AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 

 

Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 Copyright © Ambiente Diritto.it

 

 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 11 OTTOBRE 2005 (C.c. 12/04/2005), Sentenza n. 5504

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.6052/2005
Reg. Dec.
N. 11100 Reg. Ric.
Anno 2000

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente


D E C I S I O N E


sul ricorso in appello n. 11100 /00, proposto da
HICHEM PHARMA S.p.A.,
rappresentata difesa dagli avv.ti Federico Sorrentino e Mario Bucello ed elettivamente domiciliata presso il primo, in Roma, lungotevere delle Navi, 30;
C O N T R O
IL COMUNE DI MARUDO,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Locati e Antonella Giglio ed elettivamente domiciliato presso la seconda, in Roma, via del Quirinale, 26;
E NEI CONFRONTI

DELLA PROVINCIA DI LODI
anch’essa costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Franco Ferrari e presso lo stesso elettivamente domiciliata, in Roma, via Gregoriana, 5;
e della REGIONE LOMBARDIA,
non costituitasi in giudizio
e altresì nei confronti di
FINPAEL S.p.A. e A.C.S. DOBFAR S.p.A.,
entrambe costituitesi in giudizio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Bucello, Simone Viola e Federico Sorrentino ed elettivamente domiciliate presso quest’ultimo, in Roma, lungotevere delle Navi, 30;

PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, sez. II, n. 4623 del 23 giugno 2000.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata e dei controinteressati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 5 luglio 2005, il Consigliere Eugenio Mele;
Uditi gli avv.ti M. Locati, F. G. Ferrari, S. Viola;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O


L’appellante in primo grado aveva impugnato la variante generale del piano regolatore generale del Comune di Marudo, per effetto della quale si era proceduto a modificare la destinazione urbanistica dell’area ove ha sede lo stabilimento della stessa nonché l’area limitrofa, ove avrebbe dovuto essere trasferito lo stabilimento in parola, determinando in via autoritativa lo spostamento dell’azienda.


Contro la sentenza di rigetto sono formulati i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dell’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie e del decreto ministeriale della sanità 5 settembre 1994, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, in quanto, come peraltro avvertito nei pareri espressi dalla Unità sanitaria n. 25 e dalla Regione Lombardia, appare estremamente inopportuno qualificare come zona residenziale abitativa una zona dove esiste uno stabilimento di produzione chimica, che è classificato come industria insalubre di prima classe;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 1150 del 1942, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, in quanto la determinazione della modifica dell’area “de qua” è sorretta da mere ipotesi (peraltro contraddittorie) sulla domanda residenziale nel Comune di Marudo.


3) Contraddittorietà della motivazione e violazione dei criteri in materia di pianificazione urbanistica; in quanto la variante non è stata preceduta da alcuna istruttoria e persegue unicamente lo scopo di estromettere dall’area lo stabilimento della società appellante.


4) Violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 1150 del 1942 e degli artt. 1321 e segg. del codice civile, nonché contraddittorietà della motivazione; e ciò in quanto la nuova destinazione residenziale anche dell’area limitrofa rende inapplicabile l’accordo intervenuto tra l’appellante e il Comune di trasferire lo stabilimento proprio in tale area limitrofa.


5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 1150 del 1942, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione; in quanto il fatto che nelle more del trasferimento non è consentito all’appellante alcun adeguamento dello stabilimento corrobora la finalità sviata della variante impugnata.


6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della legge regionale Lombardia 18 aprile 1992, n. 10, nonché dei principi generali in materia di efficacia dei provvedimenti amministrativi, oltre che carenza e contraddittorietà della motivazione; per non essere state rispettate le contrarie osservazioni della Regione, sicuramente vincolanti.


7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione; in quanto, in ogni caso, non è stata data alcuna motivazione del fatto di essersi determinati in modo difforme dalle osservazioni regionali.


Sia la Provincia di Lodi che il Comune di Marudo si costituiscono in giudizio e si oppongono all’appello, chiedendone la reiezione e rilevando come la deliberazione non sia affatto immotivata, essendo inibita solo l’espansione dell’attività, obbligo peraltro già assunto convenzionalmente dalla società appellante, che si era impegnata a trasferire l’impresa industriale entro il 2002, oltre a controdedurre in merito alle censure dell’appello.


La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 5 luglio 2005.


D I R I T T O


L’appello non è fondato.


Premesso che comunque l’appellante si era già impegnata consensualmente a trasferire altrove lo stabilimento entro il 2002 e che comunque nella specie si tratta solo di una modificazione urbanistica non immediatamente lesiva delle posizioni soggettive dell’appellante stessa, va rilevato che tutti i motivi del ricorso, riproposti in appello, non sono assistiti da elementi di fondatezza.


Relativamente al primo motivo, si deve rilevare che la qualificazione residenziale della zona ha luogo proprio perché si prevede l’eliminazione dell’industria insalubre di prima classe rappresentata dallo stabilimento dell’appellante, per cui le censure ivi indicate non appaiono centrate, non sussistendo alcuna violazione delle norme sanitarie.


Per quanto concerne , invece, il secondo motivo, lo stesso non presenta elementi di concretezza; infatti, alle ipotesi di incremento della popolazione residente formulate dall’Amministrazione comunale, si contrappongono altre ipotesi contrarie, per cui la censura si presenta inconsistente, anche perché la nuova qualificazione dell’area “de qua” non è necessariamente collegata con un aumento della popolazione, ma soprattutto con una sua diversa dislocazione territoriale.


Per le stesse considerazioni di cui sopra, anche il terzo motivo risulta infondato, essendo evidente che l’istruttoria vi è stata, anche se essa ha riguardato gli aspetti urbanistici, vale a dire l’esame del territorio al fine della individuazione della sua destinazione nell’ambito programmatico tipico della materia.


Anche il quarto e il quinto motivo non presentano aspetti di fondatezza.


Innanzitutto, è da chiarire che l’appellante e il Comune avevano concordato lo spostamento dello stabilimento in altra area entro il 2002, ma che tale area non era necessariamente quella limitrofa, come invece pretende l’appellante, bensì un’altra area idonea, per cui l’intervento comunale non appare in contrasto con l’accordo precedente, mentre è evidente che, fino a quando non interverrà lo spostamento in concreto dello stabilimento, è ammesso senz’altro ogni miglioramento dello stabilimento industriale.


Infine, anche gli altri due motivi non sono fondati.


Infatti, oltre al fatto rilevato dal giudice di primo grado che le osservazioni regionali sono pervenute oltre il termine dei sessanta giorni previsto dalla normativa regionale, vi è il fatto che le osservazioni medesime non contenevano precise indicazioni contrarie nei confronti della variante predisposta dal Comune, ma si limitano soltanto ad individuare l’opportunità di diverse dislocazioni, il che è il segno evidente che le osservazioni medesime non erano precise indicazioni contrarie, ma solo indicazioni di larga massima, lasciate alla valutazione comunale, sicchè il non averle seguite non determina alcuna illegittimità procedimentale da parte del Comune di Marudo.


L’appello va, pertanto, rigettato.


Tuttavia, ricorrendo all’uopo giusti motivi, le spese di giudizio del secondo grado possono essere integralmente compensate fra tutte le parti costituite.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.


Spese del secondo grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, addì 5 luglio 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
Filippo PATRONI GRIFFI - Presidente f.f.
Dedi RULLI - Consigliere
Aldo SCOLA - Consigliere
Carlo DEODATO - Consigliere
Eugenio MELE - Consigliere est.



L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE F.F.                                                        IL SEGRETARIO
Eugenio Mele                                                        Filippo Patroni Griffi                                                          Rosario Giorgio Carnabuci


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
27 ottobre 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Giuseppe Testa
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Inquinamento - Urbanistica e edilizia - Industria insalubre di prima classe - Spostamento dell’azienda - Modifica della destinazione urbanistica di un’area - Normativa sanitaria - Variante generale del PRG - Legittimità. Non è riscontrabile violazione della normativa sanitaria nella variante generale del p.r.g. di modifica della destinazione urbanistica (con classificazione residenziale) di un’area ove ha sede uno stabilimento di produzione chimica, classificato come industria insalubre di prima classe, qualora sia stata precedentemente concordata, in maniera consensuale, la delocalizzazione dell’impianto. La qualificazione residenziale della zona è consentita infatti dalla previsione di delocalizzazione dello stabilimento. Pres. Patroni Griffi - Est. Mele - Hichem Pharma S.p.A. (avv.ti Sorrentino e Bucello) c. Comune di Marudo (avv. Ferrari) ed altri (conferma TAR Lombardia, sez. II, n. 4623 del 23 giugno 2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 27 ottobre 2005 (c.c. 5 luglio 2005), sentenza n. 6052


2) Urbanistica e edilizia - Variante generale del PRG - Osservazioni regionali aventi indicazioni di larga massima - Potestà comunale di non seguirle - Legittimità. In materia di variante generale del p.r.g., il mancato adeguamento alle osservazioni regionali non determina illegittimità procedimentale del Comune, qualora queste siano pervenute oltre il termine dei sessanta giorni previsto dalla normativa regionale e comunque non contengano precise indicazioni contrarie nei confronti della variante predisposta dal Comune, limitandosi soltanto ad individuare l’opportunità di diverse dislocazioni: esse infatti non possono considerarsi precise indicazioni contrarie, ma solo indicazioni di larga massima, lasciate alla valutazione comunale. Pres. Patroni Griffi - Est. Mele - Hichem Pharma S.p.A. (avv.ti Sorrentino e Bucello) c. Comune di Marudo (avv. Ferrari) ed altri (conferma TAR Lombardia, sez. II, n. 4623 del 23 giugno 2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 27 ottobre 2005 (c.c. 5 luglio 2005), sentenza n. 6052

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale:  Giurisprudenza