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Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


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 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 5 settembre 2005, (C.C.17/05/2005), Sentenza n. 4525

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.4525/2005
Reg.Dec.
N. 703-1985 Reg.Ric.
ANNO 2005


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 

DECISIONE


 

sul ricorso in appello n. 703/2005 proposto dal COMUNE DI MORNAGO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Angelo Ravizzoli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Roberto Villani, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 94;


contro


GALSTAFF MULTIRESINE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Malcovati, Matteo Salvi e Paolo Vaiano, con domicilio eletto in Roma lungotevere Marzio, 3, presso lo studio dell’ultimo;
ARCH COATINGS ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Angelo Anglani, Giovanna Branca e Stefano Pravettoni, con domicilio eletto in Roma via Venti Settembre, 1, presso lo studio del primo;
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE-ARPA REGIONE LOMBARDIA,
AGENZIA REG.LE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE-ARPA DI VARESE,
PROVINCIA DI VARESE,
REGIONE LOMBARDIA,
URS ITALIA S.R.L. (GIA' URS DAMES & MOORE S.R.L.) tutte non costituitesi;


e sul ricorso in appello n. 1985/2005 proposto da GALSTAFF MULTIRESINE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Fabio Malcovati, Matteo Salvi e Paolo Vaiano, con domicilio eletto in Roma lungotevere Marzio, 3, presso lo studio dell’ultimo;


contro


COMUNE DI MORNAGO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Angelo Ravizzoli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Roberto Villani, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 94;


e nei confronti
ARCH COATINGS ITALIA S.P.A.,
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE-ARPA REGIONE LOMBARDIA,
AGENZIA REG.LE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE-ARPA DI VARESE,
PROVINCIA DI VARESE,
REGIONE LOMBARDIA,
URS ITALIA S.R.L. (GIA' URS DAMES & MOORE S.R.L.) tutte non costituitesi;


per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I, n. 5473/2004 pubblicata in data 8-10-2004;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 17 maggio 2005 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l'Avv. Corrienti per delega dell’Avv. Ravizzoli, l’Avv. Diego Vaiano per delega dell’Avv. Paolo Vaiano, l’Avv. Salvi e l’Avv. Anglani;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O


Con il ricorso in appello n. 703/2005 il Comune di Mornago ha chiesto, per i motivi indicati nella parte in diritto della presente decisione, l’annullamento della sentenza n. 5473/2004 con la quale il Tar per la Lombardia ha in parte accolto il ricorso proposto dalla Galstaff Multiresine spa avverso l’ordinanza 18 giugno 2003 n. 34/2003 del Sindaco di Mornago, recante diffida a provvedere alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino ambientale del sito industriale di Mornago (annullata nella parte in cui individua la Società ricorrente come responsabile dell’inquinamento facendole obbligo, in tale qualità, di provvedere alla bonifica e al ripristino ambientale del sito inquinato); avverso l’ordinanza 1 luglio 2003 n. 37 del Sindaco di Mornago, che ha imposto alla ricorrente di predisporre il piano di caratterizzazione del sito industriale inquinato e di realizzare medio tempore una barriera idraulica a presidio del Torrente Strona (annullata nella parte in cui, sul medesimo presupposto implicito, ordina alla ricorrente di presentare il piano di caratterizzazione), nonché avverso l’atto in data 23.12.2003 n. prot. 11728 con cui il Sindaco ha ribadito la validità e il contenuto delle precedenti ordinanze (ritenuto illegittimo nella parte in cui richiama e conferma le prescrizioni illegittime delle suddette ordinanze).


Con il ricorso in appello n. 1985/2005 la Galstaff Multiresine s.p.a. ha impugnato la medesima sentenza nella parte in cui è stata respinta la sua domanda di risarcimento del danno.


All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.


D I R I T T O


1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.


2. Sempre in via preliminare appare necessario ricostruire i fatti oggetto della presente controversia.


Galstaff Multiresine s.p.a. è proprietaria dall’ottobre 1998 del complesso industriale sito in Mornago, via Stazione 90, destinato alla produzione di resine per vernici.


Il sito era stato, precedentemente, in proprietà della Galstaff Industrie Chimiche s.p.a., il cui pacchetto azionario venne acquistato nel 1989 dalla Finanziaria Hickson Coatings s.r.l. (successivamente Hickson Coatings Italia s.p.a., ora Arch Coatings Italia s.p.a.).


Nel giugno 1995 la Hickson Coatings Italia s.p.a. informava il Comune della contaminazione del suolo e delle acque di falda e veniva dato corso ad operazioni di bonifica, secondo un piano elaborato dalla Dames & Moore International (ora Urs & Moore); la bonifica proseguiva nel vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997, avendo la Hickson Coatings Italia chiesto al Comune l’autorizzazione a realizzare gli interventi residui previsti dal piano di bonifica approvato nel 1995.


Nella conferenza di servizi del 4 marzo 2003, preso atto del persistere dell’inquinamento (ostativo al rilascio del certificato di compiuta bonifica), si definivano le condizioni per il completamento della bonifica e nella successiva conferenza di servizi del 17 aprile 2003, acquisite le risultanze di analisi eseguite dalla Environ Italy s.r.l. su incarico della Galstaff Multiresine spa e ravvisata la necessità di un “chiarimento tecnico-analitico circa l’entità della situazione attuale”, veniva convenuto di effettuare una ulteriore verifica “in collaborazione tra l’ARPA e le due controparti, con spese a carico della ditta Galstaff Multiresine e con salvezza di eventuale rivalsa”.


Con ordinanza 18 giugno 2003 n. 34 il Sindaco di Mornago ha diffidato Galstaff Multiresine spa, “quale responsabile dell’inquinamento, di adottare i necessari provvedimenti di messa in sicurezza d’emergenza e successivamente di bonifica e ripristino ambientale del sito inquinato”, nonché di comunicare entro le quarantotto ore successive alla notifica “gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati e in fase di esecuzione”.


Con successiva ordinanza 1 luglio 2003 n. 37, il Sindaco di Mornago ha prescritto sempre alla Galstaff di predisporre il piano di caratterizzazione del sito industriale inquinato e di realizzare medio tempore “una barriera idraulica a presidio del Torrente Strona, che impedisca il defluire delle acque di prima falda”.


Tali provvedimenti vennero in parte sospesi in sede cautelare dal Tar Lombardia con ordinanze, la prima delle quali (n. 1134/2003) venne riformata dal Consiglio di Stato “per l’esigenza che le attività di bonifica e messa in sicurezza del sito inquinato abbiano effettivamente luogo, da parte della società attualmente proprietaria” (ordinanza n. 5571/2003).


A seguito di ciò il Comune, con atto del 23 dicembre 2003, ribadiva la validità e il contenuto delle precedenti ordinanze, richiamando la Società all’obbligo di ottemperarvi col predisporre il piano di caratterizzazione del sito.


Con l’impugnata sentenza il Tar ha accolto in parte il ricorso della Galstaff affermando che:


a) ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 22/1997 il proprietario del sito inquinato, ove non sia responsabile dell’inquinamento, non ha l’obbligo di provvedere direttamente alla bonifica, ma solo l’onere di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull’area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare;


b) in base all’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il sindaco, come ufficiale del governo, ha il potere di assumere provvedimenti contingibili ed urgenti nell’interesse della pubblica incolumità e quindi anche di prescrivere al proprietario di un sito inquinato, a prescindere da ogni accertamento sulle sue responsabilità, di adottare misure di “messa in sicurezza d’emergenza” dell’area;


c) in applicazione dei suddetti principi gli atti impugnati risultavano illegittimi nella parte in cui la Galstaff Multiresine spa era stata ritenuta in modo non motivato responsabile dell’inquinamento e, in quanto tale, soggetto obbligato alla predisposizione del piano di caratterizzazione, alla bonifica e al ripristino ambientale del sito inquinato e dovevano invece essere ritenuti legittimi nelle parti relative alle misure di “messa in sicurezza d’emergenza”, compreso l’ordine “di attivare al più presto, e comunque entro il 19 luglio 2003, una barriera idraulica a presidio del torrente Strona che impedisca il defluire delle acque di prima falda”.


Il giudice di primo respingeva infine la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Galstaff.


La sentenza veniva sospesa da questa Sezione sulla base delle medesime considerazioni espresse con l’ordinanza n. 5571/03 e consistenti nel privilegiare l’interesse dell’amministrazione alla prosecuzione delle attività oggetto delle impugnate ordinanze, in attesa delle definizione del giudizio nel merito, la cui udienza veniva prontamente fissata.


2. Il Comune di Mornago contesta la sentenza del Tar, rilevando che:


- i provvedimenti di urgenza contenuti nelle ordinanze impugnate non possono che essere rivolti al proprietario dell’area, unico soggetto che nel caso in esame ha il potere di intervenire sul sito;


- il periodo di possesso dell’area in capo alla Galstaff Multiresine spa e il grado di inquinamento costituiscono elementi tali da ritenere impensabile una assenza di responsabilità della società ricorrente in primo grado;


- la tesi del Tar si pone in contrasto con gli artt. 14 e 17 del D. Lgs. N. 22/97 e con il DM n. 471/99, che consentono di porre la bonifica a carico del proprietario, anche a prescindere dall’esatto accertamento delle sue responsabilità;


- gli accertamenti istruttori, compiuti o acquisiti dall’amministrazione, erano più che sufficienti a dimostrare l’inquinamento del sito e la legittimità delle ordinanze impugnate.


3.1. Il ricorso in appello proposto dal Comune di Mornago è privo di fondamento.


Innanzitutto, si rileva che il capo della sentenza relativo alla legittimità delle impugnate ordinanze nelle parti relative alle opere di messa in sicurezza del sito, poste a carico della società proprietaria non è stato impugnato da quest’ultima ed è quindi passato in giudicato.


Peraltro, lo stesso Comune appellante erra nel richiamare a sostegno della propria tesi il fatto che i provvedimenti di urgenza contenuti nelle ordinanze impugnate non possono che essere rivolti al proprietario dell’area, unico soggetto che nel caso in esame ha il potere di intervenire sul sito.


Si tratta di una considerazione valida appunto per le sole misure urgenti (messa in sicurezza), che non sono state travolte dall’impugnata sentenza proprio perché in relazione a queste, e solo a queste, possono essere esercitati i poteri del Sindaco ex art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, anche prescindendo dall’accertamento della responsabilità dell’inquinamento (accertamento i cui tempi sarebbero in molti casi, compreso quello in esame, incompatibili con l’urgenza di garantire la sicurezza del sito).


3.2. Ciò premesso, va anche precisato che alla fattispecie in esame si applica l’art. 17, e non l’art. 14, del D. Lgs. n. 22/1997.


Il citato art. 14 prevede il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e pone l’obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi a carico dell’autore della violazione, con obbligo solidale del proprietario (o dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area) solo se imputabili della violazione a titolo di dolo o colpa (sulla illegittimità di porre a carico del proprietario l’obbligo di recupero dei rifiuti, senza un accertamento di un suo comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità, vedi Cons. Stato, V, n. 136/2005 e n. 323/2005).
La fattispecie del mero abbandono o deposito di rifiuto va invece distinta da una situazione di vero e proprio inquinamento di un determinato siti, che è invece disciplinata dall’art. 17 dello stesso decreto legislativo.


Tale norma disciplina la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ponendone l’obbligo a carico dei responsabili dell’inquinamento (comma 2); demanda al Comune (comma 9), ove i responsabili non provvedano o non siano individuabili, la realizzazione d’ufficio dei relativi interventi; e dispone che detti interventi costituiscano onere reale sulle aree inquinate (comma 10), mentre la relativa spesa è assistita da privilegio speciale immobiliare sulle aree stesse oltre che da privilegio generale mobiliare (comma 11).


In esecuzione di detti principi, il regolamento attuativo (d.m. 25 ottobre 1999 n. 471, recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 22/1997) prevede che la diffida ad eseguire i necessari interventi sia rivolta dal Comune, con propria ordinanza, al responsabile dell’inquinamento (art. 8, comma 2) e che l'ordinanza sia notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi 10 e 11, del d.lg. n. 22/1997 (art. 8, comma 3).


Come correttamente ritenuto dal Tar, ciò significa che il proprietario, ove non sia responsabile della violazione, non ha l’obbligo di provvedere direttamente alla bonifica, ma solo l’onere di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull’area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare.


Conseguentemente, l’ordinanza di messa in sicurezza e bonifica ben può essere notificata al proprietario al fine di renderlo edotto di tale onere (che egli ha facoltà di assolvere per liberare l’area dal vincolo correlativo), ma non può imporre misure di bonifica, ulteriori rispetto alla messa in sicurezza, senza un adeguato accertamento della responsabilità, o corresponsabilità, del proprietario per l’inquinamento del sito.


3.3. Con l’ordinanza n. 34 del 2003, il Comune di Mornago ha in effetti imposto alla Galstaff Multiresine di eseguire non solo la messa in sicurezza, ma anche la successiva attività di bonifica e ripristino ambientale, qualificando la società come “responsabile dell’inquinamento”.


Come rilevato dal Tar, si tratta però di un giudizio non fondato su una adeguata motivazione e su idonei elementi istruttori.


Gli accertamenti richiamati nell’atto impugnato e nel ricorso in appello sono tutti relativi all’inquinamento del sito (elemento non contestato) e non anche all’individuazione delle responsabilità dell’inquinamento.


E’ significativo che nello stesso ricorso in appello il Comune di Mornago da un lato affermi che l’accertamento delle responsabilità è particolarmente complesso e incompatibile con le esigenze di celerità, poste però in relazione alla messa in sicurezza e dall’altro lato cerchi di dimostrare la corresponsabilità della Galstaff Multiresine nell’inquinamento ricorrendo a indici presuntivi, del tutto inidonei ai fini dell’accertamento delle responsabilità.


E’ sufficiente riportare alcuni passaggi del ricorso in appello per rendere evidente ciò: “è impensabile che un operatore del settore che produca resine possa dirsi totalmente estraneo ed ignaro della situazione di inquinamento”, ….”quantomeno non può escludersi a priori che anche l’attuale proprietà abbia contribuito a causare o aggravare il danno”, … “si deve presumere … un abbandono interramento di rifiuti risalente ad epoca recente”, …. “non è scontato che l’attuale proprietà sia totalmente estranea da responsabilità”.


L’accertamento della responsabilità di un inquinamento, specialmente in un caso complesso quale quello in esame, deve fondarsi su prove e non su mere presunzioni, peraltro del tutto sfornite del minimo grado di precisione e concordanza.


L’accertamento della responsabilità dell’inquinamento in capo alla ricorrente in primo grado è quindi avvenuto in assenza di una adeguata istruttoria e sulla base di elementi del tutto inidonei a tal fine.
3.4. Il Comune avrebbe dovuto notificare al proprietario, oltre all’ordine di eseguire le misure di messa in sicurezza, il solo invito ad seguire anche le attività successive (piano di caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale) con avviso che in assenza di esecuzione le opere sarebbero state effettuate dall’amministrazione ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.M. n. 471/99, con il verificarsi degli effetti di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 22/1997 (onere reale e privilegio speciale immobiliare).


Il Comune sembra anche condividere tale impostazione, quando nel ricorso in appello afferma che “l’ordinanza impugnata ha costituito atto dovuto, atteso che la P.a. doveva mettere in condizione il soggetto proprietario del sito di scegliere tra l’esecuzione spontanea delle misure e l’imposizione di onere reale e privilegio” (pag. 15).


Tuttavia, con le ordinanze impugnate non è stata lasciata tale scelta, ma l’esecuzione delle misure è stata imposta sulla base del presupposto (errato in quanto, allo stato, non provato) dell’accertamento della responsabilità della Galstaff Multiresine nell’inquinamento del sito.


Il ricorso in appello proposto dal Comune di Mornago deve quindi essere respinto.


4.1. Infondato è anche il ricorso in appello proposto dalla Galstaff Multiresine spa con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, respinta dal Tar.


Il giudice di primo grado ha rilevato che:


- per le spese sostenute in epoca anteriore all’emanazione delle ordinanze impugnate, ovvero durante il periodo in cui la loro efficacia è rimasta sospesa per effetto delle pronunce emesse dal Tar in sede cautelare, non è dovuto alcun rimborso trattandosi di spese volontarie, riconducibili a determinazioni spontanee e non ad obblighi di adempimento nascenti da provvedimenti esecutivi della pubblica autorità;


- quanto alle spese per gli interventi di bonifica riconducibili all’esecutorietà delle ordinanze impugnate, la disciplina di settore esclude che esse possano venire poste a carico della pubblica amministrazione, in quanto in base al meccanismo previsto dall’art. 17 d.lgs. n. 22/1997 - che prevede a carico delle aree inquinate un onere reale e un privilegio speciale immobiliare a garanzia delle spese sostenute dalla P.A. per eventuali interventi d’ufficio - gli oneri della bonifica gravano in primo luogo sul responsabile e, ove questi non provveda o non sia individuabile, sul proprietario, il quale è obbligato a tenere indenne l’Amministrazione dei costi eventualmente sopportati.


In primo luogo, è evidente che ogni opera eseguita dalla ricorrente in assenza di un obbligo derivante dagli impugnati provvedimenti costituisce attività effettuata proprio sulla base di quella libera scelta, descritta in precedenza.


Non è sufficiente richiamare il “contesto ambientale caratterizzato dall’attività comunale” per escludere la volontarietà delle attività poste in essere.


Trattandosi di attività volontarie, non si pone neanche il problema di verificare se le stesse abbiano effettivamente rappresentato un danno patrimoniale per la società Galstaff.


4.2. Per le spese relative agli interventi di bonifica, e non alla messa in sicurezza, riconducibili all’esecutorietà delle ordinanze impugnate, è invece innegabile che le stesse siano state sostenute a causa degli impugnati provvedimenti, che proprio in tale parte si sono rivelati illegittimi.


Tuttavia, l’illegittimità dei provvedimenti non è elemento sufficiente per dimostrare la sussistenza di un danno risarcibile.


La complessa fattispecie normativa, descritta in precedenza, conduce ad escludere che tale danno sussista.


Pur essendo vero che la società Galstaff ha sostenuto delle spese per attività, che si sarebbe potuta rifiutare di eseguire, è anche vero che in caso di rifiuto i costi per le medesime attività, svolte dall’amministrazione, sarebbero ugualmente ricaduti indirettamente sulla società proprietaria attraverso il meccanismo dell’onere reale e del privilegio immobiliare, previsto dall’art. 17 del D. Lgs. n. 2271997.


La mancata individuazione dei responsabili dell’inquinamento non può essere posta a carico dell’amministrazione in una fattispecie complessa quale quella in esame.


Il Comune ha sbagliato nell’emettere le impugnate ordinanze nei confronti della Galstaff Multiresine, quale responsabile dell’inquinamento, ma oggettivamente era difficile procedere alle individuazione delle responsabilità e anche in assenza di tale individuazione scatta il meccanismo degli oneri reali e del privilegio immobiliare, che consente all’amministrazione di eseguire le opere con recupero dei costi a carico del proprietario.


Conseguentemente, i costi sostenuti dalla Galstaff sarebbero comunque ricaduti sulla società, che poteva (e può) recuperarli attraverso una azione di rivalsa, esperibile non nei confronti della P.a., ma del responsabile dell’inquinamento sulla base dell’accertamento di tale responsabilità, il cui onere non deve necessariamente ricadere sull’amministrazione.


Va infine rilevato che la ricorrente si è limitata a chiedere i danni corrispondenti ai costi sostenuti e non ha in alcun modo dedotto, e tanto meno provato, di aver subito un danno per aver immediatamente sostenuto dei costi, la cui ricaduta sulla società sarebbe stata di entità diversa se l’amministrazione avesse correttamente esercitato il proprio potere nel senso descritto in precedenza.


In altri termini, la Galstaff non ha provato che i costi sarebbero stati diversi in ipotesi di esecuzione delle opere da parte della P.a., né che il pregiudizio patrimoniale subito sarebbe stato differente in caso di mancata esecuzione delle opere e successiva rivalsa della P.a. con le modalità di cui al citato art. 17.


5. In conclusione, entrambi i ricorsi in appello devono essere respinti.


Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.


P. Q. M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li respinge.


Compensa tra le parti le spese del giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 17-5-2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:


Giorgio Giovannini Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Carracciolo Consigliere
Giuseppe Minicone Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.


Presidente                        Consigliere                     Segretario

GIORGIO GIOVANNINI         ROBERTO CHIEPPA         VITTORIO ZOFFOLI

 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...05/09/2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Per Il Direttore della Sezione
GIOVANNI CECI


 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Rifiuti - Siti inquinati - Disciplina - Art. 14 e art. 17 D. Lgs. 22/97 - Operatività - Distinzione - Responsabilità del proprietario del sito inquinato - Limiti - Onere reale - Privilegio speciale immobiliare. L’art. 14 del D. Lgs. n. 22/1997 vieta l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e pone l’obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi a carico dell’autore della violazione, con obbligo solidale del proprietario (o dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area) solo se imputabili della violazione a titolo di dolo o colpa (sulla illegittimità di porre a carico del proprietario l’obbligo di recupero dei rifiuti, senza un accertamento di un suo comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità, vedi Cons. Stato, V, n. 136/2005 e n. 323/2005). La fattispecie del mero abbandono o deposito di rifiuto va distinta da una situazione di vero e proprio inquinamento di un determinato siti, che è invece disciplinata dall’art. 17 dello stesso decreto legislativo. Tale norma disciplina la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ponendone l’obbligo a carico dei responsabili dell’inquinamento (comma 2); demanda al Comune (comma 9), ove i responsabili non provvedano o non siano individuabili, la realizzazione d’ufficio dei relativi interventi; e dispone che detti interventi costituiscano onere reale sulle aree inquinate (comma 10), mentre la relativa spesa è assistita da privilegio speciale immobiliare sulle aree stesse oltre che da privilegio generale mobiliare (comma 11). In esecuzione di detti principi, il regolamento attuativo (d.m. 25 ottobre 1999 n. 471, recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 22/1997) prevede che la diffida ad eseguire i necessari interventi sia rivolta dal Comune, con propria ordinanza, al responsabile dell’inquinamento (art. 8, comma 2) e che l'ordinanza sia notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi 10 e 11, del d.lg. n. 22/1997 (art. 8, comma 3). Ciò significa che il proprietario, ove non sia responsabile della violazione, non ha l’obbligo di provvedere direttamente alla bonifica, ma solo l’onere di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull’area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare. Conseguentemente, l’ordinanza di messa in sicurezza e bonifica ben può essere notificata al proprietario al fine di renderlo edotto di tale onere (che egli ha facoltà di assolvere per liberare l’area dal vincolo correlativo), ma non può imporre misure di bonifica, ulteriori rispetto alla messa in sicurezza, senza un adeguato accertamento della responsabilità, o corresponsabilità, del proprietario per l’inquinamento del sito, che deve fondarsi su prove e non su mere presunzioni. Pres. Giovannini, Est. Chieppa - Comune di Mornago (Avv. Ravizzoli) c. Galstaff Multiresine spa (Avv.ti Malcovati, Salvi e Vaiano), Arch Coating Italia spa (Avv.ti Anglani, Branca e Pravettoni) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. LOMBARDIA, Sez. I , n. 5473/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 5 settembre 2005 (c.c. 17.5.2005), n. 4525

2) Rifiuti - Siti inquinati - Art. 17 D. Lgs. 22/97 - Spese di bonifica sostenute dal proprietario in esecuzione di ordinanze illegittime - Rivalsa contro l’amministrazione - Preclusione. Le spese sostenute per gli interventi di bonifica derivanti dall’esecutorietà di ordinanze poi dichiarate illegittime, non possono essere recuperate tramite azione di rivalsa nei confronti dell’amministrazione, atteso che, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 22/1997, i costi per le medesime attività, svolte dall’amministrazione, sarebbero ugualmente ricaduti indirettamente sulla società proprietaria attraverso il meccanismo dell’onere reale e del privilegio immobiliare. Il proprietario potrà invece rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento sulla base dell’accertamento di tale responsabilità, il cui onere non deve necessariamente ricadere sull’amministrazione. Pres. Giovannini, Est. Chieppa - Comune di Mornago (Avv. Ravizzoli) c. Galstaff Multiresine spa (Avv.ti Malcovati, Salvi e Vaiano), Arch Coating Italia spa (Avv.ti Anglani, Branca e Pravettoni) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. LOMBARDIA, Sez. I , n. 5473/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 5 settembre 2005 (c.c. 17.5.2005), n. 4525

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