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CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, del 26 aprile 2005, (Ud. 07/03/2005) Sentenza n. 8577
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, del
26 aprile 2005, (Ud. 07/03/2005) Sentenza n. 8577
Presidente V. Calfapietra, Relatore V. Colarusso
Omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 22.3.1996 la S.r.l. FIR convenne al giudizio del Tribunale di
Alba la S.p.a. PI.ESSE.GI. esponendo che nel 1985 aveva dato in appalto alla
convenuta la costruzione di una struttura per uffici e deposito in Tortona per
il corrispettivo di L. 167.935.000; che l'opera era stata eseguita nel 1986; che
nel 1995 erano stati notati spostamenti delle vetrate di facciata al primo
piano; che la PI.ESSE.GI., interpellata in proposito, aveva inviato sul posto un
proprio tecnico il quale aveva individuato la causa del cedimento e della
deformazione dei pannelli nei difetti di ancoraggio; che la ditta appaltatrice
aveva provveduto a sue spese alla sostituzione degli ancoraggi, operazione che,
però, non aveva sortito effetti significativi; che, circa un mese dopo, la
convenuta aveva negato ogni sua responsabilità sostenendo che vi era stata
mancanza di manutenzione mentre, invece, il difetto era riconducibile alla
cattiva esecuzione dell'opera; che conseguentemente l'appaltatore era
responsabile ex art. 1669 c.c..
La FIR sì costituiva sostenendo che l'inconveniente lamentato si era verificato
in prossimità della scadenza della garanzia decennale e che il tecnica della
società aveva proposto la sostituzione delle staffe con altre più moderne e non
ancora inventate all'epoca della costruzione; che lo sganciamento del pannello
era un normale inconveniente dovuto a fenomeni dì dilatazione termica; che il
pannello è comunque ancorato al pilastro e non vi è pericolo di caduta o di
rovina per cui non sussisteva il grave difetto costruttivo dì cui all'art. 1669
c.c.. La convenuta, all'uopo autorizzata, chiamava in causa per essere garantita
la società AXA di assicurazioni che si costituiva sostenendo la non operatività
della polizza.
Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo, sulla base della consulenza tecnica
di ufficio, che la deformazione dei pannelli era dovuta a difetto di costruzione
addebitabile all'appaltatore e di cui, tuttavia, non ravvisava la gravità per
mancanza di pericolo alla stabilità del manufatto.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 6.12.2001, rigettava l'appello
proposto dalla S.r.l. FIR osservando che non sussisteva pericolo di crollo per
effetto della deformazione dei pannelli e che questa non comportava pericolo per
la loro stabilità; che, peraltro, il fenomeno aveva interessato solo la facciata
ovest senza pregiudizio per la destinazione e la funzione del bene ma essendosi
determinato solo un deprezzamento per motivi estetici. La Corte territoriale ha
anche respinto la richiesta di disporre una nuova consulenza ritenendo che gli
accertamenti già effettuati fossero completi ed esaurienti.
Avverso data sentenza, notificata in data 8 marzo 2002, ha proposto ricorso per
cassazione la s.r.l. FIR con quattro motivi. La AXA Assicurazioni S.p.a. e la
PI.ESSE.GI. S.p.a. hanno resisitito con controricorso e, quest'ultima ha anche
proposto ricorso incidentale condizionato con unico motivo, cui la FIR ha
resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. è stata disposta la riunione del ricorso
principale e di quello incidentale, proposti contro la stessa sentenza.
Nel primo motivo del ricorso principale si denunzia violazione e falsa
applicazione dell'art. 1669 c.c.. Detta norma doveva ritenersi operante nella
specie anche in mancanza di pericolo di crollo e nonostante che il difetto
costruttivo riguardasse parti non essenziali dell'edificio tali da determinarne
la rovina o il pericolo di rovina, ma essendo sufficienti la sussistenza di un
sensibile pregiudizio economico e l'incidenza del difetto sul godimento
dell'immobile.
Col secondo mezzo si deduce difetto di motivazione sul punto della sussistenza
del grave difetto di costruzione.
Nel terzo motivo si deduce erronea valutazione, ai fini della applicabilità
dell'art. 1669 c.c., di elementi decisivi e mancata valutazione di altri
elementi, emergenti dagli atti ed, in particolare, dalla consulenza tecnica di
ufficio dai quali doveva desumersi che il fenomeno degenerativo accertato doveva
essere collocato nella previsione dell'art. 1669 c.c. e regolato da detta norma.
La motivazione della Corte di Appello che, uniformandosi a quella del Tribunale,
aveva negato la sussistenza del grave difetto costruttivo era da ritenersi
inadeguata.
Il quarto motivo denunzia "omessa (erronea) valutazione di un punto decisivo
della controversia" ed omessa motivazione sullo stesso punto. Si sostiene dal
ricorrente che, nella valutazione della postata del difetto, sarebbero state
violate norme e circolari disciplinanti la installazione dei pannelli
prefabbricati e che le conclusioni raggiunte sul punto dalla Corte di Appello
sarebbero frutto di un sillogismo errato poiché basato su erronee premesse di
fatto.
I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo tra loro
logicamente e funzionalmente connessi.
Le proposte censure non sono fondate.
Fondamentalmente la ricorrente mira a far riconoscere - attraverso un nuovo e
radicale riesame dei fatti - la sussistenza del grave difetto di costruzione di
cui all'art. 1669 cc..
Tale ipotesi è stata esclusa dalla Corte di Appello che ha valutato tutti gli
aspetti della vicenda ed ogni profilo rilevante del fatto (tranne gli aspetti
nuovi, quale è quello del mancato rispetto della normativa ministeriale di cui è
menzione, peraltro generica e parziale, nel nel quarto motivo e che, comunque,
richiede, per essere verificato, una nuova indagine di fatto).
La Corte territoriale ha, di contro, considerato che i difetti erano limitati ad
una sola delle facciate dell'edificio e, quanto alle conseguenze di essi, non si
è fermata, per escluderne la gravità ex art. 1669 c.c., alla sola valutazione
del pericolo di crollo o collasso della struttura (anche se limitatamente alla
facciata) ma ha spinto il suo esame alla incidenza del difetto sulla
funzionalità ed il godimento del bene ritenendo che questi non fossero stati
affatto pregiudicati o menomanti e rilevando, anzi, che l'attrice aveva "sin
dall'origine" utilizzato l'immobile per gli scopi cui era destinato.
Le presunte ragioni che, nonostante la presenza del difetto, avrebbero indotto
la stessa attrice a continuare la utilizzazione dell'immobile (come quella di
non aggravare il danno) non hanno formato oggetto di dibattito in sede di merito
e non possono essere scrutinate in questa sede.
Altre considerazioni la Corte di Appello non era tenuta a fare per soddisfare
l'obbligo della motivazione nè, di conseguenza, doveva disporre nuovi
accertamenti avendo ritenuto che quelli già effettuati fossero sufficienti ad
integrare le premesse del ragionamento giustificativo della decisione finale.
E' opportuno sottolineare che, in materia di appalto avente ad oggetto la
costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate, per loro natura, a
lunga durata, l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi debbano
essere inquadrati nella disciplina dell'art. 1669 c.c., che comporta la
responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero debbano essere
considerati come vizi dell'opera, che danno luogo alla obbligazione di garanzia
o alla risoluzione del contratto, ai sensi degli arti. 1667 e 1668 c.c.. rientra
nei compiti tipici del giudice di merito in quanto coinvolge, in primo luogo,
l'accertamento e, quindi, il successivo apprezzamento e la valutazione degli
elementi di fatto che connotano la fattispecie concreta. Spetta, altresì, al
giudice di merito stabilire se le acquisizioni processuali sono sufficienti a
formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti.
Lo stesso giudice, infine, nel valutare la portata, ai fini della operatività
dell'art. 1669 c.c., degli elementi di fatto acquisiti, non dovrà limitarsi alla
mera verifica della sussistenza del pericolo di crollo ovvero alla valutazione
della incidenza dei difetti sulle sole parti essenziali e strutturali
dell'immobile ma dovrà anche accertare se i difetti riscontrati, pur se
afferenti ad elementi secondari o accessori, siano tali da incidere
negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla
funzionalità e sul godimento dell'immobile (Cass. 456/99; Cass. 1468/99; Cass.
1393/98; Cass. 7924/92).
Nella specie la Corte di merito non si è sottratta all'obbligo di effettuare la
valutazione complessiva della fattispecie, di tal che nè il metodo di indagine
nè le conclusioni raggiunte sono meritevoli di censura.
Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese,
liquidate come nel dispositivo.
PQM
La Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale,
assorbito l'incidentale; condanna la società ricorrente alle spese, che liquida,
in favore della s.p.a. PI.ESSE.GI, in complessivi euro 1300.00, di cui 1200,00
per onorario e, in favore della s.p.a. AXA Assicurazioni, in complessivi euro
1600,00, di cui 1500,00 per onorario, oltre, per entrambe, le spese fisse, IVA,
contributi ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma addì 7 marzo 2005
1) Appalti - Costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata - Difetti di costruzione - Disciplina applicabile - Responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore - Garanzia per le difformità e i vizi dell'opera - Artt. 1669, 1667 e 1668 cod. civ.. In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto, l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 cod. civ., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. Al giudice di merito spetta altresì stabilire se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo al riguardo non limitarsi alla mera verifica della sussistenza del pericolo di crollo ovvero alla valutazione dell'incidenza dei medesimi sulle parti essenziali e strutturali dell'immobile, bensì accertare anche se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile. Presidente V. Calfapietra, Relatore V. Colarusso. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, del 26 aprile 2005, (Ud. 07/03/2005) Sentenza n. 8577
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