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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 26 aprile 2005 (ud. 16.03.2005), Sentenza n. 8620

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 26 aprile 2005 (ud. 16.03.2005), Sentenza n. 8620  

Presidente R. De Musis, Relatore U. R. Panebianco, Ric. Comune di Genova, Res. Visaggio

 

Omissis

 

 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato in data 2.8.2000 Carlo Visaggio proproneva opposizione avanti al giudico di pace di Genova per violazione della Legge 447/95 e della L.R. Liguria 12/98 avverso l'ordinanza-ingiunzione del Comune di Genova, chiedendone l'annullamento in quanto:
- i rilievi fonometrici erano stati effettuati
da personale non Qualificato, fuori dagli orari
consentiti e con apparecchiature non tarate;
- non erano stati indicati i limiti di immissione;
- egli non era stato sentito;
- era stata erroneamente indicata l'autorità avanti alla quale era proponibile il ricorso.


Si costituiva il Comune che eccepiva l'incompetenza del giudice adito essendo competente il Tribunale; in subordine contestava la fondatezza dell'opposizione in fatto ed in diritto.


All'esito del giudizio il giudice di pace con sentenza del 19-22.12_2000 accoglieva la opposizione, annullando il provvedimento e condannando il Comune al pagamento delle spese processuali.


Rilevava al riguardo la mancata motivazione nell'ordinanza in ordine all'entità della sanzione inflitta e l'erronea indicazione dell'autorità giudiziaria, individuata nel Pretore anzi che nel giudice di pace, avanti alla quale proporre l'opposizione.


Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Genova, deducendo tre motivi di censura.


Resiste con controricorso Carlo Visaggio.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il Primo motivo di ricorso il Comune di Genova denuncia violazione dell'art. 112 C.P.C., deducendo che il giudice di pace ha omesso di pronunciare in ordine all'eccepita eccezione di. incompetenza a favore del Tribunale sollevata ai sensi dell'art. 22 bis della Lecce 689/81.


Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 22 bis della Legge 689/81 introdotto dall'art. 98 del D.Las. 507/99 che, in materia di sanzioni amministrative, ha attribuito alla competenza del Tribunale le questioni relative alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento, riguardando la Legge 447/95 contestata al Visaggio la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.

Entrambi i motivi, riguardanti l'incompetenza per materia del giudice di pace adito dedotta anche sotto il profilo dell’omessa pronuncia da parte del giudice medesimo nonostante fosse stata tempestivamente eccepita, sono fondati.


In primo luogo va comunque osservato che, pur avendo il giudice di pace omesso di Pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza, spetta in ogni caso a questa Corte, che ne è stata investita con il secondo motivo, statuire sul punto.


Orbene, riguardando la sanzione applicata dal Comune la violazione della normativa contenuta nella Legge 477/95, relativa alla tutela dall'inquinamento acustico si verte senza dubbio nell'ambito della competenza per materia del Tribunale, come espressamente prevede l'art. 22 bis lett. d) della Legge 689/81 introdotto dall'art. 98 del D.Lgs. 30.12.1999 n.507 ed applicabile "ratione temporis" all'ipotesi in esame, essendo stata l'opposizione proposta con ricorso depositato in data 2.8.2000.


Né è giustificabile, contrariamente alla tesi sostenuta dal controricorrente, l'esclusione della ipotesi di inquinamento acustico dalla Legge 477/95 se si consideri che l'art. 1 fa esplicito riferimento alla tutela dell'ambiente dall' inquinamento acustico rientrando così a pieno titolo anche sotto tale profilo nell’ampia nozione di inquinamento di cui al citato art. 22 bis.


L'accoglimento dei due esaminati motivi, incidendo in radice sulla validità della sentenza impugnata, comporta l'assorbimento del terzo motivo relativo ad un vizio di ultra-petizione cui sarebbe incorso il giudice di merito.


Va pertanto dichiarata la competenza per materia del giudice del Tribunale di Genova con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza.


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio.


P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


Accoglie i primi due motivi di ricorso.

Dichiara assorbito il terzo.

Dichiara la competenza del Tribunale di Genova.

Cassa la sentenza impugnata e condanna il Visaggio al pagamento delle spese processuali che liquida, quanto al giudizio di merito, in euro 200,00 per onorario, euro 100,00 per diritti ed euro 50,00 per spese e, quanto al Giudizio di legittimità, in euro 600.00 per generali ed accessori come per legge.

 

Roma 16.3.2005
Deposito 26.04.2005
 

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

Inquinamento acustico - Sanzioni amministrative - Opposizione - Competenza tribunale - Sussiste - Giudice di pace - Esclusione - L. n. 447/1995 - Art. 22 bis, lett. d), L. n. 689/1981 - Art. 98 d.lgs. n. 507/1999. La competenza a conoscere delle opposizioni avverso i provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui alla L. n. 447 del 1995 spetta per materia al tribunale, come espressamente previsto dall'art. 22 bis, lett. d), L. n. 689 del 1981, introdotto dall'art. 98 d.lgs. n. 507 del 1999, e non già al giudice di pace. Presidente R. De Musis, Relatore U. R. Panebianco, Ric. Comune di Genova, Res. Visaggio. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 26 aprile 2005 (ud. 16.03.2005), Sentenza n. 8620

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