Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Copyright © Ambiente Diritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello iscritto al NRG. 3536 dell’anno 1996 proposto da
MORONI PIERO, rappresentato e difeso dagli avvocati Ercole Romano e Ugo Ferrari,
con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Pier Antonio Michele, n. 78
(presso lo studio del secondo);
contro
COMUNE DI LEGNANO, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso
dagli avvocati Fabio Lorenzoni e Giuseppe Sala, con i quali è elettivamente
domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43 (presso lo studio del primo);
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede
di Milano, sez. III, n. 1390 del 25 novembre 1995;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Legnano;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi
difensive;
Visto il dispositivo di sentenza n. 168 del 17 marzo 2005;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 16 marzo 2005 il consigliere Carlo Saltelli;
Uditi, altresì, per le parti gli avvocati R. Ercole e G.P. Mosca, su delega
dell’avv. F. Lorenzoni;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso giurisdizionale notificato l’11 febbraio 1992 il signor Piero Moroni,
nella asserita qualità di un terreno sito nel Comune di Legnano, individuato in
catasto al fg. 42, mapp. 258 e 279, per un estensione di circa tremila metri
quadrati, destinato a standard secondo le previsioni del piano regolatore
generale approvato con delibera della Giunta regionale 7 maggio 1985, n. 51618,
chiedeva al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia l’annullamento:
a) della delibera della Giunta comunale di Legnano n. 1168 del 10 ottobre 1991,
recante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei
lavori di ampliamento del complesso natatorio comunale nonché la occupazione
dell’area di sua proprietà per la relativa realizzazione; b) del decreto prot.
684 del 9 gennaio 1992, notificato il 10 gennaio 1992, con cui il Sindaco del
Comune di Legnano aveva disposto l’occupazione d’urgenza dell’area, cui si era
provveduto come da avviso prot. 687 in pari data; c) di ogni atto preordinato e
connesso ed in particolare della delibera della Giunta comunale n. 1564 del 6
dicembre 1990 relativa all’esecuzione del 1° stralcio dei lavori di
ristrutturazione ed ampliamento del complesso natatorio comunale.
A sostegno dell’impugnativa deduceva:
1) “violazione art. 1, 5° comma l. 1/78 in relazione all’art. 2 l. 1187/68 -
eccesso di potere per travisamento - difetto di motivazione”, in quanto, essendo
scaduto - per decorso del quinquennio di cui all’articolo 2 della legge n. 1187
del 1968 - il vincolo di destinazione impresso sull’area di sua proprietà del
piano regolatore generale del 1985 (anche con riferimento alla delibera della
Giunta comunale n. 1564 del 6 dicembre 1990), mancava la conformità urbanistica
prevista dall’articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, quale presupposto per
l’avvio della procedura espropriativi, così che per realizzare l’opera in
questione sarebbe stata necessaria una seppur abbreviata procedura di variante
allo strumento urbanistico da sottoporre ad approvazione regionale;
2) “Violazione artt. 32 e 35 l. 142/90 in relazione all’art. 14, 5° comma l.
1/78 - incompetenza - sviamento”, in quanto l’approvazione dei progetti di opere
pubbliche, cui conseguiva la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza del
relativi lavori, spettava esclusivamente ai consigli comunali, tanto più che nel
caso di specie, come già evidenziato, mancava la conformità urbanistica
dell’opera da realizzare;
3) “violazione art. 20 l. 865/71 - violazione art. 23 l. 1/78 modificato
dall’art. 7 l. 385/80 - eccesso di potere per contraddittorietà in relazione
alla Circolare della Regione Lombardia 28 gennaio 1991 - difetto di
motivazione”, in quanto non solo le indennità indicate negli atti impugnati
erano assolutamente inferiori al valore venale dei beni oggetto di
espropriazione, per quanto l’amministrazione comunale non aveva neppure
formulato, come dovuto, l’offerta dell’acconto dell’indennità spettante;
4) “Violazione art. 13 l. 2359/1865; art. 20 l. 865/71; in relazione all’art. 2
l. 7 agosto 1990 n. 241”, in quanto i tempi fissati dall’amministrazione per
l’inizio e la conclusione dei lavori e delle espropriazioni erano incongrui e
privi della doverosa adeguata motivazione che li giustificassero;
5) “Sviamento di potere”, in quanto il progetto approvato sembrava includere
nella realizzanda “piscina”, anche una vasta area da attrezzare a verde, neppure
prevista dal piano regolatore generale.
L’adito Tribunale, nella resistenza dell’intimata amministrazione comunale, respingeva il ricorso, ritenendo che l’approvazione del progetto era tempestivamente avvenuta (rispetto alla decadenza del vincolo di destinazione per decorso del quinquennio di cui al piano regolatore generale approvato il 7 maggio 1995) con la delibera di consiglio comunale n. 1 del 15 gennaio 1990 e dichiarando infondati tutti gli altri motivi.
Con atto di appello notificato il 19 aprile 1996 il predetto signor Piero Moroni
ha chiesto la riforma della prefata statuizione, riproponendo tutte le censure
svolte con il ricorso introduttivo del giudizio, a suo avviso superficialmente
esaminate ed erroneamente respinte, rilevando - a riprova dell’evidente
approssimazione che aveva caratterizzato la impugnata sentenza - che non vi era
neppure traccia dei motivi aggiunti con i quali era stata impugnata anche la
delibera del consiglio comunale di Legnano n. 1 del 15 gennaio 1990.
Il Comune di Legnano ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
DIRITTO
I. L’appello è fondato e deve essere accolto, alla stregua delle considerazioni
che seguono.
I.1. In punto di fatto, la Sezione rileva innanzitutto che con la delibera n. 1
del 15 gennaio 1990 il Consiglio comunale di Legnano approvò la proposta
formulata dalla commissione giudicatrice dell’appalto concorso per la
ristrutturazione e l’ampliamento del complesso natatorio di viale Gorizia,
aggiudicando i relativi lavori all’associazione Edilda - Tensospazio per un
importo forfetario di oltre sei miliardi (oltre I.V.A.), riservandosi, tuttavia,
l’affidamento definitivo anche a stralci e la stipulazione del relativo
contratto di appalto solo dopo il reperimento dei necessari finanziamenti (ai
sensi dell’art. 2, comma 1° del D.L. 3/1/87 n. 2, convertito nella legge 6/3/87
n. 65, come sostituito dall’art. 1, 5° comma del D.L. 2/2/88 n. 22, convertito
nella legge 21/3/88 n. 92) e riservandosi, altresì, la redazione e
l’approvazione del Piano Finanziario previsto dall’art. 9 del D.L. 2/3/1989, n.
65, convertito in legge 26/4/1989, n. 155, successivamente all’ammissione
dell’opera ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate nella motivazione
della delibera stessa o al reperimento di altri eventuali mezzi di
finanziamento.
Con la delibera n. 1654 del 6 dicembre 1990 la Giunta Comunale di Legnano, poi,
fu stabilito (per quanto qui interessa) di: 1) procedere all’affidamento
definitivo dei lavori relativi al primo stralcio delle opere di ristrutturazione
ed ampliamento del complesso natatorio comunale di viale Gorizia, relativo alla
realizzazione ed al completamento del complesso riguardante le piscine scoperte;
2) affidare i lavori in questione all’Associazione Temporanea fra le Imprese
Edilda - Tensospazio per un importo complessivo di £. 2.500.172.385, oltre I.V.A.;
3) dare atto che il secondo e ultimo stralcio dei lavori dell’importo di oltre
quattro miliardi sarebbe stato affidato con successivo atto deliberativo non
appena fossero stati reperiti i finanziamenti necessari; 4) subordinare la
stipulazione del contratto di appalto all’assunzione del mutuo necessario per la
copertura della parte dei lavori stessi finanziati con mutuo; 5) dare atto che
per l’esecuzione dei lavori in oggetto era necessario procedere all’occupazione
d’urgenza e all’esproprio di circa 3.000 metri quadrati di proprietà privata,
procedura che sarà avviata con successivo atto deliberativo.
Infine, con la delibera n. 1168 del 10 ottobre 1991, la Giunta Comunale di
Legnano, stabiliva, fra l’altro, di: 1) dare atto che i lavori relativi al primo
stralcio delle opere di ristrutturazione ed ampliamento del complesso natatorio
comunale di viale Gorizia sono opere di pubblica utilità, nonché indifferibili
ed urgenti ai sensi dell’art. 1 della L. 3/1/1978, n. 1; 2) approvare gli atti
di esproprio redatti dall’Ufficio Espropri; 3) dare atto che la superficie da
espropriare era di 3.020 metri quadrati; 4) autorizzare il Sindaco a compiere
tutti gli atti esecutivi per lo svolgimento dell’iter espropriativi; 5) fissare
il termine iniziale per la procedura espropriativi dalla data di esecutività
della delibera stessa e il termine finale in cinque anni; 6) procedere
all’occupazione d’urgenza degli immobili occorrenti per la realizzazione delle
opere in questione per la durata massima di cinque anni decorrente dalla data di
immissione nel possesso; 7) dare atto che i lavori dovevano iniziare entro tre
anni dall’approvazione del progetto e concludersi entro cinque anni dalla data
di esecutività della delibera stessa.
Giova, inoltre, rilevare che l’amministrazione comunale di Legnano non ha
giammai contestato la circostanza che la destinazione urbanistica riguardante
l’area di proprietà del signor Piero Moroni integrasse effettivamente gli
estremi di un vincolo soggetto a decadenza ai sensi dell’articolo 2 della legge
19 novembre 1968, n. 1187, cioè preordinato all’espropriazione o comportante l’inedificabilità
(e tale da svuotare in ogni caso il contenuto del diritto di proprietà incidendo
sul godimento del bene in modo tale da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua
destinazione naturale ovvero diminuendone significativamente il suo valore di
scambio, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa,
ex multis, C.d.S., sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5490; 22 giugno 2004, n. 4426; 24
febbraio 2004, n. 745; 25 agosto 2003, n. 4812; 17 aprile 2003, n. 2015).
I.2. Ciò posto, la Sezione osserva che è fondato e meritevole di accoglimento il
primo motivo di gravame (corrispondente al primo motivo del ricorso introduttivo
del giudizio di primo grado).
Invero, diversamente da quanto sostenuto dai primi giudici, la delibera
consiliare n. 1 del 15 gennaio 1990, non può essere considerata atto idoneo ad
evitare la scadenza del vincolo quinquennale, ai sensi dell’articolo 2 della
legge 19 novembre 1968, n. 1187, impresso dal vigente piano regolatore generale
sul bene di proprietà dell’appellante: a tal fine, sarebbe stata necessaria
l’approvazione del progetto esecutivo (ovvero definitivo, secondo le
disposizione della legge 11 febbraio 1994, n. 109) delle opere da realizzare,
con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
dei relativi lavori, in modo da rendere concreta ed attuale la previsione del
piano ed il vincolo espropriativi impresso all’area (C.d.S., sez. IV, 30 maggio
2002, n. 3007).
Per contro, la ricordata delibera costituisce semplicemente l’atto terminale del
procedimento di scelta del contraente cui affidare la realizzazione dell’opera
stessa, come si evince dal suo attento esame, come sopra evidenziato: con essa,
infatti, approvandosi i lavori della commissione giudicatrice della gara di
appalto - concorso, si dichiara vincitrice della gara e aggiudicataria dei
lavori l’Associazione Temporanea fra le Imprese Edilda - Tensospazio, rinviando
ogni decisione sull’affidamento definitivo dei lavori e sulla effettiva
stipulazione dello stesso contratto di appalto ad un momento successivo, vago,
incerto, generico ed indeterminato, corrispondente al momento del reperimento
dei necessari finanziamenti.
Essa, in altri termini, costituisce manifestazione dell’intento
dell’amministrazione comunale di ristrutturare ed ampliare il complesso
natatorio comunale di viale Gorizia, secondo il progetto proposto dalla
ricordata Associazione Temporanea fra le Imprese Edilda - Tensospazio, ritenuto
il più idoneo e funzionale agli interessi dell’amministrazione stessa tra quelli
presentati dagli altri concorrenti alla procedura di appalto concorso, ma non
contiene alcun elemento da cui possa ragionevolmente ricavarsi la effettiva,
concreta ed attuale volontà di realizzare la opera stessa, mancando - per
espressa ammissione dell’amministrazione - i necessari finanziamenti.
Ciò trova, peraltro, conferma nelle successive delibere della Giunta Comunale
sopra ricordate, n. 1564 del 6 dicembre 1990 e n. 1168 del 10 ottobre 1991:
mentre con la prima, essendosi reperiti una parte dei fondi necessari per la
realizzazione dell’opera, si stabilisce di affidare alla associazione
aggiudicataria dell’appalto concorso un primo stralcio di lavori per un importo
complessivo di £. 2.500.172.385, oltre I.V.A., dando atto che era necessario
procedere alla occupazione d’urgenza ed all’espropriazione di circa 3.000 metri
quadrati di proprietà privata, solo con la seconda si provvede finalmente
all’approvazione dei lavori oggetto del primo stralcio con contestuale
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli stessi, ai
sensi dell’articolo 1 della legge 3 gennaio 1978.
E’ solo quindi con tale ultima delibera (n. 1168 del 10 ottobre 1991) che
l’amministrazione comunale di Legnano ha provveduto a dare attuazione concreta
ed effettiva al vincolo incidente sulla proprietà dell’appellante: sennonché in
tale momento il vincolo stesso era decaduto, essendo infruttuosamente decorsi i
cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale,
pacificamente intervenuta il 7 maggio 1985, con conseguente illegittimità della
delibera stessa e della relativa procedura ablatoria (C.d.S., sez. V, 8 agosto
2003, n. 4595).
Giova, infatti, ricordare al riguardo che ai fini della sottoposizione ad
esproprio di un bene di proprietà privata, qualora il vincolo del piano
regolatore generale sia scaduto senza che, a termini dell’articolo 2, comma 1,
della legge 19 novembre 1968, n. 1187, si sia provveduto all’approvazione del
piano particolareggiato ovvero all’approvazione del progetto esecutivo o
definitivo di opera pubblica, è necessario procedere ad una nuova pianificazione
delle aree attraverso il meccanismo della variante che consente di verificare la
persistente compatibilità delle destinazioni, già impresse ad aree situate in
zone diverse del territorio comunale nel contesto di una complessiva
riconsiderazione dell’assetto urbanistico comunale (C.d.S., sez. IV, 23 novembre
2002, n. 6442); la sopravvenuta decadenza dei predetti vincoli implica, quindi,
l’impossibilità di adottare la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dell’intervento o delle opere per cui il vincolo
stesso fu a suo tempo apposto (C.d.S., sez. V, 19 febbraio 1996, n. 211), anche
in ragione della nuova disciplina edificatoria applicabile all’area interessata,
corrispondente a quella stabilita dall’articolo 4, ultimo comma, della legge 28
gennaio 1977, n. 10 (C.d.S., sez. V, 18 marzo 2003, n. 1443; 3 ottobre 1992, n.
924).
Pertanto la delibera della Giunta Comunale di Legnano è illegittima, in quanto
al momento della sua adozione erano decaduti i vincoli di piano regolatore
concernenti la proprietà del signor Piero Moroni per inutile decorso del
quinquennio di cui all’articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187: tale
illegittimità si riverbera, vizionadoli, su tutti i successivi atti della
procedura espropriativa, tra cui, per quanto qui interessa, il successivo
decreto di occupazione d’urgenza.
I.3. Pur mera completezza (ed in ragione dell’effetto conformativo del giudicato
amministrativo), la Sezione rammenta che deve considerarsi spettare al consiglio
comunale l’approvazione del progetto definitivo di opere pubbliche, qualora
costituiscano variante al piano regolatore generale, mentre non costituisce
motivo di illegittimità dei provvedimenti espropriativi e di occupazione
d’urgenza la inesatta o inesistenza liquidazione della giusta indennità, essendo
quest’ultima sganciata da tali atti (C.d.S., sez. IV, 22 settembre 2003, n.
5395; 27 maggio 2002, n. 2909; 4 dicembre 1998, n. 1599); inoltre la fissazione
del termine massimo di cinque anni previsto dall’articolo 20 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, per l’occupazione d’urgenza del bene soggetto ad
espropriazione costituisce scelta latamente discrezionale dell’amministrazione
che non necessita di motivazione (C.d.S., sez. IV, 23 dicembre 2002, n. 7279; 31
luglio 2000, n. 4215; 10 giugno 1999, n. 982; 4 febbraio 1997, n. 81; 16
settembre 1993, n. 775).
II. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma
dell’impugnata sentenza deve essere accolto il ricorso proposto in primo grado
dal signor Piero Moroni con conseguente annullamento del provvedimento impugnato
(delibera della Giunta Comunale n. 1168 del 10 ottobre 1991 e decreto di
occupazione d’urgenza).
Può disporsi la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio,
stante la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, definitivamente
pronunciando sull’appello proposto dal signor Pietro Moroni avverso la sentenza
n. 1390 del 25 novembre 1995 del Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia, sede di Milano, sez. III, così provvede:
- accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza,
accoglie il ricorso in primo grado e annulla il provvedimento impugnato;
- dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quarta, nella camera di consiglio del 16 marzo 2005 con l’intervento dei
Signori:
CARLO SALTELLI Presidente f.f., est.
CARLO DEODATO Consigliere
SALVATORE CACACE Consigliere
SERGIO DE FELICE Consigliere
EUGENIO MELE Consigliere
IL PRESIDENTE F.F., est.
IL SEGRETARIO
Il Dirigente
Carlo Saltelli
Giacomo Manzo
Giuseppe Testa
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
12 agosto 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
1) Urbanistica e edilizia - Espropriazione - Opere da realizzare - Approvazione del progetto esecutivo - Contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori - Vincolo espropriativo impresso all’area - Necessità - Scadenza del vincolo quinquennale. E’ necessario l’approvazione del progetto esecutivo (ovvero definitivo, secondo le disposizione della legge 11 febbraio 1994, n. 109) delle opere da realizzare, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori, in modo da rendere concreta ed attuale la previsione del piano ed il vincolo espropriativo impresso all’area (C.d.S., sez. IV, 30 maggio 2002, n. 3007). Sicché, la semplice delibera consiliare, non può essere considerata atto idoneo ad evitare la scadenza del vincolo quinquennale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, impresso dal piano regolatore generale vigente sul bene di proprietà privata. (C.d.S., sez. V, 8 agosto 2003, n. 4595). Pres. ed Est. SALTELLI - MORONI (avv.ti Romano e Ferrari) c. COMUNE DI LEGNANO (avv.ti Lorenzoni e Sala) (annulla TAR Lombardia, sede di Milano, sez. III, n. 1390 del 25 novembre 1995). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 12 agosto 2005 (c.c. 16.03.2005), Sentenza n. 4368
2) Urbanistica e edilizia - Espropriazione - Piano regolatore generale scaduto - Nuova pianificazione - Decadenza dei vincoli - Impossibilità di adottare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento o delle opere - Meccanismo della variante - Verifica della persistente compatibilità - Complessiva riconsiderazione dell’assetto urbanistico comunale - L. Art. 2 c. 1, n. 1187/1968 - L. n. 10/1977. Ai fini della sottoposizione ad esproprio di un bene di proprietà privata, qualora il vincolo del piano regolatore generale sia scaduto senza che, a termini dell’articolo 2, comma 1, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, si sia provveduto all’approvazione del piano particolareggiato ovvero all’approvazione del progetto esecutivo o definitivo di opera pubblica, è necessario procedere ad una nuova pianificazione delle aree attraverso il meccanismo della variante che consente di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni, già impresse ad aree situate in zone diverse del territorio comunale nel contesto di una complessiva riconsiderazione dell’assetto urbanistico comunale (C.d.S., sez. IV, 23 novembre 2002, n. 6442); la sopravvenuta decadenza dei predetti vincoli implica, quindi, l’impossibilità di adottare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento o delle opere per cui il vincolo stesso fu a suo tempo apposto (C.d.S., sez. V, 19 febbraio 1996, n. 211), anche in ragione della nuova disciplina edificatoria applicabile all’area interessata, corrispondente a quella stabilita dall’articolo 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (C.d.S., sez. V, 18 marzo 2003, n. 1443; 3 ottobre 1992, n. 924). Pres. ed Est. SALTELLI - MORONI (avv.ti Romano e Ferrari) c. COMUNE DI LEGNANO (avv.ti Lorenzoni e Sala) (annulla TAR Lombardia, sede di Milano, sez. III, n. 1390 del 25 novembre 1995). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 12 agosto 2005 (c.c. 16.03.2005), Sentenza n. 4368
3) Urbanistica e edilizia - Espropriazione - Approvazione del progetto definitivo di opere pubbliche - Variante al piano regolatore generale - Competenza consiglio comunale - Inesatta o inesistenza liquidazione della giusta indennità - Provvedimenti espropriativi e di occupazione d’urgenza - Fissazione del termine massimo di cinque anni. Spetta al consiglio comunale l’approvazione del progetto definitivo di opere pubbliche, qualora costituiscano variante al piano regolatore generale, mentre non costituisce motivo di illegittimità dei provvedimenti espropriativi e di occupazione d’urgenza la inesatta o inesistenza liquidazione della giusta indennità, essendo quest’ultima sganciata da tali atti (C.d.S., sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5395; 27 maggio 2002, n. 2909; 4 dicembre 1998, n. 1599); inoltre la fissazione del termine massimo di cinque anni previsto dall’articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l’occupazione d’urgenza del bene soggetto ad espropriazione costituisce scelta latamente discrezionale dell’amministrazione che non necessita di motivazione (C.d.S., sez. IV, 23 dicembre 2002, n. 7279; 31 luglio 2000, n. 4215; 10 giugno 1999, n. 982; 4 febbraio 1997, n. 81; 16 settembre 1993, n. 775). Pres. ed Est. SALTELLI - MORONI (avv.ti Romano e Ferrari) c. COMUNE DI LEGNANO (avv.ti Lorenzoni e Sala) (annulla TAR Lombardia, sede di Milano, sez. III, n. 1390 del 25 novembre 1995). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 12 agosto 2005 (c.c. 16.03.2005), Sentenza n. 4368
Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza