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Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 21 Marzo 2005 (c.c. 08/02/2005), sentenza n. 1112

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 

DECISIONE


sul ricorso in appello proposto da CODACONS, ITALIA NOSTRA, COMITATO SALVAGUARDIA E VALORIZZ.VALLI DEL MONTARALE (COSMO), COMITATO SALVAGUARDIA DELLA VALNESTORE, CACIOTTO ALESSANDRO, MITTENZWEI GUNTER, MARI MARA, THIEL INGRID, THIEL-MAHNKE SABINE, EBELING BEATRIX, NICOLAI BARBARA, FUSCHIOTTO IVONNE, PEDETTI DEANNA, NATAZZI TIZIANA, ORLANDI MARIA GRAZIA, PAOLUCCI LORENA M., FRATINI ADRIANA, CIPRIANI EDDA, SARCHIONI FEDERICO, NARDINO MARSILIA, TONZANI ISABELLA, IANNARONE FILIPPO, rappresentati e difesi dall’Avv. Carlo Rienzi con domicilio eletto in Roma Via Ugo Bassi n. 3, presso Luciana Selmi;
contro
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma Via dei Portoghesi n. 12;
DIR. GEN. FONTI DI ENERGIA E INDUSTRIE DI BASE-MIN. INDUSTRIA non costituito;
MINISTERO DELL'AMBIENTE- MIN. ATTIVITA PRODUTTIVE,
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI,
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI PERUGIA, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma Via dei Portoghesi n. 12;
MINISTERO DELLA SANITA,'
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE,
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, tutti non costituiti;
e nei confronti di
S.P.A. ENEL rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cesare Caturani, Giuseppe De Vergottini e Pasquale Scarpitti con domicilio eletto in Roma Via A. Bertoloni n.44, presso lo studio del primo;
REGIONE UMBRIA rappresentata e difesa dall’Avv. Franco Gaetano Scoca con domicilio eletto in Roma Via G. Paisiello n. 55;
PROVINCIA DI PERUGIA rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Minciaroni e Umberto Segarelli con domicilio eletto in Roma Via G.B. Morgagni 2/A, presso lo studio del secondo;
COMUNE DI PIEGARO non costituito;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione III ter 25 gennaio 1999, n. 158;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni territoriali e della società controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2005 relatore il Consigliere Francesco Caringella. Uditi l’Avv. Selmi in dichiarata sostituzione dell’Avv. Rienzi, l’Avv. dello Stato Giannuzzi, l’Avv. Caturani, l’avv. Scarpitti, l’Avv. Scoca e l’Avv. Segarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO


1. Con la sentenza appellata i primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso il decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato-Direzione Generale delle fonti di energia e delle industrie di base, datato 4.10.1994, con cui si è autorizzata la trasformazione in ciclo combinato delle due sezioni della centrale elettrica di Pietrafitta, per una potenza complessiva di 450 MW.


In sede di appello vengono riproposte e sviluppate le censure di prime cure, a confutazione degli argomenti posti a sostegno del decisum impugnato.


Si sono costituiti in giudizio gli enti in epigrafe specificati e la società controinteressata.


Le parti hanno affidato al deposito di memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.


All’udienza dell’8 febbraio 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.


2 Giova prendere le mosse, stante la relativa pregiudizialità, dai motivi volti a censurare la regolarità procedurale dell’azione amministrativa.


2.1. Con un primo motivo le parti appellanti tornano a sostenere la tesi dell’illegittimità della procedura in ragione della mancata presentazione dello studio di impatto all’indirizzo del Ministero delle Attività Produttive.


Il motivo non è fondato.


Il principio di economicità dell’azione amministrativa impedisce di dare ingresso alla tesi dell’invalidazione dell’attività amministrativa ove l’amministrazione interessata, pur se non ritualmente individuata come destinataria in via originaria dell’istanza, sia stata in ogni caso successivamente resa edotta dell’istanza e della relativa documentazione in guisa da potere svolgere in modo compiuto le valutazioni di sua pertinenza.


Un approccio che non sia di tipo rigorosamente formale esclude poi che si possa ascrivere valenza invalidante alla circostanza, di per sé non indicativa di una insufficienza formale o stanziale, che lo studio di impatto ambientale sia stato redatto senza utilizzare lo schema all’uopo predisposto dal Ministero dell’Ambiente giusta l’articolo 4, comma 4, del D.P.C.M del 27.12.1988.


2.2. Non merita poi favorevole valutazione neanche la censura con la quale si contesta la mancata convocazione della conferenza di servizi di cui all’articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. 27.12.1988.


Si deve infatti osservare, per un verso, che il termine stabilito dalla normativa ai fini della convocazione della conferenza di servizi e della formulazione degli assensi non ha pacificamente caratterizzazione perentoria; dall’altro lato, che ogni aspetto relativo all’utilizzo dello strumento della conferenza, per sua natura volto all’armonizzazione degli interessi ed alla composizione dei dissensi in un quadro unitario di stampo collaborativo, è per tabulas assorbito dall’oggettiva circostanza del consenso prestato da tutte le amministrazioni. La lettura della nota 27.2.1997 del Ministero dei Lavori Pubblici consente poi di ricavare l’assenso del Ministero, altrimenti non potendosi interpretare, ai fini qui rilevanti, la valutazione circa la non ricorrenza di osservazioni da articolare, segnatamente in ragione dell’assenza di profili di localizzazione tali da rendere necessaria un’autonoma determinazione di pertinenza di detta amministrazione.


2.3. Non può trovare poi accoglimento la tesi svolta in sede di appello secondo cui la parzialità dell’atteggiamento manifestato da parte dei componenti della Commissione nelle fasi precedenti della procedura, e segnatamente il convincimento da parte degli stessi manifestato in ordine alla non necessità della sottoposizione delle opere a procedura di VIA, avrebbe comportato l’obbligo di astensione degli stessi dalla procedura di valutazione resa necessaria a seguito del pronunciamento del giudice amministrativo che aveva opinato nel senso della necessità di espletare la procedura VIA. E’ sufficiente osservare che la mera formulazione di un convincimento in ordine alla necessità della procedura VIA non rivela l’emersione di un interesse personale confliggente con la cura dell’interesse pubblico idoneo a sostanziare la tesi dell’obbligo di astensione. Se poi si considera che le norme in tema di incompatibilità nell’espletamento delle funzioni giudiziarie non sono automaticamente traslabili al campo dell’azione amministrativa e si pone mente alla circostanza che il sistema legale delle competenze rende fisiologico, e per certi versi necessario, che le determinazioni amministrative susseguenti all’annullamento giurisdizionale ex art. 26 legge TAR vengano adottate dal medesimo titolare dell’organo precedentemente pronunciatosi, si deve concludere nel senso della non deduzione di elementi, ivi compresi i tempi e le modalità di espletamento della procedura, capaci di connotare l’operato dei componenti della commissione di una situazione soggettiva confliggente con il pubblico interesse tale da imporre l’obbligo di astensione dalla riedizione dell’attività amministrativa.


2.4. Infondato è pure il motivo di appello con il quale si stigmatizza l’illegittimità della procedura in ragione dell’assenza, al momento della deliberazione finale, di alcuni componenti della Commissione.


In disparte i profili relativi alla novità del motivo di appello rispetto a quelli articolati nel ricorso di prime cure, in senso contrario alla tesi di parte appellante secondo cui la Commissione VIA, come composta dall’articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, costituirebbe un collegio prefetto, militano infatti i seguenti decisivi elementi.


a) Secondo un consolidato orientamento pretorio, nel silenzio della legge, il criterio più sicuro per individuare quando un organo collegiale debba ritenersi " perfetto" è quello che assegna tale connotazione al collegio per il quale, accanto ai componenti effettivi, sono previsti anche componenti supplenti. Lo scopo della supplenza, non prevista nella specie, è proprio da un lato, quello di garantire che il collegio possa operare con il "plenum" anziché con la sola maggioranza, in caso di impedimento di taluno dei membri effettivi, e, dall'altro lato, l’esigenza che la commissione svolga le sue operazioni con continuità e tempestività, senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall'impedimento di taluno dei suoi componenti (vedi, da ultimo, Consiglio Stato, sez. VI, 2 febbraio 2004, n. 324);


b) Fa inoltre difetto l’indice sintomatico della configurazione di un collegio come perfetto, dato dalla circostanza che la composizione del collegio rifletta professionalità interdisciplinari e complementari fra di loro, con la conseguenza di rendere ciascun componente infungibile rispetto agli altri. Ai sensi della normativa citata la commissione in esame non riflette invece una ripartizione interdisciplinare ma obbedisce a criteri di professionalità che in modo fungibile devono presiedere alla scelta dei componenti (vedi, sulla Commissione Unica del Farmaco competente alla riclassificazione dei medicinali a norma dell'art. 8, comma 10 della l. n. 537 del 1993, Consiglio Stato, sez. IV, 2 marzo 2001, n. 1183; vedi inoltre Consiglio Stato, sez. VI, 12 febbraio 2001, n. 652, secondo cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non costituisce collegio perfetto, in quanto sua composizione non è strutturata in funzione della rappresentanza di esperienze, conoscenze o interessi diversi);


c) Non sono infine traslabili alla fattispecie le coordinate sviluppate dalla giurisprudenza in tema di attività valutativa delle Commissioni di gara e di concorso, trattandosi, diversamente dal caso di specie, di organi straordinari, caratterizzati da profili soggettivi di integrazione disciplinare nonché dalla possibile presenza di membri supplenti.


2.5. Sono infondati anche i motivi con i quali le parti appellati si dolgono della circostanza che la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Perugia avrebbe illogicamente mutato il proprio intendimento nel corso del procedimento.


La lettura degli atti rende evidente che, rispetto alle precedenti note di carattere interlocutorio, la valutazione finale della Soprintendenza è adeguatamente supportata dalla positiva valutazione “del fatto che da parte dei ENEL sono già in corso di redazione i piani ed i progetti relativi ai punti 1,3,4,5,6,7, di cui alla sopraccitata nota n. 93276/G2 dell’1.4.1996 (parere 1.8.1996 del Ministero che rinvia al parere della Soprintendenza del 25.7.1996, n. 17273.) Si rileva inoltre, nel detto parere, che “gli studi di massima relativi alla modifica del tracciato dell’elettrodotto per il collegamento alla rete nazionale a 380 KV ed il piano di massima relativo al progetto integrato finalizzato alla realizzazione di una oasi naturale per un corretto inserimento ambientale delle opere eseguende, su esplicita richiesta del Ministero dell’Ambiente in seno alle riunioni citate, sono stati elaborati dall’ENEL S.P.A. e sono stati acquisiti anche da parte di questo ufficio centrale in data 22.7.1996”. Inoltre il parere è subordinato all’accoglimento di numerose prescrizioni tutte recepite nella determinazione finale.


Il tenore della lettera scritta in data 12 giugno 1996 da un funzionario della Soprintendenza al Prefetto di Perugia, in ordine alle intimidazioni ricevute ed alla correttezza del proprio operato, non consente di ricavare poi elementi utili a lumeggiare in senso negativo la legittimità della procedura amministrativa in parola.


3. Non coglie nel segno neanche il motivo con il quale le parti appellanti si lamentano della mancata effettuazione di una effettiva valutazione dell’impatto sortito dalle opere accessorie date dal metanodotto di alimentazione della centrale, dall’elettrodotto necessario all’immissione in rete dell’energia prodotta e dalle opere stradali di collegamento con la centrale.


In realtà, a fronte di uno studio di impatto che si occupa delle opere in esame, la Commissione dimostra di avere effettuato una verifica dei caratteri di massima di detti interventi, alla luce della descrizione fornita degli stessi, dettando i criteri direttivi da seguire in fase di sviluppo della relativa progettazione. Ne deriva che il rinvio alle successive valutazioni delle amministrazioni chiamate a rilasciare le specifiche autorizzazioni per le singole opere non implica abdicazione alla valutazione collegiale di impatto ambientale, in realtà sottesa alle suddette prescrizioni, ma, più semplicemente, significa rimessione agli enti competenti degli ulteriori approfondimenti tecnici da svolgere in coerenza con le linee programmatiche tracciate in sede di VIA positiva.


4. Con un ulteriore ordine di motivi le parti appellanti si dolgono della mancata sottoposizione a VIA del bacino di accumulo necessario per il raffreddamento dell’impianto, idoneo a contenere ben 13.000.000 di metri cubi di acqua, in violazione del dettato dell’articolo 1 del DPCM 10 agosto 1988, n. 377, in tema di assoggettamento di detta tipologia di opere ad obbligatoria procedura di valutazione. Rimarcano, in particolare, che la diversità delle procedure impedirebbe di ammettere l’assorbimento della valutazione di detta opera, erroneamente qualificata come complementare, nell’ambito della complessiva procedura relativa alla valutazione di impatto prevista dall’allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, in tema costruzione ed esercizio di nuove centrali termoelettriche e turbogas, da installare sulla terra ferma o nelle acque territoriali.


La Sezione reputa che la tesi sostenuta dall’appellante circa l’assoggettamento a distinte procedure di valutazione di impatto della centrale termoelettrica e del connesso bacino di accumulo delle acque determinerebbe una irragionevole duplicazione di procedure non ossequiosa della natura sostanzialmente unitaria dell’opera complessivamente traguardata nonché della scelta legislativa (articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349) di indicare come oggetto della valutazione delle “categorie di opere”. Ne deriva che, in disparte il problema teorico della portata dell’innovazione apportata dall’articolo 1, comma 5, del DPCM 11 febbraio 1998 nel tessuto preesistente del DPCM 10 agosto 1988, n. 377, in tema di sottoposizione a VIA degli impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume di invaso superiore a 100.00 mc., non è ex se censurabile la scelta amministrativa di inglobare la valutazione del bacino nell’ambito della valutazione dell’impianto rispetto al quale il primo ha portata innegabilmente servente sul versante funzionale.


Si tratta piuttosto di verificare se, nell’alveo di detta procedura unitaria, l’amministrazione si sia fatta adeguatamente carico delle problematiche connesse alla realizzazione di detto bacino. A confutazione delle censure svolte al riguardo nel motivo contrassegnato sotto la lettera H dell’appello, in relazione alla sottovalutazione del deficit di risorse idriche del territorio ed in ordine alla mancata verifica degli effetti ambientali ed ecosistemici, la Sezione rileva che le denunciate carenze formali e documentali non hanno inciso sulla compiutezza della valutazione amministrativa. Nel citato DM 9 agosto 1996 sono infatti ampiamente e distintamente sottoposte ad analisi le problematiche relative al regime idraulico del fiume Nestore e del torrente Rigalto e gli effetti sul microclima derivanti dall’umidità. Sono inoltre dettate puntuali prescrizioni volte a prevedere l’adeguamento, sulla base delle valutazioni dell’Autorità di bacino del fiume Tevere, del disciplinare della concessione in relazione all’andamento del flusso delle acque (vedi prescrizione n. 3) in una con l’obbligo per l’Enel di predisporre e mettere in atto un piano , specificato nei dettagli, di monitoraggio chimico e biologico delle acque e altro piano volto a risolvere le conseguenze di eventuali crisi eutrofiche (vedi prescrizione di cui al punto 6.2.).


In sostanza lo studio di impatto ambientale e la successiva verifica amministrativa si sono fatti adeguatamente carico dei profili relativi al fabbisogno di acqua e al trattamento delle acque prelevate oltre che degli effetti sul microclima, sulla fauna e sulla flora; e tanto sulla base di un giudizio espressione di discrezionalità tecnica, non suscettibile di sindacato di merito in quanto non inficiato da profili di illogicità e di travisamento fattuale. Si deve poi soggiungere che a sostegno della compatibilità si poneva anche l’esito positivo della procedura di valutazione in epoca antecedente condotta dalla Regione nel novembre del 1996 in attuazione della direttiva comunitaria 85/337.


5. Lo stesso discorso deve essere effettuato, quanto alla non sindacabilità di valutazioni di merito non illogiche e congruamente motivate, in merito alle ulteriori censure svolte in seno al medesimo motivo di appello sub H circa l’insufficienza e l’erroneità della valutazione positiva finale in ordine agli effetti sull’ecosistema locale ed in merito alle emissioni sonore. Le prescrizioni recate rispettivamente ai punti 8 e 9.4 nonché al punto 6.3. dell’impugnato decreto ministeriale danno adeguata contezza dell’attenzione riservata dall’amministrazione alle problematiche di che trattasi. Giova soggiungere che gli effetti sulla vegetazione, la fauna e la flora sono oggetto di scrutinio al par. 4.3.4. e 4.3.5. della relazione di sintesi dello studio di impatto ambientale; nel mentre, alle pagine 47-48 della medesima relazione, si dà conto delle indagini svolte in ordine ai livelli di rumore prodotti dall’esercizio dell’impianto oltre che delle soluzioni progettuali adottate per la minimizzazione di dette emissioni.


In merito, poi, ai vincoli di legge, la Sezione deve osservare che con riguardo all’unico vincolo esistente, ai sensi della legge n. 431/1985, è assorbente il non contestato dato dell’avvenuto rilascio del nulla osta regionale a mente dell’articolo 7 della legge n. 1497/1939.


L’inerenza del vincolo archeologico dedotto ad area non interessata dalla costruzione della centrale consente di escludere la fondatezza di ogni rimprovero in ordine alla relativa inadeguata valutazione dei problemi connessi al regime di protezione; e tanto in disparte la considerazione nondimeno riservata a tale vincolo nell’ambito della procedura in parola.


Quanto poi agli aspetti di rischio sismico, l’appello non reca alcuna confutazione sostanziale all’indirizzo del puntuale rilievo svolto dal Primo Giudice secondo cui la Commissione, stante la classificazione dell’area come “sismica di 2° categoria”, ha puntualmente riscontrato la conformità della progettazione delle opere rispetto alle norme tecniche relative alle “Costruzioni sismiche” (DMLP del 24.1.1986), assumendo per le verifiche di stabilità la sopra citata categoria sismica.


Generico è invece il rimprovero svolto all’indirizzo dell’altrettanto puntuale argomentazione svolta dal Primo Giudice secondo cui il sito interessato è rispettoso delle prescrizioni dettate dall’articolo 216 del RD 27.7.1934, n. 1265, in tema di distanze delle industrie insalubri, essendo il sito ubicato ad oltre seicento metri dalla più vicina abitazione, ed anzi a distanza ancora superiore ove la misurazione sia effettuata dal perimetro del centro abitato.


6. La completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria e delle motivazioni poste a sostegno della valutazione positiva non consentono poi di dare favorevole considerazione alla apodittica censura tesa a stigmatizzare la deviazione dell’azione amministrativa per effetto del condizionamento derivante da interessi di carattere meramente economico, legati alla percezione di contributi finanziari.
7. Le considerazioni che precedono impongo la reiezione dell’appello.


Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge il ricorso in appello in epigrafe indicato.


Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 8 febbraio 2005, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Claudio VARRONE Presidente
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Francesco D’OTTAVI Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere Est.


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 21.03.2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) V.I.A. – Centrale elettrica – Trasformazione in ciclo combinato – Mancata presentazione dello studio di impatto al Ministero delle Attività produttive – Causa di illegittimità della procedura – Esclusione – Se il Ministero sia stato comunque posto in condizione di conoscere la documentazione – Principio di economicità dell’azione amministrativa. Nell’ambito del procedimento volto all’autorizzazione alla trasformazione in ciclo combinato di una centrale elettrica, per una potenza complessiva di 450 MW, non è causa di illegittimità la mancata presentazione dello studio di impatto al Ministero delle Attività Produttive, in virtù del principio di economicità dell’azione amministrativa, che impedisce di dare ingresso alla tesi dell’invalidazione dell’attività amministrativa ove l’amministrazione interessata, pur se non ritualmente individuata come destinataria in via originaria dell’istanza, sia stata in ogni caso successivamente resa edotta dell’istanza e della relativa documentazione in guisa da potere svolgere in modo compiuto le valutazioni di sua pertinenza. Non ha inoltre valenza invalidante la circostanza, di per sé non indicativa di una insufficienza formale o stanziale, che lo studio di impatto ambientale sia stato redatto senza utilizzare lo schema all’uopo predisposto dal Ministero dell’Ambiente giusta l’articolo 4, comma 4, del D.P.C.M del 27.12.1988. Pres. Varrone, Est. Caringella – Codacons e altri (Avv. Rienzi) c. Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) – (Conferma T.A.R. Lazio, Roma, n. 158/99) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 marzo 2005, n. 1112

2) V.I.A. – D.P.C.M. 27.12.88 – Convocazione della conferenza di servizi – Termine – Natura perentoria – Esclusione. Il termine stabilito dalla normativa al fine della convocazione della conferenza di servizi di cui allart. 6, c. 2 del D.P.C.M. 27.12.1988 non ha natura perentoria. Pres. Varrone, Est. Caringella – Codacons e altri (Avv. Rienzi) c. Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) – (Conferma T.A.R. Lazio, Roma, n. 158/99). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 marzo 2005, n. 1112

3) V.I.A. - Commissione di V.I.A. – Componenti pronunciatisi contro la necessità di V.I.A. – Obbligo di astensione nelle fasi successive – Esclusione. I componenti della Commissione di VIA che si siano pronunciati in ordine alla non necessità della sottoposizione delle opere a VIA, a seguito del pronunciamento del giudice amministrativo che ne affermi invece la necessità, non sono tenuti ad astenersi nelle fasi successive della procedura, non costituendo tale pronunciamento elemento capace di connotare l’operato dei componenti della commissione di una situazione soggettiva confliggente con il pubblico interesse tale da imporre l’obbligo di astensione dalla riedizione dell’attività amministrativa. Pres. Varrone, Est. Caringella – Codacons e altri (Avv. Rienzi) c. Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) – (Conferma T.A.R. Lazio, Roma, n. 158/99) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 marzo 2005, n. 1112

4) V.I.A. – Commissione V.I.A. – Natura di organo collegiale perfetto – Esclusione. La Commissione VIA non costituisce organo collegiale perfetto, difettando degli elementi che, secondo l’orientamento pretorio, ne sono indice: presenza di componenti supplenti e composizione del collegio riflettente professionalità interdisciplinari e complementari fra di loro, con la conseguenza di rendere ciascun componente infungibile rispetto agli altri. Pres. Varrone, Est. Caringella – Codacons e altri (Avv. Rienzi) c. Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) – (Conferma T.A.R. Lazio, Roma, n. 158/99) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 marzo 2005, n. 1112

5) V.I.A. – Impianti destinati ad accumulare acque a fini energetici – Bacino – Inglobamento della valutazione relativa al bacino con quella relativa all’impianto – Illegittimità – Esclusione. In tema di sottoposizione a VIA degli impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume di invaso superiore a 100.00 mc., non è ex se censurabile la scelta amministrativa di inglobare la valutazione del bacino nell’ambito della valutazione dell’impianto rispetto al quale il primo ha portata innegabilmente servente sul versante funzionale. Pres. Varrone, Est. Caringella – Codacons e altri (Avv. Rienzi) c. Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) – (Conferma T.A.R. Lazio, Roma, n. 158/99) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 marzo 2005, n. 1112

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