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CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 27 maggio 2005 (Ud. 13 aprile 2005), Sentenza n. 19953
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III
- 27 maggio 2005 (Ud.13 aprile 2005), Sentenza n.19953
Pres. Giuseppe Savignano - Rel.Mario
Gentile - P.M.Gioacchino Izzo - Ric.Catone C.
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Giuseppe Savignano
Presidente
1.Dott. Carlo Grillo
Consigliere
2.Dott. Mario Gentile
Consigliere
3.Dott. Alfredo Maria Lombardi
Consigliere
4.Dott. Aldo Fiale
Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Catone Concetta, nata 1'14/11/33
Avverso Ordinanza
Tribunale di Napoli, emessa il 23/11/04
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Gioacchino Izzo che ha
concluso per Inammissibilità del ricorso
Udito il difensore Avv.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del Riesame di Napoli, con ordinanza emessa il 23/11/04 - provvedendo sulla richiesta di appello presentata nell'interesse di Catone Concetta, avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli in data 08/10/04, con la quale veniva rigettata la richiesta di dissequestro dei manufatti abusivi siti in Marano di Napoli alla via Benedetto Croce nn. 42/44 - rigettava l'appello.
L'interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo: Violazione dell'art.
606. lett. b) ed e) cpp.
In particolare la ricorrente esponeva, mediante articolate argomentazioni, che,
nella fattispecie, ricorrevano le condizioni di cui all'art. 35, comma 8° L.
47/85, in virtù del quale la Catone era autorizzata a completare, sotto propria
responsabilità, le opere edilizie suscettibili di sanatoria. Essendo venute meno
le esigenze cautelari che avevano legittimato il sequestro preventivo del
manufatto de quo, detto bene andava restituito all'avente diritto, ossia Catone
Concetta.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata
Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 13/04/05, ha
chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione Il ricorso è infondato.
In via preliminare va precisato che, in materia di misura cautelare reale, il
ricorso per Cassazione è consentito soltanto per violazione di legge, ai sensi
dell'art. 325 cpp.
Tanto premesso sul thema decidendum, va affermato che il Tribunale del Riesame
di Napoli ha congruamente motivato in ordine ai punti determinanti della
decisione.
Per di contro, le violazioni di legge dedotte nel ricorso sono infondate.
In particolare l'assunto difensivo, secondo cui l'attivazione delle procedure di
cui all'art. 35 L. 47/85, in materia di condono, determinerebbe automaticamente
la cessazione delle esigenze cautelari legittimanti il sequestro preventivo de
quo, è errato.
Invero, la disciplina normativa di cui all'art. 35, comma 14, prevede che -
decorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il
versamento della seconda rata dell'oblazione - il presentatore dell'istanza di
concessione o autorizzazione in sanatoria, può completare sotto propria
responsabilità, le opere abusive, previa attivazione della procedura prevista
nella citata norma.
Risulta evidente, pertanto, che trattasi di una procedura che non accerta la
legittimità della richiesta di sanatoria, ma consente unicamente la facoltà,
sotto responsabilità dell'interessato, di completare le opere. Detta procedura
non determina, in capo al richiedente, alcun diritto o interesse legittimo,
definitivamente acquisiti, al completamento dell'opera.
Stante la mancata sussistenza di una siffatta pretesa, giuridicamente perfetta,
alla prosecuzione dei lavori, consegue che l'attivazione di detta procedura
amministrativa non determina automaticamente la cessazione
delle esigenze cautelari poste a base del sequestro preventivo relativo alle
opere abusive. Si rende necessario, invece, valutare in concreto la
compatibilità del condono edilizio con le opere sottoposte a sequestro. Trattasi
di accertamento attinente alla fondatezza in concreto dell'accusa, da
espletarsi, comunque, nel corso del procedimento principale.
Le argomentazioni finora svolte sono determinanti ed esaustive ai fini della
decisione, senza necessità di esame analitico delle restanti questioni dedotte
nel ricorso.
Va respinto,pertanto, il ricorso proposto da Catone Concetta, con condanna della
stessa, al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 13/04/05
Depositata in Cancelleria 27 maggio 2005
Il Funzionario di Cancelleria dott.Fiorella Donati
Il Presidente dott.Giuseppe Savignano
L'Estensore M.Gentile
Urbanistica e edilizia - Opere abusive - Richiesta di sanatoria art. 35, c. 14, L. 47/85 - Sequestro preventivo - Compatibilità del condono edilizio con le opere sottoposte a sequestro - Necessità - Istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria - Procedura amministrativa - Fondamento e limiti. In tema di sanatoria, l'attivazione della procedura amministrativa disciplinata dalla normativa contenuta all'art. 35, comma 14, Legge 47/85 non determina automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari poste a base del sequestro preventivo relativo alle opere abusive. Ma rende necessario, valutare in concreto la compatibilità del condono edilizio con le opere sottoposte a sequestro. (L'attivazione della procedura ex art. 35 c. 14 L. 47/85, prevede che il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria, (decorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione) può completare sotto propria responsabilità, le opere abusive. Trattasi, tuttavia, di una procedura che non accerta la legittimità della richiesta di sanatoria, ma consente unicamente, sotto responsabilità dell'interessato, di completare le opere. Detta procedura non determina, in capo al richiedente, alcun diritto o interesse legittimo, definitivamente acquisiti, al completamento dell'opera). Pres. Savignano - Rel. Gentile - P.M. Izzo - Ric. Catone - (conferma Ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli in data 08/10/04). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 27 maggio 2005 (Ud. 13 aprile 2005), Sentenza n. 19953
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