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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 29 aprile 2005 (ud. 30/03/2005), Sentenza n. 8999

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 29 aprile 2005 (ud. 30/03/2005), Sentenza n. 8999

Presidente A. Giuliano, Relatore B. Durante.

 

Omissis

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Maria Rosaria De Cicco, condomina di un fabbricato in Sorrento, conveniva innanzi al tribunale di Napoli Domenico Russo, altro condomino, ed, assumendo che nel locale dello stesso, condotto in locazione dalla s.a.s. Red Lion pub, erano stati installati un aereatore, un condizionatore di aria, due canne fumarie e sul terrazzo condominiale un motore frigorifero; che le canne fumarie si trovavano a distanza inferiore a quella legale, mentre il motore frigorifero occupava spazio condominiale; che inoltre dall'aereatore, dal condizionatore di aria e dal motore frigorifero provenivano immissioni sonore e dalle canne fumarie immissioni di fumo, chiedeva la condanna del convenuto alla rimozione delle cose installate con riduzione al pristino stato, alla cessazione delle immissioni, al risarcimento dei danni oltre accessori.


Il convenuto resisteva; il giudice istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della conduttrice del locale.


Il tribunale di Torre Annunziata, cui la causa era rimessa a seguito dell'entrata in vigore della L. 126/1992, condannava il Russo e la s.a.s. Red Lion pub alla cessazione delle immissioni, alla riduzione in pristino dell'immobile, al risarcimento dei danni liquidati in lire 10.000.000, al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore, avv. De Tilla.


La corte di appello di Napoli, con sentenza resa il 6.10.2000, dichiarava la nullità del giudizio di primo grado, rimettendo la causa al tribunale di Torre Annunziata per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Maria Maresca, e condannava la De Cicco e l'avv. De Tilla alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado.


Secondo la corte al giudizio avrebbe dovuto partecipare la Maresca, comproprietaria dell'immobile locato, risultando proposte domande (riduzione in pristino; destinazione dell'immobile) che richiedono la partecipazione di tutti i comproprietari.


Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la De Cicco e l'avv. De Tilla, affidandosi a due motivi; ha resistito la Red Lion pub ed ha proposto ricorso incidentale con un motivo, cui ha resistito la De Cicco; le parti hanno depositato memoria.


MOTIVI DELLA DECISIONE


1. I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza ed a norma dell'art. 335 c.p.c. vanno riuniti.


2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 1575, 133, 2051, 2053 c.c. nonché motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c."; contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito - si sostiene - non sussiste litisconsorzio necessario quando, come nella specie, il condomino di un edificio agisca nei confronti di altro condomino e del soggetto, al quale lo stesso abbia locato la parte dell'edificio di sua proprietà, per ottenere la cessazione di immissioni provenienti da tale parte ed il risarcimento dei danni; per quanto più specificamente riguarda la domanda risarcitoria va rilevato che il fatto dannoso unico genera obbligazione solidale e non cumulativa; come ritenuto in giurisprudenza, in caso di turbative, molestie o immissioni intollerabili, l'azione tendente a farle cessare può essere proposta anche nei confronti dell'autore materiale e quindi del conduttore quando gli debba essere imposto un "facere" o un "non facere" suscettibile di esecuzione forzata; lo stesso dicasi per quanto riguarda la destinazione ad uso vietato dal regolamento condominiale, potendo anche in questo caso ottenersi la cessazione della destinazione abusiva nei diretti confronti del conduttore.


2.1. Il motivo è fondato nei limiti che risultano da quanto segue.


2.2. Com'è noto, la tutela dalle immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità si attua mediante due azioni: una risarcitoria e l'altra inibitoria.


La prima azione è ricondotta dalla giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass. 6.12.2000, n. 15509; Cass. 7.8.2002, n. 11915) allo schema generale dell'art. 2043 c.c. e ne può formare oggetto anche la richiesta di risarcimento del danno in forma specifica (Cass. 15.10.1998, n. 10186; Cass. 9.4.1973, n. 999).


Nel caso in cui l'immobile appartenga a più persone e formi oggetto di locazione legittimati passivi dell'azione sono i comproprietari, sia singolarmente che collettivamente, ed il conduttore, rimanendo esclusa per la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria l'ipotesi litisconsortile; occorre chiarire che la legittimazione del proprietario sussiste, ove si deduca che le immissioni sono imputabili a sua colpa per avere egli locato l'immobile nella consapevolezza della destinazione ad attività di per sé molesta ai vicini o per non essersi adoperato per impedire le immissioni (Cass. 31.5.1976, n. 1833).


L'altra azione è diretta a fare cessare le immissioni e secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, criticata da una parte della dottrina, rientra tra le azioni negatorie di natura reale a tutela della proprietà (Cass. 9.5.1997, n. 4086; Cass. 23.3.1996, n. 2598; Cass. 15.10.1998, n. 1086).


Elude la questione della natura dell'azione quella parte della giurisprudenza (Cass. 22.12.1995, n. 13069; Cass. 11.11.1992, n. 12133), secondo la quale oggetto della tutela accordata dall'art. 844 c.c. è il godimento di un fondo tanto se spetta al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento quanto se spetta al titolare dì un diritto personale di godimento, come il conduttore.


Tralasciando la legittimazione attiva e limitando l'esame a quella passiva che qui viene in considerazione, va rilevato che l'azione può essere proposta anche nei confronti dell'autore materiale delle immissioni e quindi del conduttore quando allo stesso debba essere imposto un "facere" o un "non facere" suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego (Cass. 1.12.2000, n. 15392; Cass. 9.5.1997, n. 4086) o l'attore chieda puramente e semplicemente la cessazione delle immissioni, mentre va proposta nei confronti del proprietario o di tutti i comproprietari se mira al conseguimento di un effetto reale, come avviene quando è volta a fare accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni o ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare (Cass. 23.3.1996, n. 2598; Cass. 22.12.1995, n. 13069).


Sicché è in base al criterio del "petitum" che va stabilito se la legittimazione spetta al proprietario dell'immobile o all'autore materiale delle immissioni.


È ammesso il cumulo dell'azione risarcitoria e di quella inibitoria; nonostante il cumulo le due azioni rimangono nettamente distinte (Cass. 15.10.1998, n. 10186), con la conseguenza che l'eventuale situazione di litisconsorzio necessario di natura sostanziale o processuale che riguarda l'azione inibitoria non si comunica a quella risarcitoria ed il giudice di appello che la rilevi deve annullare la sentenza e rimettere gli atti al primo giudice limitatamente all'azione inibitoria.


2.3. Nella specie la corte di merito ha ritenuto il difetto di integrità del contraddittorio a causa della mancata partecipazione al processo della comproprietaria dell'immobile, dal quale provengono le immissioni, senza valutare il "petitum" dell'azione inibitoria e senza considerare che, oltre a questa azione, è stata proposta anche quella risarcitoria nei confronti del comproprietario e del conduttore.


Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della corte di appello di Napoli per nuovo esame in base ai principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.


3. Rimane assorbito il secondo motivo del ricorso principale, con il quale si lamenta che la corte di merito abbia condannato l'avvocato distrattario alla restituzione delle spese.


4. A seguito dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale è venuto meno il condizionamento del ricorso incidentale e si rende necessario procedere al suo esame.


5. Tale ricorso contiene un solo motivo, con il quale si lamenta che la corte di merito abbia omesso di esaminare il motivo di appello relativo alla deduzione dell'inesistenza e, subordinatamente, della nullità della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio.


5.1. Il motivo non può trovare accoglimento in quanto la corte di merito ha espressamente statuito "i residui motivi di appello restano assorbiti nella dichiarata nullità dell'appellata sentenza" e tale statuizione, manifestamente inclusiva dei motivi dell'appello principale, corretta o errata che sia, non risulta specificamente censurata, rivolgendosi ad altro la censura mossa alla sentenza impugnata.


P.Q.M.


la Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale; assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso; rigetta il ricorso incidentale; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione  ad altra sezione della corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 30.3.2005.

Dep.
29 aprile 2005
 

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

1) Inquinamento acustico e atmosferico - Immissioni illecite - Azione contro il conduttore - Art. 844 cod. civ. - Ammissibilità - Condizioni. L'azione diretta a far valere il divieto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. può essere esperita anche nei confronti dell'autore materiale delle immissioni, che non sia proprietario dell'immobile da cui derivano e, quindi, anche nei confronti del locatario di questo stesso immobile, quando soltanto a costui debba essere imposto un "facere" o un "non facere", suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego. Presidente A. Giuliano, Relatore B. Durante. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 29 aprile 2005 (ud. 30/03/2005), Sentenza n. 8999

2) Inquinamento acustico e atmosferico - Immissioni eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. - Proposizione dell’azione risarcitoria o inibitoria - Criterio del "petitum". In tema di immissioni eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., l'azione può essere proposta anche nei confronti dell'autore materiale delle immissioni, e quindi del conduttore quando allo stesso debba essere imposto un "facere" o un "non facere" suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego (Cass. 1.12.2000, n. 15392; Cass. 9.5.1997, n. 4086) o l'attore chieda puramente e semplicemente la cessazione delle immissioni, mentre va proposta nei confronti del proprietario o di tutti i comproprietari se mira al conseguimento di un effetto reale, come avviene quando è volta a fare accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni o ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare (Cass. 23.3.1996, n. 2598; Cass. 22.12.1995, n. 13069). Sicché è in base al criterio del "petitum" che va stabilito se la legittimazione spetta al proprietario dell'immobile o all'autore materiale delle immissioni. Presidente A. Giuliano, Relatore B. Durante. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 29 aprile 2005 (ud. 30/03/2005), Sentenza n. 8999

3) Inquinamento - Immissioni - Azione risarcitoria o inibitoria - Legittimazione - Proprietario - Autore materiale delle immissioni non proprietario - Litisconsorzio necessario di natura sostanziale o processuale - Effetti. In tema di immissioni eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., la legittimazione spetta al proprietario dell'immobile o all'autore materiale delle immissioni in base al criterio del "petitum". Inoltre, è ammesso il cumulo dell'azione risarcitoria e di quella inibitoria; nonostante il cumulo le due azioni rimangono nettamente distinte (Cass. 15.10.1998, n. 10186), con la conseguenza che l'eventuale situazione di litisconsorzio necessario di natura sostanziale o processuale che riguarda l'azione inibitoria non si comunica a quella risarcitoria ed il giudice di appello che la rilevi deve annullare la sentenza e rimettere gli atti al primo giudice limitatamente all'azione inibitoria. Presidente A. Giuliano, Relatore B. Durante. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 29 aprile 2005 (ud. 30/03/2005), Sentenza n. 8999

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