Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN.4478/05 REG.DEC.
N. 3924 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2002 ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3924/2002, proposto dal Comune di Prali, in persona
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Montanaro e
Guido Francesco Romanelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
secondo in Roma, via Cosseria n. 5;
CONTRO
la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Anita Ciavarra e dall’avv. Gabriele
Pafundi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma viale
Giulio Cesare, n. 14
NONCHÉ CONTRO
la Provincia di Torino, in persona del Presidente pro tempore;
il Commissario ad acta nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale del 27.1.2000. n. 12/2000
E NEI CONFRONTI
- dell'Autorità d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale - A.T.O. n. 3
Torinese, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- del Comune di Alpignano, in persona del Sindaco pro tempore,
non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tar Piemonte- Torino, Sez. II, del 14 marzo 2001, n. 659, che
ha respinto il ricorso del Comune avverso i seguenti provvedimenti:
1) decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 27.1.2000, trasmesso
ai Comuni il 31.1.2000 e pervenuto successivamente, che nomina la dottoressa
Fiorenza Veglia, Segretario Vicario della sede di Torino del Comitato Regionale
di Controllo, commissario ad acta per il compimento di tutti gli atti necessari
all'adesione alla convenzione di cooperazione tra Enti Locali dell'A.T.O. n. 3
Torinese approvata nella conferenza dei servizi del giorno 8.6.1998, dei Comuni
di Bardonecchia, Bruzolo, Busano, Bussoleno, Cambiano, Chialamberto, Chianocco,
Coassolo Torinese, Exilles, Favria, Frassinetto, Giaglione, Gravere, Mattie,
Mezzenile, Mompatero, Moncenisio, Novalesa, Osasco, Osasio, Perrero, Pragelato,
Prali, Pramollo, Rondissone, Roure, Salbertrand, San Colombano Belmonte, Salza
di Pinerolo, Tavagnasco, Vallo Torinese, Vistrorio, Usseaux;
2) deliberazione n. 1 del commissario ad acta che approva per il Comune di Prali
la Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti Locali
ricadenti nell'Ambito n. 3 Torinese e di sottoscrivere la Convenzione suddetta;
3) della Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito per l'organizzazione del
servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese
proposta dalla Provincia di Torino nella conferenza dei servizi del giorno
8.6.1998 e della nota della Provincia di Torino n. 96361 del 2.6.1999, con la
quale: la Provincia chiede l'attivazione del potere sostitutivo regionale ai
sensi dell'art. 4.4 l.r. n. 13/97 nei confronti di 31 Comuni che hanno adottato
formale atto di dissenso e dei 28 Comuni che non hanno espresso alcuna volontà
nei confronti della convenzione anzidetta;
4) delibera della Giunta Regionale 21.4.1997 n. 36-18438, contenente criteri ed
indirizzi per la stipula della convenzione di costituzione dell'Autorità
d'Ambito di cui alla L.R. 20.1.1997 n. 13;
5) delibera della Giunta Regionale 24.11.1997 n. 31-23277, che approva la
convenzione-tipo di cui all'art. 11 della Legge n. 36/94;
6) ogni atto presupposto, connesso e conseguente, con particolare riguardo alla
individuazione di 13 aree territoriali omogenee elencate e graficamente
individuate nell'allegato D della Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito
che costituiscono raggruppamenti di comuni ai fini della costituzione al
conferenza di rappresentanti degli enti locali, in violazione dell'autonomia
comunale garantita dalla Costituzione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 18 marzo 2005, relatore il Consigliere Cesare Lamberti
ed uditi, altresì ed uditi, altresì gli avv.ti Romanelli e Pafundi.
FATTO
Con l.r. n. 13/97, la Regione Piemonte procedeva alla individuazione degli
ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato di
cui all’art. 8 della legge n. 36/94 ed alla definizione delle forme e dei modi
di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nei predetti ambiti. L'art. 4
della legge regionale n. 13/97 prevedeva che gli enti locali di ciascun ambito
territoriale esercitassero le funzioni di organizzazione del servizio idrico
integrato attraverso un organo denominato “Autorità d'Ambito”, consistente in
una conferenza di servizi composta dal Presidente della Provincia
territorialmente interessata, dai Presidenti delle Comunità Montane e dai
Sindaci dei Comuni non facenti parte di queste ultime. Sempre secondo la legge
regionale citata, la costituzione dell'Autorità d'Ambito, doveva avere luogo
entro sei mesi, attraverso la stipula di una convenzione obbligatoria ai sensi
dell'art. 24 della l. n. 241/90, decorso inutilmente il quale, era prevista
l'attivazione del potere sostitutivo regionale.
Con delibera di Giunta 21.4.1997, n. 36-18438, la Regione Piemonte, ai sensi
dell'art. 4, co. 5, l.r. n. 13/97, definiva i criteri di base e gli indirizzi
per le modalità di stipulazione della convenzione, secondo un modello elaborato
dalla Provincia di Torino. Nel corso della riunione 8.6.1998 per la costituzione
della Autorità d'Ambito, il Comune di Prali, unitamente ad altri, adottava
formale e motivato atto di dissenso. Con D.P.G.R. n. 12/2000 il Presidente della
Regione, superando le ragioni del dissenso dei Comuni e nell’esercizio del
potere sostitutivo previsto ex art. 4, co. 4, l.r. n. 13/97, nominava
commissario ad acta la dottoressa Fiorenza Veglia della Segreteria del Co.Re.Co.,
sia con riferimento ai Comuni dissenzienti che a quelli che non avevano espresso
alcuna volontà circa l'adesione al modello di convenzione istitutiva e
regolativa dell'autorità d'ambito.
Con delibera 16.2.2000 n. 1, il Commissario ad acta, approvava la Convenzione
per conto del Comune di Prali, che impugnava il provvedimento innanzi al Tar del
Piemonte unitamente al D.P.G.R. n. 12/2000, con cui si era stabilito l'uso del
potere sostitutivo, alla nota n. 96361/1999, con cui la Provincia di Torino
aveva chiesto alla Regione Piemonte l'attivazione del potere sostitutivo e alla
delibera n. 1, con cui è stata approvata la Convenzione da parte del commissario
ad acta per conto del Comune ricorrente. Sono stare altresì impugnate la
Convenzione medesima istitutiva dell'Autorità d'Ambito, le delibere di Giunta
Regionale 21.4.1997 n. 36-18438 e 24.11.1997, n. 31-23277, di fissazione dei
criteri e gli indirizzi stipula della Convenzione e l'approvazione della
convenzione- tipo elaborata dalla Provincia di Torino. Questi i motivi: 1)
Violazione dell’art. 128 Cost. e dell’art. 9, l. n. 36/1994: gli artt. 3, co. 10
e 6, co. 1, l.r. n. 13/97, contrastano con l’autonomia degli enti locali, nella
parte in cui prevedono forme di rappresentanza di secondo grado per i Comuni
facenti parte dell'Autorità d'Ambito al fine di organizzare il servizio idrico
integrato. I Comuni appartenenti a comunità montane sono rappresentati dai
Presidenti di queste ultime mentre gli altri che non ne fanno parte sono
raggruppati secondo forme di rappresentanza unitaria. I Comuni sono privati di
competenze ad essi spettanti in misura maggiore rispetto a quanto previsto
dall'art. 9 l. n. 36/94, in violazione dell'art. 128 Cost. Consegue
l'illegittimità sia dell'art. 5 della Convenzione istitutiva dell'Autorità
d'Ambito n. 3 - Torinese, nella parte in cui ha raggruppato i Comuni in 13
sub-ambiti, sia dell'art. 10 della medesima Convenzione, nella parte in cui
affida ai Presidenti delle Comunità Montane la rappresentanza dei Comuni che vi
appartengono ed al tredici Sindaci dei raggruppamenti la rappresentanza dei
Comuni ivi ricompresi. 2) Violazione dell’art. 14, l. n. 241/1990 e della
delibera di G.R. 21.4.1997 n. 36-18438: il D.P.G.R. n. 12/2000, con cui è stato
attivato il potere sostitutivo regionale nel confronti dei Comuni dissenzienti
viola l’art. 14, l. n. 241/90, che attribuisce forza impeditivi nel concludere
il procedimento al motivato dissenso di uno dei partecipanti alla conferenza.
L’esercizio del potere sostitutivo ha ignorato il dissenso espresso da parte di
alcuni Comuni, tra cui quello ricorrente. 3) Violazione dell’art. 128 Cost. e
dell'art. 3 l.r. n. 13/97 nonché del par. 11.2 della delibera di G.R. 21.4.1997:
sono stati demandati alla Autorità d'Ambito compiti che dovevano essere affidati
alla Conferenza istitutiva. 4) Violazione dell’art. 128 Cost. e dell'art. 9, co.
4°, . n. 36/94 e dell'art. 3, co. 1°, lett. e), l.r. n. 13/97: il potere dei
Comuni e delle Province di provvedere alla gestione integrata del servizio
idrico anche al fine di salvaguardare idonee ed efficaci forme di gestione
preesistenti, è stato loro illegittimamente sottratto per essere attribuito
all'Autorità d'Ambito. 5) Contraddittorietà con atti amministrativi: la
deliberazione del Commissario ad acta n. 1 contrasta con la precedente
deliberazione di dissenso del Consiglio Comunale. 6) Violazione del principio di
incompatibilità: la deliberazione di nomina del Commissario ad acta e gli atti
della regione non hanno stabilito il programma degli interventi, le modalità di
attuazione delle infrastrutture e tutti gli altri aspetti previsti dall'art. 3
della l.r. n. 13/97 e richiamati nel paragrafo n. 11 della delibera di Giunta
Regionale 21.4.1997 n. 36-18438. Nel giudizio di primi grado si è costituita la
regione Piemonte. Con la sentenza impugnata il Tar del Piemonte respingeva il
ricorso.
Avverso la sentenza è stato proposto appello dal comune di Prali. Nel giudizio si è costituta la Regione chiedendone il rigetto. La causa viene in decisione all’udienza del 18 marzo 2005.
DIRITTO
1) La decisione in epigrafe ha respinto il ricorso proposto dal comune di Prali
nei confronti del D.P.G.R. Piemonte 27.1.2000, n. 12, di nomina del commissario
ad acta per il compimento degli atti necessari all'adesione alla convenzione di
cooperazione tra Enti Locali dell'A.T.O. n. 3 “Torinese” approvata nella
conferenza dei servizi del giorno 8.6.1998, per i comuni di cui all’epigrafe
nonché della delibera commissariale che approva la Convenzione di Cooperazione
per il Comune di Prali e della Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito per
l'organizzazione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale
n. 3.
Data la palese infondatezza dell’appello, il Collegio ritiene di prescindere
dall’esame dell’eccezione d’inammissibilità formulata dalla Regione Piemonte,
perché l’atto introduttivo del giudizio non contiene censure specifiche nei
confronti delle sentenza, ma si limita a riportare i motivi svolti nel ricorso
di primo grado.
I provvedimenti di che trattasi sono stati emanati in attuazione della l. 5
gennaio 1994 n. 36 (legge Galli) che, sulla scorta del regime pubblicistico
della proprietà delle acque, ha riorganizzato i servizi di acquedotto, fognatura
e depurazione, secondo ambiti territoriali ottimali, al cui interno integrare la
gestione dei servizi con la separazione delle funzioni pubbliche di
organizzazione del servizio dalle attività imprenditoriali di erogazione sulla
scorta di un omogeneo regime tariffario. Per il superamento della frammentazione
delle gestioni, la legge ha stabilito l'obbligatorietà della definizione di
ambiti territoriali ottimali in cui confluiscono tutti i comuni, così superando
il criterio delle municipalità delle singole gestioni. Secondo la legge n.
36/1994, le Regioni sono competenti a delimitare gli ambiti territoriali
ottimali e disciplinare delle forme e i modi della cooperazione tra gli enti
locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, per provvedere alla gestione del
servizio idrico integrato. Gli adempimenti vengono attuati secondo precise
cadenze temporali, il cui decorso comporta l’intervento sostitutivo del
Ministero delle Infrastrutture verso le Regioni che non provvedono alla
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e delle Regioni verso gli enti
locali che non procedano alla stipula delle convenzioni previste dall'art. 24,
comma 1 , l. n. 142/1990. La legge regionale Piemonte 20 gennaio 1997 n. 13,
attuativa della legge n. 36/1994, ha delimitato gli ambiti territoriali ottimali
in numero di sei ed indicato le forme di esercizio associato delle funzioni
relative al servizio idrico integrato, mediante la costituzione da parte degli
enti locali di ciascun ambito territoriale di un'Autorità d'Ambito unitaria,
quale sede unitaria permanente ove gli Enti locali attivino il processo di
riorganizzazione richiesto dalla legge Galli con programmazione degli
investimenti, fissazione dei livelli tariffari, scelta delle forme di erogazione
del servizio e controllo delle gestioni, tramite un modello di cooperazione
incentrato nella convenzione di cui all'art. 24 della l. n. 142/90, tenuto conto
della presenza delle province, delle Comunità montane per i comuni ricompresi
nei relativi territori montani, dell’omogeneità delle aree territoriali omogenee
per i comuni da aggregare tramite rappresentanze unitarie per gruppi di Comuni
contigui (identità di bacino idrografico, di infrastrutturazioni collettive, di
affinità socio-economiche ). La legge regionale ha altresì previsto un’Autorità
d'Ambito, costituita dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a
Comunità montane, dei Presidenti delle Comunità montane e dei Presidenti delle
Province mediante apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 24, l. n..
142/1990 fra gli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale.
L’Autorità è pertanto diretta espressione degli Enti locali, che nella
convenzione istitutiva devono definire le relative quote in base alla
popolazione e al territorio di ciascuno, nella necessità di garantire le
esigenze del territorio e l’equilibrio di rappresentanza fra i Comuni montani
necessariamente partecipanti tramite la Comunità montana e gli altri Comuni, ed
assicurare funzionalità dell’organismo.
2) Per l'ambito territoriale ottimale n. 3 "Torinese", del quale fanno parte le
Provincia, tredici Comunità Montane e trecentosei Comuni, fra cui quello
ricorrente, la Provincia di Torino ha proposto, ai sensi dell'art. 4, 3° co.
della l.r. un testo di convenzione, conforme ai criteri e agli indirizzi dettati
dalla deliberazione della Giunta Regionale 21.04.1997, n. 38-18438 e secondo le
motivazioni espresse nel decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del
27.01.2000, peraltro condivisa dalla maggior parte dei comuni ricordanti
nell’ambito territoriale ottimale n. 3. L'Autorità d'Ambito Torinese si è
insediata il 28 giugno 2000 ed ha adottato gli atti attuativi
dell'organizzazione del servizio idrico integrato (approvazione del programma di
attività, approvazione dei piani di investimento, riconoscimento delle gestioni
esistenti, conferimento della titolarità della gestione del servizio idrico
integrato a società).
3) Per ciò che riguarda nello specifico la materia oggetto delle presente causa,
la Regione ha precisato di avere emanato, con D.P.G.R. 21 aprile 1997 n.
36-18438, i criteri e gli indirizzi per la stipula della convenzione di
costituzione dell'Autorità d'Ambito. Nell'ambito territoriale omogeneo torinese
(A.T.O. n. 3), la Provincia di Torino aveva approntato la convenzione
istitutiva, proposta alla conferenza dell'8 giugno 1998 ed approvata da
duecentosessantuno comuni su trecentoventi partecipanti al predetto ambito
territoriale. Dell’inutile decorso del termine di legge, la Provincia di Torino
notiziava la Regione con nota 2 giugno 1999 n. 96361, richiedendo l'intervento
del sostitutivo ex art. 4, l.r. n. 13/1997 del Presidente della Giunta
regionale, che invitava i comuni a provvedere entro il termine del 30 settembre
1999 con atti di diffida del 23 giugno 1999. Ai trentatré comuni rimasti
inadempienti, veniva indicato con successive note del 15 novembre 1999,
l’ulteriore termine di trenta giorni per far pervenire memorie o documenti di
motivazione del loro comportamento. Con decreto 27 gennaio 2000 n. 12, il
Presidente della Giunta Regionale, tenuto conto dell'inerzia di alcuni comuni e
delle motivazioni prospettate da altri, nominava Commissario ad acta, nella
persona del segretario vicario del Comitato Regionale di Controllo di Torino
dott.ssa Fiorenza Veglia per il compimento delle attività occorrenti alla
stipulazione della convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito (A.T.O. n. 3)
da parte dei comuni rimasti inadempienti. La convenzione veniva approvata con
deliberazione 16.2.2000 del commissario ad acta, oggetto di ricorso in primo
grado del presente appello.
4) Ciò premesso, è infondato il primo motivo che censura la sentenza impugnata
ove ritiene conforme all’art. 128 cost. la partecipazione dei comuni alle unità
d’ambito attraverso i presidenti delle comunità montane o i rappresentanti di
aree omogenee dei comuni. Come afferma la Regione, la legge Galli prevede la
riorganizzazione delle funzioni attinenti ai servizi pubblici di acquedotto
fognatura e depurazione che comportano l'aggregazione degli enti locali per lo
svolgimento delle funzioni in modo associato (nell'ambito territoriale
ottimale), demandando alla regioni di stabilirne le delimitazioni e di indicare
le forme di cooperazione. La l.r. Piemonte n. 13/1997, ha definito gli ambiti
territoriali ottimali ed ha indicato nella Conferenza istituita come Autorità
d'ambito, quale forma di cooperazione fra gli enti locali idonea al
raggiungimento delle finalità della legge tenuto conto delle peculiarità del
territorio regionale piemontese e delle competenze da esercitarsi in forma
associata per le Comunità Montane. L’articolazione per gruppi di comuni
costituenti aree territoriali omogenee assicura nell’Autorità d'Ambito
equilibrio e pari dignità istituzionale a tutti i comuni montani e non ai fini
del raggiungimento degli obiettivi della legge di funzionalità organizzativa e
decisionale volti alla migliore organizzazione del servizio idrico integrato al
livello di adeguata dimensione gestionale, economica e tecnica. Tanto è stato
messo in rilievo nella sentenza impugnata, ove conclude per la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, co. 1°
e 6, co. 1° l.r. Piemonte n. 13/97, nella parte in cui prevede forme di
rappresentanza di secondo livello dei Comuni facenti parte dei vari ambiti
territoriali ottimali con riferimento all'art. 128 della cost. La stessa legge
n. 142/90 ha delimitato l'ambito di autonomia degli enti locali nel quadro di un
più organico raccordo funzionale con le Regioni, definite quale centro
propulsore e di coordinamento dell'intero sistema delle autonomie locali Alla
legge regionale è affidata la cooperazione dei comuni e delle province fra loro
e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie
locali. Il medesimo ruolo delle Regioni risulta rafforzato del D.Lgs. n.
267/2000, il cui art. 4 modula l’autonomia comunale in rapporto alla
legislazione regionale nelle materie costituzionalmente attribuite alla
competenza delle Regioni, come lo sono i servizi pubblici per loro dimensione
sovracomunale. Tanto emerge, precipuamente, dall’art. 118, secondo comma Cost.
che individua anche nella legge regionale la fonte attributiva di funzioni
amministrative ai comuni province e città metropolitane. Ne deriva la
legittimità del potere regionale di regolare le attività amministrative locali
in relazione ad esigenze di carattere sovracomunale e di prevedere i modi di
attività sostitutiva per l'espletamento di determinati compiti, valutati come
essenziali nella regolamentazione di specifici settori. È poi illegittima la
censura di esproprio delle potestà locali in quanto lo stesso art. 35, l. n.
448/2001 non può essere interpretato nel senso dell’esclusione dei soggetti
sovracomunali che organizzino i servizi pubblici di rete, che anzi sono
espressamente contemplati dalla norma quali soggetti che agiscono in ordine alla
proprietà delle reti, degli impianti ed alla gestione associata del servizio per
ambiti territoriali sovracomunali.
5) E’ anche infondato il secondo motivo, non trovando applicazione l'art. 14,
comma 3.bis, l. n. 241/1990 a fronte della specialità delle disposizioni della
l. n. 36/1994 e della l.r. n. 13/1997 circa l'obbligatorietà del
convenzionamento per l'esercizio del servizio idrico integrato, per i termini
stabiliti e per l'attivazione del potere sostitutivo. Effetto del dissenso
dell’ente locale è pertanto l'esercizio dei poteri sostitutivi, a fronte dei
quali il comune può soltanto addurre l’onere della regione di esaminarne i
motivi, ma non di recedere dalla sostituzione. Tanto afferma la Regione Piemonte
di avere fatto con il D.P.G.R. n. 12/2000: ricevuta l'istanza della Provincia di
Torino, la Regione ha diffidato i comuni rimasti inadempienti ed assegnato loro
un termine per l'adempimento, invitandole successivamente a presentare memorie o
documenti. La Regione ha poi esaminato le osservazioni dei comuni dissenzienti e
le ha respinte. Non sussiste violazione della D.G.R. 21.4.1997 n. 36-18438 in
quanto la garanzie procedurali hanno ad oggetto non la stipula della convenzione
istitutiva ma la successiva fase della scelta del modello organizzativo e delle
forme di gestione da adottare dagli Enti locali, dopo costituita l’Autorità
d'Ambito.
6) E’ poi anche da disattendere l’assunto del ricorrente nel terzo motivo
d’appello secondo cui la convenzione deve specificare il programma degli
interventi, le modalità di attuazione delle infrastrutture, il sistema
tariffario, i rapporti finanziari, la ricaduta sull'economia locale e tutti i
contenuti di cui all'art. 3 della l.r. 13/1997 e al paragrafo 11 della D.G.R.
21.4.1997. La legge regionale distingue i due momenti di organizzazione del
servizio idrico integrato: quello istitutivo dell'Autorità d'ambito mediante una
convenzione a cui partecipano tutti gli enti riuniti in una conferenza di
servizi e quello della gestione che avviene successivamente. Costituiscono
elementi essenziali della fase preordinata alla costituzione dell'Autorità
d'ambito, le quote di rappresentatività dei componenti, le modalità di
funzionamento, le forme di consultazione degli enti contraenti, le forme di
vigilanza e di controllo, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e
garanzie, il termine di efficacia della convenzione. Sono di competenza
dell'Autorità d'ambito l'approvazione del programma di attuazione delle
infrastrutture e di acquisizione delle altre necessarie per l'erogazione del
servizio, il piano finanziario, la definizione del modello organizzativo e
l'individuazione delle forme di gestione del servizio idrico integrato, compresa
la salvaguardia degli organismi esistenti; gli atti di affidamento della
gestione del servizi, la determinazione delle tariffe del servizio idrico e
della destinazione dei proventi tariffari, il controllo operativo, tecnico e
gestionale sull'erogazione del servizio. La distinzione fra i due momenti,
istitutivo dell'Autorità d'ambito ed organizzativo del concreto servizio, non è
pertanto arbitrariamente creata dalla convenzione, dalle delibere regionali o
dal decreto di nomina del commissario, ma è stabilita direttamente nella l. r.
n. 13/1997 e corrisponde pienamente al sistema normativo. E' estranea a quest’ultima
la possibilità di libera aggregazione fra comuni aventi pari interessi, quando
fra gli enti locali nell’ATO è determinata in ragione delle esigenze
geografiche, socioeconomiche di infrastrutturazione, di dimensionamento
gestionale del servizio anche per necessità di equilibrio finanziario, con
esclusione della volontaristica adesione del singolo ente locale.
7) La decisione impugnata ha correttamente delimitato la possibilità di
salvaguardia delle gestioni esistenti -ammessa dalla legge statale e legge
regionale- nella concreta ricognizione infrastrutturale e nella concreta
programmazione del servizio. Il mantenimento di gestioni esistenti è quindi un
fatto eventuale e derogatorio al criterio generale di unicità gestionale per
tutto l'ambito, verificabile solo in concreto e laddove una gestione già
operante risponda a parametri di efficacia sul piano della qualità e dell'economicità
dei servizi. Diversamente da quanto si sostiene nel quarto motivo, il servizio
idrico integrato deve essere di norma gestito mediante un unico soggetto e può
essere affidato ad una pluralità di soggetti gestori al solo fine di
salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che
rispondano a particolari criteri di efficienza ed economicità. Non è pertanto
sostenibile che con la costituzione dell’autorità d’ambito, gli enti locali
abbiano perduto ogni possibilità di far valere le proprie ragioni.
8) Correttamente, inoltre, il Presidente della Giunta Regionale ha provveduto in
via sostitutiva degli enti inadempienti ai sensi dell'art. 4, quarto comma, l.r.
n. 13/1997 ed ha ritenuto di avvalersi allo scopo di un commissario,
indipendentemente dalla funzioni che la stessa svolge presso il CoReCo, peraltro
limitate ai soli atti degli enti locali sottoposti a controllo di legittimità.
9) In quanto successive all'emanazione degli atti impugnati, le disposizioni
degli art. 35, co. 5 e 6, l. n. 448/2001 non possono essere assunte a parametro
della loro legittimità né sostenere in alcun modo l’assunto dell’appellante. Il
co. 5, dell'art. 35 non era più vigente in quanto abrogato dall'art. 14, comma
3, d.l. n. 269/2003, recava disposizioni transitorie che non mantenevano il
diritto di proprietà delle reti in capo ai singoli comuni.
10) L’appello deve essere pertanto respinto e va confermata la sentenza
impugnata. Ricorrono i giusti motivi per compensare le spese del presente grado
di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l’appello e conferma la sentenza impugnata. Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2005 con
l’intervento dei Sigg.ri:
Sergio Santoro Presidente
Cesare Lamberti Consigliere, est.
Claudio Marchitiello Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
Nicola Russo Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
f.to Cesare Lamberti
f.to Sergio Santoro
f.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 5 settembre 2005
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale
1) Acqua - ATO Idrico - Adesione dei Comuni - Obbligatorietà - Superamento della frammentazione delle gestioni - Gestione del servizio idrico integrato - Enti locali - Adempimenti - Intervento sostitutivo - L. n. 36/1994 (legge Galli) - Art. 24, c. 1 , l. n. 142/1990. Per il superamento della frammentazione delle gestioni, la legge del 5 gennaio 1994 n. 36 (legge Galli) ha stabilito l'obbligatorietà della definizione di ambiti territoriali ottimali (ATO) in cui confluiscono tutti i comuni, così superando il criterio delle municipalità delle singole gestioni. Secondo la legge n. 36/1994, le Regioni sono competenti a delimitare gli ambiti territoriali ottimali e disciplinare delle forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, per provvedere alla gestione del servizio idrico integrato. Gli adempimenti vengono attuati secondo precise cadenze temporali, il cui decorso comporta l’intervento sostitutivo del Ministero delle Infrastrutture verso le Regioni che non provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e delle Regioni verso gli enti locali che non procedano alla stipula delle convenzioni previste dall'art. 24, comma 1 , l. n. 142/1990. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Comune di Prali (avv.ti Montanaro e Romanelli) c. Regione Piemonte (avv.ti Ciavarra e Pafundi), (conferma Tar Piemonte- Torino, Sez. II, del 14 marzo 2001, n. 659). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 settembre 2005 (C.c. 18/01/2005), Sentenza n. 4478
2) Acqua - ATO Idrico - Gestione idrica integrata - Autorità d'Ambito - Diretta espressione degli Enti locali - Funzionamento - Compiti - L. r. Piemonte n. 13/1997 - Art. 24, l. n.. 142/1990. In materia di gestione idrica integrata, la legge regionale Piemonte ha previsto un’Autorità d'Ambito, costituita dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità montane, dei Presidenti delle Comunità montane e dei Presidenti delle Province mediante apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 24, l. n.. 142/1990 fra gli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale. L’Autorità è pertanto diretta espressione degli Enti locali, che nella convenzione istitutiva devono definire le relative quote in base alla popolazione e al territorio di ciascuno, nella necessità di garantire le esigenze del territorio e l’equilibrio di rappresentanza fra i Comuni montani necessariamente partecipanti tramite la Comunità montana e gli altri Comuni, ed assicurare funzionalità dell’organismo. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Comune di Prali (avv.ti Montanaro e Romanelli) c. Regione Piemonte (avv.ti Ciavarra e Pafundi), (conferma Tar Piemonte- Torino, Sez. II, del 14 marzo 2001, n. 659). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 settembre 2005 (C.c. 18/01/2005), Sentenza n. 4478
3) Acqua - ATO Idrico - L. n. 36/1994 (legge Galli) - Potestà regionale - Artt. 3, co. 1° e 6, co. 1°, L. r. Piemonte n. 13/1997 - Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - Art. 128 Cost.. La legge Galli, n. 36/1994, prevede la riorganizzazione delle funzioni attinenti ai servizi pubblici di acquedotto fognatura e depurazione che comportano l'aggregazione degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni in modo associato (nell'ambito territoriale ottimale), demandando alla regioni di stabilirne le delimitazioni e di indicare le forme di cooperazione. La l.r. Piemonte n. 13/1997, ha definito gli ambiti territoriali ottimali ed ha indicato nella Conferenza istituita come Autorità d'ambito, quale forma di cooperazione fra gli enti locali idonea al raggiungimento delle finalità della legge tenuto conto delle peculiarità del territorio regionale piemontese e delle competenze da esercitarsi in forma associata per le Comunità Montane. L’articolazione per gruppi di comuni costituenti aree territoriali omogenee assicura nell’Autorità d'Ambito equilibrio e pari dignità istituzionale a tutti i comuni montani e non ai fini del raggiungimento degli obiettivi della legge di funzionalità organizzativa e decisionale volti alla migliore organizzazione del servizio idrico integrato al livello di adeguata dimensione gestionale, economica e tecnica. Pertanto, appare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, co. 1° e 6, co. 1° l.r. Piemonte n. 13/97, nella parte in cui prevede forme di rappresentanza di secondo livello dei Comuni facenti parte dei vari ambiti territoriali ottimali con riferimento all'art. 128 della cost.. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Comune di Prali (avv.ti Montanaro e Romanelli) c. Regione Piemonte (avv.ti Ciavarra e Pafundi), (conferma Tar Piemonte- Torino, Sez. II, del 14 marzo 2001, n. 659). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 settembre 2005 (C.c. 18/01/2005), Sentenza n. 4478
4) Acqua - ATO Idrico - Esigenze di carattere sovracomunale - Potestà regionale di regolare le attività amministrative locali - Sussiste - Art. 118, 2° c. Cost. - Fattispecie: attivazione del potere sostitutivo. L’art. 118, secondo comma Cost. individua anche nella legge regionale la fonte attributiva di funzioni amministrative ai comuni province e città metropolitane. Ne deriva la legittimità del potere regionale di regolare le attività amministrative locali in relazione ad esigenze di carattere sovracomunale e di prevedere i modi di attività sostitutiva per l'espletamento di determinati compiti, valutati come essenziali nella regolamentazione di specifici settori. In specie, non trova applicazione l'art. 14, comma 3.bis, l. n. 241/1990 a fronte della specialità delle disposizioni della l. n. 36/1994 e della l.r. Piemonte n. 13/1997 circa l'obbligatorietà del convenzionamento per l'esercizio del servizio idrico integrato, per i termini stabiliti e per l'attivazione del potere sostitutivo. Effetto del dissenso dell’ente locale è pertanto l'esercizio dei poteri sostitutivi, a fronte dei quali il comune può soltanto addurre l’onere della regione di esaminarne i motivi, ma non di recedere dalla sostituzione. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Comune di Prali (avv.ti Montanaro e Romanelli) c. Regione Piemonte (avv.ti Ciavarra e Pafundi), (conferma Tar Piemonte- Torino, Sez. II, del 14 marzo 2001, n. 659). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 settembre 2005 (C.c. 18/01/2005), Sentenza n. 4478
5) Acqua - ATO Idrico - Salvaguardia delle gestioni esistenti - Fatto eventuale e derogatorio al criterio generale di unicità gestionale - Presupposti. Il servizio idrico integrato deve essere di norma gestito mediante un unico soggetto e può essere affidato ad una pluralità di soggetti gestori al solo fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondano a particolari criteri di efficienza ed economicità. Pertanto, sussiste la possibilità di salvaguardia delle gestioni esistenti -ammessa dalla legge statale e legge regionale - nella concreta ricognizione infrastrutturale e nella concreta programmazione del servizio. Il mantenimento di gestioni esistenti è quindi un fatto eventuale e derogatorio al criterio generale di unicità gestionale per tutto l'ambito, verificabile solo in concreto e laddove una gestione già operante risponda a parametri di efficacia sul piano della qualità e dell'economicità dei servizi. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Comune di Prali (avv.ti Montanaro e Romanelli) c. Regione Piemonte (avv.ti Ciavarra e Pafundi), (conferma Tar Piemonte- Torino, Sez. II, del 14 marzo 2001, n. 659). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 settembre 2005 (C.c. 18/01/2005), Sentenza n. 4478
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