Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 4 ottobre 2005 (Ud. 13/07/2005 ) Sentenza n. 35640
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del
4 ottobre 2005 (Ud. 13/07/2005 ) Sentenza n. 35640
Pres. Vitalone C. Est. Mancini F. Rel. Mancini F. Imp. Di Marco. P.M. Favalli M. (Conf.) (Annulla senza rinvio, App. L'Aquila, 4/11/2004)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
35640/05
UDIENZA PUBBLICA DEL 13/07/2005
SENTENZA
N. 01562 /2005
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. VITALONE CLAUDIO
1.Dott.ONORATO PIERLUIGI
2.Dott.MANCINI FRANCO
3.Dott.AMOROSO GIOVANNI
4.Dott.SARNO GIULIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) DI MARCO GIACOMO N. IL 01/05/1946 avverso SENTENZA del 04/11/2004
CORTE APPELLO di L'AQUILA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere MANCINI FRANCO
udito il P.M. nella persona del dott. Mario Favalli che ha concluso:
annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
udito il difensore: avv. Carosi Massimo (l'Aquila)
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 4 novembre 2004 la Corte d'appello di L'Aquila confermava
quella in data 11 marzo 2002 del tribunale della stessa città appellata
dall'imputato Di Marco Giacomo che dal tribunale stesso era stato riconosciuto
colpevole di violazione dell'art. 51 del Divo 22 del 1997 per avere gestito in
qualità di sindaco del comune di Fossa una discarica per rifiuti solidi urbani
in assenza di autorizzazione.
Replicando alla censura mossa con l'impugnazione alla sentenza di primo grado la
Corte territoriale ha osservato che pacificamente la discarica in questione era
stata adibita alla raccolta dei rifiuti urbani sin dal febbraio 1996 pur in
assenza della autorizzazione regionale e che solo in data 22 giugno 1998 il
sindaco aveva adottato l'ordinanza ai sensi dell'art. 12 del DPR 915 del 1982
con la quale,sulla base di una situazione di urgenza e della necessità di
provvedere alla tutela della pubblica salute, autorizzava lo smaltimento dei
rifiuti nel luogo già adibito a discarica.
L'imputato peraltro aveva omesso di provare sia che si trattasse di situazione
sopravvenuta di carattere eccezionale ed urgente distinta dall'ordinario e
fisiologico smaltimento dei rifiuti sia che essa avesse carattere temporaneo.
Inoltre con l'entrata in vigore dell'art. 13 del Divo 22 del 1997 il sindaco si
sarebbe dovuto attenere ai più rigidi criteri di legittimità per simili
ordinanze imposti dalla nuova normativa.
Propone ricorso per cassazione l'imputato rilevando che la discarica in
questione era in funzione già prima che egli assumesse l'ufficio di sindaco ed
inoltre che egli si era in ogni modo attivato perché il paese venisse infine
munito di una discarica debitamente autorizzata, eventualmente per il tramite di
una discarica consortile, la quale, ultima in effetti era stata creata in data 2
febbraio 2001.
Peraltro per il periodo fino al 1996 egli era stato già processato per lo stesso
fatto venendo assolto con formula piena con sentenza, irrevocabile,del Pretore
di L'Aquila in data 12 aprile 1999.
In particolare il ricorrente denunzia violazione di legge con riguardo agli
artt. 13 del decreto Ronchi e 54 c.p. notando che contrariamente a quanto
ritenuto dalla Corte territoriale l'art. 13 non fa riferimento a situazioni
sopravvenute ma soltanto a situazioni di eccezionale ed urgente necessità di
tutela della salute pubblica e dell'ambiente e aggiungendo che il pericolo di
danno alla persona era in re ipsa per cui erroneamente la Corte
territoriale aveva negato lo stato di necessità.
Comunque l'ordinanza sindacale adottata, si dice con due anni di ritardo,
avrebbe determinato la cessazione della permanenza del reato con il conseguente
inizio del decorrere del termine prescrizionale.
Denunzia infine manifesta illogicità della motivazione posto che la sentenza non
tiene conto di quanto posto in essere dall'imputato per fronteggiare la grave
situazione ed in tal modo omette di interrogarsi sulla possibilità e dunque
sulla esigibilità di un diverso comportamento.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che di seguito vengono
esposte.
In data 22 giugno 1998 l'imputato ha adottato l'ordinanza contingibile ed
urgente - in atto prevista e disciplinata dall'art.13 del DLvo 22 del 1997, in
precedenza regolamentata dal corrispondente art.12 dell'abrogato DPR 915 del
1982 - con la quale ha autorizzato l'utilizzo della discarica in questione per
il deposito dei rifiuti solidi del comune da lui amministrato.
Il provvedimento ad avviso dei giudici di merito è illegittimo e non vale
pertanto a giustificare la condotta dell'imputato che infatti è stato condannato
non solo per il periodo precedente l'ordinanza ma anche per quello successivo,
esteso fino al 2 febbraio 2001 allorché il comune fu finalmente dotato di una
discarica consortile debitamente autorizzata.
L'assunto non è condivisibile dovendosi peraltro rilevare che i giudici
nell'affermare tale illegittimità si sono addentrati in un campo riservato alla
responsabilità dell'autorità amministrativa. Conclusione questa alla quale si
perviene esaminando l'operato dell'imputato alla luce della disciplina della
materia dettata dal citato art. 13 del cd. decreto Ronchi, ad avviso della Corte
territoriale più severo nel fissare i limiti dell'intervento straordinario del
sindaco rispetto a quanto previsto dal corrispondente art. 12 dell'abrogato DPR
915.
Prevede infatti tale disposizione che il provvedimento in questione possa essere
adottato "qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità
di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti
provvedere" disponendo quindi, nello sviluppo del precetto, che esso venga
comunicato al Presidente della Giunta regionale ed al Ministro dell'ambiente,
dotati entrambi di un diretto potere di intervento per l'adozione delle misure
più idonee alla soluzione della crisi. Vi è prevista anche la durata massima del
provvedimento, che ovviamente deve avere carattere temporaneo, e la possibilità
della sua reiterazione.
Ebbene nessuno afferma che queste prescrizioni nella specie non siano state
rispettate come pure è pacifico che gli enti suddetti, la Regione titolare del
potere autorizzatorio ed il Ministro, organo di controllo sovraordinato dotato
di potere di intervento surrogatorio, abbiano omesso di intervenire. Ne deriva
in particolare che la Regione almeno a partire dalla ricevuta comunicazione
dell'ordinanza fu messa in condizione di esercitare i suoi poteri ma
ciononostante soltanto il 2 febbraio 2001, con la creazione della discarica
consortile, si ebbe la soluzione formale della crisi. Medio tempore non
poteva non procedersi alla raccolta e collocazione dei rifiuti posto che ciò
avrebbe determinato seri problemi per la salute dei cittadini e la tutela
dell'ambiente. E' cioè innegabile che la situazione si configurasse a quel punto
nei termini precisi di cui al citato art. 13 con la conseguente necessità
dell'intervento straordinario del sindaco.
" La valutazione del giudice volta ad accertare l'eventuale carenza di potere
del sindaco nell'emettere il provvedimento contingibile ed urgente non può
sconfinare in apprezzamenti di natura tecnica riguardanti le scelte operate
dall'organo amministrativo. Il sindacato del giudice deve avere come parametri
le norme atte a giustificare l'esercizio del potere straordinario ma non può
riferirsi alla correttezza sotto il profilo tecnico- discrezionale
nell'esercizio del potere ", così Cass. sez. III, 16 giugno 1999 n. 7748,
Sodano, con una pronuncia che ha ben delimitato il campo che non può non
considerarsi riservato alla responsabilità amministrativa.
Certo l'attività di smaltimento dei rifiuti non potrà mai considerarsi
facoltativa e un'amministrazione che in modo inequivoco tale la considerasse non
potrebbe poi rifugiarsi dietro la norma contenuta nel cit. art. 13 per
esonerarsi dalla responsabilità penale, come parimenti la stessa amministrazione
non potrebbe impunemente sottrarsi all'obbligo di fare ogni possibile sforzo per
soddisfare tale primaria esigenza della comunità.
Peraltro la disamina al riguardo da parte del giudice penale dell'operato del
pubblico amministratore non può non avvenire con estrema cautela, nel rispetto
assoluto del suo potere discrezionale in ordine alla scelta dei mezzi ritenuti
più idonei al perseguimento del bene degli amministrati.
Orbene nella specie mentre è chiara, essendo in re ipsa, la situazione di
grave disagio per i cittadini, dipendente dalla mancanza di un sito autorizzato
per lo smaltimento dei rifiuti, non emerge con altrettanta chiarezza una
responsabilità dell'imputato nell'avere con colpa determinato le condizioni
prodrorniche all'intervento straordinario di che trattasi.
Peraltro l'ordinanza ha avuto quel carattere di temporaneità voluto dalla legge
posto che come si è già visto nell'arco temporale di circa un anno e mezzo la
situazione è stata sanata con la creazione della discarica consortile.
Consegue dalle considerazioni finora svolte che la condotta dell'imputato a
partire dal 22 giugno 1998,oggettivamente in contrasto con il precetto contenuto
nell'art. 51 DLvo 22 del 1997, deve tuttavia considerarsi in concreto
giustificata -- e dunque non costituente reato - perché basata su di una
legittima ordinanza contingibile ed urgente.
Peraltro quest'ultima ha determinato la cessazione della permanenza del reato
fino a quel momento consumato e dunque a partire dalla data della sua adozione
deve cominciare a conteggiarsi il relativo termine prescrizionale. Orbene,
considerato che in relazione alla natura e gravità del fatto il termine massimo
di prescrizione è di 4 anni e mezzo (artt. 157 n. 5 e 160 ult. comma c.p.), deve
concludersi che il termine è ampiamente decorso e che il reato per quanto
riguarda il periodo successivo al 22 giugno 1998 è estinto per intervenuta
prescrizione.
PQM
la Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'impugnata sentenza
quanto al fatto commesso dal 22 giugno 1998 perché il fatto stesso non
costituisce reato e quanto al fatto commesso antecedentemente a detta data
perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 luglio 2005.
1) Rifiuti - Gestione di rifiuti - Potere di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti - Controllo da parte del giudice - Ambito - Individuazione. In tema di gestione dei rifiuti, la valutazione affidata al giudice penale sulle condizioni legittimanti la emanazione dell'ordinanza contingibile ed urgente di cui all'art. 13 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 non può riguardare le scelte di natura tecnica operate dal sindaco, atteso che il sindacato del giudice deve avere quali parametri le norme che giustificano l'esercizio del potere straordinario previsto per l'organo amministrativo, ma non può riferirsi alla correttezza sotto il profilo tecnico-discrezionale nell'esercizio del potere stesso. Presidente: Vitalone C. Estensore: Mancini F. Relatore: Mancini F. Imputato: Di Marco. P.M. Favalli M. (Conf.) (Annulla senza rinvio, App. L'Aquila, 4 Novembre 2004) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 4 ottobre 2005 (Ud. 13/07/2005 ) Rv. 232201 Sentenza n. 35640
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