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 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 11 marzo 2005 (c.c. 21.05.2004), Sentenza n. 1033

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2003 ha pronunciato la seguente
 

DECISIONE


sul ricorso in appello n. 10931 del 2003 proposto dal Comune di Nardò, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Mantegazza n. 24, presso il cav. Luigi Gardin,
contro
il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia - Presidente della Regione Puglia, costituitosi in giudizio con il Ministero dell’Interno, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
e nei confronti
della Mediterranea Castelnuovo 2 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dal prof. avv. Pier Luigi Portaluri ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Gorizia n. 25/D, presso lo studio dell'avv. Giulio Micioni;
per l'annullamento e la riforma
della sentenza n. 3647 in data 4 giugno 2003 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. I;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia - Presidente della Regione Puglia e del Ministero dell’Interno e l'atto di costituzione in giudizio e di appello incidentale della Mediterranea Castelnuovo 2 s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Uditi alla pubblica udienza del 21 maggio 2004 gli avv.ti Sticchi Damiani e Portaluri;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO


Il Comune di Nardò ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, il decreto n. 238 del 31 luglio 2002, l’ordinanza n. 20 del 17 settembre 2002 e l’ulteriore decreto n. 340 del 30 ottobre 2002, con cui il Presidente della Regione Puglia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia aveva autorizzato la prosecuzione dell'esercizio della discarica di rifiuti urbani sita in Nardò (in località "Castellino") con successivi incrementi di volumetria di circa 27.000 mc., di circa 18.000 mc. ed infine con l'allestimento di un lotto in ampliamento per un massimo di 300.000 metri cubi.


Il Tribunale ha respinto l’impugnazione con la sentenza n. 3647 in data 4 giugno 2003, della quale il Comune di Nardò chiede l’annullamento e la riforma con l’appello in epigrafe, reiterando i motivi d’illegittimità già dedotti in primo grado e contestando le ragioni sulle quali essa si fonda.


Per resistere al gravame si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno ed il Presidente della Regione Puglia, nonché la Mediterranea Castelnuovo 2 s.r.l., la quale ha avanzato, inoltre, appello incidentale limitatamente alla parte della sentenza in cui il primo Giudice non ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune di Nardò.


La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 21 maggio 2004, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.


DIRITTO


1. Si controverte della legittimità di tre provvedimenti, il decreto n. 238 del 31 luglio 2002, l’ordinanza n. 20 del 17 settembre 2002 e l’ulteriore decreto n. 340 del 30 ottobre 2002, con i quali è stata autorizzata dal Presidente della Regione Puglia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia la prosecuzione dell'esercizio della discarica di rifiuti urbani sita in Nardò (in località "Castellino") con successivi incrementi di volumetria.


2. In via preliminare, vanno esaminate due eccezioni d’inammissibilità, che la società controinteressata riferisce all’appello, pur trattandone insieme a quelle sollevate nell’appello incidentale riguardo al ricorso di primo grado.


Si sostiene, in primo luogo, che l’atto di appello avrebbe dovuto essere notificato presso la sede del Presidente della Regione Puglia, perché questi, pur avendo agito nell’adozione dei provvedimenti impugnati in veste di Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia e, pertanto, nell’esercizio di funzioni statali, non può essere considerato organo dello Stato, non diviene parte di un’Amministrazione dello Stato, il cui patrocinio spetti obbligatoriamente all’Avvocatura dello Stato a norma dell’art. 1 del T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611.


La tesi, peraltro solo enunciata, non può essere condivisa.


Ai sensi dell’art. 330 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 28 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, infatti, l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado deve essere notificato, per quanto qui può rilevare, presso il procuratore costituito in primo grado. Nel nostro caso, il Commissario delegato per l’emergenza ambientale - Presidente della Regione Puglia si è costituito e difeso in giudizio, in prima istanza, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato. Pertanto, poiché gli atti del giudizio vanno notificati all’ufficio dell’Avvocatura dello Stato che ha sede nella circoscrizione del giudice adito, senza distinguere tra i gradi di giudizio (art. 11 R.D. n. 1611 del 1933 citato), la notificazione dell’atto di appello è stata correttamente eseguita nella sede dell’Avvocatura generale dello Stato in Roma.


In secondo luogo, ad avviso della società resistente, l’appello sarebbe inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso il completamento della capacità volumetrica della discarica in relazione agli ampliamenti autorizzati dal Commissario delegato con il decreto n. 238 e l’ordinanza n. 20 del 2002, nonché l’avvenuta ultimazione dei lavori di realizzazione del terzo ampliamento ed il già avviato conferimento dei rifiuti nelle aree autorizzate con il decreto commissariale n. 340 del 2002.


Anche questa eccezione va respinta. Non solo essa è, in fatto, sguarnita da ogni elemento di prova; ma, come a ragione rileva il Comune appellante, anche quando i fatti dedotti risultassero in concreto realizzati, persisterebbe l’interesse alla rimozione dei provvedimenti impugnati, in relazione alla portata conformativa della decisione giurisdizionale ed ai configurabili profili di risarcimento del danno.


3. Nel merito, ragioni di priorità logico-giuridica richiedono che si esamini per primo il quarto motivo di gravame, con cui il Comune appellante ribadisce la censura di incompetenza del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia ad adottare gli impugnati provvedimenti di autorizzazione all’ampliamento della discarica in questione. Questi spetterebbero alla competenza riservata alla Provincia, ai sensi dell’art. 23, L.R. Puglia 30 novembre 2000 n. 17, secondo il quale “sono delegate alle Province, per territorio di competenza: a) l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti”; disposizione non espressamente contemplata tra quelle derogabili dal Commissario delegato in virtù dell’art. 14 dall’ordinanza 22 marzo 2002 n. 3184 del Ministero dell’Interno.


La censura, però, è infondata.


Il conferimento di funzioni operato con la L.R. n. 17 del 2000, invero, riguarda l’attività di smaltimento dei rifiuti in regime ordinario e con riferimento al mero livello provinciale. Nel nostro caso, invece, si verte in una situazione di emergenza che supera l’ambito provinciale e, siccome oggetto di espressa dichiarazione ai sensi dell’art. 5, comma 5, L. 24 febbraio 1992 n. 225, trova disciplina, per quanto qui interessa, nella differente regolamentazione dettata dall’Ordinanza ministeriale sopra citata, recante “disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale … in Puglia”.


Gli artt. 2 e 3 di questa attribuiscono al Commissario delegato la competenza esclusiva ad approvare i progetti degli impianti di discarica e ad autorizzare la prosecuzione dell’esercizio di quelli esistenti.


In particolare, l’art. 2, comma 2, lett. c), stabilisce che detto organo, nelle more della realizzazione degli impianti di completamento del sistema di smaltimento dei rifiuti urbani, “Comunque … entro il 31 ottobre 2002, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio degli impianti di discarica controllata esistenti, anche se privati”.


A sua volta, l’art. 3, comma 2, prevede che “le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, concernenti gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, sono esercitate, in via esclusiva, anche in deroga alla legislazione vigente, dal commissario delegato - Presidente della Regione Puglia. L’approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi”.


L’ordinanza ministeriale n. 3184 del 2002, quindi, reca una chiara indicazione dei poteri attribuiti e dei compiti affidati al Commissario delegato, con un’espressa e precisa deroga alle competenze ed alle modalità procedimentali ordinarie nella materia che ci occupa, in conseguenza dell’intervenuta dichiarazione di stato di emergenza.


Non rileva, pertanto, la circostanza che, tra le diverse norme statali e regionali suscettibili di essere derogate, la ripetuta Ordinanza non menzioni l’art. 23 L.R. 30 novembre 2000 n. 17, prima riportato.


Inoltre, giova osservare, per un verso, che il disposto dell’art. 5, comma 5, L. 24 febbraio 1992 n. 225, nel prescrivere che le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono indicare le norme a cui s’intende derogare, non impone un’indicazione puntuale e minuta fino al singolo articolo di legge, ma circoscrive l’obbligo all’indicazione delle “norme principali”.


Per altro verso, l’art. 14 O.M. comprende tra le disposizioni derogabili, accanto al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, anche le leggi regionali 13 agosto 1993 n. 17, 18 luglio 1996 n. 13 e 6 settembre 1999 n. 28, vale a dire proprio le principali fonti normative in tema di rifiuti, dalle quali - tra l’altro - è disciplinato anche l’esercizio da parte delle Amministrazioni provinciali della specifica competenza in ordine all’approvazione ed autorizzazione degli impianti di smaltimento (artt. 11 e 12 L.R. n. 17 del 1993).


Né l’intervento statale in questione appare in qualche modo sospettabile di incostituzionalità, dato che, quando sia necessario l’esercizio unitario di una funzione amministrativa, l’art. 118, comma 1, Cost. (come modificato a seguito della riforma costituzionale di cui la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3) ne fa salvo il conferimento allo Stato.


La doglianza è dunque, nel suo complesso, priva di fondamento.


4. Analoghe considerazioni inducono a disattendere il primo motivo di gravame, con il quale il Comune ripropone la censura, dedotta in primo grado con il secondo motivo, di violazione delle norme di legge e dei principi dell’ordinamento in virtù dei quali il Commissario delegato avrebbe dovuto garantire la necessaria partecipazione del Comune ai procedimenti amministrativi sfociati nell’adozione dei tre provvedimenti di ampliamento.


Neppure nell’esercizio dei poteri straordinari di deroga attribuitigli dall’ordinanza 22 marzo 2002 n. 3184 del Ministero dell’Interno, si sostiene, il Commissario delegato avrebbe potuto intaccare il nucleo minimo di garanzia del principio di partecipazione al procedimento amministrativo dei diretti destinatari del provvedimento finale, in quanto principio generale dell’ordinamento, espresso in norme puntuali di legge e dotato di copertura costituzionale. Il diritto del Comune sede dell’impianto ad essere avvisato, giusta l’art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241, dell’avvio dei procedimenti finalizzati all’adozione dei provvedimenti in discussione e di essere consultato, secondo il disposto del comma 2 dell’art. 27 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, costituisce, secondo l’appellante, espressione del menzionato principio generale di partecipazione e soprattutto dei principi costituzionali di salvaguardia della primazia comunale, di sussidiarietà e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo sanciti dalle previsioni di cui agli artt. 114, 118 e 120 della Costituzione. Del resto, si soggiunge, lo stesso art. 5, comma 2, della L. 24 febbraio 1992 n. 225 esclude che i poteri emergenziali possano mai derogare ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e, tantomeno, ai principi di rango costituzionale.


Avrebbe, pertanto, errato il giudice di primo grado nel ritenere che, a norma dell’art. 3 della citata O.M. n. 3184 del 2002, i poteri commissariali consentissero di derogare proprio all’art. 27 del D.Lgs. n. 22 del 1997 ed all’art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241.


Né, si aggiunge, alla partecipazione del Sindaco di Nardò alla riunione tenutasi il 24 giugno 2002 presso gli uffici del Commissario delegato potrebbe attribuirsi il rilievo dirimente che ad essa ha riconosciuto il Tribunale, dato che in quella occasione nessuna soluzione era stata prospettata per la discarica esistente in quel Comune.


La censura non ha fondamento.


I provvedimenti impugnati sono stati adottati dal Presidente della Regione Puglia in veste di Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia nell’esercizio dei poteri conferitigli dal Ministero dell’Interno con le ordinanze n. 2557 del 30 aprile 1997 e n. 3184 del 22 marzo 2002, nell’ambito degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza pronunciata con D.P.C.M. 8 novembre 1994 a norma dell’art. 5, comma 1, della L. 24 febbraio 1992 n. 225.


In particolare, come si è visto più sopra, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale n. 3184 citata, «le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, concernenti gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, sono esercitate, in via esclusiva, anche in deroga alla legislazione vigente, dal commissario delegato – Presidente della Regione Puglia. L’approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali».


La disposizione ha specifico riguardo ai provvedimenti di approvazione dei progetti e di autorizzazione previsti dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 1997, ai quali evidentemente deroga proprio nelle prescrizioni procedimentali da essi contemplate, secondo il significato che spetta all’espressione “in via esclusiva”, con cui è stabilito il modo in cui il Commissario deve esercitare i relativi poteri. Significato, peraltro, reso ancora più chiaro dall’ultimo periodo del comma, con il quale ogni intervento di organi regionali, provinciali e comunali, di natura consultiva o provvedimentale, è sostituito dalla determinazione commissariale.


Sotto il profilo concernente il rispetto della disciplina ordinaria dettata in tema di discariche, quindi, la censura va disattesa.


Uguale è la conclusione alla quale deve giungersi quanto all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Non si ha motivo, invero, di discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale, espresso con specifico riferimento all’emergenza ambientale in Puglia, secondo cui la straordinarietà della situazione che ha determinato il conferimento di poteri eccezionali e derogatori al Commissario delegato impone l’adozione di provvedimenti altrettanto straordinari, eccezionali ed urgenti “tali da escludere del tutto legittimamente l’applicazione della normativa ordinaria ed in particolare dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, stante la necessità di provvedere urgentemente e senza alcun indugio per evitare la compromissione di rilevantissimi interessi pubblici, quali l’igiene e la salute pubblica altrimenti esposti a nocumento gravissimo” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2003 n. 4352).


Ad ogni modo, in tale contesto normativo, appare sufficiente ad escludere la lamentata lesione dei principi invocati e dell’interesse partecipativo del Comune appellante la circostanza che, nella riunione dei Sindaci dei Comuni compresi nel bacino di utenza della discarica in questione, tenutasi in data 24 giugno 2002 presso gli uffici del Commissario delegato, nella quale venne affrontata anche la questione relativa alla situazione di emergenza che si sarebbe determinata “da ottobre nell’area nord del bacino, servita dall’impianto di Nardò”, il Sindaco del Comune appellante abbia avuto la possibilità di esprimere “il proprio parere contrario a qualsiasi ipotesi di ampliamento dell’impianto esistente o di localizzazione nel proprio territorio di un nuovo impianto (da definire in presenza della soluzione a regime)”.


Nel suo complesso, pertanto, il primo motivo d’appello va respinto.


5. Proseguendo nell’esame delle censure relative a profili di competenza, occorre valutare il terzo motivo, con cui si reitera la doglianza volta a far valere l’illegittimità dei provvedimenti di ampliamento della discarica, siccome adottati sulla base del parere favorevole dell’“organismo tecnico di assistenza e consulenza a supporto dell’attività commissariale di cui ai decreti n. 1/00 e n. 38/01” in essi menzionato, sebbene “per il supporto alle attività commissariali” fosse competente il Comitato tecnico consultivo nominato, ai sensi dell’art. 13 dell’Ordinanza ministeriale n. 3184 del 2002, dal Ministero dell’Ambiente, d’intesa con il Commissario delegato - Presidente della Regione Puglia.


In proposito assume decisivo rilievo la circostanza che solo con decreto n. 129 del 25 novembre 2002 - e, pertanto, in data successiva all’emanazione dell’ultimo dei decreti commissariali impugnati, il n. 340 del 30 ottobre 2002 - il Ministero dell’Ambiente ha provveduto alla costituzione del predetto Comitato consultivo ed alla definizione delle sue attribuzioni.


L’esercizio della pubblica funzione, che già in via ordinaria non ammette soluzione di continuità, non poteva essere sospeso in una situazione caratterizzata dall’urgenza di provvedere, come quella sancita nella dichiarazione dello stato di emergenza. Correttamente, quindi, per poter conoscere i diversi aspetti tecnici relativi alla particolare situazione ed assumere le sue decisioni, il Commissario delegato ha continuato ad avvalersi dell’istruttoria effettuata dall’organismo tecnico che lo aveva fino ad allora supportato.


Anche il motivo di censura ora esaminato va, pertanto, respinto.


6. Infondato deve ritenersi, altresì, il secondo motivo, con il quale l’appellante Comune ripropone quanto già sostenuto nel giudizio di primo grado in ordine all’omessa considerazione da parte del Commissario delegato, in sede istruttoria o motivazionale, del dato oggettivo rappresentato dalla vicinanza della discarica al centro abitato e addirittura all’ospedale cittadino, anche in relazione ai parametri che lo stesso Commissario si era imposto nel piano di gestione dei rifiuti approvato con decreto 6 marzo 2001 n. 41.


I decreti commissariali impugnati, infatti, non riguardano la localizzazione della discarica di cui si tratta, ma la prosecuzione dell’attività di smaltimento nel relativo impianto. Questo sorge nell’area a suo tempo individuata dal citato piano regionale - che, peraltro, il Comune appellante non ha ritenuto di impugnare - come sito di discarica e, pertanto, come area a tal fine idonea. Non solo, ma lo stesso piano prevede che la discarica sia suscettibile di “ampliamento temporaneo nelle more della realizzazione della soluzione a regime”. I provvedimenti gravati non richiedevano, dunque, sotto questo particolare aspetto, alcuna specifica istruttoria e motivazione.


7. Neppure può condividersi nella sua sostanza il quinto mezzo d’impugnazione. Con questo il Comune appellante rinnova la censura dedotta in primo grado con i motivi aggiunti nei confronti del decreto commissariale n. 340 del 30 ottobre 2002, in considerazione della circostanza che il relativo procedimento sarebbe durato appena tre giorni, con una totale coincidenza cronologica della fase di iniziativa con la fase istruttoria e con l’adozione del provvedimento finale appena in tempo per evitare la consumazione del relativo potere.


In realtà, come emerge dalle risultanze documentali, il provvedimento in questione - con cui il Commissario delegato ha autorizzato l’esercizio della discarica esistente fino alla realizzazione del nuovo impianto di trattamento rifiuti previsto nel Comune di Nardò - rappresenta l’esito finale di un procedimento, nel corso del quale, sulla base di una complessa ed accurata istruttoria svolta dalla struttura tecnica di supporto del Commissario delegato ed arricchita da specifici pareri professionali, sono stati emanati anche i precedenti atti di autorizzazione impugnati.


Tutti questi atti, inoltre, sono stati adottati in attesa che fosse definita la procedura selettiva per l’affidamento della realizzazione e della gestione del predetto impianto; procedura che, sebbene bandita fin dal luglio 2001 (determinazione dirigenziale n. 641 del 10 luglio), era stata più volte sospesa dall’Amministrazione comunale (da ultimo per ulteriori sessanta giorni dal 30 ottobre 2002, con nota n. 42006 di pari data del responsabile del procedimento, pur essendo ben noto che il seguente 31 ottobre costituiva, ex art. 2, comma 2, lett. c), O.M. n. 3184/02, il termine ultimo entro il quale era consentito al Commissario delegato di autorizzare la prosecuzione dell’esercizio degli impianti esistenti).


8. Per le considerazioni fin qui svolte, l’appello deve ritenersi infondato e va, pertanto, respinto. In conseguenza, l’appello incidentale va dichiarato improcedibile per difetto d’interesse.


Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze del presente grado di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.


Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 21 maggio 2004 con l'intervento dei Signori:
Emidio Frascione - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Aldo Fera - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere
Aniello Cerreto - Consigliere



L'ESTENSORE                                      IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO                                                IL DIRIGENTE
f.to Corrado Allegretta                             f.to Emidio Frascione                              f.to Agatina Maria Vilardo                                    f.to Antonio Natale

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11 marzo 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Rifiuti – Poteri del Commissario delegato – L.R.Puglia n. 17/2000 - Ord. Minist. n. 3184/2002 – Applicazione. Il conferimento di funzioni operato con la L.R. Puglia n. 17 del 2000, riguarda l’attività di smaltimento dei rifiuti in regime ordinario e con riferimento al mero livello provinciale. Invece, qualora si verte in una situazione di emergenza che supera l’ambito provinciale e, oggetto di espressa dichiarazione ai sensi dell’art. 5, comma 5, L. 24 febbraio 1992 n. 225, trova disciplina, nella differente regolamentazione dettata dall’Ordinanza ministeriale n. 3184 del 2002, recante “disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale … in Puglia”. Pres. Frascione - Est. Allegretta - Comune di Nardò (avv. Sticchi Damiani) c. Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia (Avvocatura Generale dello Stato) ed altro (respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. Isentenza n. 3647 in data 4 giugno 2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 11 marzo 2005 (c.c. 21.05.2004), Sentenza n. 1033

2) Rifiuti – Impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani - Poteri del Commissario delegato – Provvedimenti di approvazione dei progetti e di autorizzazione – Artt. 27 e 28 D.Lgs. n. 22/1997 – O.M. n. 3184/2002. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale n. 3184 citata, «le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, concernenti gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, sono esercitate, in via esclusiva, anche in deroga alla legislazione vigente, dal commissario delegato – Presidente della Regione Puglia. L’approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali». La disposizione ha specifico riguardo ai provvedimenti di approvazione dei progetti e di autorizzazione previsti dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 1997, ai quali evidentemente deroga proprio nelle prescrizioni procedimentali da essi contemplate, secondo il significato che spetta all’espressione “in via esclusiva”, con cui è stabilito il modo in cui il Commissario deve esercitare i relativi poteri. Significato, peraltro, reso ancora più chiaro dall’ultimo periodo del comma, con il quale ogni intervento di organi regionali, provinciali e comunali, di natura consultiva o provvedimentale, è sostituito dalla determinazione commissariale. Pres. Frascione - Est. Allegretta - Comune di Nardò (avv. Sticchi Damiani) c. Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia (Avvocatura Generale dello Stato) ed altro (respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. Isentenza n. 3647 in data 4 giugno 2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 11 marzo 2005 (c.c. 21.05.2004), Sentenza n. 1033

3) Rifiuti – Poteri del Commissario delegato - Comunicazione dell’avvio del procedimento – Ininfluenza. E’orientamento giurisprudenziale, espresso con specifico riferimento all’emergenza ambientale in Puglia, secondo cui la straordinarietà della situazione che ha determinato il conferimento di poteri eccezionali e derogatori al Commissario delegato impone l’adozione di provvedimenti altrettanto straordinari, eccezionali ed urgenti “tali da escludere del tutto legittimamente l’applicazione della normativa ordinaria ed in particolare dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, (omessa comunicazione dell’avvio del procedimento) stante la necessità di provvedere urgentemente e senza alcun indugio per evitare la compromissione di rilevantissimi interessi pubblici, quali l’igiene e la salute pubblica altrimenti esposti a nocumento gravissimo” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2003 n. 4352). Pres. Frascione - Est. Allegretta - Comune di Nardò (avv. Sticchi Damiani) c. Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia (Avvocatura Generale dello Stato) ed altro (respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. Isentenza n. 3647 in data 4 giugno 2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 11 marzo 2005 (c.c. 21.05.2004), Sentenza n. 1033

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