Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 26 maggio 2005 (Ud. 21 aprile 2005), Sentenza n. 19898
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III -
26 maggio 2005 (ud.21 aprile 2005), Sentenza n. 19898
Pres.Postglione - Rel. Squassoni - Ric. Pandolfini - P.M Passacantando
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. POSTIGLIONE AMEDEO
Presidente
1.Dott.ONORATO PIERLUIGI
Consigliere
2.Dott.MANCINI FRANCO
Consigliere
3. Dott.SQUASSONI CLAUDIA
Consigliere
4.Dott.FRANCO AMEDEO
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) PANDOLFINI GIUSEPPE N. IL 28/01/1939
avverso SENTENZA del 16/12/2003
TRIBUNALE di GENOVA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
Udito il P.M. nella persona del dott. G. Passacantando cha ha concluso: rigetto del
ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 16.12.2003, il
Tribunale di Genova ha ritenuto Pandolfini Giuseppe responsabile delle
contravvenzioni previste dagli artt. 51 c.1 lett. a D.L.vo 22/1997, 674 c.p. e -
concesse le attenuanti generiche ed uniti gli illeciti con il vincolo della
continuazione - lo ha condannato alla pena, condizionatamente sospesa, di euro
tremilacinquecento di ammenda.
Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha ritenuto provato che un
dipendente del Pandolfini, su incarico dello stesso, avesse smaltito rifiuti
speciali mediante incenerimento senza autorizzazione e provocando una emissione
di un fumo acre e molesto; il Tribunale ha scartato la prospettazione della
difesa la quale aveva sostenuto che il dipendente avesse agito di propria
iniziativa senza istruzioni da parte del datore di lavoro.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto appello che deve
essere qualificato ricorso per Cassazione essendo la sentenza solo sindacabile a
sensi dell'art. 593 uc cpp .Nei motivi di impugnazione deduce:
che il Giudice non ha esaminato, a sensi dell'art. 844 cc, se le emissioni
superavano la normale tollerabilità o la stretta necessità o gli standars
fissati dalla legge per il perfezionamento della fattispecie di reato di cui
all'art. 674 cp;
sul punto, manca un accertamento non essendo sufficiente la
percezione visiva ed olfattiva dello unico testimone;
-che non gli è addebitabile alcuna colpa non avendo incaricato il dipendente di
smaltire mediante incenerimento i rifiuti;
-
che, stante la ricostruzione del Giudice, non è puntuale la formulazione del
capo di imputazione in quanto la contestazione avrebbe dovuto essere per lui
quale istigatore e per il dipendente quale esecutore materiale;
-
che immotivatamente è stata disattesa la richiesta di non menzione della
condanna;
-
che la pena è eccessiva in considerazione della tenuità del fatto.
Il Collegio ritiene che le deduzioni del ricorrente non siano meritevoli di
accoglimento.
Il contenuto della norma prevista dall'art. 647 cp comprende due ipotesi di
reato, entrambe di pericolo, la seconda delle quali descrive una fattispecie
causalmente orientata in cui la condotta , attiva o omissiva, conduce a
provocare "nei casi non consentiti dalla legge" emissioni di gas, vapore o fumo
atti a cagionare offesa o imbrattamento ovvero molestia alle persone.
Per la sussistenza del reato è sufficiente, quindi, l'idoneità del fatto alla
produzione degli eventi negativi previsti dalla norma.
Poiché si richiede che tali effetti siano cagionati contra legem, il parametro
di legalità deve individuarsi nel contenuto del provvedimento amministrativo
all'esercizio di una determinata attività lavorativa; nei casi in cui la
autorizzazione non sia richiesta, il Collegio ritiene si debba avere come punto
di riferimento il criterio della "stretta tollerabilità" piuttosto che quello
contenuto nella disposizione civilistica dell'art. 844 c.c., che consente
immissione entro i limiti della "normale tollerabilità".
Sul punto, la sentenza rileva come l'Ispettore di Polizia, allentato dalla
segnalazione di alcuni cittadini, avesse constatato la presenza di "un fumo acre
e odori molesti"; la sentenza omette, come correttamente
segnala il ricorrente, di precisare se le emissioni determinavano una molestia
che esorbitava i limiti di tollerabilità.
Ora che tale superamento si sia verificato si può ragionevolmente desumere,
oltre che dalla personale percezione dello Ispettore, dal tipo di rifiuti
oggetto di combustione e dalla circostanza che gli abitanti della zona si
fossero preoccupati a tale punto da richiedere l'intervento della Polizia.
Di conseguenza, l'insufficienza dello apparato argomentativo della sentenza in
esame (che non costituisce vizio motivazionale rilevabile in Cassazione a sensi
dell'art. 606 c.1 lett. e) cpp) può essere colmata da questa Corte con il rilievi
precisati.
Per quanto concerne le ulteriori deduzioni, si osserva che il Giudice di merito
ha avuto cura di indicare le fonti probatorie dalle quali ha tratto la
convinzione che l'imputato avesse dato precise disposizioni al suo dipendente
per lo smaltimento dei rifiuti con combustione ; trattasi di accertamento
fattuale che, in quanto correttamente motivato, sfugge al sindacato di
legittimità.
Sul tema, l'imputato formula censure in fatto tendenti ad una rinnovata
ponderazione delle prove che esulano dai limiti cognitivi della Cassazione.
La ricordata conclusione, sul ruolo dello imputato nella vicenda per cui è
processo, supera e rende inconferenti le deduzioni circa la insussistenza dello
elemento psicologico del reato.
La circostanza che il Pandolfini sia l'istigatore e non l'esecutore materiale
del reato, pur non contenuta nel capo di incolpazione, è stata oggetto di
accertamento nella istruzione dibattimentale, avvenuta alla presenza
dell'imputato il quale su tale tema ha avuto modo di fare sue confutazioni ed
esplicare una concreta e fattiva azione difensiva.
In merito al regime sanzionatorio, il Tribunale ha giustificato in maniera
sintetica, ma corretta e sufficiente l'esercizio del suo potere discrezionale
sul quantum della pena sicché la censura del ricorrente, tra l'altro generica, è
destituita di fondamento.
Relativamente alla residua deduzione, si rileva che il Giudice, nel suo potere
discrezionale, può negare la non menzione della condanna anche quando abbia
ritenuto l'imputato meritevole della sospensione condizionale della pena:
infatti i due benefici non si fondano sugli stessi presupposti e solo per quello
ex art. 163 cp è richiesta la presunzione che l'imputato si asterrà dal
delinquere.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 21 aprile 2005
Depositata in Cancelleria 26 maggio 2005
Il Presidente Amedeo Postiglione
L'Estensore Claudia Squassoni
Rifiuti - Inquinamento atmosferico - Smaltimento di rifiuti speciali mediante incenerimento - Assenza autorizzazione - Artt. 51 c.1 lett. a D.L.vo 22/1997, 674 c.p. - Fattispecie. In tema di smaltimento e gestione dei rifiuti, integrano le contravvenzioni previste dagli artt. 51 c.1 lett. a D.L.vo 22/1997, 674 c.p., lo smaltimento di rifiuti speciali mediante incenerimento senza autorizzazione e provocando un'emissione di un fumo acre e molesto. Per la sussistenza del reato è sufficiente, quindi, l'idoneità del fatto alla produzione degli eventi negativi previsti dalla norma. Poiché si richiede che tali effetti siano cagionati contra legem, il parametro di legalità deve individuarsi nel contenuto del provvedimento amministrativo all'esercizio di una determinata attività lavorativa; nei casi in cui la autorizzazione non sia richiesta, il Collegio ritiene si debba avere come punto di riferimento il criterio della "stretta tollerabilità" piuttosto che quello contenuto nella disposizione civilistica dell'art. 844 c.c., che consente immissione entro i limiti della "normale tollerabilità". Nella specie è stata ritenuta sussistente la responsabilità del titolare dell'azienda che aveva incaricato un suo dipendente allo smaltimento dei rifiuti. Pres. Postglione - Rel. Squassoni - Ric. Pandolfini - P.M Passacantando (conferma Tribunale di Genova, sentenza 16.12.2003). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 26 maggio 2005 (Ud. 21 aprile 2005), Sentenza n. 19898
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