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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE, 7 settembre 2005 (ud. 10 giugno 2005), Sentenza n. 33034

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


CORTE DI CASSAZIONE, 7 settembre 2005 (ud. 10 giugno 2005), Sentenza n. 33034

(conferma Corte di appello di Catanzaro 8 luglio 2004 n.1144)

 

Omissis


IN FATTO E DIRITTO


Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro 8 luglio 2004 n.1144 - a conferma della sentenza del Tribunale di Catrovillari 12 marzo 2002 n.304, con la quale è stato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 328 c.p. commesso in San Donato di Ninea sino al 6 luglio 1998 - Pasquale Esposito ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione degli artt. 328 c.p.e 14 L. 5 febbraio 1997 n.22, il quale ultimo fa obbligo al sindaco di attendere dall'ufficio tecnico i nomi dei proprietari dei terreni inquinati dalla discarica al fi¬ne di ordinare il risanamento di questi;
2. violazione degli artt. 192 c.p.e 14 L. 5 febbraio 1997 n.22 in relazione alla circostanza che il sindaco aveva appreso con ritardo i nominativi dei proprietari dei terreni inquinati dalla di-scarica; che le operazioni di risanamento hanno richiesto una procedura di appalto, trasporto e individuazione dei luoghi di smaltimento; che non era Domenica Buono il proprietario del terreno interessato; che il vigile Iannuzzi, teste de relato citato dalla forestale (teste Calonico) non è stato mai sentito malgrado la richiesta difensiva nei motivi di appello.

L' impugnazione è infondata.
Nel caso di deposito o di abbandono dei rifiuti o di immissione di essi nelle acque superficiali o sotterranee l'art. 14 L. 5 febbraio 1997 n.22 fa obbligo al sindaco di intervenire senza ritardo per la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, ingiungendo ai soggetti obbligati - gli autori del deposito o dell'abbandono o dell'immissione in solido con il proprietario o con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area impegnata, ai quali la violazione sia imputabile anche a titolo di colpa - se noti, di provvedere alle relative operazioni entro un certo termine, decorso inutilmente il quale, procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.


Dal tenore della norma si deduce che il sindaco deve comunque procedere alla rimozione o all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti stessi qualora i soggetti obbligati non siano noti o immeditamente identificabili, fatta salva la successiva rivalsa nei loro confronti per il recupero delle somme anticipate.


Deve escludersi, pertanto, che la disposizione citata faccia obbligo al sindaco di attendere dall'ufficio tecnico i nomi dei proprietari dei terreni inquinati dalla discarica al fine di ordinare il risanamento di questi. L'obbligo posto a carico del sindaco riguarda l'immediato intervento per l'eliminazione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, sostituendosi se necessario ai soggetti obbligati, non noti o inadempienti, con diritto di rivalersi su di loro per le spese anticipate.


Pertanto, il fatto che il sindaco abbia preso i nominativi dei proprietari dei terreni inquinati dalla discarica abusiva non lo esimeva dall'intervenire comunque e non lo scagiona dal reato contestato. La decisione impugnata appare quindi corretta laddove afferma che non ha efficacia scriminante neppure la circostanza che si siano dovuti rispettare i tempi per la procedura d'appalto dei lavori di  rimozione dei rifiuti, giacché il Comune avrebbe potuto provvedere con i mezzi ordinari a sua disposizione, trattandosi di un terreno non particolarmente esteso, per la pulizia del quale non era necessario l'intervento di un'impresa specializzata.


Il Giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado anche dove questa ha smentito l'imputato in ordine alla sua conoscenza del nominativo di uno dei soggetti obbligati, Domenico Buono proprietario del maggior fondo inquinato, allorché gli Agenti del Corpo Forestale accertaro¬no il 23 aprile 1998 che il Sindaco non aveva emesso alcuna ordinanza dopo la segnalazione del 12 marzo precedente. L'ordinanza dal Sindaco verrà emessa solo il 29 settembre 1998, nei confronti del Buono e di tale Antonio Fucci.


Entrambi i motivi di ricorso si rivelano quindi infondati, indipendentemente dall'apporto del vigile Iannuzzi, del quale peraltro non è stata chiesta la citazione nel giudizio di primo grado; né è stata sollecitata a tal fine nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, benché tale richiesta fosse stata avanzata nei motivi di appello.


Il ricorso dev'essere perciò rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2005 Il Presidente

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

1) Rifiuti - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Intervento ritardato del sindaco nella rimozione di rifiuti ex art. 14 l. 22/1997 - Configurabilità del reato - Sussistenza. Risponde del reato di cui all'art. 328 cod. pen. il Sindaco che non dispone l'immediato intervento per la eliminazione di rifiuti e per il ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto prescrive l'art. 14 l. 5 febbraio 1997 n. 22, non avendo alcuna efficacia scriminante l'attesa dovuta alla preliminare individuazione da parte dell'ufficio tecnico dei nominativi dei proprietari dei terreni inquinati o il rispetto dei tempi necessari per la procedura d'appalto dei lavori di rimozione dei rifiuti (conferma Corte di appello di Catanzaro 8 luglio 2004 n.1144). CORTE DI CASSAZIONE, 7 settembre 2005 (ud. 10 giugno 2005), Sentenza n. 33034

 

2) Inquinamento idrico - Rifiuti - Deposito, abbandono o immissione di rifiuti in acque superficiali o sotterranee - Rimozione immediata - Obbligo al sindaco - Sussiste - Avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi - Art. 14 L. n.22/1997 - Nominativi dei proprietari dei terreni inquinati dalla discarica abusiva e procedura d'appalto dei lavori di rimozione dei rifiuti - Scriminante - Esclusione - Fattispecie. Nel caso di deposito o di abbandono dei rifiuti o di immissione di essi nelle acque superficiali o sotterranee l'art. 14 L. 5 febbraio 1997 n.22 fa obbligo al sindaco di intervenire senza ritardo per la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, ingiungendo ai soggetti obbligati - gli autori del deposito o dell'abbandono o dell'immissione in solido con il proprietario o con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area impegnata, ai quali la violazione sia imputabile anche a titolo di colpa - se noti, di provvedere alle relative operazioni entro un certo termine, decorso inutilmente il quale, procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. Dal tenore della norma si deduce che il sindaco deve comunque procedere alla rimozione o all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti stessi qualora i soggetti obbligati non siano noti o immeditamente identificabili, fatta salva la successiva rivalsa nei loro confronti per il recupero delle somme anticipate. Sicché, deve escludersi, che la disposizione citata faccia obbligo al sindaco di attendere dall'ufficio tecnico i nomi dei proprietari dei terreni inquinati dalla discarica al fine di ordinare il risanamento di questi. L'obbligo posto a carico del sindaco riguarda l'immediato intervento per l'eliminazione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, sostituendosi se necessario ai soggetti obbligati, non noti o inadempienti, con diritto di rivalersi su di loro per le spese anticipate. Pertanto, il fatto che il sindaco abbia preso i nominativi dei proprietari dei terreni inquinati dalla discarica abusiva non lo esimeva dall'intervenire comunque e non lo scagiona dal reato contestato. Infine, non ha efficacia scriminante neppure la circostanza che si siano dovuti rispettare i tempi per la procedura d'appalto dei lavori di rimozione dei rifiuti, giacché il Comune avrebbe potuto provvedere con i mezzi ordinari a sua disposizione, trattandosi di un terreno non particolarmente esteso, per la pulizia del quale non era necessario l'intervento di un'impresa specializzata. (conferma Corte di appello di Catanzaro 8 luglio 2004 n.1144). CORTE DI CASSAZIONE, 7 settembre 2005 (ud. 10 giugno 2005), Sentenza n. 33034

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