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 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 11 OTTOBRE 2005 (C.c. 12/04/2005), Sentenza n. 5504

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 5504/05 REG.DEC.
N. 8329 REG.RIC.

ANNO 2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello proposto dal geometra Carmine D’IMPERIO, residente in Mirabello Sannitico, difeso dall’avvocato Giovanni De Notariis e domiciliato in Roma, via Albalonga n. 7, presso l’avvocato Clementino Palmiero;
contro
il comune di CERCEMAGGIORE, costituitosi in giudizio in persona del sindaco signor Gino Donnino Mascia, difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta e Marco Orlando ed elettivamente domiciliato in Roma, via Otranto n. 18, presso lo studio del secondo;
e nei confronti
del geometra Antonio ZURLO, residente in Cercemaggiore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza 21 novembre 2003 n. 925, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Molise ha respinto il ricorso contro la deliberazione della giunta comunale di Cercemaggiore 19 ottobre 1999 n. 227, recante conferma della nomina del geometra Zurlo a direttore dei lavori di miglioramento della rete idrica comunale.
Visto il ricorso in appello, notificato il 14 e depositato il 24 settembre 2004;
visto il controricorso del comune di Cercemaggiore, depositato l’1 febbraio 2005;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 12 aprile 2005, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati De Notariis e Vito Aurelio Pappalepore, quest’ultimo in sostituzione dell’avvocato Ruta;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO


Il comune di Cercemaggiore con deliberazione della giunta comunale 28 aprile 1998 n. 61 aveva incaricato il geometra D’Imperio di progettare il primo lotto dei lavori di miglioramento della rete idrica comunale, e con deliberazione della giunta 28 giugno 1999 n. 141 aveva approvato il progetto esecutivo da lui redatto. Con deliberazione 5 agosto 1999 n. 165 la giunta comunale affidò l’incarico di direttore dei lavori al geometra Zurlo.


Il geometra D’Imperio con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Molise notificato l’1 settembre 1999 (procedimento di primo grado 704 del 1999) ha impugnato la deliberazione n. 165, deducendone l’illegittimità, tra l’altro, per difetto di motivazione, in relazione all’articolo 17, comma 14, della legge sui lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 (come modificato dall’articolo 6 della legge 18 novembre 1998 n. 415), secondo cui, quando il comune abbia affidato la progettazione a un professionista esterno, il progettista stesso ha priorità nell’affidamento dell’incarico di direttore dei lavori. Il comune, costituendosi in giudizio, ha sostenuto tra l’altro che l’affidamento a un professionista diverso era di maggior garanzia, perché consentiva un controllo sull’operato del progettista e consentiva di rimediare alle eventuali imprecisioni della progettazione.


Il tribunale amministrativo regionale con ordinanza cautelare 22 settembre 1999 n. 417 ha sospeso l’esecutività del provvedimento impugnato, rilevando che sussisteva la carenza di motivazione denunciata con il ricorso.


Il comune allora, con deliberazione della giunta comunale 19 ottobre 1999 n. 227, riconoscendo la carenza di motivazione del precedente provvedimento, ha revocato la deliberazione n. 165 e ha nuovamente affidato l’incarico al geometra Zurlo, motivando con un elenco di errori commessi dal geometra D’Imperio nella progettazione (per i quali si riservava di chiedergli il risarcimento dei danni), con il fatto che il geometra D’Imperio non risiedeva nel comune di Cercemaggiore e non dava sicurezza in ordine alla continua presenza sul posto dei lavori, e infine che occorreva scegliere un altro professionista di provata capacità e competenza nel campo degli acquedotti e che conosceva il servizio idrico comunale avendo già lavorato per il comune.


Il geometra D’Imperio, con ricorso notificato il 4 novembre 1999 (procedimento di primo grado 810 del 1999) ha impugnato anche quest’ultimo provvedimento, deducendo censure che, nella sostanza, si possono riassumere come segue.


3) La revoca della deliberazione n. 165 e la nuova valutazione avrebbero dovuto comportare l’adozione di un provvedimento di contenuto contrario o almeno diverso da quello precedente.


2) Gli errori di progettazione elencati nella deliberazione n. 227 non sussistevano (su ciò il ricorrente ha dedotto numerosi argomenti) ed erano pretestuosi.


3) L’amministrazione, in violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo, non gli aveva dato avviso d’avvio del nuovo procedimento, benché il provvedimento conclusivo fosse principalmente fondato su asseriti errori nella progettazione.


Il tribunale amministrativo regionale, riuniti i due procedimenti, con la sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato improcedibile il primo dei due ricorsi e ha respinto il secondo, giudicando sufficiente e congrua la motivazione del provvedimento con esso impugnato; e osservando, quanto al motivo sopra indicato come terzo, che la deliberazione, emanata in ottemperanza a un provvedimento giurisdizionale cautelare, presupponeva la piena conoscenza dei fatti e degli atti da parte dell’interessato e la sua possibilità di partecipare al procedimento, ed esimeva perciò l’amministrazione dall’avviso d’avvio del procedimento.


Appella il geometra D’Imperio, il quale con un unico, complesso motivo: 1) sostiene che l’articolo 17 della legge n. 109 del 1994 impone l’obbligo di affidamento della direzione dei lavori al progettista, derogabile solo quando non sussistano le condizioni e i presupposti per l’affidamento al medesimo; 2) ripropone i motivi del ricorso di primo grado contro la deliberazione n. 227 del 1999, aggiungendo che l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare, in contraddittorio con lui, un’analisi delle ragioni eventualmente ostative all’affidamento dell’incarico; 3) denuncia l’omessa indicazione del responsabile del procedimento; 4) sostiene l’inconsistenza della motivazione relativa al fatto che egli non risiede nel comune di Cercemaggiore.


DIRITTO


È preliminare l’esame della censura di omesso avviso d’avvio del procedimento, respinta dal giudice di primo grado e riproposta. Il provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado 810 del 1999, come si è detto, è la scelta del geometra Zurlo, anziché del ricorrente, come direttore dei lavori, e la censura di omesso avviso è motivata con il fatto che il provvedimento erano espressi giudizi sull’operato del ricorrente. Il motivo è infondato, perché il semplice fatto che in un provvedimento siano contenuti giudizi su una persona non impone d’inviare l’avviso di procedimento a quest’ultima; essendo invece l’avviso di procedimento prescritto a favore dei soggetti «nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti» (articolo 7 della legge n. 241 del 1990). Quanto all’omessa indicazione del responsabile del procedimento, la censura o è tutt’uno con la prima, dal momento che quell’indicazione dev’essere contenuta nell’avviso di procedimento, o è censura nuova, dedotta per la prima volta in appello.


Per il rimanente, il Collegio condivide l’interpretazione data dal primo giudice all’articolo 17, comma 14, della legge sui lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 (modificato dalle successive leggi sopra indicate), secondo cui, quando l’amministrazione affidi incarichi di progettazione a professionisti esterni, deve poi affidare la direzione dei lavori al progettista «con priorità rispetto ad altri professionisti esterni»: la priorità significa, nel contesto considerato, che l’amministrazione può scegliere altro professionista, fornendo però adeguata motivazione. Nel caso in esame, l’amministrazione ha adeguatamente motivato sia con la mancanza di fiducia verso il professionista che aveva eseguito la progettazione (al quale riguardo, purché i motivi della sfiducia siano pertinenti, non ha nessuna importanza che l’amministrazione abbia torto o ragione), sia con la competenza ed esperienza specifica del professionista prescelto.


L’appello, in conclusione, è infondato e va respinto. Le spese di giudizio a favore dell’amministrazione resistente seguono la soccombenza e si liquidano in € 3000.


Per questi motivi


il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe, e condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in tremila euro, a favore del comune di Cercemaggiore.


Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2005, dal collegio costituito dai signori:
Agostino Elefante presidente
Raffaele Carboni componente, estensore
Chiarenza Millemaggi Cogliani componente
Paolo Buonvino componente
Goffredo Zaccardi componente


L’ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE                                                       IL DIRIGENTE
f.to Raffaele Carboni                                                   f.to Agostino Elefante                                                F.to Antonio Natale

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11 OTTOBRE 2005
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Urbanistica e edilizia - Incarichi di progettazione a professionisti esterni - Direzione dei lavori al progettista - Affidamento - Mancanza di fiducia verso il professionista - Affidamento a un professionista diverso - Adeguata motivazione - Necessità. In tema di incarichi professionali, l’articolo 17, comma 14, della legge sui lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e succ. mod., dispone che, quando l’amministrazione affidi incarichi di progettazione a professionisti esterni, deve poi affidare la direzione dei lavori al progettista «con priorità rispetto ad altri professionisti esterni»: la priorità significa, nel contesto considerato, che l’amministrazione può scegliere altro professionista, fornendo però adeguata motivazione. Fattispecie: progettazione del primo lotto di lavori di miglioramento della rete idrica comunale. Nel caso in esame, l’amministrazione ha adeguatamente motivato sia con la mancanza di fiducia verso il professionista che aveva eseguito la progettazione (al quale riguardo, purché i motivi della sfiducia siano pertinenti, non ha nessuna importanza che l’amministrazione abbia torto o ragione), sia con la competenza ed esperienza specifica del professionista prescelto. Pres. Elefante - Est. Carboni - D’IMPERIO (avv. De Notariis) c. comune di CERCEMAGGIORE (avv.ti Ruta e Orlando) (conferma T.A.R. Molise, sentenza 21 novembre 2003 n. 925). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 11 OTTOBRE 2005 (C.c. 12/04/2005), Sentenza n. 5504

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