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RIFIUTI - Pneumatici usati - Vendita per rigeneratura o ricopertura - Deroga alla nozione di rifiuto - Esclusione - L. n. 178/2002. I pneumatici usati dei quali il detentore si disfa o che vende a terzi perchè siano riutilizzati previa rigeneratura o ricopertura non rientrano nella deroga alla nozione di rifiuto di cui all'art. 14 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178, atteso che i pneumatici sono in questo caso destinati ad una operazione di recupero quale individuata dalla lettera R5 dell'Allegato C del decreto n. 22 del 1997, circostanza che esclude l'applicabilità della citata normativa. S. e altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 09/02/2005 (Ud. 19/01/2004), Sentenza n. 4702

 

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CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 09/02/2005 (Ud. 19/01/2004), Sentenza n. 4702


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente
Dott. Claudio VITALONE Consigliere
Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO Consigliere (est.)
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sui ricorsi proposti per
1) S. V., nato a Canale Monterano (RM) il xxx,
2) T. S., nato a Poggio Rusco (MN) il xxx,
avverso la sentenza resa il 6.2.2003 dal tribunale monocratico diVerona.
Vista la sentenza denunciata e i ricorsi,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere PierluigiOnorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratoregenerale Vincenzo Geraci, che ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso,
Osserva:


Fatto-Diritto


1 - Con sentenza del 6.2.2003 il tribunale monocratico di Verona ha dichiarato V. S. e S. T. colpevoli del reato di cui agli artt. 30 e 51, comma 1, D.Lgs. 22/1997, per aver illecitamente trasportato, senza le prescritte autorizzazioni, carcasse di pneumatici usati, costituenti rifiuti (in Verona il 3.6.1999), condannando il primo alla pena di euro 7.500 e il secondo a quella di euro 5.000 di ammenda (così deve intendersi specificata la pena pecuniaria irrogata, solo genericamente indicata in sentenza come pena di € 7.500 e di € 5.000).
In particolare il giudice ha osservato che i due imputati trasportavano pneumatici usati da sottoporre al processo di rigenerazione.
2 - I difensori degli imputati hanno proposto appello, convertito ex lege in ricorso.
L'impugnazione proposta per lo S. è inammissibile perché presentata da difensore non abilitato al patrocinio davanti a questa corte.
Il difensore del T. chiede l'assoluzione del proprio assistito giacché i pneumatici trasportati potevano essere "ricoperti" e quindi riutilizzati, con la conseguenza che non costituivano rifiuti ai sensi dell'art. 14 legge 178/2002.
Anche il ricorso del T. è inammissibile perché manifestamente infondato.
Pur prescindendo dalla circostanza che la recente sentenza Niselli della Corte di Giustizia europea (sezione II, sentenza 11.11.2004, causa C-457/02) ha statuito la parziale incompatibilità col diritto comunitario dell'art. 14 legge 178/2002, è evidente che, anche alla luce della c.d. interpretazione autentica configurata da questa norma, i pneumatici usati di cui il detentore si sia disfatto e che abbia venduto ad altri perché fossero riutilizzati previa "rigeneratura" o "ricopertura" non rientrano nella "deroga" alla nozione di rifiuto. Esulano infatti dalla nozione di rifiuto solo i materiali residuali di produzione o di consumo che siano effettivamente riutilizzati senza subire alcun trattamento preventivo (lett. a) art. 14) ovvero subendo un trattamento preventivo che non importi una operazione di recupero (lett. b) art. 14). Nel caso di specie invece i pneumatici erano destinati a subire una operazione di recupero come definita nella lettera R5 dell'allegato "C" della legge 22/1997.
3 - L'inammissibilità dei ricorsi, impedendo in radice la costituzione del rapporto processuale di impugnazione, preclude la rilevazione e la dichiarazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (Cass. Sez. Un. n. 32 del 21.12.2000, De Luca, rv. 217266).
4 - Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna alle spese processuali, nonché la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non trattandosi di inammissibilità incolpevole ex sentenza 186/2000 della Corte costituzionale.

P.Q.M

la corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e singolarmente al versamento di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19.1.2004.
Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2005.

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