Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Copyright © Ambiente Diritto.it
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III 8 marzo, Sentenza n. 8844
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III,
8 marzo , Sentenza n. 8844
Omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto 4.8.2004, il Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Savona ha convalidato un sequestro probatorio
di una area sulla quale giacevano rifiuti per il cui smaltimento non autorizzato
pende procedimento a carico di Olivieri Carlo per il reato previsto dall'art. 51
c. 1 lett. a D.L.vo 22/1997.
Il Tribunale del riesame, al cui vaglio l'indagato ha sottoposto il citato
provvedimento, ha ritenuto sussistente il cd. fumus del contestato illecito; sul
punto, i Giudici hanno rilevato che l'Olivieri - titolare di autorizzazione per
il trasporto, la raccolta e la messa in riserva di rifiuti non pericolosi
costituiti da materiale proveniente da demolizioni edilizie - provvedesse anche
al loro non autorizzato smaltimento mediante la cessione a terzi dei rottami
ferrosi e l'incenerimento di quelli lignei.
Tanto premesso, il Tribunale ha rilevato che le esigenze probatorie esistevano
solo per i rifiuti e non per l'area sulla quale insistevano in relazione alla
quale ha revocato il sequestro.
Per l'annullamento della ordinanza, l'indagato ricorre in Cassazione deducendo
violazione di legge, in particolare, rilevando: che i rifiuti non erano oggetto
del decreto di sequestro per cui sono stati sostanzialmente vincolati dal
Tribunale non sconfinamento nella sfera di competenza del Pubblico Ministero;
che le cose mobili all'interno della area non avevano la qualifica di rifiuti il
quanto il produttore non se ne era disfatto, non aveva l'intenzione o l'obbligo
di disfarsene; che solo i beni effettivamente ceduti a terzi o i residui della
combustione erano da qualificarsi corpo del reato o cose allo stesso pertinenti
e, pertanto, i beni non smaltiti non erano sequestrabili; che il materiale
vincolato non serve come prova dell'illecito.
La Corte ritiene che le censure del ricorrente non siano meritevoli di
accoglimento.
Per quanto concerne la prima deduzione, deve precisarsi come il decreto di
convalida a sensi dell'art. 355 c.2 c.p.p., per l'individuazione dei beni da
sottoporre al vincolo reale, si riportasse al verbale redatto dalla Polizia con
il quale era stato disposto il sequestro provvisorio sulla "porzione della area
sulla quale sono presenti i rifiuti".
Tale espressione, non certo felice, deve essere rapportata allo intero contenuto
del decreto di sequestro dal quale emerge chiaramente che il vincolo era
disposto per il reato di illecito smaltimento dei rifiuti che giacevano in un
determinato sito. Pertanto, corpus delicti e beni aventi strumentalità
probatoria erano i rifiuti e il sedime era vincolato per essere il necessario
ricettacolo del materiale; discende che il vincolo di indisponibilità concerneva
sia i rifiuti sia l'aera sulla quale insistevano.
Con la seconda censura, il ricorrente contesta che le cose mobili reperite nella
area sequestrata - in particolare i rottami ferrosi provenienti da demolizione
di edifici - avessero la qualifica di rifiuti.
Tale tesi non è condivisibile perché i materiali rientrano nelle categorie
riportate dallo allegato A con destinazione naturale allo abbandono; la
conclusione non muta avendo come riferimento la nozione di rifiuto fornita
dall'art. 14 L. 138 L. 178/2002 (interpretata alla luce delle sentenze della
Corte di Giustizia delle Comunità europee in materia) in quanto il riutilizzo
dei beni non avveniva nel corso del processo di produzione.
Né, in base agli atti in visione della Corte, si può ritenere applicabile la
disposizione contenuta nello art. l c. 26 della L. 308/2004 che sottopone i
rottami ferrosi al regime delle materie prime, e non dei rifiuti, se destinati
dal detentore allo effettivo impiego nei cicli produttivi siderurgici o
metallurgici; la nuova normativa è subordinata a condizioni che non sono
verificabili nella presente fase incidentale e sulle quali la decisione spetta
al Giudice della piena cognizione.
Per quanto concerne le residue censure, il Collegio evidenzia come dal testo del
provvedimento impugnato, risulti che l'Olivieri era titolare di una
autorizzazione per il trasporto, la raccolta e la messa in riserva dei rifiuti
derivanti da demolizione; pertanto, l'illecita gestione dei rifiuti iniziava con
la fase dello smaltimento non autorizzata e concerneva i beni effettivamente
oggetto di combustione o ceduti a terzi anche se ancora materialmente non
consegnati allo acquirente.
Su questo tema, il Pubblico Ministero sta effettuando le necessarie
investigazioni per cui la conclusione del Tribunale sul permanere di esigenze
probatorie anche relativamente ai rottami ferrosi, è logica e, pertanto,
insindacabile in sede di legittimità.
Così deciso in Roma l' 8/03/05
Rifiuti - Rottami ferrosi
provenienti da demolizioni di edifici - Riutilizzo dei beni - Nozione di rifiuto
- Smaltimento non autorizzato - Cessione a terzi - Art. 14 L. 138 L. 178/2002 -
Art. 51 c. 1 lett. a D.L.vo 22/1997.
I rottami ferrosi provenienti da demolizioni di edifici rientrano nelle
categorie riportate dall'allegato A con destinazione naturale all'abbandono.
Tale conclusione non muta avendo come riferimento la nozione di rifiuto fornita
dall'art. 14 L. 138 L. 178/2002 (interpretata alla luce delle sentenze della
Corte di Giustizia delle Comunità europee in materia) in quanto, nella specie, il riutilizzo
dei beni non avveniva nel corso del processo di produzione. Inoltre, l'illecita
gestione dei rifiuti iniziava con la fase dello smaltimento non autorizzata e
concerneva i beni effettivamente oggetto di combustione o ceduti a terzi anche
se ancora materialmente non consegnati allo acquirente (nella specie il titolare
possedeva una autorizzazione limitata al trasporto, alla raccolta e alla messa
in riserva dei rifiuti derivanti da demolizione). Oliveri CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sezione III 8 marzo 2005, Sentenza n. 8844
Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza