneo a consentile l'accertamento della situazione di fatto sulla quale determinare il tributo da applicare. Il pagamento dell'esatto tributo è un interesse che riguarda non solo il contribuente, ma è un interesse che riguarda tutta la collettività.

 

Nella specie, né il Comune né il contribuente hanno offerto una prova sufficiente dei loro assunti, per cui bene ha fatto il giudice ad utilizzare il suo potere istruttorio sul fatto fondamentale dedotto in giudizio ed individuabile nella esatta consistenza della superficie tassabile. Le censure mosse in questa sede in ordine all'aumento o meno della superficie sono estremamente marginali rispetto al punto fondamentale testé evidenziato e non hanno, quindi, alcun pregio.

La censura relativa alla pretesa decadenza per il 1996 è totalmente infondata poiché l'art.70, comma 2, D.Lgs. n.507/93, allorché paria di "medesime forme" per la denuncia di variazione si riferisce anche al termine entro il quale la denuncia va fatta. Se così non fosse la norma sarebbe priva di senso perché mancherebbe il dies a quo dal quale fare decorrere i termini di decadenza. Sul punto la Commissione Regionale ha ben chiarito che per il 1996 (essendo la superficie maggiore rispetto a quella denunciata per il passato) il contribuente doveva presentare denuncia entro il 20.1.1997, per cui al momento della notifica dell'accertamento non si era verificata alcuna decadenza.

Anche la censura relativa alle spese non è fondata poiché vi è stata soccombenza e del Comune (che ha visto ridotta la sua pretesa) e del contribuente (che ha visto aumentata la superficie tassabile), per cui la compensazione è giustificata.

Nulla va liquidato per le spese di questa fase non avendo il Comune svolto attività difensiva.
 

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

Rifiuti -  Determinazione dell'effettiva superficie soggetta a T.a.r.s.u. - Misurazione dei locali - Potere istruttorio del Giudice - Sussiste. Se il Comune e il contribuente non sono in grado di offrire una prova sufficiente che dimostri l’effettiva superficie soggetta a T.a.r.s.u., il giudice tributario può disporre la misurazione dei locali, esercitando così un potere istruttorio finalizzato all’accertamento della situazione di fatto sulla quale determinare il tributo da applicare. Nella specie, né il Comune né il contribuente hanno offerto una prova sufficiente dei loro assunti. CORTE DI CASSAZIONE civile, Sezione Tributaria 28 gennaio 2005, Sentenza n. 1792
 

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