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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 14 gennaio 2005, Ordinanza n. 599

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 14 gennaio 2005, Ordinanza n. 599

Presidente V. Carbone, Relatore L. F. Di Nanni - Ric. Postiglione


Omissis

 

ORDINANZA

Omissis

 

FATTO

 

Giancarlo, Ugo e Renato Postiglione, con atto di citazione del 24 gennaio 1992, hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Sulmona il Comune di Raiano, chiedendone la condanna a risarcire loro il danno derivante dal fatto illecito del Comune. Il Comune, trasformando la via Bucciarelli, prima destinata a servizio dei fondi rustici adiacenti, in strada interna all'abitato ed utilizzata da ogni tipo di veicoli, aveva determinato il deterioramento e la stabilità di un muro di cinta della loro proprietà, che correva lungo la strada.


Subordinatamente gli attori hanno chiesto di essere indennizzati dei danni provocati dalla realizzazione dell'opera pubblica, ai sensi dell'art. 46 della leg­ge 26 giugno 1865 n. 2359.


Il Comune si è costituito nel giudizio ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo.


Giancarlo, Ugo e Renato Postiglione hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione, con il quale hanno sostenuto che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.


Resiste con controricorso il Comune di Raiano, secondo il quale nell'ambito della materia urbanistica ed edilizia, nella quale è compresa la domanda degli attori, ricorre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.


Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati rimessi al P.M. per le sue conclusioni sulla controversia.

 

Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

 


DIRITTO


Il ricorrente, premesso che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, in particolare, sul petitum sostanziale di questa, sostiene che oggetto della controversia è la lesione di un diritto patrimoniale sacrificato dall'illecito comportamento della pubblica amministrazione, che è consistito nella violazione delle regole di prudenza, diligenza e tecnica nel compimento dell'attività denunciata. Nella tesi esposta, la conseguenza dì questo inquadramento è quella dell'esistenza di un diritto soggettivo al risarcimento del danno, la cognizione del quale appartiene al giudice ordinario.


L'inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella sistemazione e manutenzione di una strada, alle regole tecniche, ovvero ai comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando è volta a conseguire la condanna ad un "facere", sia quando ha per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività, soggetta al rispetto del principio del neminem laedere.


Ne consegue che la stessa domanda è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.


Nelle fattispecie di quelle indicate, si applica l'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, come novellato da all'art. 7 della legge 205 del 2000, perché la norma è stata dichiarata parzialmente incostituzionale nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, in materia edilizia, nelle quali vi sia stato non già un atto o un provvedimento dell'amministrazione, ma un comportamento di questa non altrimenti qualificato: sentenza 6 luglio 2004, n. 204 della Corte costituzionale, applicabile anche ai giudizi in corso, come questa Corte ha già dichiarato con l'ordinanza 6 maggio 2002, n. 6487.

Il Comune dì Raiano non ha indicato in questo giudizio in che cosa si sia concretizzato il comportamento suo provvedimentale.

Se ne ricava che la controversia appartiene alla giurisdizione del tribunale di Sulmona.

Le spese di questo giudizio sono poste a carico del Comune dì Raiano, in base alla regola della soccombenza,
 

P.Q.M.


La Corte dì cassazione a sezioni unite dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e condanna il controricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in C 1.600,00, compresi C. 100,00 per spese, oltre rimborso forfettario, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 25 novembre 2004.

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Pubblica Amministrazione - Sistemazione e manutenzione di una strada - Inosservanza da parte della P.A. - Condanna ad un facere - Risarcimento del danno patrimoniale - Principio del neminem laedere -  Giurisdizione del giudice ordinario. L’inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di una strada, delle regole tecniche o dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma un’attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere. Presidente V. Carbone, Relatore L. F. Di Nanni - Ric. Postiglione. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 14 gennaio 2005, Ordinanza n. 599

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