Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE DI CASSAZIONE, 7 settembre 2005 (ud. 10 giugno 2005), Sentenza n. 33034
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE, 7 settembre 2005 (ud.
10 giugno 2005), Sentenza n. 33034
(conferma Corte di appello di Catanzaro 8 luglio 2004 n.1144)
Omissis
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro 8 luglio 2004 n.1144 - a
conferma della sentenza del Tribunale di Catrovillari 12 marzo 2002 n.304, con
la quale è stato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 328 c.p.
commesso in San Donato di Ninea sino al 6 luglio 1998 - Pasquale Esposito ha
proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti
motivi:
1. violazione degli artt. 328 c.p.e 14 L. 5 febbraio 1997 n.22, il quale ultimo
fa obbligo al sindaco di attendere dall'ufficio tecnico i nomi dei proprietari
dei terreni inquinati dalla discarica al fi¬ne di ordinare il risanamento di
questi;
2. violazione degli artt. 192 c.p.e 14 L. 5 febbraio 1997 n.22 in relazione alla
circostanza che il sindaco aveva appreso con ritardo i nominativi dei
proprietari dei terreni inquinati dalla di-scarica; che le operazioni di
risanamento hanno richiesto una procedura di appalto, trasporto e individuazione
dei luoghi di smaltimento; che non era Domenica Buono il proprietario del
terreno interessato; che il vigile Iannuzzi, teste de relato citato dalla
forestale (teste Calonico) non è stato mai sentito malgrado la richiesta
difensiva nei motivi di appello.
L' impugnazione è infondata.
Nel caso di deposito o di abbandono dei rifiuti o di immissione di essi nelle
acque superficiali o sotterranee l'art. 14 L. 5 febbraio 1997 n.22 fa obbligo al
sindaco di intervenire senza ritardo per la rimozione, l'avvio a recupero o lo
smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, ingiungendo ai
soggetti obbligati - gli autori del deposito o dell'abbandono o dell'immissione
in solido con il proprietario o con i titolari di diritti reali o personali di
godimento sull'area impegnata, ai quali la violazione sia imputabile anche a
titolo di colpa - se noti, di provvedere alle relative operazioni entro un certo
termine, decorso inutilmente il quale, procede all'esecuzione in danno dei
soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
Dal tenore della norma si deduce che il sindaco deve comunque procedere alla
rimozione o all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti stessi qualora i
soggetti obbligati non siano noti o immeditamente identificabili, fatta salva la
successiva rivalsa nei loro confronti per il recupero delle somme anticipate.
Deve escludersi, pertanto, che la disposizione citata faccia obbligo al sindaco
di attendere dall'ufficio tecnico i nomi dei proprietari dei terreni inquinati
dalla discarica al fine di ordinare il risanamento di questi. L'obbligo posto a
carico del sindaco riguarda l'immediato intervento per l'eliminazione dei
rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, sostituendosi se necessario ai
soggetti obbligati, non noti o inadempienti, con diritto di rivalersi su di loro
per le spese anticipate.
Pertanto, il fatto che il sindaco abbia preso i nominativi dei proprietari dei
terreni inquinati dalla discarica abusiva non lo esimeva dall'intervenire
comunque e non lo scagiona dal reato contestato. La decisione impugnata appare
quindi corretta laddove afferma che non ha efficacia scriminante neppure la
circostanza che si siano dovuti rispettare i tempi per la procedura d'appalto
dei lavori di rimozione dei rifiuti, giacché il Comune avrebbe potuto
provvedere con i mezzi ordinari a sua disposizione, trattandosi di un terreno
non particolarmente esteso, per la pulizia del quale non era necessario
l'intervento di un'impresa specializzata.
Il Giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado anche dove questa
ha smentito l'imputato in ordine alla sua conoscenza del nominativo di uno dei
soggetti obbligati, Domenico Buono proprietario del maggior fondo inquinato,
allorché gli Agenti del Corpo Forestale accertaro¬no il 23 aprile 1998 che il
Sindaco non aveva emesso alcuna ordinanza dopo la segnalazione del 12 marzo
precedente. L'ordinanza dal Sindaco verrà emessa solo il 29 settembre 1998, nei
confronti del Buono e di tale Antonio Fucci.
Entrambi i motivi di ricorso si rivelano quindi infondati, indipendentemente
dall'apporto del vigile Iannuzzi, del quale peraltro non è stata chiesta la
citazione nel giudizio di primo grado; né è stata sollecitata a tal fine nel
giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, benché tale
richiesta fosse stata avanzata nei motivi di appello.
Il ricorso dev'essere perciò rigettato con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2005 Il Presidente
1) Rifiuti - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Intervento ritardato del sindaco nella rimozione di rifiuti ex art. 14 l. 22/1997 - Configurabilità del reato - Sussistenza. Risponde del reato di cui all'art. 328 cod. pen. il Sindaco che non dispone l'immediato intervento per la eliminazione di rifiuti e per il ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto prescrive l'art. 14 l. 5 febbraio 1997 n. 22, non avendo alcuna efficacia scriminante l'attesa dovuta alla preliminare individuazione da parte dell'ufficio tecnico dei nominativi dei proprietari dei terreni inquinati o il rispetto dei tempi necessari per la procedura d'appalto dei lavori di rimozione dei rifiuti (conferma Corte di appello di Catanzaro 8 luglio 2004 n.1144). CORTE DI CASSAZIONE, 7 settembre 2005 (ud. 10 giugno 2005), Sentenza n. 33034
2) Inquinamento idrico - Rifiuti - Deposito, abbandono o immissione di rifiuti in acque superficiali o sotterranee - Rimozione immediata - Obbligo al sindaco - Sussiste - Avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi - Art. 14 L. n.22/1997 - Nominativi dei proprietari dei terreni inquinati dalla discarica abusiva e procedura d'appalto dei lavori di rimozione dei rifiuti - Scriminante - Esclusione - Fattispecie. Nel caso di deposito o di abbandono dei rifiuti o di immissione di essi nelle acque superficiali o sotterranee l'art. 14 L. 5 febbraio 1997 n.22 fa obbligo al sindaco di intervenire senza ritardo per la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, ingiungendo ai soggetti obbligati - gli autori del deposito o dell'abbandono o dell'immissione in solido con il proprietario o con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area impegnata, ai quali la violazione sia imputabile anche a titolo di colpa - se noti, di provvedere alle relative operazioni entro un certo termine, decorso inutilmente il quale, procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. Dal tenore della norma si deduce che il sindaco deve comunque procedere alla rimozione o all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti stessi qualora i soggetti obbligati non siano noti o immeditamente identificabili, fatta salva la successiva rivalsa nei loro confronti per il recupero delle somme anticipate. Sicché, deve escludersi, che la disposizione citata faccia obbligo al sindaco di attendere dall'ufficio tecnico i nomi dei proprietari dei terreni inquinati dalla discarica al fine di ordinare il risanamento di questi. L'obbligo posto a carico del sindaco riguarda l'immediato intervento per l'eliminazione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, sostituendosi se necessario ai soggetti obbligati, non noti o inadempienti, con diritto di rivalersi su di loro per le spese anticipate. Pertanto, il fatto che il sindaco abbia preso i nominativi dei proprietari dei terreni inquinati dalla discarica abusiva non lo esimeva dall'intervenire comunque e non lo scagiona dal reato contestato. Infine, non ha efficacia scriminante neppure la circostanza che si siano dovuti rispettare i tempi per la procedura d'appalto dei lavori di rimozione dei rifiuti, giacché il Comune avrebbe potuto provvedere con i mezzi ordinari a sua disposizione, trattandosi di un terreno non particolarmente esteso, per la pulizia del quale non era necessario l'intervento di un'impresa specializzata. (conferma Corte di appello di Catanzaro 8 luglio 2004 n.1144). CORTE DI CASSAZIONE, 7 settembre 2005 (ud. 10 giugno 2005), Sentenza n. 33034
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