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 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 settembre 2005 (C.c. 18/01/2005), Sentenza n. 4478

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IN.4478/05 REG.DEC.
N. 3924 REG.RIC.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2002 ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 3924/2002, proposto dal Comune di Prali, in persona Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Montanaro e Guido Francesco Romanelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Cosseria n. 5;
CONTRO
la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Anita Ciavarra e dall’avv. Gabriele Pafundi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma viale Giulio Cesare, n. 14
NONCHÉ CONTRO
la Provincia di Torino, in persona del Presidente pro tempore;
il Commissario ad acta nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 27.1.2000. n. 12/2000
E NEI CONFRONTI
- dell'Autorità d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale - A.T.O. n. 3 Torinese, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- del Comune di Alpignano, in persona del Sindaco pro tempore,
non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tar Piemonte- Torino, Sez. II, del 14 marzo 2001, n. 659, che ha respinto il ricorso del Comune avverso i seguenti provvedimenti:
1) decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 27.1.2000, trasmesso ai Comuni il 31.1.2000 e pervenuto successivamente, che nomina la dottoressa Fiorenza Veglia, Segretario Vicario della sede di Torino del Comitato Regionale di Controllo, commissario ad acta per il compimento di tutti gli atti necessari all'adesione alla convenzione di cooperazione tra Enti Locali dell'A.T.O. n. 3 Torinese approvata nella conferenza dei servizi del giorno 8.6.1998, dei Comuni di Bardonecchia, Bruzolo, Busano, Bussoleno, Cambiano, Chialamberto, Chianocco, Coassolo Torinese, Exilles, Favria, Frassinetto, Giaglione, Gravere, Mattie, Mezzenile, Mompatero, Moncenisio, Novalesa, Osasco, Osasio, Perrero, Pragelato, Prali, Pramollo, Rondissone, Roure, Salbertrand, San Colombano Belmonte, Salza di Pinerolo, Tavagnasco, Vallo Torinese, Vistrorio, Usseaux;
2) deliberazione n. 1 del commissario ad acta che approva per il Comune di Prali la Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito n. 3 Torinese e di sottoscrivere la Convenzione suddetta;
3) della Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito per l'organizzazione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese proposta dalla Provincia di Torino nella conferenza dei servizi del giorno 8.6.1998 e della nota della Provincia di Torino n. 96361 del 2.6.1999, con la quale: la Provincia chiede l'attivazione del potere sostitutivo regionale ai sensi dell'art. 4.4 l.r. n. 13/97 nei confronti di 31 Comuni che hanno adottato formale atto di dissenso e dei 28 Comuni che non hanno espresso alcuna volontà nei confronti della convenzione anzidetta;
4) delibera della Giunta Regionale 21.4.1997 n. 36-18438, contenente criteri ed indirizzi per la stipula della convenzione di costituzione dell'Autorità d'Ambito di cui alla L.R. 20.1.1997 n. 13;
5) delibera della Giunta Regionale 24.11.1997 n. 31-23277, che approva la convenzione-tipo di cui all'art. 11 della Legge n. 36/94;
6) ogni atto presupposto, connesso e conseguente, con particolare riguardo alla individuazione di 13 aree territoriali omogenee elencate e graficamente individuate nell'allegato D della Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito che costituiscono raggruppamenti di comuni ai fini della costituzione al conferenza di rappresentanti degli enti locali, in violazione dell'autonomia comunale garantita dalla Costituzione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 18 marzo 2005, relatore il Consigliere Cesare Lamberti ed uditi, altresì ed uditi, altresì gli avv.ti Romanelli e Pafundi.


FATTO


Con l.r. n. 13/97, la Regione Piemonte procedeva alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato di cui all’art. 8 della legge n. 36/94 ed alla definizione delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nei predetti ambiti. L'art. 4 della legge regionale n. 13/97 prevedeva che gli enti locali di ciascun ambito territoriale esercitassero le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso un organo denominato “Autorità d'Ambito”, consistente in una conferenza di servizi composta dal Presidente della Provincia territorialmente interessata, dai Presidenti delle Comunità Montane e dai Sindaci dei Comuni non facenti parte di queste ultime. Sempre secondo la legge regionale citata, la costituzione dell'Autorità d'Ambito, doveva avere luogo entro sei mesi, attraverso la stipula di una convenzione obbligatoria ai sensi dell'art. 24 della l. n. 241/90, decorso inutilmente il quale, era prevista l'attivazione del potere sostitutivo regionale.


Con delibera di Giunta 21.4.1997, n. 36-18438, la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 4, co. 5, l.r. n. 13/97, definiva i criteri di base e gli indirizzi per le modalità di stipulazione della convenzione, secondo un modello elaborato dalla Provincia di Torino. Nel corso della riunione 8.6.1998 per la costituzione della Autorità d'Ambito, il Comune di Prali, unitamente ad altri, adottava formale e motivato atto di dissenso. Con D.P.G.R. n. 12/2000 il Presidente della Regione, superando le ragioni del dissenso dei Comuni e nell’esercizio del potere sostitutivo previsto ex art. 4, co. 4, l.r. n. 13/97, nominava commissario ad acta la dottoressa Fiorenza Veglia della Segreteria del Co.Re.Co., sia con riferimento ai Comuni dissenzienti che a quelli che non avevano espresso alcuna volontà circa l'adesione al modello di convenzione istitutiva e regolativa dell'autorità d'ambito.


Con delibera 16.2.2000 n. 1, il Commissario ad acta, approvava la Convenzione per conto del Comune di Prali, che impugnava il provvedimento innanzi al Tar del Piemonte unitamente al D.P.G.R. n. 12/2000, con cui si era stabilito l'uso del potere sostitutivo, alla nota n. 96361/1999, con cui la Provincia di Torino aveva chiesto alla Regione Piemonte l'attivazione del potere sostitutivo e alla delibera n. 1, con cui è stata approvata la Convenzione da parte del commissario ad acta per conto del Comune ricorrente. Sono stare altresì impugnate la Convenzione medesima istitutiva dell'Autorità d'Ambito, le delibere di Giunta Regionale 21.4.1997 n. 36-18438 e 24.11.1997, n. 31-23277, di fissazione dei criteri e gli indirizzi stipula della Convenzione e l'approvazione della convenzione- tipo elaborata dalla Provincia di Torino. Questi i motivi: 1) Violazione dell’art. 128 Cost. e dell’art. 9, l. n. 36/1994: gli artt. 3, co. 10 e 6, co. 1, l.r. n. 13/97, contrastano con l’autonomia degli enti locali, nella parte in cui prevedono forme di rappresentanza di secondo grado per i Comuni facenti parte dell'Autorità d'Ambito al fine di organizzare il servizio idrico integrato. I Comuni appartenenti a comunità montane sono rappresentati dai Presidenti di queste ultime mentre gli altri che non ne fanno parte sono raggruppati secondo forme di rappresentanza unitaria. I Comuni sono privati di competenze ad essi spettanti in misura maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 9 l. n. 36/94, in violazione dell'art. 128 Cost. Consegue l'illegittimità sia dell'art. 5 della Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito n. 3 - Torinese, nella parte in cui ha raggruppato i Comuni in 13 sub-ambiti, sia dell'art. 10 della medesima Convenzione, nella parte in cui affida ai Presidenti delle Comunità Montane la rappresentanza dei Comuni che vi appartengono ed al tredici Sindaci dei raggruppamenti la rappresentanza dei Comuni ivi ricompresi. 2) Violazione dell’art. 14, l. n. 241/1990 e della delibera di G.R. 21.4.1997 n. 36-18438: il D.P.G.R. n. 12/2000, con cui è stato attivato il potere sostitutivo regionale nel confronti dei Comuni dissenzienti viola l’art. 14, l. n. 241/90, che attribuisce forza impeditivi nel concludere il procedimento al motivato dissenso di uno dei partecipanti alla conferenza. L’esercizio del potere sostitutivo ha ignorato il dissenso espresso da parte di alcuni Comuni, tra cui quello ricorrente. 3) Violazione dell’art. 128 Cost. e dell'art. 3 l.r. n. 13/97 nonché del par. 11.2 della delibera di G.R. 21.4.1997: sono stati demandati alla Autorità d'Ambito compiti che dovevano essere affidati alla Conferenza istitutiva. 4) Violazione dell’art. 128 Cost. e dell'art. 9, co. 4°, . n. 36/94 e dell'art. 3, co. 1°, lett. e), l.r. n. 13/97: il potere dei Comuni e delle Province di provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche al fine di salvaguardare idonee ed efficaci forme di gestione preesistenti, è stato loro illegittimamente sottratto per essere attribuito all'Autorità d'Ambito. 5) Contraddittorietà con atti amministrativi: la deliberazione del Commissario ad acta n. 1 contrasta con la precedente deliberazione di dissenso del Consiglio Comunale. 6) Violazione del principio di incompatibilità: la deliberazione di nomina del Commissario ad acta e gli atti della regione non hanno stabilito il programma degli interventi, le modalità di attuazione delle infrastrutture e tutti gli altri aspetti previsti dall'art. 3 della l.r. n. 13/97 e richiamati nel paragrafo n. 11 della delibera di Giunta Regionale 21.4.1997 n. 36-18438. Nel giudizio di primi grado si è costituita la regione Piemonte. Con la sentenza impugnata il Tar del Piemonte respingeva il ricorso.

 

Avverso la sentenza è stato proposto appello dal comune di Prali. Nel giudizio si è costituta la Regione chiedendone il rigetto. La causa viene in decisione all’udienza del 18 marzo 2005.


DIRITTO


1) La decisione in epigrafe ha respinto il ricorso proposto dal comune di Prali nei confronti del D.P.G.R. Piemonte 27.1.2000, n. 12, di nomina del commissario ad acta per il compimento degli atti necessari all'adesione alla convenzione di cooperazione tra Enti Locali dell'A.T.O. n. 3 “Torinese” approvata nella conferenza dei servizi del giorno 8.6.1998, per i comuni di cui all’epigrafe nonché della delibera commissariale che approva la Convenzione di Cooperazione per il Comune di Prali e della Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito per l'organizzazione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3.


Data la palese infondatezza dell’appello, il Collegio ritiene di prescindere dall’esame dell’eccezione d’inammissibilità formulata dalla Regione Piemonte, perché l’atto introduttivo del giudizio non contiene censure specifiche nei confronti delle sentenza, ma si limita a riportare i motivi svolti nel ricorso di primo grado.


I provvedimenti di che trattasi sono stati emanati in attuazione della l. 5 gennaio 1994 n. 36 (legge Galli) che, sulla scorta del regime pubblicistico della proprietà delle acque, ha riorganizzato i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, secondo ambiti territoriali ottimali, al cui interno integrare la gestione dei servizi con la separazione delle funzioni pubbliche di organizzazione del servizio dalle attività imprenditoriali di erogazione sulla scorta di un omogeneo regime tariffario. Per il superamento della frammentazione delle gestioni, la legge ha stabilito l'obbligatorietà della definizione di ambiti territoriali ottimali in cui confluiscono tutti i comuni, così superando il criterio delle municipalità delle singole gestioni. Secondo la legge n. 36/1994, le Regioni sono competenti a delimitare gli ambiti territoriali ottimali e disciplinare delle forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, per provvedere alla gestione del servizio idrico integrato. Gli adempimenti vengono attuati secondo precise cadenze temporali, il cui decorso comporta l’intervento sostitutivo del Ministero delle Infrastrutture verso le Regioni che non provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e delle Regioni verso gli enti locali che non procedano alla stipula delle convenzioni previste dall'art. 24, comma 1 , l. n. 142/1990. La legge regionale Piemonte 20 gennaio 1997 n. 13, attuativa della legge n. 36/1994, ha delimitato gli ambiti territoriali ottimali in numero di sei ed indicato le forme di esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato, mediante la costituzione da parte degli enti locali di ciascun ambito territoriale di un'Autorità d'Ambito unitaria, quale sede unitaria permanente ove gli Enti locali attivino il processo di riorganizzazione richiesto dalla legge Galli con programmazione degli investimenti, fissazione dei livelli tariffari, scelta delle forme di erogazione del servizio e controllo delle gestioni, tramite un modello di cooperazione incentrato nella convenzione di cui all'art. 24 della l. n. 142/90, tenuto conto della presenza delle province, delle Comunità montane per i comuni ricompresi nei relativi territori montani, dell’omogeneità delle aree territoriali omogenee per i comuni da aggregare tramite rappresentanze unitarie per gruppi di Comuni contigui (identità di bacino idrografico, di infrastrutturazioni collettive, di affinità socio-economiche ). La legge regionale ha altresì previsto un’Autorità d'Ambito, costituita dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità montane, dei Presidenti delle Comunità montane e dei Presidenti delle Province mediante apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 24, l. n.. 142/1990 fra gli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale. L’Autorità è pertanto diretta espressione degli Enti locali, che nella convenzione istitutiva devono definire le relative quote in base alla popolazione e al territorio di ciascuno, nella necessità di garantire le esigenze del territorio e l’equilibrio di rappresentanza fra i Comuni montani necessariamente partecipanti tramite la Comunità montana e gli altri Comuni, ed assicurare funzionalità dell’organismo.


2) Per l'ambito territoriale ottimale n. 3 "Torinese", del quale fanno parte le Provincia, tredici Comunità Montane e trecentosei Comuni, fra cui quello ricorrente, la Provincia di Torino ha proposto, ai sensi dell'art. 4, 3° co. della l.r. un testo di convenzione, conforme ai criteri e agli indirizzi dettati dalla deliberazione della Giunta Regionale 21.04.1997, n. 38-18438 e secondo le motivazioni espresse nel decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 27.01.2000, peraltro condivisa dalla maggior parte dei comuni ricordanti nell’ambito territoriale ottimale n. 3. L'Autorità d'Ambito Torinese si è insediata il 28 giugno 2000 ed ha adottato gli atti attuativi dell'organizzazione del servizio idrico integrato (approvazione del programma di attività, approvazione dei piani di investimento, riconoscimento delle gestioni esistenti, conferimento della titolarità della gestione del servizio idrico integrato a società).


3) Per ciò che riguarda nello specifico la materia oggetto delle presente causa, la Regione ha precisato di avere emanato, con D.P.G.R. 21 aprile 1997 n. 36-18438, i criteri e gli indirizzi per la stipula della convenzione di costituzione dell'Autorità d'Ambito. Nell'ambito territoriale omogeneo torinese (A.T.O. n. 3), la Provincia di Torino aveva approntato la convenzione istitutiva, proposta alla conferenza dell'8 giugno 1998 ed approvata da duecentosessantuno comuni su trecentoventi partecipanti al predetto ambito territoriale. Dell’inutile decorso del termine di legge, la Provincia di Torino notiziava la Regione con nota 2 giugno 1999 n. 96361, richiedendo l'intervento del sostitutivo ex art. 4, l.r. n. 13/1997 del Presidente della Giunta regionale, che invitava i comuni a provvedere entro il termine del 30 settembre 1999 con atti di diffida del 23 giugno 1999. Ai trentatré comuni rimasti inadempienti, veniva indicato con successive note del 15 novembre 1999, l’ulteriore termine di trenta giorni per far pervenire memorie o documenti di motivazione del loro comportamento. Con decreto 27 gennaio 2000 n. 12, il Presidente della Giunta Regionale, tenuto conto dell'inerzia di alcuni comuni e delle motivazioni prospettate da altri, nominava Commissario ad acta, nella persona del segretario vicario del Comitato Regionale di Controllo di Torino dott.ssa Fiorenza Veglia per il compimento delle attività occorrenti alla stipulazione della convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito (A.T.O. n. 3) da parte dei comuni rimasti inadempienti. La convenzione veniva approvata con deliberazione 16.2.2000 del commissario ad acta, oggetto di ricorso in primo grado del presente appello.


4) Ciò premesso, è infondato il primo motivo che censura la sentenza impugnata ove ritiene conforme all’art. 128 cost. la partecipazione dei comuni alle unità d’ambito attraverso i presidenti delle comunità montane o i rappresentanti di aree omogenee dei comuni. Come afferma la Regione, la legge Galli prevede la riorganizzazione delle funzioni attinenti ai servizi pubblici di acquedotto fognatura e depurazione che comportano l'aggregazione degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni in modo associato (nell'ambito territoriale ottimale), demandando alla regioni di stabilirne le delimitazioni e di indicare le forme di cooperazione. La l.r. Piemonte n. 13/1997, ha definito gli ambiti territoriali ottimali ed ha indicato nella Conferenza istituita come Autorità d'ambito, quale forma di cooperazione fra gli enti locali idonea al raggiungimento delle finalità della legge tenuto conto delle peculiarità del territorio regionale piemontese e delle competenze da esercitarsi in forma associata per le Comunità Montane. L’articolazione per gruppi di comuni costituenti aree territoriali omogenee assicura nell’Autorità d'Ambito equilibrio e pari dignità istituzionale a tutti i comuni montani e non ai fini del raggiungimento degli obiettivi della legge di funzionalità organizzativa e decisionale volti alla migliore organizzazione del servizio idrico integrato al livello di adeguata dimensione gestionale, economica e tecnica. Tanto è stato messo in rilievo nella sentenza impugnata, ove conclude per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, co. 1° e 6, co. 1° l.r. Piemonte n. 13/97, nella parte in cui prevede forme di rappresentanza di secondo livello dei Comuni facenti parte dei vari ambiti territoriali ottimali con riferimento all'art. 128 della cost. La stessa legge n. 142/90 ha delimitato l'ambito di autonomia degli enti locali nel quadro di un più organico raccordo funzionale con le Regioni, definite quale centro propulsore e di coordinamento dell'intero sistema delle autonomie locali Alla legge regionale è affidata la cooperazione dei comuni e delle province fra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali. Il medesimo ruolo delle Regioni risulta rafforzato del D.Lgs. n. 267/2000, il cui art. 4 modula l’autonomia comunale in rapporto alla legislazione regionale nelle materie costituzionalmente attribuite alla competenza delle Regioni, come lo sono i servizi pubblici per loro dimensione sovracomunale. Tanto emerge, precipuamente, dall’art. 118, secondo comma Cost. che individua anche nella legge regionale la fonte attributiva di funzioni amministrative ai comuni province e città metropolitane. Ne deriva la legittimità del potere regionale di regolare le attività amministrative locali in relazione ad esigenze di carattere sovracomunale e di prevedere i modi di attività sostitutiva per l'espletamento di determinati compiti, valutati come essenziali nella regolamentazione di specifici settori. È poi illegittima la censura di esproprio delle potestà locali in quanto lo stesso art. 35, l. n. 448/2001 non può essere interpretato nel senso dell’esclusione dei soggetti sovracomunali che organizzino i servizi pubblici di rete, che anzi sono espressamente contemplati dalla norma quali soggetti che agiscono in ordine alla proprietà delle reti, degli impianti ed alla gestione associata del servizio per ambiti territoriali sovracomunali.

 
5) E’ anche infondato il secondo motivo, non trovando applicazione l'art. 14, comma 3.bis, l. n. 241/1990 a fronte della specialità delle disposizioni della l. n. 36/1994 e della l.r. n. 13/1997 circa l'obbligatorietà del convenzionamento per l'esercizio del servizio idrico integrato, per i termini stabiliti e per l'attivazione del potere sostitutivo. Effetto del dissenso dell’ente locale è pertanto l'esercizio dei poteri sostitutivi, a fronte dei quali il comune può soltanto addurre l’onere della regione di esaminarne i motivi, ma non di recedere dalla sostituzione. Tanto afferma la Regione Piemonte di avere fatto con il D.P.G.R. n. 12/2000: ricevuta l'istanza della Provincia di Torino, la Regione ha diffidato i comuni rimasti inadempienti ed assegnato loro un termine per l'adempimento, invitandole successivamente a presentare memorie o documenti. La Regione ha poi esaminato le osservazioni dei comuni dissenzienti e le ha respinte. Non sussiste violazione della D.G.R. 21.4.1997 n. 36-18438 in quanto la garanzie procedurali hanno ad oggetto non la stipula della convenzione istitutiva ma la successiva fase della scelta del modello organizzativo e delle forme di gestione da adottare dagli Enti locali, dopo costituita l’Autorità d'Ambito.


6) E’ poi anche da disattendere l’assunto del ricorrente nel terzo motivo d’appello secondo cui la convenzione deve specificare il programma degli interventi, le modalità di attuazione delle infrastrutture, il sistema tariffario, i rapporti finanziari, la ricaduta sull'economia locale e tutti i contenuti di cui all'art. 3 della l.r. 13/1997 e al paragrafo 11 della D.G.R. 21.4.1997. La legge regionale distingue i due momenti di organizzazione del servizio idrico integrato: quello istitutivo dell'Autorità d'ambito mediante una convenzione a cui partecipano tutti gli enti riuniti in una conferenza di servizi e quello della gestione che avviene successivamente. Costituiscono elementi essenziali della fase preordinata alla costituzione dell'Autorità d'ambito, le quote di rappresentatività dei componenti, le modalità di funzionamento, le forme di consultazione degli enti contraenti, le forme di vigilanza e di controllo, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, il termine di efficacia della convenzione. Sono di competenza dell'Autorità d'ambito l'approvazione del programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre necessarie per l'erogazione del servizio, il piano finanziario, la definizione del modello organizzativo e l'individuazione delle forme di gestione del servizio idrico integrato, compresa la salvaguardia degli organismi esistenti; gli atti di affidamento della gestione del servizi, la determinazione delle tariffe del servizio idrico e della destinazione dei proventi tariffari, il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio. La distinzione fra i due momenti, istitutivo dell'Autorità d'ambito ed organizzativo del concreto servizio, non è pertanto arbitrariamente creata dalla convenzione, dalle delibere regionali o dal decreto di nomina del commissario, ma è stabilita direttamente nella l. r. n. 13/1997 e corrisponde pienamente al sistema normativo. E' estranea a quest’ultima la possibilità di libera aggregazione fra comuni aventi pari interessi, quando fra gli enti locali nell’ATO è determinata in ragione delle esigenze geografiche, socioeconomiche di infrastrutturazione, di dimensionamento gestionale del servizio anche per necessità di equilibrio finanziario, con esclusione della volontaristica adesione del singolo ente locale.


7) La decisione impugnata ha correttamente delimitato la possibilità di salvaguardia delle gestioni esistenti -ammessa dalla legge statale e legge regionale- nella concreta ricognizione infrastrutturale e nella concreta programmazione del servizio. Il mantenimento di gestioni esistenti è quindi un fatto eventuale e derogatorio al criterio generale di unicità gestionale per tutto l'ambito, verificabile solo in concreto e laddove una gestione già operante risponda a parametri di efficacia sul piano della qualità e dell'economicità dei servizi. Diversamente da quanto si sostiene nel quarto motivo, il servizio idrico integrato deve essere di norma gestito mediante un unico soggetto e può essere affidato ad una pluralità di soggetti gestori al solo fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondano a particolari criteri di efficienza ed economicità. Non è pertanto sostenibile che con la costituzione dell’autorità d’ambito, gli enti locali abbiano perduto ogni possibilità di far valere le proprie ragioni.


8) Correttamente, inoltre, il Presidente della Giunta Regionale ha provveduto in via sostitutiva degli enti inadempienti ai sensi dell'art. 4, quarto comma, l.r. n. 13/1997 ed ha ritenuto di avvalersi allo scopo di un commissario, indipendentemente dalla funzioni che la stessa svolge presso il CoReCo, peraltro limitate ai soli atti degli enti locali sottoposti a controllo di legittimità.


9) In quanto successive all'emanazione degli atti impugnati, le disposizioni degli art. 35, co. 5 e 6, l. n. 448/2001 non possono essere assunte a parametro della loro legittimità né sostenere in alcun modo l’assunto dell’appellante. Il co. 5, dell'art. 35 non era più vigente in quanto abrogato dall'art. 14, comma 3, d.l. n. 269/2003, recava disposizioni transitorie che non mantenevano il diritto di proprietà delle reti in capo ai singoli comuni.


10) L’appello deve essere pertanto respinto e va confermata la sentenza impugnata. Ricorrono i giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata. Spese del grado compensate.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2005 con l’intervento dei Sigg.ri:
Sergio Santoro Presidente
Cesare Lamberti Consigliere, est.
Claudio Marchitiello Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
Nicola Russo Consigliere

 

L'ESTENSORE                                          IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO   
f.to Cesare Lamberti                                   f.to Sergio Santoro                                            f.to Francesco Cutrupi   
 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 5 settembre 2005
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Acqua - ATO Idrico - Adesione dei Comuni - Obbligatorietà - Superamento della frammentazione delle gestioni - Gestione del servizio idrico integrato - Enti locali - Adempimenti - Intervento sostitutivo - L. n. 36/1994 (legge Galli) - Art. 24, c. 1 , l. n. 142/1990. Per il superamento della frammentazione delle gestioni, la legge del 5 gennaio 1994 n. 36 (legge Galli) ha stabilito l'obbligatorietà della definizione di ambiti territoriali ottimali (ATO) in cui confluiscono tutti i comuni, così superando il criterio delle municipalità delle singole gestioni. Secondo la legge n. 36/1994, le Regioni sono competenti a delimitare gli ambiti territoriali ottimali e disciplinare delle forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, per provvedere alla gestione del servizio idrico integrato. Gli adempimenti vengono attuati secondo precise cadenze temporali, il cui decorso comporta l’intervento sostitutivo del Ministero delle Infrastrutture verso le Regioni che non provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e delle Regioni verso gli enti locali che non procedano alla stipula delle convenzioni previste dall'art. 24, comma 1 , l. n. 142/1990. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Comune di Prali (avv.ti Montanaro e Romanelli) c. Regione Piemonte (avv.ti Ciavarra e Pafundi), (conferma Tar Piemonte- Torino, Sez. II, del 14 marzo 2001, n. 659). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 settembre 2005 (C.c. 18/01/2005), Sentenza n. 4478

2) Acqua - ATO Idrico - Gestione idrica integrata - Autorità d'Ambito - Diretta espressione degli Enti locali - Funzionamento - Compiti - L. r. Piemonte n. 13/1997 - Art. 24, l. n.. 142/1990. In materia di gestione idrica integrata, la legge regionale Piemonte ha previsto un’Autorità d'Ambito, costituita dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità montane, dei Presidenti delle Comunità montane e dei Presidenti delle Province mediante apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 24, l. n.. 142/1990 fra gli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale. L’Autorità è pertanto diretta espressione degli Enti locali, che nella convenzione istitutiva devono definire le relative quote in base alla popolazione e al territorio di ciascuno, nella necessità di garantire le esigenze del territorio e l’equilibrio di rappresentanza fra i Comuni montani necessariamente partecipanti tramite la Comunità montana e gli altri Comuni, ed assicurare funzionalità dell’organismo. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Comune di Prali (avv.ti Montanaro e Romanelli) c. Regione Piemonte (avv.ti Ciavarra e Pafundi), (conferma Tar Piemonte- Torino, Sez. II, del 14 marzo 2001, n. 659). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 settembre 2005 (C.c. 18/01/2005), Sentenza n. 4478

3) Acqua - ATO Idrico - L. n. 36/1994 (legge Galli) - Potestà regionale - Artt. 3, co. 1° e 6, co. 1°, L. r. Piemonte n. 13/1997 - Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - Art. 128 Cost.. La legge Galli, n. 36/1994, prevede la riorganizzazione delle funzioni attinenti ai servizi pubblici di acquedotto fognatura e depurazione che comportano l'aggregazione degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni in modo associato (nell'ambito territoriale ottimale), demandando alla regioni di stabilirne le delimitazioni e di indicare le forme di cooperazione. La l.r. Piemonte n. 13/1997, ha definito gli ambiti territoriali ottimali ed ha indicato nella Conferenza istituita come Autorità d'ambito, quale forma di cooperazione fra gli enti locali idonea al raggiungimento delle finalità della legge tenuto conto delle peculiarità del territorio regionale piemontese e delle competenze da esercitarsi in forma associata per le Comunità Montane. L’articolazione per gruppi di comuni costituenti aree territoriali omogenee assicura nell’Autorità d'Ambito equilibrio e pari dignità istituzionale a tutti i comuni montani e non ai fini del raggiungimento degli obiettivi della legge di funzionalità organizzativa e decisionale volti alla migliore organizzazione del servizio idrico integrato al livello di adeguata dimensione gestionale, economica e tecnica. Pertanto, appare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, co. 1° e 6, co. 1° l.r. Piemonte n. 13/97, nella parte in cui prevede forme di rappresentanza di secondo livello dei Comuni facenti parte dei vari ambiti territoriali ottimali con riferimento all'art. 128 della cost.. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Comune di Prali (avv.ti Montanaro e Romanelli) c. Regione Piemonte (avv.ti Ciavarra e Pafundi), (conferma Tar Piemonte- Torino, Sez. II, del 14 marzo 2001, n. 659). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 settembre 2005 (C.c. 18/01/2005), Sentenza n. 4478

4) Acqua - ATO Idrico - Esigenze di carattere sovracomunale - Potestà regionale di regolare le attività amministrative locali - Sussiste - Art. 118, 2° c. Cost. - Fattispecie: attivazione del potere sostitutivo. L’art. 118, secondo comma Cost. individua anche nella legge regionale la fonte attributiva di funzioni amministrative ai comuni province e città metropolitane. Ne deriva la legittimità del potere regionale di regolare le attività amministrative locali in relazione ad esigenze di carattere sovracomunale e di prevedere i modi di attività sostitutiva per l'espletamento di determinati compiti, valutati come essenziali nella regolamentazione di specifici settori. In specie, non trova applicazione l'art. 14, comma 3.bis, l. n. 241/1990 a fronte della specialità delle disposizioni della l. n. 36/1994 e della l.r. Piemonte n. 13/1997 circa l'obbligatorietà del convenzionamento per l'esercizio del servizio idrico integrato, per i termini stabiliti e per l'attivazione del potere sostitutivo. Effetto del dissenso dell’ente locale è pertanto l'esercizio dei poteri sostitutivi, a fronte dei quali il comune può soltanto addurre l’onere della regione di esaminarne i motivi, ma non di recedere dalla sostituzione. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Comune di Prali (avv.ti Montanaro e Romanelli) c. Regione Piemonte (avv.ti Ciavarra e Pafundi), (conferma Tar Piemonte- Torino, Sez. II, del 14 marzo 2001, n. 659). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 settembre 2005 (C.c. 18/01/2005), Sentenza n. 4478

5) Acqua - ATO Idrico - Salvaguardia delle gestioni esistenti - Fatto eventuale e derogatorio al criterio generale di unicità gestionale - Presupposti. Il servizio idrico integrato deve essere di norma gestito mediante un unico soggetto e può essere affidato ad una pluralità di soggetti gestori al solo fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondano a particolari criteri di efficienza ed economicità. Pertanto, sussiste la possibilità di salvaguardia delle gestioni esistenti -ammessa dalla legge statale e legge regionale - nella concreta ricognizione infrastrutturale e nella concreta programmazione del servizio. Il mantenimento di gestioni esistenti è quindi un fatto eventuale e derogatorio al criterio generale di unicità gestionale per tutto l'ambito, verificabile solo in concreto e laddove una gestione già operante risponda a parametri di efficacia sul piano della qualità e dell'economicità dei servizi. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Comune di Prali (avv.ti Montanaro e Romanelli) c. Regione Piemonte (avv.ti Ciavarra e Pafundi), (conferma Tar Piemonte- Torino, Sez. II, del 14 marzo 2001, n. 659). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 settembre 2005 (C.c. 18/01/2005), Sentenza n. 4478

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