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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, 22 dicembre 2005, Sentenza n. 28417

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


C
ORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, 22 dicembre 2005, Sentenza n. 28417

 

Omissis

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione notificato l'11.6.1995 la S.p.a. Cartiere del Garda conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rovereto la S.n.c. Camu di Calzà e Marcabruni e, premesso che quest'ultima le aveva fornito degli anelli guidafune installati sui cilindri essiccatori di un suo macchinario per la produzione di carta, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a seguito della rottura di uno di tali anelli.


Costituendosi in giudizio la convenuta contestava il fondamento della domanda di cui chiedeva il rigetto.


Successivamente parte attrice chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa della S.n.c. Fa. Ma Service, che si era occupata della posa in opera degli anelli guidafune; quest'ultima, costituitasi in giudizio, eccepiva la decadenza e la prescrizione dell'azione proposta dalla controparte.


Con sentenza del 22.2.2000 l'adito Tribunale rigettava la domanda attrice nei confronti di entrambe le società convenute in giudizio.


A seguito di gravame da parte della società Cartiere del Garda cui resistevano le società Fa. Ma Service e Camu di Calzà e Marcabruni, la Corte di Appello di Trento con sentenza del 7.8.2001, in riforma dell'appellata sentenza, condannava la Fa. Ma al pagamento in favore dell'appellante della somma di lire 92.357.404 con gli interessi di legge dal 27.4.1995 oltre al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, e compensava le spese di primo e di secondo grado tra la società Cartiere del Garda e Camu di Calzà e Marcabruni.


Il Giudice di Appello preliminarmente rilevava che, pur non essendo opponibile alla Fa. Ma l'accertamento tecnico preventivo svoltosi senza la sua partecipazione, l'eccezione di nullità della Consulenza Tecnica d'Ufficio proposta da quest'ultima società era infondata, considerato che dopo il deposito di tale consulenza, avvenuto il 9.4.1998, non erano state sollevate eccezioni al riguardo nelle successive udienze del 15.4.1998 e del 27.5.1998, ma soltanto con la memoria del 14.10.1998; tali eccezioni, ribadite poi all'udienza dell'11.11.1998, facevano riferimento solo agli elaborati progettuali; inoltre correttamente il Consulente Tecnico d'Ufficio aveva utilizzato le foto allegate all'accertamento tecnico preventivo regolarmente acquisito nel giudizio di merito nella piena integrità del contraddittorio, considerato che non era mai stata sollevata una eccezione di non corrispondenza al vero di tali fotografie.


La Corte territoriale, poi, ritenuta la riferibilità dell'evento produttore dei danni lamentati dall'appellante alla inesatta opera di montaggio dell'anello salvafuni effettuata dalla Camu, verificata direttamente dal Consulente Tecnico d'Ufficio all'esito dei rilievi fotografici e dell'esame del residuo di anello guidafune rotto e degli altri anelli montati, riteneva infondate le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalla Fa. Ma, posto che i termini in proposito previsti dall'art. 1667 c.c. non erano applicabili alle azioni contrattuali diverse da quelle relative alla garanzia per vizi dell'opera appaltata, e quindi non erano estensibili alla domanda proposta dalla Cartiere del Garda di risarcimento danni per il blocco della produzione e per il danneggiamento degli altri macchinari.


Il Giudice di Appello riteneva poi fondato anche il motivo di impugnazione relativo alla condanna della società Cartiere del Garda al rimborso delle spese del giudizio di primo grado nei confronti della Camu, considerato che la partecipazione al giudizio di quest'ultima era apparsa necessaria anche dopo l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo: infatti, posto che gli anelli erano stati costruiti dalla Camu con la previsione di un numero di viti di fissaggio ben inferiore a quello ipotizzato in sede di progettazione e che un maggior numero di viti avrebbe potuto in teoria evitare l'incidente, soltanto lo svolgimento di una accurata Consulenza avrebbe potuto escludere la responsabiltà della Camu.


Per la cassazione di tale sentenza le S.n.c. Fa. Ma Service di Marcabruni Bruno e C. e Camu di Marcabruni Bruno & C. (già S.n.c. Camu di Calzà e Marcabruni e C.) hanno proposto un ricorso articolato in sei motivi cui la S.p.a. Cartiere del Garda ha resistito con controricorso proponendo altresì un ricorso incidentale ed un ricorso incidentale condizionato; le parti hanno successivamente depositato delle memorie.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Preliminarmente deve procedersi alla riunione del ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.


Procedendo quindi all'esame del ricorso principale, si rileva che la società Fa. Ma Service di Marcabruni Bruno & C.'denunciando violazione degli articoli 1453 -1455 - 1667 e 1668 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la domanda di risarcimento dei danni conseguente al blocco della produzione ed al danneggiamento degli altri macchinari proposta dalla società Cartiere del Garda non era subordinata all'osservanza del termine prescrizionale previsto dall'art. 1667 c.c., essendo quest'ultimo collegato alla sola azione di garanzia per, vizi dell'opera appaltata.

La ricorrente principale, premessa l'applicabilità sulla fattispecie degli articoli 1667 e 1668 c.c. quali disposizioni speciali in tema di inadempimento dell'appaltatore, ritiene non fondata la non chiara distinzione operata dal Giudice di Appello tra azioni contrattuali relative alla denuncia dei vizi ed azioni contrattuali diverse da quelle relative alla denuncia dei vizi, e sostiene che anche la domanda di risarcimento danni prevista dall'art. 1668 c.c. è soggetta alla osservanza dei termini di prescrizione e decadenza stabiliti dall'art. 1667 c.c..


La censura è fondata.


La sentenza impugnata, dopo aver affermato che il termine prescrizionale di cui all'art. 1667 c.c. è collegato alla sola garanzia per vizi dell'opera appaltata, ma non si estende alla domanda di risarcimento dei danni provocati ad altri beni dell'appaltante, ha concluso che il risarcimento dei danni per il blocco della produzione e per il danneggiamento degli altri macchinari non era subordinato all'esperimento, entro i termini prescrizionali previsti per l'azione per vizi, dell'azione ordinaria di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.


Occorre anzitutto rilevare che se le affermazioni non del tutto esplicite della Corte territoriale intendono riferirsi nella parte in cui richiamano l'azione ordinaria di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale - alla comune responsabilità dell'appaltatore ai sensi degli articoli 1453 e 1455 c.c., le conclusioni tratte nella fattispecie da tale premessa sarebbero infondate; invero secondo il costante orientamento di questa Corte la comune responsabilità dell'appaltatore di cui agli articoli 1453 e 1455 c.c. sorge allorché egli non esegue interamente l'opera, o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione (Cass 16.10.1995 n. 10772; Cass. 9.8.1996 n. 7364; Cass. 17.5.2004. n. 9333), ipotesi tutte pacificamente non ricorrenti nella presente controversia.


Conseguentemente la domanda introdotta dalla società Cartiere del Garda nei confronti della società Fa. Ma Service deve essere ricondotta necessariamente alla responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per i vizi o le difformità dell'opera prevista dagli articoli 1667-1668 c.c. che, seppure di carattere speciale per quanto riguarda i presupposti di applicazione ed il contenuto e le modalità di esercizio, si configura come applicazione della comune responsabilità contrattuale per inadempimento.


Ciò premesso, occorre esaminare il problema relativo alla applicazione o meno anche all'azione di risarcimento danni prevista per il committente dall'art. 1668 primo comma c.c. dei termini di prescrizione e di decadenza stabiliti dall'art. 1667 c.c.


Orbene la risposta affermativa a tale quesito discende dalla considerazione che l'osservanza dei suddetti termini da parte del committente è prevista al fine di far valere nei confronti dell'appaltatore la garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, e che l'art. 1668 primo comma c.c., nell'enunciare il contenuto di tale garanzia, attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore ed a quella di riduzione del prezzo, anche l'azione di risarcimento dei danni derivanti da difformità e vizi dell'opera appaltata nel caso di colpa dell'appaltatore.

Si è quindi in presenza di azioni tutte riferibili alla responsabilità dell'appaltatore connessa alla garanzia C.C. prevista dall'art. 166per vizi e difformità dell'opera; in tale contesto l'azione di risarcimento danni derivanti da vizi e difformità dell'opera si aggiunge alle altre azioni richiamate con caratteristiche di autonomia rispetto ad esse (Cass. 21.2.1996 n. 1334; Cass. 2.8.2001 n. 10571), essendo finalizzata al ristoro di pregiudizi non riparabili con l'eliminazione dei difetti dell'opera o con la riduzione del prezzo (Cass. 4.8.1988 n. 4839; Cass. 1.3.1995 n. 2346), ed essendo quindi destinata pur sempre ad integrare il contenuto della garanzia prevista per il committente sotto ulteriori profili.

Se dunque tutte le azioni previste in favore del committente dall'art. 1668 primo comma c.c. sono riconducibili alla responsabilità dell'appaltatore per l'esecuizone dell'opera priva di difformità o vizi, è evidente che l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1667 c.c. all'azione di risarcimento danni prevista dall'art. 1668 primo comma c.c. discende dalla considerazione che anche per tale rimedio il legislatore ha voluto contemperare l'esigenza di una tutela del diritto del committente a conseguire un'opera immune da difformità o vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine ad un suo inadempimento alla obbligazione di realizzare l'opera senza difetti o difformità.


Sulla base di tali rilievi non può pertanto essere condivisa il convincimento del Giudice di Appello secondo cui il termine di prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. non si estende alla domanda di risarcimento dei danni provocati ad altri beni dell'appaltante riconducibile alla tutela risarcitoria prevista dall'art. 1668 primo comma c.c.).


Con il secondo motivo la società Fa. Ma Service, deducendo violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., assume che la sentenza di primo grado aveva dichiarato la società Cartiere del Garda decaduta dal diritto alla garanzia per non aver denunciato all'appaltatore i vizi entro il termine di 60 giorni dalla scoperta, ed avere dichiarato prescritta l'azione per essere trascorsi oltre due anni dalla data di consegna dei lavori; la ricorrente rileva che tali statuizioni non erano state impugnate dalla controparte, cosicché su di esse si era formato un giudicato interno rilevabile d' ufficio.


La censura è fondata.


Dall'esame diretto dell'atto di appello proposto dalla società Cartiere del Garda avverso la sentenza di primo grado risulta che l'impugnazione riguardava soltanto la statuizione relativa alla ritenuta mancata tempestività della denuncia dei vizi nei confronti della Fa. Ma Service e non anche l'ulteriore rilievo in ordine alla prescrizione dell'azione per decorso del termine biennale di cui all'art. 1667 terzo comma c.c.; pertanto su tale ultima statuizione si è effettivamente formato il giudicato interno.


Con il terzo motivo la società Fa. Ma Service, denunciando violazione degli articoli 101 - 157 - 159 - 152 e 153 c.p.c. nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver respinto l'eccezione di nullità della Consulenza Tecnica d'Ufficio sollevata dall'esponente.


Con il quarto motivo la Fa. Ma Service, deducendo violazione degli articoli 201 - 157 - 184 e 194 c.p.c. nonché degli articoli 2692 e 2712 c.c., censura la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare la nullità della seconda relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio datata 7.6.1999 eccepita tempestivamente dall'esponente al verbale di udienza del 23.6.1999.


Con il quinto motivo la Fa. Ma Service, denunciando violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione, assume che la distinzione operata dal Giudice di Appello tra il danno conseguente al blocco delle attività ed i danni ai macchinari è insufficiente in relazione alla esigenza di comprendere, nell'ambito dei danni quantificati dal Consulente Tecnico d'Ufficio, quali di essi siano ricollegabili all'azione di garanzia ed ai vizi dell'opera appaltata e quali invece riguardino altri beni dell'appaltante.


Tutte le enunciate censure restano assorbite all'esito dell'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale.


Con il sesto motivo la S.n.c. Camu, denunciando violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver compensato le spese di giudizio di primo e di secondo grado tra l'esponente e la società Cartiere del Garda; rileva che la motivazione addotta a sostegno della compensazione delle spese di primo grado, ovvero la necessità della partecipazione al giudizio della Camu anche dopo l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, si pone in contrasto con il principio della soccombenza, ed aggiunge che le ragioni della compensazione integrale delle spese di secondo grado con riferimento ad una valutazione complessiva dell'esito della lite non emergono da argomentazioni esplicite e specifiche.


La censura è infondata.


Il Giudice dì Appello ha ritenuto che la partecipazione al giudizio della Camu appariva necessaria anche dopo l'esperimento dell'accertamento tecnico preventivo, considerato in particolare che gli anelli guidafune erano stati costruiti dalla suddetta società con la previsione di un numero di viti di fissaggio ben inferiore a quello ipotizzato in sede di progettazione, e che solo lo svolgimento di una accurata consulenza avrebbe potuto escludere la sua responsabilità, come in effetti era avvenuto.


Si è dunque in presenza di una statuizione sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logici, come tale insindacabile in questa sede, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte in ordine ai precisi limiti entro i quali è censurabile in sede di legittimità la decisione del Giudice di merito di compensare in tutto o in parte le spese di lite, essendo tale decisione l'esperessione di un potere discrezionale attribuito dalla legge.


Del pari anche la compensazione delle spese di secondo grado è immune dalle censure sollevate dalla Camu, considerato il riferimento operato dal Giudice di Appello all'esito complessivo della lite e tenuto conto, quindi, che nel giudizio di secondo grado la società Cartiere del Garda è risultata vittoriosa nei confronti della Camu Venendo quindi all'esame del ricorso incidentale, si osserva che con l'unico motivo formulato la Società Cartiere del Garda, deducendo violazione o falsa applicazione dell'ar. 1224 c.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver riconosciuto sulla somma liquidata in proprio favore soltanto gli interessi e non anche la rivalutazione monetaria, che pure era stata richiesta.

Tale censura resta assorbita all'esito dell'accogliemnto dei primi due motivi del ricorso principale.

Procedendo ora all'esame del ricorso incidentale condizionato, si rileva che la società Cartiere del Garda, denunciando violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., assume che la Corte territoriale non si è pronunciata sulla possibilità che nella fattispecie fosse prospettabile un concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, deducendo vizio di motivazione, assume che vi era stata denuncia di vizi - comunque non necessaria perché il vizio della saldatura era occulto - nell'immediatezza del sinistro anche nei confronti della Fa. Ma.

La ricorrente incidentale inoltre sostiene che l'azione nei confronti della Camu non si era prescritta, atteso l'effetto interruttivo dell'atto di citazione notificato il 16.11.1995 e che, fronte della domanda risarcitoria proposta dall'esponente, si prospettava una solidarità tra il costruttore ed il posatore con conseguente applicazione dell'art. 1310 c.c..


Le enunciate censure sono inammissibili.


Invero con tali motivi vengono sollevate in parte questioni non proposte a suo tempo dalla società Cartiere del Garda dinanzi al Giudice di Appello, e quindi nuove; con riferimento poi alla questione fondamentale ed assorbente dedotta con il ricorso in esame - ovvero quella relativa al superamento dell'eccezione di prescrizione sollevata a suo tempo dalla controparte si è già rilevata in sede di esame del secondo motivo del ricorso principale l'esistenza di un giudicato sulla statuizione a suo tempo emessa dal Giudice di primo grado -


In definitiva, quindi, rigettati il ricorso incidentale ed il ricorso incidentale condizionato, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, e la causa deve essere rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trento che procederà ad un nuovo esame della controversia uniformandosi al seguente principio di diritto: l'azione di risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore prevista dall'art. 1668
primo comma c.c. in favore del committente è soggetta, al parti delle altra azioni costituenti il contenuto della garanzia per difetti dell'opera cui è tenuto l'appaltatore, all'osservanza dei termini di decadenza e di prescrizione stabiliti dall'art. 1667 c.c..


Al Giudice di rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio relativa al rapporto tra la società Fa. Ma e la società Cartiere del Garda; ricorrono giusti motivi per compensare interamente le spese del presente giudizio tra la società Camu e la Cartiere del Garda.


P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso principale della Fa. Ma Service, assorbiti gli altri, rigetta il ricorso principale della Camu ed il ricorso incidentale della Cartiere del Garda;


cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio relative al rapporto tra le società Fa. Ma Service e Cartiere del Garda ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trento;


compensa interamente le spese del presente giudizio tra le società Camu e Cartiere del Garda.


Così deciso in Roma il 25.11.2004.
 

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

Appalto - Garanzia per le difformità e i vizi dell’opera - Azione per il risarcimento dei danni - Termini di decadenza e prescrizione. In tema di appalto, tutte le azioni connesse alla garanzia per i vizi o le difformità dell’opera, e quindi non solo le azioni per l’eliminazione dei vizi e per la riduzione del prezzo, ma anche l’azione di risarcimento dei danni, sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza previsti dall’art. 1667 c.c.. Presidente F. Pontorieri, Relatore V. Mazzacane. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, 22 dicembre 2005, Sentenza n. 28417

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