Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4520/2005
Reg.Dec.
N. 3014 Reg.Ric.
ANNO 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
- Italia Nostra ONLUS, in persona
del Presidente p.t., non costituitasi in giudizio;
- l’Associazione Ambientalista Marevivo, in persona del Presidente p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Stella
Richter ed Stefano Civitarese Matteucci, con domicilio eletto in Roma, via
Principessa Clotilde, n. 2, presso l’avv.to Nino Paolantonio;
e nei confronti
- del Comune di Pescara, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’avv.to Giulio Cerceo, con domicilio eletto in Roma, via Principessa
Clotilde, n. 2, presso l’avv.to Nino Paolantonio;
- della S.r.l. S.I.P.E., non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo,
L’Aquila, n. 970/2003 del 27.11.2003;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Associazione Ambientalista
Marevivo e del Comune di Pescara;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 17 dicembre 2004 il Consigliere
Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti l’ Avvocato dello Stato Varrone e l’avv. Di Rienzo per delega
dell’avv. Stella Richter e dell’avv. Cerceo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con separati ricorsi proposti avanti al T.A.R. per l’ Abruzzo l’Associazione
Ambientalista Marevivo, la WWF Italia ONLUS, l’Associazione Italia Nostra ONLUS,
impugnavano, deducendo motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in
diversi profili, gli atti di localizzazione nell’ambito del Comune di Pescara
delle opere di realizzazione di un complesso demaniale da adibire a sede del
Comando Provinciale dei Carabinieri, in area posta all’interno della riserva
naturale di interesse provinciale denominata “Pineta Dannunziana”, destinata dal
vigente p.r.g. ad area di tipo F1, verde pubblico/parco pubblico, inclusa in più
ampio comprensorio, assoggettato a piano particolareggiato di iniziativa
pubblica, finalizzato ad assicurare la tutela e la riqualificazione della
pineta.
Con successivi motivi aggiunti le Associazioni ricorrenti si gravavano avverso
il bando di gara e la successiva aggiudicazione in favore della S.r.l. SIPE dei
lavori di realizzazione del predetto complesso demaniale, deducendo motivi di
illegittimità in via derivata e di violazione dell’art. 151, comma quarto, del
d.lgs. n. 490/1999, per la mancata partecipazione dell’ Amministrazione per i
Beni Culturali e Ambientali al procedimento di localizzazione dell’intervento,
anche in relazione alla funzione di controllo di legittimità del nulla osta
paesistico rilasciato dalla Regione Abruzzo.
Con sentenza n. 970/2003 del 27.11.2003 il T.A.R. per l’ Abruzzo dichiarava
irricevibile il ricorso proposto dalla WWF Italia ONLUS e, disattesa l’eccezione
di inammissibilità per la mancata chiama in giudizio dell’ Arma dei Carabinieri,
accoglieva i restanti gravami rilevando in particolare:
- che, premessa la specialità della disciplina dettata dall’art. 3 del d.P.R.
18.04.1994, n. 383, per l’acquisizione in conferenza di servizi di tutte i
pareri approvazioni, autorizzazioni, nulla osta, necessari alla realizzazione
dell’opera pubblica di interesse statale, in tale sede il rappresentante del
Comune di Pescara non aveva espresso in modo univoco la volontà dell’ente
predetto di introdurre variante al vigente strumento urbanistico, tanto più in
assenza di una rituale designazione di detto funzionario da parte dell’organo
consiliare del Comune;
- che la localizzazione dell’opera di pubblica utilità era avvenuta senza la
preventiva presentazione alla Regione, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n.
112/1998, del quadro complessivo delle opere, comprensivo di quella oggetto di
contenzioso, da realizzarsi da parte dell’ Amministrazione interessata in ambito
regionale.
- che non risultava predisposto un apposito e preventivo studio sugli effetti
territoriali ed ambientali dell’opera.
Il T.A.R. assorbiva i residui motivi.
Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero per le Infrastrutture
ed i Trasporti, che ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità dei ricorsi
proposti avanti al T.A.R., perché indirizzati avverso un atto prodromico ed
endoprocedimentale rispetto al successivo decreto del Provveditore alle Opere
Pubbliche di approvazione definitiva del progetto, ed ha contraddetto nel merito
alle conclusioni del giudice di prime cure, ulteriormente illustrando in memoria
le proprie tesi difensive.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Pescara e l’Associazione
Ambientalista Marevivo, che con le rispettive memorie hanno contrastato i motivi
di impugnazione e chiesto il rigetto dell’appello.
All’udienza del 12 aprile 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1). Non va condivisa l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi di primo grado,
formulata dal Ministero instante, per l’omessa impugnazione da parte delle
associazioni ambientaliste “Italia Nostra” e “Marevivo” del decreto del
Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche di definitiva approvazione del
progetto per l’esecuzione nel territorio del Comune di Pescara della sede del
Comando Provinciale dei Carabinieri .
Osserva la Sezione che il Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche per l’
Abruzzo con decreto del 07.02.2003, a seguito della convocazione ed espletamento
della conferenza di servizi prevista dall’art. 3 del d.P.R. 18.04.1994, n. 393,
dava atto del raggiungimento dell’intesa Stato/Regione per la localizzazione
dell’opera di interesse statale difforme dalla disciplina dello strumento
urbanistico, con effetto sostitutivo di “ogni concessione, assenso, nulla osta
ed autorizzazione comunque denominata” necessaria per la realizzazione
dell’opera pubblica.
E’ indubbio che alla predetta determinazione di natura provvedimentale - che
esplica effetti abilitativi quanto alla compatibilità edilizia, urbanistica e
paesaggistica dei lavori da eseguirsi all’interno della riserva naturale di
interesse provinciale denominata “Pineta D’Annunziana” ed introduce effetto
derogatorio al vigente strumento urbanistico che comprende l’area di intervento
in zona F1, verde pubblico/parco pubblico – si collega un’ immediata offensività
alle posizioni di interesse afferenti alle condizioni di ambiente e
naturalistiche della porzione di territorio interessata, alla cui tutela sono
legittimate le associazioni ambientaliste che hanno introdotto il presente
contenzioso. Segue, pertanto, l’onere di immediata impugnazione, onde non
incorrere in decadenza, dell’atto che ha valenza modificativa dell’assetto del
territorio (consentendo l’edificazione di un’opera per l’ordine e la sicurezza
pubblica in zona destinata a verde e parco pubblico, oltreché oggetto di
specifica tutela paesistica) e che, come innanzi detto, lede in via diretta
l’interesse delle Associazioni convenute alla salvaguardia dei valori ambientali
e paesaggistici della zona.
Tale conclusione e, del resto conforme al concorde indirizzo della
giurisprudenza amministrativa, che impone l’immediata impugnazione delle
prescrizioni di piano che individuano specifiche destinazioni di zona o
localizzazioni di interventi di pubblica utilità, che per gli effetti
immediatamente conformativi dell’ “jus aedificandi”, rivestono potenzialità
lesiva fin dal momento di perfezionamento dei relativi procedimenti di adozione
ed approvazione.
Il decreto del Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche di definitiva
approvazione del progetto per l’esecuzione dei lavori di costruzione della sede
del Comando Provinciale dei Carabinieri - che ai sensi dell’art. 16, primo
comma, della legge n. 109/1994 presuppone la compatibilità ambientale ed
urbanistica dei lavori – costituisce conferma dell’attualità dell’interesse ad
insorgere contro l’esito della conferenza di servizi che ha inciso sulle
modalità e limiti di utilizzazione della porzione di territorio interessata dai
lavori. Detto decreto individua gli aspetti tecnico/costruttivi dell’intervento,
anche ai fini della determinazione in dettaglio degli oneri di spesa, ma resta
del tutto distinto sul piano procedimentale dalla precedente fase di
acquisizione in conferenza di servizi di ogni necessario atto autorizzatorio e
assenso all’esecuzione dei lavori che, quanto alla conformità alle norme che
regolano l’ azione amministrativa ed al corretto esercizio del potere, possono
formare oggetto di autonoma tutela in sede giurisdizionale da parte dei soggetti
le cui posizioni di interesse vengono ad essere lese dall’esito della deferenza
di servizi.
2). Nel merito la sentenza del T.A.R. appellata, che ha accertato la non valida
partecipazione del Comune di Pescara alla conferenza di servizi convocata ai
sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 383/1994 per la localizzazione dell’opera
pubblica di interesse statale risultata non conforme alle norme dei primi
urbanistici ed edilizi, merita conferma, anche se con integrazione ella
motivazione.
Stabilisce al primo comma il menzionato art. 3 che alla conferenza di servizi
partecipano altresì, “previa deliberazione degli organi rappresentativi, il
comune o i comuni interessati”. Detta disposizione - anche ad eccedere alla tesi
dell’istante Ministero sull’ integrazione della regolamentazione dettata dall’
art. 3, per lo svolgimento della conferenza di servizi nella materia “de qua”,
con le disposizioni dettate in via generale dagli artt. 14 e segg. della legge
07.08.1990, n. 241, per tutti i casi di contestuale valutazioni in conferenza
degli interessi pubblici di contenuto diverso coinvolti dal procedimento
amministrativo - non risulta derogata dalla normativa da ultimo richiamata.
L’art. 14 ter, comma sesto, della legge n. 241/1990 conferma, infatti che l’
amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi con proprio
rappresentante “legittimato dall’organo competente” ad esprimere la volontà
dell’amministrazione medesima.
Nel caso in esame il rappresentante del Comune di Pescara ha partecipato alla
conferenza di servizi in virtù di delega conferita del Sindaco con atto n. 62
del 09.01.2003.
Tuttavia - stante la valenza della conferenza di servizi convocata ai sensi
dell’art. 3 del d.P.R. n. 383/1994 a modificare lo strumento urbanistico
generale quanto alla localizzazione dell’opera pubblica di interesse statale –
la designazione del rappresentante del Comune di Pescara doveva avvenire su
deliberazione del Consiglio Comunale, al quale l’art. 42, comma secondo, lett.
b), del d.lgs. 18.08.2002, n. 267/2000, riserva la competenza a deliberare sui
piani territoriali ed urbanistici e su ogni successiva variante.
Le determinazioni della conferenza di servizi di cui all’adunanza del 21.01.2003
– alle quali è fatto richiamo nel provvedimento del Provveditore Regionale alle
Opere Pubbliche per l’ Abruzzo che ha dichiarato raggiunta l’intesa
Stato/Regione quanto all’accertamento di conformità dell’opera di interesse
statale – sono state quindi assunte senza il valido concorso della volontà di un
rappresentante del Comune di Pescara a ciò abilitato. Né può considerasi
acquisito, in base al disposto di cui all’art. 14 ter, comma settimo, della
legge n. 241/1990, l’assenso del Comune di Pescara per non aver quest’ultimo
notificato all’ Amministrazione procedente il proprio dissenso entro trenta
giorni dalla cognizione dell’ atto conclusivo del procedimento, ovvero proposto
impugnativa avverso la stesso. Tale disposizione trova, invero, applicazione nei
casi in cui “il rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà
dell’ amministrazione rappresentata” e presuppone, quindi, che ci sia stata una
valida partecipazione dell’ente alla conferenza di servizi tramite un soggetto
validamente designato dall’organo competente, evenienza che, per le ragioni
innanzi esposte, non si è verificata nella fattispecie di cui è controversia.
3). Il T.A.R. per l’ Abruzzo ha, inoltre, esattamente individuato un ulteriore
vizio di legittimità da cui è affetto il procedimento di localizzazione dell’
opera di interesse statale difforme dallo strumento urbanistico, in relazione
alla mancata osservanza degli adempimenti previsti dall’art. 55 del d.lgs.
31.03.1998, n. 112.
Stabilisce la richiamata disposizione che “le procedure di localizzazione delle
opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli
enti locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da parte
dell’ amministrazione interessata di un quadro complessivo degli intereventi
compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio
regionale”. Ove all’ approvazione dei relativi progetti segua la variazione
degli strumenti urbanistici vigenti “l’amministrazione procedente è tenuta a
predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti
urbanistico-territoriali e ambientali dell’opera o dell’intervento e sulle
misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale”
Dette incombenze, con segnato riferimento all’opera di cui si discute, non
risultano essere stati assolti, né sul piano formale (presentazione annuale del
programma triennale degli interventi) e, cosa più grave, né sul piano
sostanziale (studio sugli effetti urbanistici ed ambientali), ove si consideri
che l’intervento è localizzato in zona di p.r.g. di tipo F1, verde
pubblico/parco pubblico, inclusa all’interno della riserva naturale di interesse
regionale denominata “Pineta D’Annunziana”, con destinazione in base al piano di
assetto della riserva in zona C, attrezzature per il verde, ed interessata da
vincoli specifici di tutela paesistica per effetto dei dd.mm. 13 e 31 maggio
1965.
L’attività di studio sulla incidenza urbanistico/territoriale e ambientale
dell’opera e sulla contestuale previsione di ogni misura di compatibilizzazione
ed inserimento nell’assetto del territorio si configura necessariamente
prodromica al momento deliberativo in seno alla conferenza di servizi cui,
secondo il modulo procedimentale disciplinato dall’art. 3 del d.P.R. n.
383/1994, segue in via diretta l’effetto di variante al vigente strumento
urbanistico.
4). l’Associazione Ambientalista Marevivo ripropone in memoria ulteriori vizi
del procedimento di localizzazione della sede provinciale dell’ Arma C.C. ai
sensi dell’ art. 3 del d.P.R. n. 383/1994 – dichiarati assorbiti dal giudice di
prime cure – afferenti alla mancata partecipazione alla conferenza di servizi
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed all’assoluta carenza di
motivazione dell’autorizzazione paesistica rilasciata dalla Regione Abruzzo.
I motivi di legittimità dedotti sono entrambi fondati.
Quanto al primo di essi è noto che, ai sensi dell’art. 151 del d.lgs.
29.10.1999, n. 490, ogni intervento di alterazione dello stato dei luoghi
oggetto di tutela paesistica (circostanza che ricorre nel caso di specie) è
assoggettato alla valutazione discrezionale tecnica dell’ autorità regionale (o
di quella eventualmente sub-delegata) ed al successivo riesame di legittimità da
parte della Soprintendenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
territorialmente competente. Ciò comporta che, affinché possa perfezionarsi
l’assenso alla localizzazione dell’intervento in zona vincolata, debba
garantirsi la presenza all’interno dalla conferenza dei servizi anche
dell’organo ministeriale, che nel caso di specie non ha invece partecipato ai
lavori.
Quanto al secondo profilo di doglianza l’autorizzazione paesistica rilascia
dalla Regione Abruzzo si limita ad una stretta ricognizione della disciplina di
tutela della zona di insediamento della Caserma C.C. ed al richiamo all’art. 9
della L.R. n. 96/2002 che, all’interno della riserva naturale consente, in via
derogatoria, la realizzazione di “opere per l’ordine e la sicurezza pubblica”.
La circostanza che la tipologia di intervento risulti ammessa in astratto nell’
ambito della zona vincolata non esime, tuttavia, l’organo preposto alla tutela
dall’ obbligo di esternare, in sede di autorizzazione dell’intervento
modificativo, l’ “iter” logico e valutativo, osservato ai fini della
comparazione del progetto, nelle sue dimensioni ed impatto, con i valori
naturalistici e di ambiente di cui la zona è espressione, così che possa essere
portato ad attuazione in armonia e senza radicale ablazione dei valori medesimi.
Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello
in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI -
nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2005, con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sabino Luce Consigliere
Luigi Maruotti Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Polito Bruno Rosario Consigliere rel. ed estensore
Presidente
Consigliere
Segretario
GIORGIO GIOVANNINI BRUNO ROSARIO POLITO
GIOVANNI CECI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..05/09/2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Per Il Direttore della Sezione
GIOVANNI CECI
1) Urbanistica – Opera pubblica di interesse statale – Scansione procedimentale – Conferenza di servizi – Decreto di approvazione definitiva – Associazioni ambientaliste – Onere di immediata impugnazione – Sussiste con riferimento al solo esito della conferenza di servizi – Atto con valenza modificativa dell’assetto del territorio. Il decreto di definitiva approvazione del progetto di per l’esecuzione di un’opera pubblica di interesse statale - che ai sensi dell’art. 16, primo comma, della legge n. 109/1994 presuppone la compatibilità ambientale ed urbanistica dei lavori – costituisce conferma dell’attualità dell’interesse ad insorgere contro l’esito della conferenza di servizi che ha inciso sulle modalità e limiti di utilizzazione della porzione di territorio interessata dai lavori. Detto decreto resta del tutto distinto sul piano procedimentale dalla precedente fase di acquisizione in conferenza di servizi di ogni necessario atto autorizzatorio e assenso all’esecuzione dei lavori che, quanto alla conformità alle norme che regolano l’ azione amministrativa ed al corretto esercizio del potere, possono formare oggetto di autonoma tutela in sede giurisdizionale da parte dei soggetti le cui posizioni di interesse vengono ad essere lese dall’esito della conferenza di servizi. Ne consegue che l’onere di immediata impugnazione da parte delle associazioni ambientaliste, sussiste solo con riferimento all’esito della conferenza di servizi, in quanto atto con valenza modificativa dell’assetto del territorio (che consente l’edificazione di un’opera per l’ordine e la sicurezza pubblica in zona destinata a verde e parco pubblico, oltreché oggetto di specifica tutela paesistica) e lesivo in via diretta dell’interesse delle associazioni alla salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici della zona. Pres. Giovannini, Est. Rosario – Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (Avv. Stato) c. Italia Nostra O.N.L.U.S. (n.c.) e Associazione Ambientalista Marevivo (Avv.ti Stella Richter e Civitarese Matteucci) – (Conferma, con integrazione della motivazione, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 970/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 5 settembre 2005 (c.c. 12 aprile 2005), n. 4520
2) Urbanistica – Opera pubblica di interesse statale – Conferenza di servizi con valenza di modifica del p.r.g. – Rappresentante del comune – Designazione – Delibera del Consiglio comunale – Necessità – Delega conferita dal Sindaco – Insufficienza – Invalida partecipazione alla conferenza di servizi – Acquisizione dell’assenso per mancata notificazione del dissenso entro trenta giorni – Art. 14 ter, comma settimo, L. 241/1990 – Inapplicabilità. La designazione del rappresentante del Comune – in ipotesi di conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 383/1994 con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale quanto alla localizzazione di un’opera pubblica di interesse statale - deve avvenire su deliberazione del Consiglio Comunale, al quale l’art. 42, comma secondo, lett. b), del d.lgs. 18.08.2002, n. 267/2000, riserva la competenza a deliberare sui piani territoriali ed urbanistici e su ogni successiva variante. Ne consegue che la determinazione della conferenza di servizi cui abbia partecipato il rappresentante comunale in virtù di delega conferita dal sindaco, è assunta senza il valido concorso della volontà di un rappresentate comunale a ciò abilitato. Non può, in simile ipotesi, considerasi acquisito, in base al disposto di cui all’art. 14 ter, comma settimo, della legge n. 241/1990, l’assenso del Comune per non aver quest’ultimo notificato all’ Amministrazione procedente il proprio dissenso entro trenta giorni dalla cognizione dell’ atto conclusivo del procedimento, ovvero proposto impugnativa avverso la stesso. Tale disposizione trova, invero, applicazione nei casi in cui “il rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’ amministrazione rappresentata” e presuppone, quindi, che ci sia stata una valida partecipazione dell’ente alla conferenza di servizi tramite un soggetto validamente designato dall’organo competente. Pres. Giovannini, Est. Rosario – Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (Avv. Stato) c. Italia Nostra O.N.L.U.S. (n.c.) e Associazione Ambientalista Marevivo (Avv.ti Stella Richter e Civitarese Matteucci) – (Conferma, con integrazione della motivazione, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 970/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 5 settembre 2005 (c.c. 12 aprile 2005), n. 4520
3) Urbanistica – Opera di interesse statale difforme dallo strumento urbanistico – Iter di approvazione – Studio sull’incidenza urbanistico territoriale e ambientale – previsione delle misure di compatibilizzazione – fase necessariamente prodromica al momento deliberativo in sede di conferenza di servizi. Ai sensi dell’art. 55 del d. Lgs. 31.03.1998, n. 112, l’attività di studio sulla incidenza urbanistico/territoriale e ambientale di un’opera di interesse statale difforme dallo strumento urbanistico e sulla contestuale previsione di ogni misura di compatibilizzazione ed inserimento nell’assetto del territorio si configura necessariamente prodromica al momento deliberativo in seno alla conferenza di servizi cui, secondo il modulo procedimentale disciplinato dall’art. 3 del d.P.R. n. 383/1994, segue in via diretta l’effetto di variante al vigente strumento urbanistico. Pres. Giovannini, Est. Rosario – Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (Avv. Stato) c. Italia Nostra O.N.L.U.S. (n.c.) e Associazione Ambientalista Marevivo (Avv.ti Stella Richter e Civitarese Matteucci) – (Conferma, con integrazione della motivazione, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 970/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 5 settembre 2005 (c.c. 12 aprile 2005), n. 4520
4) Beni culturali e ambientali – Vincolo paesaggistico – Interventi di alterazione dello stato dei luoghi – Art. 151 D. Lgs. 490/1999 – Conferenza di servizi – Partecipazione dell’organo ministeriale preposto alla tutela del vincolo – Necessità. Ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 29.10.1999, n. 490, ogni intervento di alterazione dello stato dei luoghi oggetto di tutela paesistica è assoggettato alla valutazione discrezionale tecnica dell’ autorità regionale (o di quella eventualmente sub-delegata) ed al successivo riesame di legittimità da parte della Soprintendenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali territorialmente competente. Ciò comporta che, affinché possa perfezionarsi l’assenso alla localizzazione dell’intervento in zona vincolata, deve garantirsi la presenza all’interno dalla conferenza dei servizi anche dell’organo ministeriale. Pres. Giovannini, Est. Rosario – Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (Avv. Stato) c. Italia Nostra O.N.L.U.S. (n.c.) e Associazione Ambientalista Marevivo (Avv.ti Stella Richter e Civitarese Matteucci) – (Conferma, con integrazione della motivazione, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 970/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 5 settembre 2005 (c.c. 12 aprile 2005), n. 4520
5) Beni culturali e ambientali – Vincolo paesaggistico – Astratta ammissibilità di un intervento nell’ambito del vincolo – Esternazione dell’iter logico e valutativo in ordine alla comparazione del progetto con i valori naturalistici e ambientali – Necessità. La circostanza che la tipologia di intervento risulti ammessa in astratto nell’ ambito della zona paesaggisticamente vincolata non esime l’organo preposto alla tutela dall’obbligo di esternare, in sede di autorizzazione dell’intervento modificativo, l’ “iter” logico e valutativo, osservato ai fini della comparazione del progetto, nelle sue dimensioni ed impatto, con i valori naturalistici e di ambiente di cui la zona è espressione, così che possa essere portato ad attuazione in armonia e senza radicale ablazione dei valori medesimi. Pres. Giovannini, Est. Rosario – Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (Avv. Stato) c. Italia Nostra O.N.L.U.S. (n.c.) e Associazione Ambientalista Marevivo (Avv.ti Stella Richter e Civitarese Matteucci) – (Conferma, con integrazione della motivazione, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 970/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 5 settembre 2005 (c.c. 12 aprile 2005), n. 4520
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