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CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, 1 febbraio 2005, Sentenza n. 1864
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione, 1 febbraio 2005,
sentenza n. 1864
Presidente V. Carbone, Relatore C. Cioffi - Ric. Regione Campania.
Omissis
FATTO
- con ricorso del 5 giugno 2002 la Regione Campania chiese al Tribunale di Torre
Annunziata di essere reintegrata nel possesso dell'immobile nel dettaglio
indicato, del quale era stata spogliata dal Comune di Vico Equense;
- quest'ultimo si costituì ed affermò di aver recuperato il possesso
dell'immobile con effrazione della serratura, dopo aver adottato due
"provvedimenti" con i quali aveva affermato di esserne proprietario, e ne aveva
invano sollecitato il rilascio alla Regione, che a suo dire lo deteneva senza
titolo;
- il 5 febbraio 2003 il detto Tribunale, pronunziando in sede di reclamo contro
l'ordinanza con cui il giudice designato aveva rigettato la domanda, per carenza
di giurisdizione, ha invece dichiarato quella dell'autorità giudiziaria
ordinaria, ed ha concesso l'interdetto;
- nella successiva fase processuale del giudizio possessorio il Comune di Vico
Equense ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, osservando che si
era impossessato dell'immobile esercitando il potere di autotutela previsto
dall'art. 823 comma 2° del codice civile, e che tale esercizio non può essere
sindacato dall'autorità giudiziaria ordinaria, in virtù di quanto disposto
dall'art. 4 della legge 20 marzo 1985 n. 2248 ali. E;
- la Regione Campania ha resistito con controricorso.
DIRITTO
L'autotutela della pubblica amministrazione è espressione della sua supremazia,
e conseguentemente può essere esercitata solo nei confronti di soggetti privati,
non anche nei confronti di soggetti che fanno parte anch'essi della pubblica
amministrazione, e che, in quanto tali, sono nella medesima condizione
giuridica.
PER QUESTO MOTIVO
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna il Comune di
Vico Equense a rifondere alla Regione Campania le spese di questo giudizio, che
liquida in 3.100,00 euro (di cui 3.000,00 per onorari), oltre accessori di
legge.
Roma, 20 gennaio 2005.
Depositato en cancelleria 1 febbraio
2005.
Pubblica Amministrazione – Autotutela – Esercitabilità nei confronti di altra p.a. – Esclusione – Fondamento. L'autotutela della P.A. è espressione della sua supremazia, e conseguentemente può essere esercitata solo nei confronti di soggetti privati, non anche nei confronti di soggetti che fanno parte anch'essi della P.A., e che, in quanto tali, sono nella medesima condizione giuridica. Pertanto, un Comune non può esercitare i propri poteri di autotutela a difesa della proprietà demaniale, secondo la previsione dell'art. 823, secondo comma, cod. civ., nei confronti di una Regione. Presidente V. Carbone, Relatore C. Cioffi - Ric. Regione Campania. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 1 febbraio 2005, Sentenza n. 1864
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