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 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 settembre 2005, (C.C. 5/04/2005), Sentenza n. 5033

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 5033/05 REG.DEC.

N. 4248 REG.RIC.

ANNO 2003


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A


sul ricorso n. 4248/2003 proposto dal proposto dai sigg.ri Boscariol Sandro e Boscariol Giulio, rappresentati e difesi dall'avv. Renzo Gambato e dall’avv. Paolo Vitucci, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo, in Roma, via Mascagni n. 154;

CONTRO
i sigg.ri Socal Roberto, Pavan Giovanni, Dal Bo' Virginio, Cester Franco, Orlando Roberto, Pellizzer Mario, Freschet Adriano, Zanatta Antonio, Rossi Piergianni, Tosi Romana e Michielan Maurizio rappresentati e difesi dagli avv ti Luigi Ronfini e Mario Ettore Verino con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Roma, via Lima, n. 15;
E NEI CONFRONTI
il Comune di Preganziol, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Steccanella e dall’avv. Franco Voltaggio Lucchesi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Fontanella Borghese, n. 72;
i signori Socal Mario e Maurizio Rovinelli non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Venezia, Sezione II, 31 marzo 2003, n. 2165, che ha accolto il ricorso degli odierni controinteressati ed annullato la concessione edilizia 28 aprile 1987 (rectius 1986) n. 1968 prot. n. 5433/85 ex art. 3 l. 10/1/1977 n. 10.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del giorno 5 aprile 2005 la relazione del consigliere Cesare Lamberti e uditi altresì gli avv.ti Vitucci, Voltaggio Lucchesi, Verino.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso n. 2332/87 i controinteressati in epigrafe impugnavano la concessione edilizia 28 aprile 1986 n. 1968, prot. n. 5433/85, rilasciata agli odierni appellanti Sandro e Giulio Boscariol, con la quale è stato autorizzato il cambio di destinazione d'uso da residenza ad attività produttiva dei locali siti nella porzione di edificio di loro proprietà ubicato in zona C.1.2 - residenziale, estensiva di completamento e situato in via Bragato su terreno censito in catasto Comune di Preganziol, sez. c, fg. 6 mapp. 16/D e 16/E. Con un’unica censura articolata veniva dedotta la violazione degli artt. 24 e 29 l.r.Veneto 27 giugno 1985 n. 61, degli artt. 216 e 217 T.U.L.L.SS. 27 luglio 1934 n. 1265 del D.M. 19 novembre 1981 contenente l'elenco delle Industrie Insalubri di 1^ e di 2^ classe nonché violazione art. 1 N.T.A. al P.R.G., adottato con delibera consiliare del Comune di Preganziol n. 57/83 ed approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto 22 ottobre 1985 n. 5357; eccesso di potere per carenza assoluta di presupposto; travisamento del fatto; contraddittorietà ed illogicità grave e manifesta; sviamento. I ricorrenti assumevano che il mutamento di destinazione d'uso con opere si poneva in contrasto con le destinazioni d'uso desumibili dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e con l'art. 1 delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Preganziol, che non permettevano l’insediamento di tipografie in zone residenziali. Nel giudizio di primo grado si costituiva il resistente Comune di Preganziol, eccependo l'inammissibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza. Si sono costituiti nello stesso giudizio anche gli odierni appellanti Boscariol Sandro e Giulio, che hanno eccepito il difetto di interesse alla decisione in capo ai ricorrenti. Con la sentenza impugnata il Tar del Veneto, respinte le eccezioni pregiudiziali di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso, lo accoglieva, annullando la concessione impugnata. Nel presente appello, i sigg.ri Boscariol Sandro e Giulio contestando il rigetto dell’eccezione d’inammissibilità dell’avverso ricorso in primo grado e censurano la sentenza con tre distinti motivi. Nel presente grado di sono costituiti quali controinteressati i ricorrenti in primo grado, chiedendo la conferma della decisione impugnata. Il comune di Preganziol ha proposto ricorso incidentale chiedendo, con controricorso la riforma della sentenza del Tar Veneto.


DIRITTO


1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar del Veneto, in accoglimento del ricorso degli odierni controinteressati, tutti residenti nella medesima zona, ha annullato la concessione edilizia 28 aprile 1986 n. 1968 rilasciata ai ora appellanti, sigg.ri Sandro e Giulio Boscariol, per il cambio di destinazione d'uso da residenza ad attività produttiva dei locali siti in edificio in zona C.1.2 - residenziale, estensiva di completamento e situato in via Bragato in Comune di Preganziol.


2. Vanno prioritariamente esaminate le eccezioni opposte dagli appellanti e dal Comune di Preganziol, che affermano l’ingiusto rigetto delle eccezioni di irricevibilità del ricorso di primo grado.
Le eccezioni sono da disattendere nel loro insieme.


2.1. Il Tar del Veneto ha fatto buon governo del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio sulla necessità della piena conoscenza del provvedimento ai fini della decorrenza del termine dell’impugnazione: detta conoscenza si identifica nella consapevolezza del contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica giurisdizionale (Cons. Stato, V, 8 ottobre 2002, n. 5312; IV, 8 luglio 2002, n. 3805).


Sono perciò infondate le censure del comune, ove determinano il primo giorno utile per proporre ricorso nel 24.12.1986 di presentazione alla U.L.S.S. n. 10 di un esposto da parte del sig. Socal Roberto, nel 12.1.19887, di presentazione di un esposto da parte di alcuni residenti della zona al sindaco di Preganziol, alla U.L.S.S. n. 10 e al comandante dei vigili del fuoco o nel 26.6.1987 di invio di un esposto alla magistratura inquirente ed alla stampa locale. Negli esposti presentati alla U.L.S.S. n. 10 e al comune non è dato evincere la consapevolezza dei contenuti dell’atto, necessaria produrre impugnazione: agli interessati risultava soltanto che nella zona stava per insediarsi uno stabilimento tipografico e non l’esatto contenuto dell’eventuale atto assentivo. Analoghe argomentazioni valgono per disattendere che tale piena conoscenza potesse derivare dalla minuziosa descrizione delle opere e dei locali, che può denotare al più la percezione della vicenda sotto l’aspetto fattuale e non certo giuridico, come è necessario per adire il giudice amministrativo (Cons. Stato, V, 19 maggio 1998, n. 616). Correttamente quindi il Tar ha escluso che fosse tardiva l’impugnazione dei ricorrenti Franco Cester, Adriano Freschet e Maurizio Michielan. Altrettanto legittima è l’analoga conclusione per quanto concerne i ricorrenti Virginio Dal Bo' e Antonio Zanatta che insieme ad altri abitanti nella stessa strada (Socal, Pavan, Rossi), avevano presentato, nel mese di giugno 1987 un esposto alla Procura della Repubblica. A parte il rilievo che non tutti i firmatari dell’esposto hanno assunto la veste di ricorrente (l’esposto non risulta sottoscritto, oltre che da Virginio Dal Bo' e Antonio Zanatta, pure dagli attuali ricorrenti Franco Cester, Adriano Freschet e Maurizio Michielan, che figurano invece fra i sottoscrittori dell’esposto al Sindaco del 12 gennaio 1987), nell’esposto vengono descritte circostanze di fatto, come tali non idonee a dimostrare la conoscenza della concessione edilizia, nei suoi elementi essenziali e nelle sue caratteristiche oggettive, evincibili dal provvedimento e dagli annessi allegati grafici: correttamente al proposito, il Tar ha evidenziato la debolezza dell'argomentazione "non poteva non sapere", perché la conoscenza del mutamento della destinazione d'uso non comporta necessariamente la conoscenza della relativa concessione edilizia anche in relazione alle più o meno modeste dimensioni del centro abitato in cui si realizza l'intervento edilizio (Cons. Stato, V, 21 gennaio 1997, n. 68). Va infine ricordato che la piena conoscenza di un provvedimento autorizzatorio non è nemmeno desumibile dagli effetti dell’attività autorizzata. Nulla prova, perciò, diversamente da quanto afferma il Comune nell’appello incidentale, che i ricorrenti avrebbero comunque avuto percezione del contenuto dell’atto quando hanno denunciato emissioni di vapori, esalazioni e rumori intollerabili al momento del rilascio del certificato di agibilità, avvenuto il 6.2.1987.


2.2. Altrettanto correttamente è stato dichiarato l’interesse ad agire del sig. Antonio Zanatta, contestato dagli attuali appellanti e dal Comune in quanto era residente nel capoluogo e non nella frazione di Sambughè alla data di proposizione del ricorso. Per la salvaguardia all’integrità dell’edificio sotto l’aspetto ambientale è da ritenere sufficiente la sola situazione proprietaria, dati gli evidenti effetti, sotto l’aspetto economico, della compromissione del suo valore un volta che l’edificio sia esposto ad immissioni nocive e comunque derivanti da un’attività incompatibile con le caratteristiche della zona.


3. Va infine respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso di primo grado proposta dagli appellanti in quanto i ricorrenti non avrebbero dimostrato la lesione di un bene della vita quale il benessere personale, la salubrità dell'ambiente o l’integrità delle rispettive proprietà immobiliari. Ancora correttamente il Tar ha ritenuto che le norme di cui si deduce la violazione sono dirette a tutelare valori inerenti agli edifici nella zona. Va ribadito che nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere va valutato dalla prospettazione del ricorrente e dai relativi motivi del ricorso: in quanto le prescrizioni urbanistiche tutelano anche la salubrità delle zone e la loro idoneità a permettere la realizzazione di insediamenti abitativi, coloro che risiedono o sono proprietari di immobili in una zona disciplinata dal piano regolatore, sono legittimati ad impugnare gli eventuali provvedimenti difformi dalle prescrizioni urbanistiche ivi contenute a salvaguardia della qualità della vita e della salubrità dell'ambiente che le norme urbanistiche e primarie mirano a garantire (Cons. Stato, IV, 1 agosto 2001, n. 4206).


4. Nel merito, l’appello è infondato.


4.1. La sentenza impugnata ha annullato la concessione edilizia 28 aprile 1986, n. 1968 per "cambio di destinazione d'uso di locali residenziali ad artigianali adibiti a tipografia" nella porzione nord dell'edificio, ottenuta dopo la concessione edilizia 29 settembre 1981 n. 1103 con variante 29 novembre 1983 n. 1569 per un fabbricato ad uso abitazione in località Sambughè del Comune di Preganziol, nell'ambito di una lottizzazione. La concessione impugnata, sulla base del parere favorevole della Commissione edilizia e dell'U.L.S.S. n. 10, prescrive "l'installazione di almeno una porta apribile verso l’esterno" con le prescrizioni previste dall’autorità sanitaria. Secondo i primi giudici, l’area sulla quale insiste l’'immobile dei sigg.ri Boscariol è classificata quale zona residenziale estensiva di completamento dal P.R.G. approvato con D.G.R. 20 ottobre 1985 n. 5357 e dalla variante approvata con D.G.R. 14 dicembre 1987 n. 7459 (successiva al rilascio della concessione edilizia): la concessione edilizia alla realizzazione di una tipografia è stata ritenuta in contrasto con l’art. 1 co. 3 N.T.A., che ammette nelle zone residenziali “destinazioni ... piccolo manifatturiere (artigianali) non comprese nella classificazione delle industrie insalubri di cui all'art. 216 Testo Unico 27.7.1934 n. 1265". E poiché le tipografie rientrano nell'elenco delle industrie insalubri di cui al D.M. 19.11.1981 (al n. 241 dell'elenco delle industrie insalubri di 1.a classe le tipografie con rotative e al n. 76 dell'elenco delle industrie insalubri di 2.a classe di tipografie senza rotative), illegittimamente la concessione edilizia impugnata avrebbe autorizzato il mutamento di destinazione d'uso. Nell’accogliere le tesi dei ricorrenti, il Tar ha ritenuto che l’avverbio "comunque" escluda la possibilità di impiantare nelle zone residenziali attività che siano classificate insalubri dell'anzidetto art. 216 T.U. 1265/1934 in qualsiasi modo, cioè che rientrino o nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe o nell'elenco delle industrie insalubri di seconda classe.


4.2. Riprendendo gli argomenti svolti in primo grado, gli appellanti Sandro e Giulio Boscariol ribadiscono che la tipografia per la quale la concessione è stata rilasciata sarebbe priva di "rotative" e quindi rientrerebbe nell'elenco delle industrie insalubri di 2" classe che, ex art. 216 T.U. 1265/34, esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato: deriverebbe la legittimità del provvedimento assentivo, avendo il Comune adottato tutte le necessarie cautele come prescritto dall'art. 6, co. 1.1, lett e) delle N.T.A. del P.R.G. di Preganziol, che permette l’insediamento di attività artigianali nell’osservanza delle prescrizioni e cautele per gli abitanti della zona. Anche il Comune di Preganziol contesta che la norma applicabile sia quella dell’art. 1 co. 3 N.T.A. perché dettata genericamente in funzione della pianificazione territoriale, ed afferma che la zona sarebbe disciplinata dall’art. 6 co. 1.1, lett e) delle N.T.A. che consentirebbe espressamente "laboratori artigianali, i cui impianti non producano rumori e/o odori molesti, verificata la loro compatibilità con leggi e regolamenti vigenti".


4.3. Il Tar del Veneto ha interpretato le due norme dello strumento urbanistico in base al principio di specialità ed ha concluso che, anche nell’applicare il comma 6 dell’art. 1 delle N.T.A., il Comune si comunque vincolato a rendere l’attività edilizia conforme all’art. 1.


Il Collegio ritiene che tale interpretazione debba essere confermata.


La valenza generale per tutte le zone residenziali dell’art. 1 co. 3 delle N.T.A. è confermata dalla sua stessa collocazione nell'ambito del titolo primo (Norme generali di pianificazione territoriale) rispetto al quale l'art. 6 delle N.T.A. riveste il carattere di norma di dettaglio. Anche se conformi all’art. 6, gli insediamenti artigianali devono essere quindi conformi anche alle disposizioni dell’art. 1. L’art. 6 delle N.T.A. ove stabilisce al comma 1.l, lett. e) che nelle zone residenziali sono ammessi esclusivamente "laboratori artigiani, i cui impianti non producano rumori e/o odori molesti", vieta perciò l'insediamento nelle zone residenziali sia dei laboratori artigianali relativi ad attività rientranti nelle industrie insalubri di 1" e di 2" classe, sia dei laboratori artigiani che, pur senza riguardare attività escluse in via assoluta per la ragione anzidetta, producano in concreto rumori e/o odori molesti.


4.4. Va condivisa l’interpretazione del Tar secondo cui, per ammetterne l'insediamento di attività artigianali nelle zone residenziali non è sufficiente dal loro svolgimento non derivino di rumori e/o odori molesti. È infatti comunque necessaria -sempre in base alla lettera e) dell'art. 6 co. 1.1. -la "compatibilità con leggi e regolamenti vigenti", fra i quali va compresa la norma di carattere generale contenuta nell'art. 1 c. 3 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Preganziol. Non è perciò importante stabilire se il laboratorio tipografico sia fornito di rotative (nel qual caso sarebbe classificabile fra le industrie insalubri di 1.a classe) oppure sia privo di rotative (con la conseguente classificazione fra le industrie insalubri di 2.a classe). E non è neppure necessario accertare se il mutamento di destinazione d'uso di cui trattasi avrebbe o meno avrebbe comportato la necessità di eseguire opere edilizie, come eccepisce il Comune. La tutela che le disposizioni di piano intendono assicurare alle zone residenziali si estrinseca nell’evitare che il pacifico godimento della proprietà immobiliare e la qualità della vita venga turbato da rumori o odori molesti, come può avvenire, previe le necessarie prescrizioni, nelle zone destinate ad attività artigianali o industriali. Sul piano fattuale va rammentato che le opere edilizie sono state addirittura imposte nella concessione, con l’installazione di un idoneo sistema di aspirazione localizzato sulle macchine che impiegano inchiostri, solventi o altri prodotti tossici o nocivi e di una porta apribile direttamente all'esterno. Ciò vale a disattendere che l’insediamento di proprietà Boscariol non richiedesse opere edilizie.


5. Deve essere conclusivamente confermata la prima decisione e vanno respinti gli appelli proposti in via principale dai sigg.ri Boscariol e in via incidentale dal Comune di Preganziol.


Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato - Quinta Sezione, respinge l’appello principale e quello incidentale, confermando la decisione impugnata. Pone a carico dell’appellante principale le spese del presente giudizio liquidate nella misura complessiva di € 3.000,00.


Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 5 aprile 2005, con l’intervento dei Sigg.ri:
Sergio Santoro Presidente
Cesare Lamberti Consigliere est.
Goffreso Zaccardi Consigliere
Marzio Branca Consigliere
Gabriele Carlotti Consigliere


L'ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE                                               p.IL DIRIGENTE
f.to Cesare Lamberti                                                    f.to Sergio Santoro                                         f.to Livia Patroni Griffi


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23 settembre 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Urbanistica e edilizia - Contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio - Termine dell’impugnazione - Piena conoscenza - Individuazione. E' necessario la piena conoscenza del provvedimento ai fini della decorrenza del termine dell’impugnazione: detta conoscenza si identifica nella consapevolezza del contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica giurisdizionale (Cons. Stato, V, 8 ottobre 2002, n. 5312; IV, 8 luglio 2002, n. 3805). Pres. Santoro - Est. Lamberti - Boscariol ed altro (avv.ti Gambato e Vitucci) c. Socal ed altri (avv ti Ronfini e Verino), (conferma T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione II, 31 marzo 2003, n. 2165). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 settembre 2005, (C.C.5/04/2005), Sentenza n. 5033

2) Urbanistica e edilizia - Conoscenza del mutamento della destinazione d'uso e piena conoscenza di un provvedimento autorizzatorio - Differenza. La conoscenza del mutamento della destinazione d'uso non comporta necessariamente la conoscenza della relativa concessione edilizia anche in relazione alle più o meno modeste dimensioni del centro abitato in cui si realizza l'intervento edilizio (Cons. Stato, V, 21 gennaio 1997, n. 68). Peraltro, la piena conoscenza di un provvedimento autorizzatorio non è nemmeno desumibile dagli effetti dell’attività autorizzata. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Boscariol ed altro (avv.ti Gambato e Vitucci) c. Socal ed altri (avv ti Ronfini e Verino), (conferma T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione II, 31 marzo 2003, n. 2165). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 settembre 2005, (C.C.5/04/2005), Sentenza n. 5033

3) Urbanistica e edilizia - Cambio di destinazione d'uso dei locali da residenza ad attività produttiva - Prescrizioni urbanisti che salvaguardano la qualità della vita e la salubrità dell'ambiente - Legittimazione ad impugnare - Residenti o proprietari di immobili - Sussiste. Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere va valutato dalla prospettazione del ricorrente e dai relativi motivi del ricorso: in quanto le prescrizioni urbanisti che tutelano anche la salubrità delle zone e la loro idoneità a permettere la realizzazione di insediamenti abitativi, coloro che risiedono o sono proprietari di immobili in una zona disciplinata dal piano regolatore, sono legittimati ad impugnare gli eventuali provvedimenti difformi dalle prescrizioni urbanistiche ivi contenute a salvaguardia della qualità della vita e della salubrità dell'ambiente che le norme urbanistiche e primarie mirano a garantire (Cons. Stato, IV, 1 agosto 2001, n. 4206). Pres. Santoro - Est. Lamberti - Boscariol ed altro (avv.ti Gambato e Vitucci) c. Socal ed altri (avv ti Ronfini e Verino), (conferma T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione II, 31 marzo 2003, n. 2165). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 settembre 2005, (C.C.5/04/2005), Sentenza n. 5033

4) Inquinamento - Industrie insalubri - Urbanistica e edilizia - Cambio di destinazione d'uso di locali residenziali ad artigianali adibiti a tipografia - Illegittimità.  Non è legittimo il cambio di destinazione d'uso di locali residenziali ad artigianali adibiti a tipografia, poiché le tipografie rientrano nell'elenco delle industrie insalubri di cui al D.M. 19.11.1981 (al n. 241 dell'elenco delle industrie insalubri di 1.a classe le tipografie con rotative e al n. 76 dell'elenco delle industrie insalubri di 2.a classe di tipografie senza rotative). In specie, l’art. 216 T.U. 1265/1934 esclude la possibilità di impiantare nelle zone residenziali attività che siano classificate insalubri, cioè che rientrino o nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe (salvo l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele il cui esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato) o nell'elenco delle industrie insalubri di seconda classe. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Boscariol ed altro (avv.ti Gambato e Vitucci) c. Socal ed altri (avv ti Ronfini e Verino), (conferma T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione II, 31 marzo 2003, n. 2165). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 settembre 2005, (C.C.5/04/2005), Sentenza n. 5033

5) Inquinamento acustico e atmosferico - Tipografia - Insediamento di attività artigianali nelle zone residenziali - Limiti - Fattispecie. Per ammetterne l'insediamento di attività artigianali nelle zone residenziali non è sufficiente che dal loro svolgimento non derivino di rumori e/o odori molesti. È infatti comunque necessaria -sempre in base alla lettera e) dell'art. 6 co. 1.1. -la "compatibilità con leggi e regolamenti vigenti". Fattispecie: cambio di destinazione d'uso di locali residenziali ad artigianali adibiti a tipografia. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Boscariol ed altro (avv.ti Gambato e Vitucci) c. Socal ed altri (avv ti Ronfini e Verino), (conferma T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione II, 31 marzo 2003, n. 2165). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 settembre 2005, (C.C.5/04/2005), Sentenza n. 5033

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