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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10/03/2005 (Ud. 03/02/2005), Sentenza n. 9490
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,
10/03/2005 (Ud. 03/02/2005), Sentenza n. 9490
Pres. Papadia. Est. Zumbo A. Rel. Zumbo A. Imp. Bianchizza. P.M. Salzano F. (Diff.), (Rigetta, Trib. Tolmezzo, 6 Aprile 2004)
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 03/02/2005
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 229
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 33186/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BIANCHIZZA UMBERTO n. VENZONE 27/7/1941;
avverso la sentenza del Tribunale Tolmezzo in data 6 aprile 2004;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere ZUMBO;
udito il P.M. in persona del Dott. SALZANO FRANCESCO che ha concluso
l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 6 aprile 2004, il giudice del Tribunale di Tolmezzo
condanna va Bianchizza Umberto alla pena di euro 1.350 di ammenda per i reati di
cui agli art. 697 C.P. e 30 secondo comma legge 11 febbraio 1992 n. 157.
L'imputato proponeva ricorso per inosservanza di norme processuali stabilite a
pena di nullità e di inutilizzabilità, erronea applicazione di legge e mancanza
di motivazione rilevando, per il reato sub b:
1) che mancava la correlazione tra accusa e sentenza essendo stato mutato il fatto originariamente contestato;
2) che il precetto penale si applica solo nei confronti dell'imbalsamatore o del tassidermista;
3) che la testimonianza delle guardie forestali aveva solo espresso apprezzamenti personali sulla probabile età delle pelli; e per entrambi i reati;
4) che nella determinazione della pena non si erano considerate le condizioni economiche del reo. Sub 1.
"Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi
elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume
l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da configurarsi una incertezza
sull'oggetto della contestazione da cui scaturisce un reale pregiudizio dei
diritti della difesa; ne consegue che la indagine volta ad accertare la
violazione del principio suddetto non va esaurita nel mero e pedissequo
confronto puramente letterale tra imputazione e decisione perché, vertendosi in
materia di garanzia e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando
l'imputato si sia trovata nella condizione concreta di difendersi in ordine al
fatto ritenuto in sentenza.
Ma nel "caso in esame, il fatto è rimasto lo stesso; è stata ritenuta, soltanto,
una diversa configurazione giuridica del fatto. Sub 2.
L'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, al secondo comma, statuisce che
per le violazioni della stessa legge in materia di imbalsamazione e tassidermia
si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli
animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.
Si tratta di una norma di carattere generale che si applica a tutti i detentori
di spoglie impagliato o imbalsamate di specie protette. E la riprova
dell'esattezza di tale conclusione risulta dall'art. 6, terzo comma, della
stessa legge che per i tassidermisti "oltre alle sanzioni previste per chi
detiene illecitamente esemplari di specie protette (ribadendosi così che è
illecito per tutti detenere esemplari di specie protette), prevede anche lo
obbligo di segnalare alla autorità competente le richieste di impagliare o
imbalsamare spoglie di specie protette pena la revoca della autorizzazione a
svolgere la attività di tassidermista. Sub 3.
È stato congruamente e logicamente motivato che "le dichiarazioni degli esperti
PPUU e l'esame dei corpi di reato da costoro rinnovata consentono di ritenere la
concia del pellame certamente risalente ad epoca successiva al 1992.Sub 4.
La pena è stata equamente determinata "tenuto conto della gravità dei fatti,
della intensità del dolo e della personalità dell'imputato - alla luce dei
criteri tutti di cui all'art. 133 e 133 bis C.P. -.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2005
Caccia - Imbalsamazione e tassidermia - Detentore di animali impagliati od imbalsamati appartenenti a specie protette - Reato di cui all'art. 30, c. 2, L. n.157/1992 - Applicabilità. In materia di caccia, l'art. 30, comma secondo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che stabilisce che in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del descritto trattamento, è una norma di carattere generale che si applica a tutti i detentori di spoglie impagliate o imbalsamate di animali appartenenti a specie protette. Pres. Papadia. Est. Zumbo A. Rel. Zumbo A. Imp. Bianchizza. P.M. Salzano F. (Diff.), (Rigetta, Trib. Tolmezzo, 6 Aprile 2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10/03/2005 (Ud. 03/02/2005), Sentenza n. 9490
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