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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III  17 maggio 2005 (Ud. 12/04/2005), Sentenza n. 18205

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 17 maggio 2005 (Ud.12/04/2005) , Sentenza n. 18205

Pres.Grassi - Rel..Lombardi - P.M Izzo - Ric. Stubing
 


composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Aldo Grassi Presidente
Dott.Vittorio Vangelista Consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere
Dott. Aldo Fiale Consiogliere
Dott. Giovanni Amoroso Consigliere
ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA
 

Sul ricorso proposto dall'Avv. Alberto Niccoli Vallesi, difensore di fiducia di Stubing Solvi, n. a Ratenow (Germania) il 19.1.1941, avverso la sentenza in data 22.9.2003 della Corte di Appello di Firenze, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Grosseto in data 26.11.2002, venne condannata alla pena di 14.580,00 euro di ammenda, di cui e 580,00 in sostituzione della pena di giorni quindici di arresto, quale colpevole del reato di cui all'art. 163 del D. L.vo n. 490/99.


Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Alberto Niccoli Vallesi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per il differimento del processo in attesa della definizione del procedimento di compatibilità ambientale;


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Stubing Solvi in ordine al reato di cui all'art. 163 del D. L.vo n. 490/99, ascrittole perché, in qualità di amministratore unico della Società Ciak Pop Corn S.r.l., realizzava una serie di muri di recinzione in pietrame e malta, un complesso murario con piano di lavoro e lavabo, la pavimentazione prospiciente l'ingresso del fabbricato preesistente e modificazioni prospettiche di quest'ultimo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.


Per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento in seguito all'entrata in vigore della L. 134/2003, nonché l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice di primo grado, fondata nei motivi di appello aggiunti sul rilievo che il processo era stato illegittimamente trattato presso il Tribunale di Grosseto, invece che presso la competente sezione distaccata di Orbetello; la sentenza impugnata ha rigettato, infine, i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto la natura manutentiva dell'intervento edilizio e la inidoneità dello stesso a recare offesa al paesaggio, mentre ha accolto la subordinata richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, che la denuncia con tre motivi di gravame.
 

MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 5, co. 2, della L. n. 134/2003 e la conseguente violazione del diritto di difesa dell'imputata ex art. 178 lett. c) c.p.p., nonché la carenza di motivazione della sentenza sul punto.


Si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile nel giudizio di appello la disposizione citata, omettendo di sospendere il dibattimento per consentire all'imputata di valutare la possibilità di definire il procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p..


Si deduce, quindi, l'erroneità di tale interpretazione della norma, in quanto la stessa si palesa riferibile indistintamente a tutti i giudizi nei quali sia in corso il dibattimento e, pertanto, anche se in fase di appello.


Si osserva inoltre che la mancata concessione del termine si è tradotta in una lesione del diritto di difesa dell'imputata, a nulla rilevando in contrario l'accoglimento della subordinata richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, in quanto tale sostituzione non era consentita prima dell'abrogazione dell'art. 60 della L. n. 689/81, con la conseguente inammissibilità di una richiesta di patteggiamento nel giudizio di primo grado fondata sul presupposto che venisse concesso il citato beneficio.


Sul punto si deduce, infine, la carenza di motivazione della sentenza impugnata, in quanto genericamente formulata per relationem mediante il rinvio a non meglio precisati precedenti della stessa Corte di Appello.


Con il secondo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 21 c.p.p..


Si deduce che la sentenza, nell'affermare la tardività della eccezione di incompetenza territoriale del giudice di primo grado, non ha tenuto conto della circostanza che l'incompetenza eccepita è maturata solo a seguito della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura di non approvare la decisione del Presidente del Tribunale di Grosseto, con la quale era stato disposto che la trattazione dei procedimenti di competenza della sezione distaccata di Orbetello avvenisse a Grosseto.


Con l'ultimo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 163 del D. L.vo n. 490/99, nonché della legge extrapenale integratrice della fattispecie criminosa e la manifesta illogicità della motivazione.


Si deduce, in sintesi, che la sentenza impugnata ha illogicamente escluso la natura di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria da attribuirsi ai lavori eseguiti, con particolare riferimento alla realizzazione dei muretti di recinzione, pur essendo stata ammessa dai giudici di merito la possibilità di una loro preesistenza; che, stante la indicata natura dell'intervento edilizio, ne doveva essere esclusa la offensività per il paesaggio; offensività in ogni caso insussistente. Con riferimento al cosiddetto complesso murario con piano di lavoro e lavabo se ne deduce la natura di accessorio del fabbricato preesistente, con la conseguenza che la realizzazione dello stesso non era subordinata al rilascio della concessione edilizia. Si osserva, infine, che l'argomentazione con la quale i giudici di merito hanno escluso la buona fede dell'imputata, per essersi munita in precedenza delle prescritte autorizzazioni, è illogica e fuorviante, dovendosi inferire da tale fatto proprio il convincimento della imputata che, nel caso in esame, tali autorizzazioni non erano necessarie.


Con motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto che i fatti di cui alla contestazione devono ritenersi penalmente irrilevanti a seguito dell'entrata in vigore, successivamente alla decisione impugnata, del D. L.vo n. 42 del 2004, il cui articolo 181, come modificato dall'art. 1, comma 36 lett. c), della L. n. 308/2004, esclude l'applicabilità della sanzione penale nel caso di lavori eseguiti in assenza della prescritta autorizzazione, che non abbiano determinato la creazione di superfici utili o di volumi, o che abbiano natura di intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, allorché ne venga accertata la compatibilità ambientale.


I citati motivi aggiunti, che si palesano assorbenti del terzo motivo di ricorso, sono fondati nei limiti di seguito precisati.


Per completezza di esame deve essere, comunque, preliminarmente rilevata la infondatezza dei due primi motivi di gravame di cui al ricorso.


Osserva il Collegio, in ordine alla denunciata violazione dell'art. 5 della L. 12.6.2003 n. 134, che l'applicabilità del cosiddetto patteggiamento allargato, introdotto dalla disposizione citata, è stata già esclusa da questa Suprema Corte con riferimento ai giudizi di impugnazione, essendo "dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado" (sez. un. 200347289, Petrella, riv. 226073).


Esattamente, pertanto, la Corte territoriale ha omesso di sospendere il dibattimento di appello in applicazione dell'art. 5, co. 2, della L. n. 134/03, non estendendosi la facoltà di definizione del procedimento, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., come modificato dalla disposizione citata, al giudizio di appello, mentre a nulla rileva, conseguentemente, l'eventuale carenza di motivazione della sentenza sul punto.

Va inoltre osservato con riferimento al secondo motivo di gravame che secondo il consolidato indirizzo interpretativo dì questa Corte "L'incompetenza territoriale deve essere dedotta ai sensi dell'art 491 c.p.p., subito dopo l'accertamento, per la prima volta, della regolare costituzione delle parti, indipendentemente dal momento in cui essa diviene effettivamente deducibile. " (sez. V, 199914696, Braga P.L., riv. 215190; conf. 199200915, confl. comp. in proc. Santarello, riv. 189930)


La sentenza impugnata, pertanto, ha esattamente escluso la deducibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio del giudice di primo grado per la prima volta con l'atto di appello, a nulla rilevando il fatto che detta incompetenza sia stata resa manifesta dalla mancata approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura della delibera del Presidente del Tribunale di Grosseto, la cui legittimità poteva essere contestata anche dall'imputata.


Si osserva, invece, in ordine ai motivi aggiunti di ricorso, che, successivamente alla decisione impugnata, l'art. 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il D. L.vo 22.1.2004 n. 41, che sostanzialmente riproduceva il testo dell'art. 163 del D. L.vo n. 490/99, è stato modificato dall'art. 1, co. 36 lett. c), della L. 15.12.2004 n. 308, tra l'altro, mediante la introduzione del comma 1 ter, ai sensi del cui disposto:


"Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatone o pecuniarie di cui all'art 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1 quater, la disposizione di cui al comma I non si applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dell'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380."


La disposizione citata, pertanto, ha operato una sostanziale depenalizzazione dei fatti descritti nelle varie ipotesi sopra riportate, ritenuti dal legislatore meno lesivi dell'interesse protetto dalla norma, a condizione che venga accertata la compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti.


La disposizione sopra riportata, pertanto, risulta applicabile anche ai fatti pregressi, ai sensi dell'art. 2, co. 2, c.p., ricorrendo le condizioni in essa enunciate.


Orbene, nel caso in esame emerge dall'accertamento di merito che successivamente all'esecuzione dei lavori di cui alla contestazione l'imputata ha ottenuto, in data 23.4.2002, una concessione in sanatoria, preceduta dal parere favorevole del collegio ambientale, con applicazione dell'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 164 del D. L.vo n. 490/99.


La stessa Stubing, inoltre, secondo le risultanze della certificazione prodotta, ha presentato, in data 2.2.2005, istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere di cui alla contestazione, ai sensi dell'art. 181, co. 1 quater, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, introdotto dall'art. 1, co. 36, della citata L n. 308/2004, nonché ai sensi dei commi successivi del citato art. 1.


Si palesa, pertanto, necessaria, alla luce della citata novella legislativa, una ulteriore valutazione di merito in ordine alla rilevanza penale dell'intervento edilizio eseguito dalla Stubing, in relazione alla natura dello stesso, rilevandosi che dall'accertamento di fatto contenuto in sentenza può desumersi che, se è stata esclusa la natura manutentiva dei lavori eseguiti dall'imputata, tuttavia non viene menzionata l'esecuzione di opere idonee a creare una nuova volumetria, sicché il fatto di cui alla contestazione potrebbe rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 181, co 1 ter lett. a) del D. L.vo n. 41/2004, come novellato, tenuto conto del parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale delle opere realizzate, che risulta essere stato già ottenuto dalla Stubing, da ritenersi equipollente a quello previsto dalla novella legislativa, o, comunque, di quello ulteriore oggetto della richiesta successivamente formulata ai sensi della legge di riforma.


La sentenza impugnata deve essere, pertanto annullata con rinvio per un nuovo giudizio che tenga conto delle citate disposizioni di riforma dell'art. 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

P.Q.M.
 

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per un nuovo giudizio.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 12.4.2005
 

IL PRESIDENTE Aldo Grassi
IL CONSIGLIERE RELATORE Alfredo M.Lombardi
Depositata in Cancelleria 17 maggio 2005

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

Beni culturali e ambientali – Tutela del paesaggio - Art. 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio – Abusivismo – Depenalizzazione - L. 15.12.2004 n. 308 – Condizioni e limiti. L'art. 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il D. L.vo 22.1.2004 n. 41, che sostanzialmente riproduceva il testo dell'art. 163 del D. L.vo n. 490/99, è stato succesivamente modificato dall'art. 1, co. 36 lett. c), della L. 15.12.2004 n. 308. La disposizione, pertanto, ha operato una sostanziale depenalizzazione nelle varie ipotesi in essa contenute e ritenuti dal legislatore meno lesivi dell'interesse protetto dalla norma, a condizione che venga accertata la compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti. Sicché, risulta applicabile anche ai fatti pregressi, ai sensi dell'art. 2, co. 2, c.p., ricorrendo le condizioni in essa enunciate. Fattispecie: realizzazione di una serie di muri di recinzione in pietrame e malta, un complesso murario con piano di lavoro e lavabo, la pavimentazione prospiciente l'ingresso del fabbricato preesistente e modificazioni prospettiche di quest'ultimo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Pres.Grassi - Rel..Lombardi - P.M Izzo - Ric. Stubing. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III 17 maggio 2005 (Ud. 12/04/2005), Sentenza n. 18205

 

Procedure e varie - Incompetenza territoriale - Art 491 c.p.p.. L'incompetenza territoriale deve essere dedotta ai sensi dell'art 491 c.p.p., subito dopo l'accertamento, per la prima volta, della regolare costituzione delle parti, indipendentemente dal momento in cui essa diviene effettivamente deducibile. " (sez. V, 199914696, Braga P.L., riv. 215190; conf. 199200915, confl. comp. in proc. Santarello, riv. 189930). Pres.Grassi - Rel..Lombardi - P.M Izzo - Ric. Stubing. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III 17 maggio 2005 (Ud. 12/04/2005), Sentenza n. 18205
 

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